AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.3
Data decisione, Autorità:
29.12.2003, IICCA
Incarto n.:
12.2003.3
Lugano
29 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.00361
(azione creditoria derivante da contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di __________ , promossa con petizione 6 maggio 1999 da
__________, __________
patr. dall'avv.
__________ __________, __________
contro
__________ __________ __________, __________
patr. dall'avv.
__________ __________, __________
In
materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 232'166.75 oltre interessi al 5% dal 24 settembre
1998 a titolo di stipendi arretrati, indennità per vacanze non godute,
indennità come membro del Consiglio di amministrazione e rimborso di un
anticipo delle spese giudiziarie, domanda portata a fr. 390'333.45 con la
replica, mentre la convenuta ha postulato in via riconvenzionale il versamento
di fr. 126'497.25 per risarcimento del danno causato dal lavoratore, sulle
quali il Pretore ha statuito il 29 novembre 2002 accogliendo la petizione
limitatamente a fr. 25'170.- e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante
l'attore, il quale con atto ricorsuale del 23 dicembre 2002 ripropone la
richiesta di condanna della convenuta al versamento di fr. 390'333.45 oltre
interessi al 5% dal 24 settembre 1998;
la
convenuta postulando con le osservazioni del 10 febbraio 2003 la reiezione
dell'appello e con appello adesivo la condanna dell'attore al versamento di fr.
98'497.25;
l'attore
proponendo con le osservazioni all'appello adesivo del 28 febbraio 2003 la
reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
considerato
in fatto: A. __________
__________, assunto il 1° settembre 1987 da __________ __________ __________
come direttore CED, ne è diventato direttore amministrativo nel 1991 e membro
del Consiglio di amministrazione di __________ __________ __________ il 1°
dicembre 1992, con firma collettiva a due. __________ __________ ha trasmesso
il 21 gennaio 1998 al Consiglio di amministrazione di __________ __________
__________ una raccomandata a mano nella quale comunicava le sue dimissioni per
il 30 aprile 1998 (doc. 16). Durante la seduta del Consiglio di amministrazione
del 26 giugno 1998 __________ __________ ha distribuito a tutti i presenti un
suo scritto nel quale confermava le dimissioni del 21 gennaio 1998 (doc.
__________, __________). Il 29 luglio 1998 __________ ha comunicato al
Consiglio di amministrazione, con raccomandata a mano, che considerava
terminati i suoi impegni lavorativi alla fine di luglio (doc. __________).
__________ __________ __________ ha risposto il 29 luglio 1998 che accettava la
disdetta per il 31 dicembre 1998, come previsto dal contratto, il quale esigeva
un termine di preavviso di sei mesi interi e continuativi, e chiedeva al
direttore l'allestimento di un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 (doc.
__________).
B. Una
delegazione del Consiglio di amministrazione ha consegnato ad __________
__________ il 31 luglio 1998 le chiavi per accedere alla ditta negli orari di
ufficio a sbrigare alcune pratiche in sospeso il 31 luglio 1998 (doc.
__________). Con lettera del 24 agosto 1998 __________ __________ __________ ha
comunicato ad __________ __________ di accettare la disdetta del contratto di
lavoro al 31 luglio 1998 e lo ha invitato a lasciare con effetto immediato la
ditta (doc. BB). __________ __________ ha risposto il 10 settembre 1998,
precisando che il rapporto di lavoro non era terminato e che egli aveva
lavorato 5 giorni durante le vacanze estive della ditta e si era presentato
normalmente al lavoro il 19 agosto ____________________ __________ ha chiesto
il 10 settembre 1998 alle __________ __________ __________ di versargli lo
stipendio di agosto 1998, per un importo netto di fr. 9'248.60 (doc.
__________). In seguito egli ha rivendicato il pagamento di fr. 572'757.75 per
stipendi arretrati, vacanze non godute, indennità per il consiglio di
amministrazione, gratifiche e provvigioni e ha fatto spiccare nei confronti di
__________ __________ __________ un precetto esecutivo il 2 ottobre 1998 per
fr. 67'921.75 (doc. L: stipendio agosto 1998, tredicesima 1998 e vacanze non
godute, prestito nella causa __________) e un precetto esecutivo il 18 novembre
1998 per fr. 174'836.- (doc. __________, salario arretrato non pagato dal 1991
all'agosto 1998, indennità CdA non versata dal 1993 all'agosto 1998).
__________ __________ __________ ha interposto opposizione a entrambi i
precetti esecutivi.
