AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.29
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.29
Lugano
10 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.13
della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 3 dicembre
2001 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
-
-
entrambi rappr.
dall' avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna solidale dei
convenuti al pagamento della somma di Fr. 6'160.- oltre ad interessi del 5% dal
24 agosto 2001 per pigioni arretrate, la condanna del convenuto __________ al
pagamento dell’importo di Fr. 2'000.- oltre ad interessi dal 21 giugno 2001 per
l’ammortamento del prestito concesso per l’aiuto al finanziamento per
l’acquisto e ristrutturazione dell’albergo __________, la restituzione da parte
dei convenuti di svariati oggetti parte dell’inventario del ristorante
__________ e, da ultimo, la condanna dei convenuti, in via solidale, al
pagamento dell’importo di Fr. 7'000.- a titolo di risarcimento danni;
domande avversate dalla convenuta che chiede la
reiezione integrale della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna
dell’attore al pagamento dell’importo di Fr. 5'943.15 oltre ad interessi al 5%
dal 1. settembre 2001;
il Pretore, con decisione del 14 gennaio 2003, ha
parzialmente accolto la petizione, ordinando alla convenuta __________ di
restituire all’attore due coppette per il gelato e un bicchiere per il caffè
fertig, mentre la domanda riconvenzionale è stata respinta, il tutto con messa
a carico delle spese processuali all’attore e la sua condanna a rifondere
l’importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
appellante la parte attrice contro tale decisione, con
atto del 24 gennaio 2003, con cui formula le medesime richieste già avanzate
con la petizione al giudice di prima istanza;
la parte convenuta non ha presentato osservazioni
all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Con
atto pubblico del 28 febbraio 2001 __________ ha ceduto a __________ la propria
quota di comproprietà di ½, delle particelle n. __________e __________RFD di
__________, sulle quali sorge il ristorante __________. Con medesimo atto
pubblico al signor __________ è stata assegnata anche la proprietà
dell’inventario e dell’arredamento del ristorante per un importo di Fr.
50'000.- dovuti al cedente.
Lo
stesso giorno il signor __________, in qualità di locatore, e la __________,
quale affittuaria, hanno stipulato un contratto di affitto relativo al
ristorante, compreso l’inventario mobiliare ivi presente secondo la distinta
allestita da __________ l’8 febbraio 2001 su mandato di __________. L’inizio
dell’affitto, di durata indeterminata, è stato fissato per il 1. marzo 2001 e
il fitto mensile da corrispondere al locatore in Fr. 2'800.-. Il contratto
poteva essere disdetto con un preavviso di sei mesi, per la scadenza del 28
febbraio, la prima volta il 28 febbraio 2006. A titolo di garanzia, le parti
hanno concordato il versamento dell’importo di Fr. 10'000.-.
Il
contratto di affitto, allestito sui formulari ufficiali per i contratti di
locazione della __________, è stato firmato anche da __________.
B. Con
scritto del 14 agosto 2001 __________, per il tramite di un legale, ha
notificato a __________ il mancato versamento delle mensilità di luglio e agosto
2001, per un importo di complessivi Fr. 5'600.-, nonché della garanzia pattuita
di Fr. 10'000.-, assegnando un termine di 10 giorni per il rientro degli
scoperti, avvertendo la società che in caso contrario avrebbe dato avvio alla
procedura esecutiva e a quella per la rescissione del contratto di locazione e
per lo sfratto dell’affittuaria morosa. In risposta a questo scritto,
__________ il 23 agosto 2001, ribadendo i noti problemi finanziari e di
gestione del locale pubblico e contestando l’asserito mancato versamento della
garanzia, ha chiesto la rescissione anticipata del contratto con effetto al 31
agosto 2001.
C. In
data 30 agosto 2001 il perito comunale ing. __________ si è recato sul posto
per l’allestimento del verbale di riconsegna del ristorante, alla presenza di
__________ e __________. Ha in particolare costatato che mancavano alcuni
oggetti rispetto all’inventario allestito da __________ e, in generale, che i
locali erano in ordine e ben puliti. Ha inoltre accertato che nei serbatoi vi
erano 4400 litri di olio combustibile. Il giorno seguente l’ing. __________ ha
effettuato su richiesta di __________ un nuovo sopralluogo, durante il quale
sono stati costatati ulteriori difetti rispetto a quelli evidenziati in
occasione della visita del giorno precedente. Questo medesimo giorno __________
ha pure eseguito per conto di __________ un controllo del ristorante e
dell’inventario. Da quest'ulteriore verifica è emerso che mancavano altri
oggetti rispetto a quelli riscontrati dal perito comunale.
