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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.38
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.38
Lugano
10 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2003.4
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza di
sfratto 3 gennaio 2003 da
patrocinata da:
contro
e
con la quale si chiede lo sfratto immediato dei
convenuti dall'appartamento sito a __________ e in via __________, no
__________ al 3° piano che il Segretario assessore, con decreto 3 febbraio
2003, ha integralmente accolto.
Ed ora sullo scritto 5 febbraio 2003 dei convenuti,
indirizzato al primo giudice, con il quale si chiede di rivedere la decisione
di sfratto e che, inteso quale appello nei confronti di quella decisione, è
stato trasmesso, per competenza, a questa Camera del Tribunale d'appello.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa
considerato
in fatto ed in
diritto
che il 9 ottobre 2002 l'istante ha sollecitato i convenuti a voler
versare, entro trenta giorni, l'importo di Fr. 551.75 quale conguaglio per le
spese accessorie dell'anno 2000, con la comminatoria della disdetta dal
contratto di locazione nel caso di mancato pagamento;
che
il 18 novembre 2002 l'istante, constatato il mancato versamento del richiamato
importo, ha disdetto, con formulario ufficiale, il contratto di locazione per
il 31 dicembre 2002;
che,
non essendo avvenuta la consegna dell'ente locato, ha chiesto, con istanza 3
gennaio 2003, lo sfratto dei conduttori che il Segretario-assessore, con
decreto 3 febbraio 2003 in calce al verbale di discussione dell'istanza alla
quale ha presenziato la sola parte istante, ha accolto;
che
i convenuti lamentano di essere stati convocati all'udienza di discussione solo
con lettera semplice impostata il 27 gennaio e ricevuta il 30 gennaio 2003 e
che, in ogni caso, lo sfratto era ingiustificato avendo essi onorato tutte le
pigioni mensili dell'anno 2002;
che
la pretesa irregolarità e tardività della convocazione all'udienza di
discussione è sconfessata dal fatto che la citazione è stata inviata,
originariamente, con plico raccomandato del 9 gennaio 2003 che i convenuti non
hanno ritirato e che, di conseguenza, si ha per regolarmente e tempestivamente
notificata il settimo ed ultimo giorno di giacenza postale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124 CPC m. 1);
che
la messa in mora dell'art. 257d CO, la successiva disdetta e lo sfratto trovano
giustificazione nel mancato pagamento del conguaglio spese accessorie per
l'anno 2000 e non nelle pigioni dovute per il 2002 il cui puntuale pagamento, affermato
dagli inquilini a sostegno delle loro ragioni, non può interessare e non può
giustificare il mancato versamento dell'importo preteso per le spese;
che
la messa in mora dell'art. 257d CO e le conseguenze del non rispetto del
termine ultimo di pagamento non riguardano unicamente le pigioni ma anche,
espressamente nel testo della norma di legge, le spese accessorie scadute;
che
gli argomenti dell'appello sono così inconferenti e, già all'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, lo si può respingere perché manifestamente infondato;
Per i quali motivi
visto l'art. 257d CO
pronuncia
-
L'appello 5 febbraio 2003 di __________ e __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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