C. Con
petizione del 6 maggio 1999 __________ __________ si è rivolto alla Pretura del
Distretto di __________, __________, per chiedere la condanna di __________
__________ __________ al pagamento di fr. 232'166.75 oltre interessi dal 24
settembre 1998 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla
convenuta ai PE n. __________e __________ dell'UEF di __________, a titolo di
differenza tra il salario pattuito e quello versato dal 1994 al 1998, di
indennità per vacanze non godute, di rimborso delle spese, di indennità come
membro del Consiglio di amministrazione e di rimborso di spese affrontate per
conto della ex datrice di lavoro. __________ __________ __________ si è opposta
alla petizione con la risposta del 7 settembre 1999 e in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna di __________ __________ al versamento di fr. 126'497.25
oltre interessi per il rimborso di prestazioni non dovute e il risarcimento del
danno subito per inadempienza del lavoratore. Nella replica del 7 ottobre 1999
l'attore ha adeguato a fr. 390'333.45 l'importo da lui rivendicato. Con la
duplica del 10 novembre 1999 la convenuta ha contestato ogni pretesa
dell'attore. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, confermando le proprie domande di giudizio con i memoriali scritti del
1° e del 25 marzo 2002.
D. Statuendo
il 29 novembre 2002, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all'importo di fr. 25'170.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 1998 e ha
respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia dell'azione
principale di fr. 7'000.- e le spese sono state poste a carico dell'attore
nella misura dei 15/16 e a carico della convenuta per 1/16, con l'obbligo per
l'attore di rifondere alla controparte l'importo di fr. 25'000.- a titolo di
ripetibili, mentre gli oneri dell'azione riconvenzionale di fr. 3'000.- e le
spese sono state poste a carico della convenuta, condannata a rifondere
all'attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
E. L'attore
è insorto con un appello del 23 dicembre 2002 contro la sentenza del Pretore,
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 390'333.45 oltre
interessi al 5% dal 24 settembre 1998, il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta ai PE n. __________ e __________ dell'UE di
__________ e la condanna della convenuta al pagamento di tutte le tasse e spese
processuali con l'obbligo di versare un importo non precisato a titolo di
ripetibili.
F. __________
__________ __________ ha proposto con le proprie osservazioni del 10 febbraio
2003 la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede che l'attore sia
condannato a versarle fr. 87'497.25.
__________ con le osservazioni all'appello adesivo del 28 febbraio 2003 postula
il rigetto del gravame avversario.
e ritenuto
in diritto: 1. Il
Pretore ha rilevato che lo stipendio di fr. 154'000.- lordi indicato nei
formulari amministrativi per il rinnovo del permesso di lavoro dell'attore non
concordava con i contratti sottoscritti dalle parti nel 1987 e nel 1994 e con i
conteggi di stipendio allestiti dall'attore stesso, unico responsabile del settore
stipendi presso la ditta convenuta, di modo che lo stipendio versato
corrispondeva a quello pattuito dalle parti e non vi erano arretrati da versare
a conguaglio. Né l'attore poteva rivendicare una retribuzione di fr. 177'500.-
annui (fr. 154'000.- oltre l'imposta alla fonte), poiché il contratto di lavoro
non prevedeva che il datore di lavoro assumesse a proprio carico l'imposta alla
fonte dovuta dal dipendente. Costui, prosegue il Pretore, aveva inoltre dato
disdetta del contratto di lavoro per il 31 luglio 1998 e non può pretendere il
versamento dello stipendio anche per il mese di agosto 1998, quando si è recato
in ditta per concludere pratiche in sospeso, senza che nulla sia stato pattuito
in merito alla sua remunerazione. Il Pretore ha in seguito respinto la pretesa
di fr. 55'000.- vantata dall'attore a titolo di indennità per la sua presenza
nel Consiglio di amministrazione dal 1993 al 31 luglio 1998, contestata dalla
convenuta, siccome non provata. Ha invece ammesso la domanda di rifusione di fr.
13'500.-, anticipati dall'attore alla convenuta per le spese di ricorso al
Tribunale federale nella vertenza "__________". Infine, il Pretore ha
riconosciuto all'attore il diritto al saldo di vacanze di 280.60 ore indicato
nel conteggio di stipendio di luglio 1998, per l'importo di fr. 17'000.-, da
cui dedurre fr. 5'330.- che l'attore ammette essere stati versati in eccesso
dalla convenuta. La petizione è quindi stata accolta limitatamente a fr.
25'170.-. Statuendo sulla domanda riconvenzionale della convenuta, il Pretore
l'ha respinta integralmente, ritenendo che nessuna delle pretese rivendicate
dalla datrice di lavoro aveva trovato riscontro negli atti.