D. Il
ristorante è stato riaperto sotto una nuova gestione dal 7 settembre 2001. Lo
stesso giorno __________ ha sporto querela penale nei confronti di __________,
__________ per appropriazione indebita e appropriazione e sottrazione di cose
date in pegno o soggette a diritto di ritenzione. La querela è stata evasa con
decreto di non luogo a procedere dell’11 gennaio 2002.
Nel
frattempo, l’11 ottobre 2001 __________ ha inoltrato all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione un’istanza di conciliazione nei confronti
di __________ e __________, che non ha tuttavia portato ad alcuna soluzione tra
le parti.
E. Il
3 dicembre 2001 __________ ha convenuto dinanzi al Pretore del distretto di
__________ __________ e __________, chiedendo, in via solidale, il versamento
delle pigioni arretrate fino al momento in cui il ristorante è stato affittato
a terze persone (il 7 settembre 2001), per complessivi Fr. 6'160.- oltre ad
interessi, la restituzione dei seguenti oggetti: un computer portatile, una
stampante, una fotocopiatrice, una parabolica, un decoder, un acquario, il
mobile in legno per l’acquario, la macchina per il ghiaccio, delle tovaglie
ricamate (circa 10), una vecchia cassa registratrice, alcuni vasi di fiori,
quattro quadri della chiesa di __________, un’insalatiera in vetro, due
coppette di gelato, un bicchiere per il caffè fertig, alcuni cesti per la
biancheria ed alcuni soprammobili. Ha inoltre chiesto ai convenuti, sempre con
vincolo di solidarietà, a titolo di risarcimento per danni causati all’immobile,
il versamento di Fr. 7'000.- oltre a interessi.
Unicamente
nei confronti del convenuto __________, __________ ha infine chiesto il
versamento di Fr. 2'000.- per l’ammortamento da lui effettuato del prestito a
suo tempo concesso ad entrambi a titolo di aiuto al
finanziamento per l’acquisto e ristrutturazione dell’albergo __________.
F. I
convenuti, eccependo la mancanza di legittimazione passiva di __________, hanno
respinto integralmente le pretese dell’istante, e in via riconvenzionale, hanno
chiesto la condanna dell’attore al pagamento dell’importo di Fr. 5'943.15 oltre
ad interessi.
G. Con sentenza del 14 gennaio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza, condannando la convenuta __________ a restituire all’istante due coppette
per il gelato e un bicchiere per il caffè fertig. La domanda riconvenzionale è
per contro stata integralmente respinta. Le spese processuali sono state poste
a carico dell’istante, il quale è stato condannato a versare alla convenuta
__________ un’indennità per ripetibili di Fr. 1'500.-.
In
sunto, il Pretore ha dapprima accertato che il contratto stipulato tra le parti
era da qualificarsi come un contratto di affitto ai sensi dell’art. 275 e segg.
CO. Ha poi negato la legittimazione passiva del convenuto __________, perché la
sola firma del contratto di locazione/affitto, senza la specifica menzione del
nome di __________ nella parte riservata alla denominazione delle parti
contrattuali, non basterebbe per ritenerlo parte contrattuale, né tantomeno
potrebbe essere considerato debitore solidale, mancando in tal senso esplicita
dichiarazione. Ha di conseguenza respinto tutte le richieste rivolte nei
confronti del convenuto __________, in particolare la richiesta di versamento
dell’importo di Fr. 2'000.- avanzata dall’istante unicamente nei confronti del
convenuto __________.
Per
il resto, il Giudice di prime cure ha ammesso l’eccezione di compensazione tra
la pretesa della convenuta __________ di restituzione della garanzia di Fr.
10'000.- e le pigioni scadute rimaste scoperte, mai contestate dall’affittuaria
(Fr. 6'160.-). A questo proposito il Pretore ha accertato che la pretesa per la
garanzia pattuita era stata adempiuta mediante compensazione di un debito che
__________ vantava nei confronti dell’istante, per il quale, il giorno stesso
della sottoscrizione del contratto di affitto, l’istante medesimo ha rilasciato
debita ricevuta. Non essendo mai stata depositata la garanzia su un conto
intestato all’affittuario, analogamente a quanto previsto dall’art. 257e CO, il
diritto alla compensazione rimane intatto e pertanto l’affittuaria a ragione ha
sollevato l’eccezione di compensazione.
