AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.34
Data decisione, Autorità:
20.11.2003, IICCA
Incarto n.:
12.2003.34
Lugano
20 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2000.137
(contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di __________ promossa con
istanza 4 settembre 2000 da
contro
in
materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 20'000.– oltre interessi a titolo di stipendi
arretrati, mentre la convenuta ha postulato in via riconvenzionale il
versamento di fr. 20'842.69 per partecipazione al canone di locazione e vari
crediti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2000, che il Segretario assessore,
statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto con sentenza del 13 gennaio
2003 limitatamente a fr. 1'015.64, respingendo l'istanza;
appellante
l'istante, il quale con atto ricorsuale del 24 gennaio 2003 ribadisce la
richiesta di condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'099.– per stipendi
arretrati, subordinatamente di fr. 13'447.30;
la
convenuta postulando con le osservazioni del 7 febbraio 2003 la reiezione
dell'appello e con appello adesivo la condanna dell'istante al versamento di
fr. 15'565.64, subordinatamente di fr. 7'065.64;
l'istante
proponendo con le osservazioni all'appello adesivo del 20 febbraio 2003 la
reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Considerato
in fatto: A. __________
è stato assunto da __________ come responsabile della produzione, con statuto
di quadro dirigenziale, dal 2 ottobre 1997, con uno stipendio lordo mensile di
fr. 3'300.– (doc. _). Il precontratto era previsto per 6 mesi e doveva essere
sostituito da un contratto di lavoro esecutivo di tre anni, rinnovabile
tacitamente di anno in anno, con preavviso di disdetta di 6 mesi per il
lavoratore. I contraenti non hanno sottoscritto alcun altro contratto. Il 16
agosto 2000 __________ ha scritto a __________ per rivendicare chiarezza nel
rapporto di lavoro, poiché da aprile non riceveva più salario e da maggio non
gli era stato assegnato lavoro. Egli ha impartito a __________ un termine di 3
giorni per versare gli stipendi arretrati, pari a fr. 20'099.70, avvertendola
che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto con effetto
immediato. __________ ha risposto il 31 agosto 2000, precisando che il
contratto di lavoro era terminato nel settembre 1999 e che essa vantava nei
confronti di __________ un credito complessivo di fr. 22'733.20 (doc. _).
B. Con
istanza del 4 settembre 2000 __________ si è rivolto alla Pretura del Distretto
di __________, per chiedere la condanna di __________ al pagamento degli
stipendi arretrati in fr. 20'000.–, per i mesi di ottobre e novembre 1999,
gennaio, febbraio, maggio, giugno e luglio 2000, oltre alla rimanenza di aprile
2000, versato parzialmente. All'udienza del 17 novembre 2000 __________ ha
confermato la propria istanza, alla quale si è opposta __________, che in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'istante al versamento di fr.
27'470.–, dedotti crediti salariali per fr. 6'627.31, a titolo di
partecipazione al canone di locazione, di rimborso di spese da lei sopportate
per conto dell'istante, di stipendio non dovuto, di risarcimento del danno per
l'eventuale trasporto di materiale. L'istante si è opposto alle richieste della
convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse alla discussione
finale dell'8 aprile 2002, confermando il proprio punto di vista in un
memoriale scritto.
C. Statuendo
il 13 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
respinto l'istanza, ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr.
1'015.64 e ha posto a carico di __________ le spese di una perizia
calligrafica. Non sono state prelevate tasse di giustizia e le ripetibili sono
state compensate.
D. L'istante
è insorto con un appello del 24 gennaio 2003 contro la sentenza del Segretario
assessore, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'099.–,
subordinatamente di fr. 13'447.30.