- L'appellante
rimprovera in primo luogo al Pretore di aver ammesso la disdetta del rapporto
di lavoro per il 31 luglio 1998 e ribadisce di aver lavorato fino al 24 agosto
1998, su richiesta della datrice di lavoro, senza aver potuto usufruire delle
vacanze. Dall'istruttoria è emerso che l'attore aveva consegnato il 21 gennaio
1998 la lettera di dimissioni per il 30 aprile 1998 a due membri del Consiglio
di amministrazione della convenuta (doc. 16). In seguito a colloqui con i
medesimi membri del Consiglio di amministrazione, __________ e __________
__________, le dimissioni sono rientrate, ma il 26 giugno 1998 l'appellante ha
comunicato alla convenuta di confermarle (doc. __________, doc. __________ ad
__________). La lettera di dimissioni dell'attore è stata discussa in due
successive riunioni del Consiglio di amministrazione, il 26 giugno 1998 (doc. __________)
e il 16 luglio 1998 (doc. __________). L'attore ha in seguito riferito il 29
luglio 1998 al Consiglio di amministrazione che i suoi impegni verso la ditta
terminavano alla fine di luglio 1998 (doc. __________). La datrice di lavoro ne
ha preso atto con lettera dello stesso giorno, accettando le dimissioni per il
31 dicembre 1998, poiché il contratto di lavoro prevedeva un termine di
preavviso di sei mesi completi (doc. __________) e ha chiesto al direttore di
allestire il bilancio intermedio al 31 luglio 1998. Non è invero chiaro come si
siano svolte in seguito le trattative tra le parti, ma il 31 luglio 1998 una
delegazione del Consiglio di amministrazione ha consegnato all'attore le chiavi
per entrare negli uffici della ditta durante gli orari di lavoro a sbrigare
alcune pratiche rimaste in sospeso il 31 luglio 1998 (doc. __________). Ora,
come rilevato con pertinenza dal primo giudice, tale ricevuta può solo
significare che l'attore aveva consegnato alla convenuta le chiavi in suo
possesso alla scadenza da lui indicata e che si sarebbe recato negli uffici
della ditta nell'agosto 1998 al solo scopo di ultimare alcune pratiche. Qualora
l'attore fosse rimasto alle dipendenze della convenuta fino al 31 agosto 1998,
come ora egli pretende, non vi sarebbe infatti stata alcuna necessità di
consegnargli le chiavi della ditta. Né si comprenderebbe la richiesta della
convenuta di volere un rapporto intermedio proprio alla data del 31 luglio
L'attore
afferma di essere rimasto in ditta e di aver lavorato 8 giorni nell'agosto 1998
(doc. __________) per allestire il bilancio intermedio al 31 luglio 1998,
richiesto dalla convenuta con la lettera del 29 luglio 1998 (doc. __________).
Nulla agli atti consente di ritenere che egli avesse rinviato la data delle
proprie dimissioni. La convenuta ha dichiarato all'attore il 24 agosto 1998 di
accettare le sue dimissioni per il 31 luglio 1998 e lo ha invitato a lasciare
con effetto immediato la ditta, rimproverandogli di aver diffuso voci infondate
sulla situazione di liquidità in cui essa si trovava (doc. __________). Tale
lettera non chiarisce quali fossero i rapporti tra le parti per quel che
concerne la permanenza in ditta nell'agosto 1998, ma è assodato dalla
corrispondenza intercorsa tra le parti che la data del 31 luglio 1998 era
ritenuta decisiva per i loro rapporti contrattuali. L'istruttoria non ha
permesso di accertare un accordo delle parti sulla rimunerazione dell'attore
per la conclusione delle pratiche in sospeso al 31 luglio 1998. I rimproveri dell'appellante
al primo giudice si rivelano così privi di fondamento, essendo dimostrato che
il rapporto di lavoro ha preso fine il 31 luglio 1998 senza che le parti
abbiano definito un accordo sulla retribuzione delle attività svolte
nell'agosto 1998 dall'appellante per portare a termine le pratiche rimaste in
sospeso al 31 luglio 1998, di cui per altro tutto si ignora.
- Per
quel che concerne l'ammontare dello stipendio, l'attore adduce che il contratto
stipulato nel 1994 non può derogare su questo punto alle cifre indicate alla
Sezione degli stranieri nei formulari sottoscritti dal lavoratore e dalla
datrice di lavoro (cfr. incarto doc. __________ richiamato, formulari
__________). Ora, l'istruttoria ha fornito dati contrastanti sull'ammontare
dello stipendio. Il contratto sottoscritto dalle parti il 22 dicembre 1994
(doc. __________) stabilisce uno stipendio mensile lordo di fr. 10'000.- per
tredici mensilità, invariate le altre condizioni e accordi precedenti, tra cui
il diritto a un rimborso spese mensili di fr. 1'000.- (doc. __________ con
rinvio al doc., contratto del 5 giugno 1987). L'attore stesso ha rivendicato
alla convenuta il 10 settembre 1998 uno stipendio mensile netto di fr. 9'248.60
per il mese di agosto 1998 (doc. __________, __________, cfr. anche doc.
