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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.4
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.4
Lugano
10 giugno
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. LA.2001.98
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 8
novembre 2001 da
rappr.
dall'__________
contro
patrocinata
dallo studio legale __________
in materia di locazione (pigione, mancato sussidio)
con la quale si chiede il disconoscimento del debito di Fr. 11'792.- di cui al
PE __________ che il Pretore, con sentenza 10 dicembre 2002, ha accolto.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello
23 dicembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
l'azione di disconoscimento del debito mentre l'istante, con osservazioni 31
gennaio 2003, postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha concesso in locazione a __________, a far tempo dal 1° aprile
1998, un appartamento di 3 ½ locali, in uno stabile sussidiato, quale
abitazione familiare per due persone. Il relativo contratto è stato
sottoscritto dalle parti il 24 dicembre 1997 ed indicava un canone di locazione
di Fr. 659.- mensili rinviando altresì, in punto alla pigione, agli allegati al
contratto 1 e 2.
Il 9
febbraio 1998, la convenuta ha inviato a __________ gli allegati sopracitati
contenenti le disposizioni supplementari relative alle condizioni personali e
finanziarie che gli inquilini dovevano rispettare per beneficiare delle
riduzioni suppletive federali e cantonali ed il sistema di calcolo della
pigione dedotti i sussidi federali e cantonali. L'istante ha sottoscritto tali
documenti.
- Il
9 agosto 1999 l'Ufficio cantonale dell'abitazione ha comunicato alla
conduttrice che le condizioni necessarie per ottenere il sussidio non erano
rispettate poiché il figlio, con il quale conviveva nell'appartamento, aveva un
reddito superiore a quello massimo previsto per l'ottenimento dell'aiuto.
L'intero
canone di locazione di fr. 1'396.- mensili era così a carico della conduttrice,
percui la locatrice le ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 11'792.-,
pari al controvalore del mancato sussidio per il periodo dal 1° aprile 1998 al
31 luglio 1999, data per la quale il figlio ha lasciato l'appartamento.
L'opposizione
interposta dall'inquilina al precetto esecutivo fattole intimare per ottenere
il pagamento di questo importo è stata respinta in via provvisoria.
- __________,
dopo che la questione portata avanti all'Ufficio di conciliazione non ha potuto
essere conciliata, ha ricorso al Pretore, con istanza di disconoscimento del
debito dell'8 novembre 2001. Sostiene che la convenuta, proponendole l'ente
locato per fr. 659.- mensili senza informarla che la presenza nell'appartamento
del figlio, con reddito proprio, avrebbe potuto condurre alla perdita dei
sussidi, l'ha indotta a stipulare un contratto che mai avrebbe sottoscritto se
fosse stata al corrente della reale situazione. Addebita a controparte una
culpa in contrahendo con la conseguenza che, mancando la concorde volontà di
contrarre, il contratto non si è mai perfezionato, rispettivamente si appella
all'errore essenziale e non esclude l'ipotesi del dolo. Riconosce di aver
firmato, in un secondo tempo, gli allegati al contratto fidandosi delle
assicurazioni della controparte e ritenendoli una pura formalità.
Inoltre
chiede la restituzione del deposito di garanzia di Fr. 850.- poiché dal marzo
2001 non abita più nello stabile della convenuta.
Quest'ultima
si è opposta alle richieste di controparte.
- Il
Pretore, con sentenza 10 dicembre 2002, ha accolto integralmente l'istanza di
__________ ritenendo che la convenuta, in qualità di esperta del settore, non
avesse adempiuto il suo dovere di informare e consigliare l'altra parte la
quale si sarebbe trovata, al momento della conclusione del contratto, in una
situazione di errore essenziale.
Con appello 23 dicembre 2002 __________ chiede la riforma del primo
giudizio nel senso che l'istanza di disconoscimento e di restituzione della
cauzione sia respinta, mentre la controparte, con tempestive osservazioni 31
gennaio 2003, ne chiede la reiezione.
Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi della decisione.