E. __________
ha proposto con le proprie osservazioni del 7 febbraio 2003 la reiezione
dell'appello e con appello adesivo chiede che l'istante sia condannato a
versarle fr. 15'565.64, in via subordinata fr. 7'065.64.
con le osservazioni all'appello adesivo del 20 febbraio 2003 postula il rigetto
del gravame avversario.
e
in diritto: 1. Nel
caso concreto il Segretario assessore ha ammesso che il contratto di lavoro
sorto tra le parti era stato modificato di comune accordo dal settembre 1999 e
che da quella data l'istante svolgeva una sua attività indipendente estranea
alla convenuta, per la quale prestava opera qualificabile come lavoro a
chiamata. Le pretese salariali devono quindi essere retribuite, prosegue il
primo giudice, in base alle ore lavorate in proporzione dello stipendio
mensile, ciò che porta a riconoscere un credito per pretese salariali di fr.
8'230.56, pari a 517.32 ore retribuite fr. 15.91 orari netti. Avendo l'istante
percepito dalla convenuta fr. 9'246.20, il Segretario assessore ha respinto
l'istanza e in parziale accoglimento dell'azione riconvenzionale ha
riconosciuto alla convenuta fr. 1'015.64, pari alla differenza tra quanto da
lei versato e quanto dovuto all'istante, respingendo ogni altra pretesa.
-
L'appellante
rimprovera al Segretario assessore l'errata applicazione del diritto e sostiene
che il contratto di lavoro non è mai stato modificato. Egli era a disposizione
della datrice di lavoro, che non gli ha mai dato disdetta e che era in mora
nell'assegnargli lavoro, e ha quindi diritto allo stipendio integrale, anche se
per venirle incontro svolgeva attività di meccanico indipendente. L'appellante
adduce ancora che lo stipendio orario netto di fr. 15.91 considerato dal primo
giudice sarebbe illecito anche se fosse stato pattuito un lavoro a ore, poiché
è notorio che un meccanico qualificato consegue uno stipendio orario netto di
fr. 25.50. Egli rivendica il versamento dello stipendio di ottobre e novembre
1999, febbraio, maggio, giugno e luglio 2000, per un totale di fr. 20'099.–,
non essendovi stata alcuna disdetta del contratto di lavoro. In via subordinata
chiede il pagamento dello stipendio di fr. 3'300.– lordo fino al 31 dicembre
1999, l'adeguamento dello stipendio orario da fr. 15.91 a fr. 25.50 per le
281.08 ore di lavoro prestate nel 2000, e per i mesi di maggio, giugno e luglio
2000 un salario mensile corrispondente alla media della remunerazione percepita
da gennaio ad aprile 2000, oltre all'indennità per vacanze dell'8%, per un
importo complessivo di fr. 13'447.30. L'appellante contesta inoltre le
deduzioni operate dal Segretario assessore sull'importo in suo favore.
-
Non
è contestato che tra le parti è sorto il 2 ottobre 1997 un contratto di lavoro,
in forza del quale il lavoratore percepiva un reddito mensile netto di fr.
2'888.05, da cui veniva dedotto un pignoramento di stipendio di fr. 200.–.
L'istante medesimo ammette di non aver più lavorato a tempo pieno dall'ottobre
1999 e sostiene che per venire incontro alla datrice di lavoro, in difficoltà,
rimaneva a sua disposizione anche se riparava in proprio veicoli in un
magazzino locato dalla convenuta. Quest'ultima, per contro, adduce che il
contratto di lavoro è stato sciolto di comune accordo nel settembre 1999, anche
perché l'istante voleva aprire una sua officina meccanica, e che da quel
momento quest'ultimo si era impegnato a eseguire lavori saltuari a ore,
regolarmente retribuiti.