__________), corrispondente a uno stipendio lordo di fr. 10'000.- Se non che,
l'8 febbraio 1991 la datrice di lavoro aveva inviato all'autorità
amministrativa una domanda preventiva di permesso di dimora per l'attore in cui
indicava uno stipendio annuo di fr. 140'000.- più fr. 14'000.-, per un totale
di fr. 154'000.- annui (doc. ) e aveva confermato tale cifra negli anni
successivi, compilando i vari formulari di rinnovo (cfr. Doc. III richiamato;
doc. __________).
Ora,
lungi dall'essere semplici "documenti allestiti a fini
amministrativi", come considerato dal primo giudice, i formulari inoltrati
all'Ufficio degli stranieri e all'Ufficio del lavoro vincolano il giudice
civile per quel che concerne le condizioni salariali fissate nel permesso
amministrativo (DTF 129 III 618, consid. 5.1 pag. 621; 122 III 110 consid. 4d
pag. 115). La clausola del contratto individuale di lavoro che prevede uno
stipendio inferiore a quello accettato dall'autorità amministrativa è, infatti,
nulla per legge (art. 361 cpv. 2 CO), anche se essa supera lo stipendio usuale
nell'attività considerata. Ne discende che di principio è vincolante per le
parti contrattuali e per il giudice civile lo stipendio annuo lordo di fr.
154'000.- menzionato nei formulari inoltrati alla Sezione degli stranieri (doc.
__________ richiamato) per il periodo successivo all'8 febbraio 1991. Resta da
valutare se, come affermato dalla convenuta, la pretesa dell'attore non sia
temeraria e l'appellante non trascenda nell'abuso di diritto nel rivendicare la
differenza tra lo stipendio di fr. 130'000.- annui lordi più il rimborso spese
di fr. 1'000.- pattuito nel contratto sottoscritto il 22 dicembre 1994 (doc.
__________), effettivamente percepito, e quello di fr. 140'000.- annui oltre
fr. 14'000.- per rimborso spese figurante nei formulari inviati all'Ufficio
degli stranieri (cfr. doc. __________).
Il
Tribunale federale e la dottrina ritengono che il datore di lavoro possa
prevalersi dell'abuso di diritto, trattandosi di lavoratori stranieri, solo in
circostanze eccezionali, per non svuotare di significato la protezione
garantita al lavoratore dall'art. 341 cpv. 1 CO (DTF 129 III 618 consid. 5.2
pag. 622 e rif. citati). Non costituisce quindi un abuso di diritto il fatto
che l'attore ha sottoscritto un contratto di lavoro stipulante condizioni
salariali inferiori a quelle indicate nei formulari inoltrati alla Sezione
cantonale degli stranieri (cfr. doc. __________) e che ha atteso la fine del
rapporto di lavoro per far valere le sue pretese (DTF 129 III 618 pag. 623).
Nel caso concreto, tuttavia, l'attore non era un semplice dipendente della
convenuta, come nei casi giudicati dal Tribunale federale. Egli era direttore
amministrativo e organo della datrice di lavoro nella sua qualità di membro del
consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc.
__________). In particolare egli era l'unico responsabile degli stipendi e
allestiva tutte le schede di stipendio per il personale d'ufficio (deposizione
testimoniale __________ __________ del 3 maggio 2000), tra le quali la propria.
Non risulta dagli atti, né l'attore lo pretende, che egli abbia mai contestato
la divergenza di stipendio annuo tra quanto pattuito con la convenuta il 22
dicembre 1994 (fr. 130'000.- oltre rimborso spese fr. 1'000.- mensili, doc.
__________) e quanto indicato alla Sezione degli stranieri (fr. 140'000.- annui
oltre fr. 14'000.-, doc. __________). La differenza, invero modesta (circa il
7,6%) non è stata rivendicata dall'attore neppure dopo che questi ha ottenuto
il permesso di domicilio C nel 1996. Nel 1998 l'attore ha invero sollevato
contestazioni sull'interpretazione del contratto di lavoro del 22 dicembre 1994
(cfr. doc. __________, lettera 26 giugno 1998), ma non ha addotto di essere
retribuito meno del dovuto e si è limitato a discutere il suo ruolo all'interno
della ditta. Se a ciò si aggiunge che ancora nel settembre 1998 egli ha chiesto
uno stipendio netto di fr. 9'248.60 per il mese di agosto 1998 (doc. O, H, 19),
pari allo stipendio lordo di fr. 10'000.- versato dal 1994 in poi (cfr. doc.
__________, doc. __________), si deve concludere che l'attore ha avuto un
comportamento palesemente contraddittorio, tale da costituire un abuso di
diritto qualificato. Lo stipendio determinante per il calcolo delle pretese
salariali dell'attore è quindi quello di fr. 10'000.- mensili lordi per tredici
mensilità indicato nel contratto del 12 dicembre 1994 (doc. __________), che
egli ha percepito senza sollevare obiezioni fino alla fine del rapporto di lavoro,
con un rimborso spese mensile di fr. 1'000.- (doc. __________ per il 1998).