Riguardo
agli oggetti inventariati nell’elenco di __________ e non consegnati al
locatore al termine del contratto, preso atto della consegna da parte della
convenuta in corso di udienza di discussione del computer portatile, della
stampante e della fotocopiatrice, il Giudice di prime cure ha ammesso la
restituzione unicamente di due coppette di gelato e di un bicchiere per il
caffè fertig. Per gli altri oggetti richiesti, o sono stati riconosciuti non
appartenenti all’istante (decoder, parabolica, acquario e relativo mobile in
legno, tovaglie ricamate), o è stato accertato che erano stati depennati con il
consenso delle parti dall’inventario (macchina del ghiaccio) o non specificati
né quantificati nell’istanza, in violazione dell’obbligo di quantificare le
domande (tovaglie ricamate, vasi di fiori, generici soprammobili, ceste per la
biancheria, che, unitamente ad una vecchia cassa registratrice, nemmeno
figuravano nell’inventario di __________), o, infine, l’istante non ha saputo
dimostrare la mancata restituzione (insalatiera).
Il
Pretore ha respinto anche la richiesta di risarcimento per presunti danni
all’immobile, in quanto l’istante ha quantificato solo genericamente
l’ammontare del danno e quindi è venuto meno al suo onere di quantificazione
delle pretese come richiesto dall’art. 70 CPC.
Infine,
l’istante è stato ritenuto pressoché totalmente soccombente, per cui sono state
poste a suo carico tutte le spese processuali della domanda principale e della
domanda riconvenzionale.
H. Avverso
la decisione del Pretore, il 24 gennaio 2003 __________ ha presentato appello,
chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le
medesime richieste formulate in prima istanza, con messa a carico delle spese
processuali ai convenuti in via solidale, e assegnazione di un importo
all’appellante a titolo di ripetibili.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
I
convenuti non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto
- L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 411 cpv. 2 CPC) e la legittimazione
dell’appellante è pacifica. Essendo
adempiute
anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere
esaminato nel merito, riservate le eccezioni di cui si dirà in seguito.
- Anzitutto
si rileva che il pretore ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti
quale contratto di affitto ai sensi degli art. 275 e segg. CC e non quale
contratto di locazione. Tale conclusione non è contestata, a ragione,
dall’appellante (cfr. a questo proposito Studer,
in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 2 ad
Vorbemerkungen zum 8. Titel; Higi, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, n. 147 e segg.
ad Vorbemerkungen zum 8. Titel).
L’appellante
contesta la sentenza impugnata laddove il Pretore ha negato la legittimazione
passiva del convenuto __________. Ritiene che, in particolare, essendo
quest’ultimo stato presente alla stipulazione del contratto di affitto,
avendolo sottoscritto e avendo partecipato alla riconsegna del locale pubblico,
egli avrebbe così indotto il locatore a ritenerlo, al pari della __________,
parte al contratto e quindi debitore solidale. Ciò anche in considerazione del
principio dell’affidamento derivato dall’art. 2 CC e applicabile anche alla
fattispecie.
2.1. Si
ritiene dato il consenso ai fini della conclusione di un contratto quando le
parti hanno manifestato reciprocamente una volontà concorde (consenso
naturale). Quando per contro non esistono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della volontà delle parti o se è constatato che una parte non ha
compreso la volontà dell'altra, la (presunta) volontà viene accertata
interpretando le dichiarazioni delle parti secondo il principio
dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente può e deve ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto (DTF 127 III 248 consid. 3f,
124 III 363 consid. 5a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. edizione, Zurigo 2003,
n. 309 e segg.; Bucher, in Basler
Kommentar, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 1). L'onere
di allegazione e probatorio per l'esistenza di una volontà soggettiva delle
parti diversa da quella desunta mediante l’interpretazione oggettiva del
contratto, incombe alla parte che intende trarre vantaggio da questa volontà
(DTF 121 III 118 consid. 4b/aa).
2.2. Nella
fattispecie, sul contratto di affitto sono indicati, nello spazio appositamente
riservato alla denominazione delle parti (doc. _ punto 1), quale locatore,
__________, e quale conduttrice, __________, mentre la dicitura “il coniuge” è
stata volutamente rigata e lo spazio che ne segue è rimasto vuoto. Alla pagina
6 del medesimo contratto, tuttavia, figura anche la firma di __________, nella
parte riservata al coniuge.