Dall'istruttoria
è emerso che il dipendente non si è più recato regolarmente al lavoro presso la
__________ dall'autunno 1999 (deposizioni testimoniali __________ e __________,
dell'11 dicembre 2000, pag. 2 e 3) e che lavorava nel magazzino sottostante la
ditta (deposizione __________, del 24 aprile 2001) dove riparava autoveicoli,
attività del tutto estranea alla ditta convenuta (deposizioni __________ e
__________, ibidem). Dalla timbratura con scheda elettronica della datrice di
lavoro, non contestata dall'istante, risulta che costui ha lavorato normalmente
nel settembre 1999 e nel marzo 2000, non ha lavorato nell'ottobre 1999, nel
maggio, giugno e luglio 2000, e ha prestato opera per 119.26 ore nel novembre
1999, 116.18 ore nel dicembre 1999, 18.57 ore nel gennaio 2000, 10.38 ore nel
febbraio 2000 e 82.16 ore nell'aprile 2000 (doc. _). __________, contabile
della convenuta, ha riferito di sapere per certo che il contratto di lavoro era
stato sciolto dal settembre 1999 e che da quella data l'interessato riparava
autoveicoli (ibidem). La convenuta, nondimeno, ha indicato nel certificato di
salario fiscale 1999 che l'istante ha percepito una retribuzione annua di fr. 39'600.–
lordi (doc. _), pari a uno stipendio lordo di fr. 3'300.– per dodici mensilità,
e in una lettera del 27 gennaio 2000 all'Ufficio circondariale di tassazione ha
menzionato che l'istante era "nostro collaboratore" (doc. _).
L'istante, dal canto suo, ha preso in locazione il magazzino dove svolge
l'attività di meccanico solo dal 1° settembre 2000 (deposizione testimoniale di
__________, del 24 aprile 2001).
-
L'istruttoria
ha dimostrato che fino al 30 settembre 1999 i rapporti contrattuali tra le parti
erano quelli previsti dal contratto sottoscritto nel 1997, che prevedeva uno
stipendio lordo mensile di fr. 3'300.– per un'attività a tempo pieno. L'istante
dà atto di aver lavorato normalmente nel settembre 1999 e di aver ricevuto quel
mese lo stipendio pieno (doc. _). Non vi è agli atti alcun indizio di una
disdetta orale o per atti concludenti del contratto di lavoro, anche se è
indubbio che dall'ottobre 1999 il rapporto contrattuale è stato modificato nel
senso che l'istante iniziava una sua attività di garagista nei locali in
precedenza occupati dalla convenuta a uso magazzino e si teneva a disposizione
per andare a lavorare dalla convenuta secondo le necessità di quest'ultima.
Tutto si ignora però dei termini dell'accordo, in particolare quale era la
retribuzione convenuta e quale era il volume di lavoro eventualmente assegnato
mensilmente all'istante. Per quanto risulta dagli atti quest'ultimo non
svolgeva un'attività indipendente, contrariamente a quanto sostenuto dalla
convenuta, già per il fatto che riceveva istruzioni e dipendeva dal piano di
lavoro allestito dalla convenuta, tanto da timbrare le presenze. La contabile
__________ ha al riguardo precisato che l'istante aveva l'obbligo di arrivare
in ditta il lunedì mattina per vedere se gli era stato attribuito del lavoro,
anche se poi non si presentava tutti i lunedì mattina (deposizione testimoniale
dell'11 dicembre 2000). L'appellante, dal canto suo, ha ammesso di non aver più
lavorato a tempo pieno dopo l'ottobre 1999 (verbale di udienza del 7 novembre
2000). Nelle circostanze descritte se ne deve concludere che tra le parti è
rimasto in vigore un contratto di lavoro, caratterizzato dalla presenza del
dipendente a chiamata della datrice di lavoro, secondo le necessità di
quest'ultima.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la legge non vieta il
lavoro su chiamata, ma che questa forma lavorativa deve rispettare le norme
legali imperative (DTF 125 III 65 consid. 3b). Qualora preveda una
diminuzione brutale del volume mensile di lavoro, in particolare, il contratto
di lavoro su chiamata svuota di significato la protezione dalla disdetta
sancita dall'art. 335c CO e il lavoratore non può dunque rinunciarvi
validamente (ibidem). D'altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il rischio d'impresa spetta al datore di lavoro (DTF 124 III
346). Il datore di lavoro che non può fornire sufficiente lavoro al dipendente
cade in mora ed ha l'obbligo di versare lo stipendio fino al termine del
periodo di disdetta. Il legislatore non ha voluto consentire al datore di
lavoro di determinare in modo unilaterale, in funzione delle sue sole
necessità, la durata del lavoro e la retribuzione del dipendente (DTF 125
III 65). Il dipendente può dunque pretendere, anche in caso di diminuzione
sensibile del volume di lavoro, un salario medio fino alla scadenza del periodo
di disdetta, calcolato in base alla retribuzione media conseguita sull'arco di
un periodo stabilito equamente. Trattandosi di un lavoro su chiamata durato
meno di un anno, la media da considerare è il periodo precedente alla
diminuzione del volume di lavoro (Wyler, Droit du travail, Berne 200,
pag. 191).