- L'attore
sostiene che il suo stipendio annuo era di fr. 154'000.- oltre all'imposta alla
fonte a carico del datore di lavoro, per un totale di fr. 177'500.- annui,
riferendosi al calcolo eseguito dall'Ufficio circondariale di tassazione di
__________ -__________. Egli deduce tale sua conclusione dalla menzione
figurante sul formulario di rinnovo del permesso di dimora con attività che
stipula:
"La retribuzione base è la remunerazione
del lavoratore (in contanti e in natura) comprensiva degli oneri sociali a
carico di quest'ultimo. Non comprende i supplementi legalmente previsti
(assegni per i figli, indennità per vacanze, ecc.). Il datore di lavoro non può
derogare ad accordi contrattuali (collettivi, individuali) più favorevoli al
lavoratore, né ridurre la retribuzione base senza il preventivo consenso
dell'Ufficio cantonale del lavoro" (doc. S).
Secondo
l'appellante tale formulazione dimostra che l'imposta alla fonte è a carico del
datore di lavoro, poiché nel contratto di lavoro del 22 dicembre 1994 potevano
essere dedotte dallo stipendio lordo solo le trattenute sociali AVS, AD, FPP,
FPP PAX (doc. C). L'argomentazione rasenta la temerarietà. Lo stipendio lordo
pattuito dalle parti, che corrisponde al salario determinante ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, comprende tutte le remunerazioni previste per
un'attività dipendente (Wyler, Le droit du travail, Berne 2002, pag.
127). Il contratto tra le parti (doc. C) e i formulari di rinnovo del permesso
agli atti (doc. S e doc. III richiamato) nulla dicono su aggiunte allo
stipendio lordo e l'attore non può dunque pretendere alcunché in aggiunta a
quello pattuito di fr. 130'000.- annui. L'imposta alla fonte è a carico del
lavoratore (art. 83 LFID) e il datore di lavoro ha unicamente l'obbligo di
collaborare all'incasso dell'imposta, in particolare trattenendo al dipendente
l'importo della medesima. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento
dell'imposta alla fonte (art. 88 cpv. 3 LFID) ma il lavoratore è il debitore
dell'imposta, percepita sul suo stipendio lordo (Wyler, op. cit., pag.
129). L'obbligo del datore di lavoro di trattenere l'imposta ha origine in una
legge fiscale e non è di natura contrattuale (Wyler, op. cit., pag.
130). In conclusione, quindi, il fatto che il contratto di lavoro non menziona
tra le trattenute dallo stipendio l'imposta alla fonte non ha conseguenze
sull'importo dello stipendio lordo pattuito tra datore di lavoro e lavoratore.
Al riguardo è pertanto del tutto ininfluente la deposizione del nuovo direttore
della convenuta, rivelatasi errata, sulle menzioni figuranti nei contratti di
lavoro degli altri dipendenti stranieri e non domiciliati (doc. __________). La
pretesa di fr. 151'478.20 si rivela pertanto infondata.
- In
appello l'attore ripropone la condanna della convenuta al pagamento di fr.
55'000.- per la sua attività di membro del Consiglio di amministrazione,
ricoperta dal 1° dicembre 1992. Egli sostiene che la convenuta si era impegnata
a versargli per tale carica l'importo di fr. 10'000.- annui percepito da tutti
gli altri membri del consiglio di amministrazione. L'appellante rimprovera
inoltre al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito per aver
respinto la domanda di edizione dell'incarto relativo alle indennità versate
per il consiglio di amministrazione della convenuta. Egli non ha tuttavia fatto
uso della facoltà di chiedere in appello l'assunzione della prova rifiutata dal
Pretore (art. 322 lett. b CPC), sicché la sua censura cade nel vuoto. La prova,
del resto, sarebbe stata ininfluente per il giudizio, il confronto con le
indennità versate ad altri membri del consiglio di amministrazione non potendo
offrire indicazioni di rilievo sulle eventuali pattuizioni concluse tra
l'attore e la convenuta.
Ora, non
vi è traccia agli atti di un qualunque accordo sulla remunerazione come membro
del Consiglio di amministrazione in aggiunta allo stipendio, come ha rilevato
con pertinenza il Pretore. Nelle domande di rinnovo del permesso di lavoro le
parti hanno menzionato una remunerazione complessiva annua di fr. 140'000.- più
fr. 10'000.- per l'attività di direttore e di membro del consiglio di
amministrazione (doc. __________ richiamato, fascicolo della Sezione cantonale
degli stranieri). Anche il contratto di lavoro del 22 dicembre 1994 menziona le
mansioni del dipendente quale membro del Consiglio di amministrazione e
direttore e indica uno stipendio mensile di fr. 10'000.- per tredici mensilità
(doc. __________, pag. 1). Lo stipendio pattuito dalle parti comprendeva dunque
tutte le prestazioni del dipendente, tra le quali l'attività di consigliere
d'amministrazione. Né giova all'appellante riferirsi alle retribuzioni
percepite dagli altri membri del consiglio di amministrazione. A prescindere
dal fatto che __________ __________ e __________ __________ ricevevano
un'indennità di fr. 5'000.- annui oltre un rimborso spese di fr. 4'000.- annui
(cfr. doc. __________ conto annuale al 31.12.1994, sospesi passivi; doc.