Nello
scritto del 14 agosto 2001 dell’appellante concernente la diffida per il
pagamento dei fitti arretrati (doc. _), viene indicato quale destinatario
unicamente __________ e non __________, così come la successiva minaccia di
procedure esecutive e di sfratto viene indirizzata dall’appellante, a quel
momento già patrocinato da un legale, unicamente alla società convenuta. Anche
la corrispondenza successiva è intercorsa unicamente tra __________, per il
tramite della gerente __________, e l’appellante (doc. _).
Per
tutte queste circostanze, è quindi corretto ritenere, come ha fatto il Pretore,
che la reale volontà delle parti è stata quella di stipulare il contratto di
affitto unicamente tra l’appellante e la società convenuta, indipendentemente
dal fatto che __________ abbia pure lui sottoscritto il contratto di affitto.
Né può modificare questa conclusione la circostanza che quest’ultimo sia stato
presente alla firma del contratto e che lo abbia sottoscritto, poiché pure lui
si era occupato fino a quel momento della gestione del ristorante e, alla firma
del contratto, egli risultava essere socio della convenuta __________. Nemmeno
l’indicazione del convenuto nel verbale di riconsegna del ristorante quale
“locatario uscente”, riferito al convenuto (cfr. doc. _), può sovvertire questo
risultato, perché il documento è stato allestito e sottoscritto dal perito
comunale ing. __________ che non necessariamente doveva essere a conoscenza dei
termini esatti del contratto di affitto.
Né
tantomeno l’appellante non ha saputo dimostrare, come era suo onere, che il
perito fosse stato chiamato dal convenuto, viste le imprecise e parzialmente
discordanti dichiarazioni dello stesso perito, del convenuto e di __________,
gerente della convenuta su questo punto.
Di
conseguenza, è evidente che essendo stato stipulato il contratto di affitto
unicamente con la __________, anche la clausola di solidarietà tra debitori non
ha ragione di essere. Né del resto risulta dagli atti che le parti abbiano
stipulato una specifica dichiarazione in tal senso (art. 143 cpv. 2 CO), per
cui il convenuto __________, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante,
non è da ritenersi debitore solidale. A ragione quindi il Giudice di prime cure
ha negato la sua legittimazione passiva e respinto tutte le pretese avanzate dall’appellante
nei suoi confronti. L’appello su questo punto si rivela infondato e deve di
conseguenza essere respinto.
- L’appellante
critica la decisione impugnata anche nella misura in cui è stata accolta
l’eccezione di compensazione tra il credito del locatore relativo al pagamento
dei canoni d’affitto dei mesi di luglio, agosto e parzialmente settembre 2001,
per complessivi Fr. 6'160.-, e il credito vantato dall’affittuaria __________
nei confronti dell’appellante per la restituzione della garanzia di Fr.
10'000.-. Sostiene, infatti, anche in questa sede che tale importo non sarebbe
mai stato versato dai convenuti, i quali non sono del resto stati in grado di
dimostrare l’esistenza dell’asserito debito dell’appellante nei confronti di
__________, né l’avvenuto pagamento della garanzia. A questo proposito
l’appellante riferisce in particolare delle discordanti affermazioni di
__________, rese in sede penale e in occasione del suo interrogatorio formale,
contrarie pure con quanto stabilito nell’atto pubblico di cessione immobiliare
a seguito di scioglimento di comproprietà. Ritiene infine che anche se
l’eccezione di compensazione dovesse nella denegata ipotesi essere accolta,
mancherebbe in ogni caso l’identità tra le parti, ritenuto che il Pretore avrebbe
compensato una pretesa personale di __________ nei confronti dell’appellante
con un debito della __________ pure nei confronti dell’appellante.
Queste
motivazioni non possono trovare accoglimento.
3.1. Indipendentemente
dal quesito di sapere se alla garanzia versata nell’ambito di un contratto di
affitto siano applicabili per analogia le norme previste per i contratti di
locazione, ovvero l’art. 257e CO, come ritenuto dal Pretore, occorre rilevare
che l’istante il giorno stesso della firma del contratto di affitto, ha rilasciato
una ricevuta di questo tenore (doc. _):