-
Nella
fattispecie, quindi, l'accordo sulla modifica del contratto di lavoro non
vincola il dipendente, poiché il lavoro su chiamata ha di fatto ribaltato su di
lui il rischio economico della convenuta, lasciandolo sprovvisto di lavoro e di
stipendio in ottobre e novembre 1999, gennaio e febbraio 2000, maggio, giugno e
luglio 2000 (cfr. schede di timbratura doc. _), nonostante egli fosse a
completa disposizione della datrice di lavoro, ciò che costei neppure contesta.
L'accordo tra le parti sul lavoro a chiamata si rivela quindi in contrasto con
le norme imperative che reggono il contratto di lavoro e l'istante ha pertanto
diritto a ricevere lo stipendio fino al termine del periodo di disdetta di due
mesi, conformemente all'art. 335c cpv. 1 CO. In concreto, ciò equivale al
pagamento dello stipendio fino al 31 luglio 2000, la convenuta non avendo più
fornito alcun lavoro al dipendente dal maggio 2000 e quest'ultimo avendo
considerato tale atteggiamento quale implicita disdetta (doc. _). L'appellante
ha dunque diritto, dall'ottobre 1999 al 31 luglio 2000, a dieci mensilità di
fr. 2'688.05 ciascuna, per un totale di fr. 26'880.50. Egli ha dato atto di
aver già ricevuto fr. 2'688.05 per dicembre 1999, fr. 300.– e fr. 2'488.05 per
marzo 2000 e fr. 1'304.70 come stipendio parziale di aprile 2000, importi
questi non inseriti nella domanda di giudizio, limitata per motivi strategici
all'importo di fr. 20'000.–, anche se il credito da lui vantato era di fr.
20'099.70.
-
Il
primo giudice ha dedotto dal credito salariale ammesso a favore dell'istante
l'importo complessivo di fr. 9'246.20, comprendente versamenti eseguiti dalla
convenuta direttamente all'istante per "stipendi" (fr. 1'297.45 quale
pagamento differenza saldo trattenuta stipendi 1999 doc. _; fr. 300.– acconto
stipendio del mese di marzo doc. _; fr. 2'488.05 stipendio marzo 2000 doc. _;
fr. 1'304.70 stipendi doc. _) e altri versamenti a terzi per conto dell'istante
(fr. 1'000.50 all'Ufficio esecuzione doc. _; fr. 1'200.– all'Ufficio esecuzione
per multe dovute dall'istante, doc. _; fr. 1'655.50 fatture per acqua potabile,
elettricità e tassa rifiuti dell'officina, doc. _). L'appellante rimprovera al
Segretario assessore di aver considerato nelle somme versate a titolo di
stipendio la remunerazione di dicembre 1999, marzo 2000 e il pagamento parziale
di aprile 2000, che egli non aveva inserito nelle proprie pretese. La censura è
fondata, l'istante non avendo chiesto il pagamento di tali mensilità con la
propria istanza, limitata alle pretese salariali dei mesi rimasti impagati. A
detta dell'istante non possono inoltre essere dedotte dalle sue pretese
salariali le spese di trasferta di fr. 286.20 e il versamento di fr. 500.–,
relativo a un'attività svolta per un terzo (appello, pag. 14). Se non che, la
censura non ha portata pratica ed è poco comprensibile, il primo giudice non
avendo inserito queste pretese vantate dalla convenuta in deduzione dei crediti
dell'istante, come si evince alla lettura della sentenza impugnata (pag. 6
consid. 8). L'appellante si oppone anche alla deduzione di fr. 1'200.– versati
all'Ufficio esecuzione, rilevando di aver chiesto il pagamento dello stipendio
al netto degli oneri sociali (fr. 2'888.05) e della trattenuta di stipendio
mensile di fr. 200.–. Il rimprovero è corretto, il primo giudice avendo