__________ conto annuale al 31.12.1996, doc. __________ conto annuale al
31.12.1997, terzultimo foglio), la loro posizione all'interno della ditta era
diversa da quella dell'attore, sicché non si vede come quest'ultimo possa
fondare il proprio diritto a un'indennità annua di fr. 10'000.- confrontando la
sua situazione con quella di altri consiglieri di amministrazione.
-
Nel
giudizio impugnato, il Pretore ha ritenuto determinante per il conteggio delle
vacanze non godute il conteggio del mese di luglio 1998, che indicava un saldo
di 280.60 (doc. __________). L'attore contesta tale conclusione e sostiene che
il conteggio su cui si è fondato il primo giudice era solo provvisorio, poiché
dovevano ancora essere calcolate e verificate le vacanze non godute, la
tredicesima e lo stipendio ancora dovutogli. Egli fa valere di aver maturato
609.30 ore di vacanze non godute, come risulta dal conteggio di agosto 1998
(doc. __________) e rivendica a tale titolo fr. 50'519.25, sulla base di uno
stipendio annuo di fr. 177'500.-. Il conteggio di stipendio dell'agosto 1998
indica effettivamente un saldo di vacanze non godute di 609.30 ore.
L'evoluzione del saldo vacanze del 1998, nondimeno, attesta che l'attore ha
usufruito di 168 ore di vacanze nel mese di marzo 1998 (doc. F3, 168 ore) e che
dopo di allora ogni mese venivano accreditate nel saldo vacanze 14 ore (cfr.
doc. F4, F5, F6, F7). Mal si comprende quindi come sull'arco di un solo mese,
da luglio ad agosto 1998, siano state accreditate ben 329 ore di vacanze non
godute. D'altra parte, come accertato dal primo giudice, il contratto di lavoro
è stato sciolto con effetto al 31 luglio 1998 e l'attore non può di conseguenza
rivendicare indennità per vacanze non godute dopo lo scioglimento del rapporto
contrattuale. L'insieme dei conteggi agli atti per il 1998 (doc. F1 a F8)
consente di accertare che il saldo di vacanze del conteggio di luglio 1998,
ancorché provvisorio, corrisponde a quello del giugno 1998, aumentato delle 14
ore di vacanze maturate in un mese, per un totale di 280.60 ore. Non vi è
quindi motivo per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice. L'appello,
infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
-
Nel
proprio appello adesivo, la convenuta riafferma, oltre alla contestazione
sull'indennità per vacanze non godute, le domande riconvenzionali integralmente
respinte dal Pretore. L'attore sostiene che l'appello adesivo è improponibile
in ordine, non avendo per oggetto dispositivi del giudizio pretorile impugnati
con l'appello principale. A torto. La giurisprudenza e la dottrina ammettono la
possibilità di impugnare con l'appello adesivo anche i dispositivi non toccati
da quello principale (Rep. 1998 pag. 255-256; Hohl, Procédure civile, tome
II, Berne 2002, n. 2967 pag. 260; Poudret, Commentaire de l'organisation
judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 59-61 OJ; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar
zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zürich 1997, § 266 pag. 869 ss.,
n. 5 pag. 870). Ricevibile, l'appello adesivo può quindi essere esaminato nel
merito.
-
La
convenuta afferma in primo luogo che l'attore non ha diritto a nessuna
indennità per vacanze non godute nemmeno per il periodo antecedente al 31
luglio 1998, poiché il regolamento aziendale prevedeva le ferie dei dipendenti
nei periodi di chiusura aziendale (doc. __________) e il dipendente non aveva
dimostrato di aver dovuto lavorare durante le ferie aziendali su istruzioni
della datrice di lavoro. Inoltre, prosegue la convenuta, i conteggi di
stipendio contenuti nel plico doc. __________ non sono affidabili e sono da
considerare di parte, essendo stati allestiti dall'attore medesimo. Come ha
rilevato con pertinenza il primo giudice, i conteggi di stipendio agli atti (in
particolare doc. __________) sono stati allestiti dall'attore nell'ambito della
sua attività di direttore della convenuta e responsabile del personale di
ufficio. Non vi è quindi motivo per ritenere che gli stessi non corrispondano
alla realtà e del resto la convenuta nemmeno pretende che l'ex dipendente
avrebbe scientemente falsificato i noti conteggi, né ha fatto capo alla
speciale procedura di eccezione di falso prevista dagli art. 216 ss. CPC. La
convenuta non ha portato prove atte a smentire l'affermazione del suo ex
dipendente di aver lavorato anche durante le ferie aziendali. Del resto, nei
conti annuali 1997 della convenuta figurano nei sospesi passivi fr. 340'000.-
per vacanze non usufruite 1997 (doc. Q), ciò che dimostra l'esistenza di
crediti dei lavoratori per vacanze non godute nonostante l'obbligo di prenderle
durante la chiusura aziendale. In siffatte circostanze, l'apprezzamento del
Pretore regge alla critica e l'appello adesivo sull'indennità per vacanze non
godute si rivela infondato.