- L'istante ed appellata ha sottoscritto un contratto di locazione che
conteneva dei rinvii espliciti, per quanto concerneva la pigione, a delle
condizioni e a degli allegati che, di norma, vincolano il firmatario come se li
avesse direttamente sottoscritti, indipendentemente dal fatto che li abbia
effettivamente letti (DTF 119 II 443 e rif.). Ma vi è di più: l'istante
ha, contrariamente all'errato assunto del Pretore (consid. 8 in fine della
sentenza impugnata), firmato quegli allegati come appare dai documenti
presentati dal teste __________ e come la stessa parte istante ha ammesso nei
suoi allegati introduttivi di causa, sia avanti all'Ufficio di conciliazione
che avanti al Pretore (cfr. istanza 28 agosto 2001 al punto 3 e istanza 8
novembre 2001 al punto 3). Ed in questi allegati appare chiaramente il metodo di
calcolo della pigione con e senza sussidi e le condizioni per beneficiare dei
sussidi tra cui la clausola (punto 2.4 dell'all. n. 1), in evidenza, relativa
alle condizioni finanziarie che prevede come il beneficio del sussidio
presuppone che il reddito addizionato di tutti gli inquilini dell'appartamento
non deve superare l'importo di fr. 50'000.-. Ne discende che, se anche non ha
letto tali allegati o se li ha letti non li ha capiti, è ugualmente vincolata (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 1997, pag. 337 e riferimenti dottrinali
e giurisprudenziali) a meno che, facendo fiducia all'altra parte, non abbia
alcuna ragione di pensare che, nel testo, si possa trovare una clausola
imprevista (Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, §
37, I, pag. 302 n. 2a). Il che non è, perché non può essere ritenuta insolita
una norma che, per stabilire se la comunità abitazionale ha diritto ai sussidi
statali, prevede che vanno sommati i redditi imponibili di tutti gli inquilini
e che al di sopra di un certo limite di reddito i sussidi non sono più
riconosciuti.
In questa
situazione non è possibile invocare l'errore che, se esiste, è dovuto alla sola
negligenza ed all’inerzia dell’istante che non ha provveduto, qualora non
avesse compreso, ad informarsi in modo corretto e particolareggiato allorquando
ne aveva la concreta possibilità e nemmeno pretendere di addebitare alla
controparte una culpa in contrahendo che, per la teoria dell'assorbimento,
quando vi è conclusione del contratto scompare davanti a quella contrattuale
(cfr. SJ 1999, 114).
- Il
Pretore ha infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il contratto di
locazione non rispettava i disposti di cui all'art. 32 cpv. 2 cifre 2 e 7 RLA
traendone, senza affermarlo, un motivo di nullità dello stesso. Egli rileva
come nel documento sottoscritto dalle parti non vi sia né l'indicazione del
numero dei componenti della comunione domestica né la dichiarazione
dell'inquilina attestante che ella non supera i limiti di sostanza e reddito.
Il
giudice, accertando d'ufficio la nullità per vizio di forma (art. 11 cpv. 2
CO), deve rispettare il principio della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC (DTF
112 II 330, DTF 116 II 700).
Nella
fattispecie, la mancanza di informazioni considerata dal Pretore non
costituisce un motivo sufficiente per invalidare il contratto e liberare la
conduttrice dalle proprie obbligazioni.
Infatti,
mentre da una parte le formalità richieste dalla legislazione non sono mai
state messe in discussione, dall’altra, bisogna riconoscere che esse sono
deducibili dal formulario di riservazione sottoscritto dall’istante il 30
dicembre 1997.
- Ne
discende che il contratto di locazione in questione non può essere dichiarato
nullo per quella parte relativa alla porzione di pigione non sussidiata
(nullità parziale dell'art. 20 cpv. 2 CO) e, di conseguenza, la sentenza di
primo grado va riformata nel senso di respingere l'azione di disconoscimento
del debito e, pure, quella di liberazione della cauzione che non lo può essere
sussistendo sempre un debito di __________ verso la __________.
Spese e
ripetibili seguono la completa soccombenza dell'istante ed appellata. Si tiene
conto, al proposito, della nuova norma in materia di spese giudiziarie (art.
19bis cpv. 2 LTG) e del fatto che le ripetibili vanno determinate in funzione
del patrocinio di __________ da parte di un avvocato.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello del 23 dicembre 2002 di __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 10 dicembre 2002 del Pretore del distretto di Lugano, è
così riformata:
-
L’istanza
8 novembre 2001 di __________ è respinta.
-
La tassa e le spese di giustizia di fr. 200.- sono poste a carico
dell'istante,
che è tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.-
per
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 100.--
spese fr.
20.--
totale fr.
120.--
già
anticipate dall'appellante, sono a carico dell’appellata con l’obbligo di
rifondere all’appellante fr. 300.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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