manifestamente confuso il versamento degli importi trattenuti sullo stipendio
dell'istante (fr. 200.– mensili) con il pagamento di fr. 1'004.50 per le multe
arretrate (cfr. doc. _). Infine, l'istante chiede lo stralcio delle fatture per
complessivi fr. 1'655.50, che non lo riguardano, trattandosi di spese relative
al magazzino occupato e locato dalla convenuta. Anche questa censura si rivela
fondata. Le fatture in questione (doc. _) sono intestate in parte alla
convenuta e in parte ai comproprietari dell'immobile. Nulla agli atti consente
di ritenere che la convenuta e l'istante si siano accordati sull'assunzione da
parte di quest'ultimo dei costi di elettricità, acqua potabile e tassa rifiuti
dell'officina, come si vedrà in appresso, e non vi è dunque motivo per porre
questi costi a carico dell'appellante. L'appellante non ha per contro censurato
le deduzioni di fr. 1'297.45 (doc. _) e di fr. 1'000.50 (doc. _), che devono
dunque essere ammesse. Avendo egli limitato le proprie pretese salariali di fr.
20'099.70 a soli fr. 20'000.– con l'istanza del 4 settembre 2000, ne risulta un
credito di fr. 17'698.05.
-
Il
primo giudice ha accolto le pretese riconvenzionali della convenuta solo in
misura limitata. Con il proprio appello adesivo, essa chiede in accoglimento
della domanda riconvenzionale il versamento di fr. 15'565.64 oltre interessi
del 5% dal 1° aprile 2000. La convenuta adduce che l'istante aveva preso in
sublocazione il magazzino in cui svolgeva l'attività indipendente di meccanico
e le doveva dunque un canone di sublocazione di fr. 600.– mensili per i dieci
mesi in cui ha occupato i locali, oltre alla rifusione delle spese di
elettricità, acqua potabile e raccolta rifiuti per complessivi fr. 1'655.45. La
convenuta rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver tenuto conto
della testimonianza della propria contabile __________, la quale aveva riferito
che l'istante doveva pagare un canone di locazione per l'officina e le fatture
di acqua, elettricità e rifiuti. Il rimprovero non regge. La deposizione
testimoniale citata dall'appellante adesiva, infatti, è del tutto generica
sulle condizioni del contratto di sublocazione, di cui nulla si sa. L'istante
non ha negato di essersi considerato subconduttore (verbale di udienza del 7
novembre 2000) ma agli atti manca ogni indicazione sulle condizioni alle quali
sarebbe stato sottoscritto il relativo contratto (durata, corrispettivo, sorte
delle spese, ecc.), come rilevato con pertinenza dal Segretario assessore.
A
prescindere dalla circostanza che nella fattispecie le parti non si sono
preventivamente rivolte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
competente (art. 274d CO, Rep. 1996 pag. 26), il credito vantato dalla
convenuta per la sublocazione dell'officina non poggia su riscontri oggettivi
che consentano di determinarne l'ampiezza e a giusta ragione il primo giudice
l'ha respinto siccome non provato. Ugual sorte tocca al credito costituito dal
pagamento di fr. 1'655.45 per le fatture acconto acqua potabile 2000, tassa
raccolta rifiuti 1999, conguaglio acqua potabile 1999, abbonamento invernale
elettricità quarto trimestre 1999, primo trimestre 2000, abbonamento estivo
terzo trimestre 1999, intestate alla convenuta e al proprietario dell'immobile
(doc. _).