-
Con
riferimento alla vertenza giudiziaria avuta con la __________ __________
__________., la convenuta rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle
prove per non aver ammesso che l'attore si era impegnato ad assumere tutti i
costi derivanti dal ricorso al Tribunale federale qualora la datrice di lavoro
fosse risultata soccombente, come è poi avvenuto. Dall'istruttoria è emerso che
la vertenza giudiziaria litigiosa traeva origine da un lodo arbitrale
sfavorevole alla convenuta, che quest'ultima ha voluto impugnare davanti al
Tribunale federale, nonostante il parere contrario del proprio legale, avv.
__________ __________ (doc. __________9). I direttori della convenuta,
__________ __________ e __________ __________, hanno di comune accordo deciso
di ricorrere (doc. __________, deposizione del legale __________ __________, del
3 maggio 2000) e hanno rilasciato procura, in nome della convenuta, all'avv.
__________ __________ (doc. __________). Quest'ultimo ha riferito di non avere
un ricordo preciso di un accordo in base al quale il direttore __________
__________ avrebbe assunto i costi del ricorso in caso di soccombenza davanti
al Tribunale federale della convenuta (deposizione testimoniale del 3 maggio
2000, pag. 2), ma di ricordare che l'attore gli riferì di essere disposto ad
anticipare con fondi personali almeno l'acconto iniziale.
Ora,
dagli atti risulta un primo acconto di fr. 5'500.- versato in contanti all'avv.
__________ __________ dall'attore per conto della convenuta (doc. __________
G), un versamento di fr. 8'000.- delle __________ __________ __________ alla
cassa del Tribunale federale per l'anticipo sulle spese (doc. __________), un
secondo acconto di fr. 5'325.- all'avv. __________ __________ (doc. 7) e il
saldo della nota d'onorario del legale (doc. 8) per l'importo di fr. 5'447.-,
indirizzati alle __________ __________ __________. Il legale ha dichiarato di
essere stato pagato (deposizione testimoniale del 3 maggio 2000, pag. 2), senza
tuttavia che si abbiano indicazioni affidabili sulla persona che ha eseguito i
pagamenti. In queste circostanze è provato che l'attore ha versato
personalmente con fondi personali solo il primo acconto iniziale, così come
dichiarato dall'avv. __________ __________l, mentre tutto si ignora di chi ha
effettivamente messo a disposizione i fondi per i successivi versamenti. A giusta
ragione quindi la convenuta si duole che il Pretore ha ammesso l'obbligo di
rimborsare all'ex dipendente l'importo di fr. 13'500.-, l'istruttoria avendo
dimostrato che quest'ultimo ha anticipato con fondi personali solo il primo
acconto iniziale, per l'importo di fr. 5'500.- (doc. 6, G, LL).
La
convenuta non ha provato che l'attore aveva assunto l'obbligo di rimborsarle
tutte le spese del ricorso qualora essa fosse risultata soccombente. La lettera
29 settembre 1998 dell'avv. __________ __________ al patrocinatore dell'attore
è da considerare alla stregua di un'affermazione di parte e come tale non prova
l'esistenza dell'accordo di cui si prevale la convenuta. Il ricorso al
Tribunale federale, del resto, presentava un aspetto di opportunità per la convenuta
poiché le consentiva di evitare un esborso massiccio della somma dovuta alla
__________ __________ __________., e in pendenza di ricorso il legale della
convenuta riuscì a concordare un buon accordo con la controparte (deposizione
avv. __________ __________ del 3 maggio 2000, pag. 3). La decisione di
presentare il ricorso, presa concordemente dai due direttori __________
__________ e __________ __________ e non solo da quest'ultimo (cfr. deposizione
avv. __________ __________, ibidem), rientrava quindi in una precisa strategia
aziendale nell'interesse della convenuta. La conclusione del Pretore, che ha
respinto la pretesa della convenuta di farsi risarcire i costi della nota lite,
regge dunque alla critica.
-
Secondo
la convenuta l'attore si sarebbe attribuito sull'arco degli anni numerosi
accrediti per rimborsi spese superiori all'importo pattuito nel contratto del
22 dicembre 1994, pari a fr. 1'000.- mensili. Essa espone che nei conteggi di
stipendio si rilevano versamenti non giustificati di complessivi fr. 9'000.-
(cfr. plico doc. 5) per rimborsi spese e un'indennità di fr. 13'500.- versata
nel marzo 1998 (doc. 5) per vacanze non godute e conclude per la restituzione
dell'importo complessivo di fr. 22'500.- di cui si sarebbe indebitamente arricchito
l'ex dipendente. La pretesa è infondata. Dai conteggi di stipendio è invero
emerso che in alcune occasioni i rimborsi delle spese superavano l'importo
mensile di fr. 1'000.- (cfr. doc. 5). Se non che, nulla agli atti lascia
pensare che tali versamenti supplementari non fossero stati concordati dalle
parti. Il direttore amministrativo non aveva firma individuale, ma firma
collettiva a due. L'accusa di aver sfruttato la fiducia dell'altro direttore
per fargli firmare ordini di bonifico superiori al dovuto non ha trovato la
benché minima conferma negli atti ed è rimasta allo stato di mera affermazione
di parte. Al riguardo l'appello adesivo deve pertanto essere respinto.
-
L'appellante
adesiva esige ancora dall'attore il versamento di fr. 30'725.25 per il
risarcimento del danno provocatole dalla necessità di far allestire a terzi il
bilancio intermedio al 31 luglio 1998. Il primo giudice ha ritenuto che la
pretesa non fosse sorretta da prove e l'ha di conseguenza respinta. In questa
sede la convenuta ribadisce che il danno è pari alla nota professionale emessa
il 6 novembre 1998 della __________ per l'allestimento del rendiconto al 31
agosto 1998 (doc. 11) e sostiene che l'attore ne è responsabile, avendo violato
i suoi doveri contrattuali, tra i quali rientrava il compito di occuparsi della
gestione economica e finanziaria (doc. __________). La convenuta non ha
tuttavia provato che il direttore amministrativo avesse assunto l'obbligo di
allestire personalmente un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 o che tale
incombenza rientrasse nei suoi compiti. La presenza dell'attore nei locali
della convenuta nell'agosto 1998 era dovuta a non meglio definite
"pratiche in sospeso" (doc. __________) e "pendenze" (doc.
__________), di cui tutto si ignora. Solo il 29 luglio 1998 la convenuta ha
preteso che l'attore allestisse un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 entro
il 15 settembre 1998 (doc. __________), salvo poi ritornare sulle proprie
decisioni il 24 agosto 1998 e diffidarlo dal ripresentarsi in ditta (doc. __________).
In queste circostanze non si può ritenere dagli atti che l'attore avesse
assunto un obbligo contrattuale di allestire il noto bilancio intermedio al 31
luglio 1998. Egli non può dunque essere tenuto a rifondere alla convenuta i
costi di un documento intermedio che essa ha fatto allestire per sua
convenienza.
-
In
conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto, mentre l'appello
adesivo merita accoglimento solo per l'importo di fr. 8'000.- relativi
all'anticipo spese versato al Tribunale federale nella vertenza __________
__________ ____________________ La convenuta deve dunque versare all'attore
l'importo di fr. 17'170.-. Gli oneri processuali di ogni rimedio seguono la
soccombenza (art. 148 CPC). L'attore soccombe in misura integrale sull'appello
principale. La convenuta ha dedotto in appello una parte delle domande riconvenzionali,
per fr. 87'497.25 (cfr. appello adesivo, pag. __________) e ha contestato
l'attribuzione di un importo di fr. 25'170.- a titolo di indennità per vacanze
non godute e di rimborso delle spese affrontate per la causa __________,
ottenendo causa vinta solo su fr. 8'000.-. L'appellante adesiva risulta quindi
soccombente in misura pressoché integrale e dovrà quindi sopportare i costi
processuali per i 19/20, con l'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità ridotta per le ripetibili di appello adesivo. Le spese processuali
e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non
incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia: 1. L'appello
23 dicembre 2002 di __________ __________ è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'500.-
b) spese fr.
50.-
fr.
3'550.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte l'importo di fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
- L'appello
adesivo 10 febbraio 2003 di __________ __________ __________ è parzialmente
accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 La
parte convenuta __________, __________, è condannata a pagare alla parte
attrice __________ __________, __________, l'importo di fr. 17'170.- oltre
interessi al 5% dal 6 ottobre 1998, giorno della notifica del relativo precetto
esecutivo n. 637840 e prima messa in mora documentata.
1.2 Entro
tali limiti è respinta in via definitiva l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. 637840 UE Lugano, notificato il 6 ottobre 1998.
- Gli
oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'500.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'550.-
già
anticipati dall'appellante adesiva, rimangono a suo carico per 19/20 e a carico
di __________ __________ per 1/20. __________ __________ __________ rifonderà
inoltre ad __________ __________ l'importo di fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili ridotte.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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