- Il
Segretario assessore ha respinto anche le pretese di risarcimento della
convenuta per la mancata possibilità di usufruire dei macchinari di sua
proprietà rimasti in possesso dell'istante, stimati in fr. 8'550.–, ritenendole
non provate. L'appellante adesiva ripropone in questa sede il credito di fr.
8'550.–, ribadendo che i macchinari sono di sua proprietà e che l'istante ha l'obbligo
di restituirli o di rifondere i danni, ma non si confronta con la motivazione
del Segretario assessore. Il primo giudice avrebbe invero dovuto in primo luogo
interrogarsi sull'ammissibilità della compensazione, che il diritto del lavoro
consente solo nella misura in cui il salario sia pignorabile (art. 323b CO; Wyler,
op. cit., pag. 202). A ogni buon conto, la pretesa per il risarcimento
dell'asserito danno non trova alcun riscontro nell'istruttoria e a giusta
ragione il primo giudice ha respinto la pretesa, che la stessa convenuta aveva
esposto a titolo prudenziale (cfr. verbale di udienza del 7 novembre 2000, pag.
5), e che in corso di istruttoria non ha provato.
L'appellante
adesiva non contesta la decisione del Segretario assessore per quel che
concerne gli altri crediti da lei posti in compensazione e respinti nella
sentenza impugnata con argomentazione particolareggiata (pag. 6), vale a dire
le riparazioni di autoveicoli (doc. _) e il rimborso delle spese __________
(doc. _). Essa chiede invece con le osservazioni all'appello di confermare il
credito di fr. 9'246.20 accertato dal Segretario assessore. Come si è visto in
precedenza, tuttavia, il versamento degli stipendi per dicembre 1999, marzo
2000 e parte di aprile 2000 era ammesso dall'istante, che non ha fatto valere
con la propria domanda di giudizio le pretese salariali per i mesi in cui già
aveva ricevuto lo stipendio. La deduzione dei versamenti di fr. 1'297.45 e di
fr. 1'004.50 non sono state portate in appello dall'istante, mentre quella per
il riversamento delle trattenute di stipendio di fr. 1'200.– all'Ufficio
esecuzioni non si giustifica, l'istante avendo fatto valere le sue pretese
salariali già al netto delle trattenute di stipendio. Infine, il pagamento
delle fatture di fr. 1'655.45 per le spese dell'officina riguarda il contratto
di sublocazione, le cui condizioni non sono state provate e che nulla induce a
ritenere essere a carico dell'istante personalmente.
In
definitiva, quindi, la convenuta può dedurre dall'importo da lei dovuto
all'istante per salari arretrati solo fr. 2'301.95. L'appello adesivo,
infondato, deve dunque essere respinto.
-
Visto
quanto precede, l'appello deve essere parzialmente accolto nel senso che la
convenuta è condannata a versare all'istante l'importo di fr. 17'698.05
(pretese salariali arretrate di fr. 20'000.–, dedotti i versamenti della
convenuta di fr. 2'301.95) e che la domanda riconvenzionale deve essere
integralmente respinta. L'appello adesivo deve invece essere integralmente
respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia
di contratto di lavoro, mentre le ripetibili dell'appello e dell'appello
adesivo seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza è parzialmente accolta e __________ è
condannata a versare a __________ l'importo di fr. 17'968.05 oltre interessi al
5% dal 1° aprile 2000.
-
La domanda riconvenzionale è respinta.
-
Non si prelevano né tasse né spese di
giustizia, fatta eccezione per le spese peritali di fr. 600.– che sono poste a
carico dell'istante. __________ verserà a __________ fr. 2'000.– per ripetibili
ridotte.
II. L'appello adesivo è respinto.
III. Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a
__________ l'importo di fr. 1'000.– per le ripetibili ridotte di appello e fr.
600.– per le ripetibili dell'appello adesivo.
IV. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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