“con riferimento al contratto di locazione
sottoscritto in data odierna dichiaro con la presente di ricevere dalla
__________ la somma di Fr. 10'000.- (diecimila) quale deposito di garanzia.”
Da
questa ricevuta risulta chiaramente il versamento da parte dell’affittuaria, e
non già dal convenuto __________ o da entrambi, della somma pattuita a titolo
di garanzia del contratto di affitto. Il fatto che materialmente il versamento
della garanzia sia stato effettuato da __________, nulla cambia, ritenuto che
egli, in tal caso, avrebbe adempiuto l’obbligazione contrattuale per conto
della __________, vera debitrice nei confronti dell’appellante, e non già a
titolo personale. Se così non fosse, l’appellante avrebbe dovuto dichiarare,
sulla ricevuta, di aver ricevuto l’importo di Fr. 10'000.- da __________ a
saldo di un debito e non a versamento di garanzia. Questo fatto non è mai stato
sostenuto dall’appellante, né del resto egli ha dimostrato che vi sia stato un
errore o altro nell’allestimento della ricevuta. Non occorre invece indagare
oltre sulla ragione per cui __________ abbia corrisposto per conto della
società tale importo, esulando tale questione – che semmai riguarda i rapporti tra
la società e lo stesso __________– dal presente procedimento.
Nulla
muta inoltre il fatto che concretamente non vi sia stato alcun versamento a
contanti della garanzia, come emerso dall’istruttoria. La legge su questo punto
lascia, infatti, alle parti ogni libertà di decidere sul principio,
sull’importo e sulle modalità di prestazione di un'eventuale garanzia a
copertura di pretese derivanti da un contratto di affitto. Determinante è
unicamente il fatto che la garanzia sia stata pagata, come attestato nella ricevuta.
Il
mancato deposito della garanzia su un conto intestato all’affittuaria implica
inoltre, come giustamente rilevato nella sentenza dedotta in giudizio, la
possibilità di far valere o eccepire la compensazione tra il credito di Fr.
10'000.- della __________ in restituzione della garanzia e debito della stessa
nei confronti dell’appellante per le pigioni, incontestate, rimaste scoperte.
Essendo adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 120 CO, in particolare
il presupposto di identità tra le parti, a ragione il pretore ha quindi accolto
l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
3.2. L’appellante
tenta di contestare pure la validità della ricevuta da lui stesso rilasciata
alla convenuta. La ricevuta è un mezzo di prova qualificato, ma non assoluto,
che fa fede fino a prova del contrario da parte di chi la contesta. Ogni mezzo
di prova atto a dimostrare la non verità della ricevuta è ammissibile, ma per motivi
attinenti alla sicurezza giuridica, si deve pretendere che per distruggere la
forza provante di una ricevuta occorrono elementi concordanti e sicuri, tali da
creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella prova (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 200). Orbene,
in concreto l’istante si appella unicamente alle dichiarazioni contrastanti
fatte dal convenuto __________ relativamente al prezzo di cessione degli
immobili e dell’inventario. Tali affermazioni, discordanti tra loro, non sono
tuttavia atte a sovvertire la forza probante della ricevuta. Inoltre, vi è il
fatto che pure il teste __________, che ha allestito la ricevuta, ha dichiarato
che verosimilmente la ricevuta fosse da riferire ad una compensazione tra le
parti, ciò che rafforza ulteriormente la valenza probatoria della ricevuta
stessa e che conferma, in assenza di ulteriori elementi contrari, l’esistenza
di un debito dell’appellante nei confronti del convenuto __________.
Su
questo punto l’appello deve quindi essere respinto.
- L’appellante
ritiene che il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito e accogliere la
richiesta avanzata nei confronti del solo convenuto __________, di restituzione
dell’importo di Fr. 2'000.-. Poggiando tutte le richieste dell’appellante su di
un unico fatto – l’esercizio del locale pubblico – i presupposti per una
congiunzione delle azioni dirette contro il convenuto __________ giusta l’art.
72 lett. b CPC sarebbe data.
A
torto. Secondo la giurisprudenza, più azioni possono anche essere proposte
congiuntamente, ove, per ogni singola azione, sia data la competenza del
Tribunale adito e la procedura applicabile sia la medesima (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art.
72). Orbene, in concreto la procedura per giudicare le pretese derivanti dal contratto
di affitto – comunque respinte nei confronti di __________ per mancanza di
legittimazione passiva – è retta dagli art. 404 e segg. CPC. Non rientra in
questo tipo di procedura, per contro, la pretesa di rimborso della quota parte
di ammortamento, saldata dall’appellante, dell’aiuto al finanziamento per
l’acquisto e la ristrutturazione dell’albergo __________. Le due azioni non
avrebbero quindi potuto essere congiunte e a ragione il Giudice di prime cure
non ha quindi esaminato questa pretesa.
-
Per
quanto riguarda la restituzione di svariati oggetti compresi nell’inventario
del ristorante e pure concessi in affitto alla convenuta, il Pretore ha
dettagliatamente stabilito e motivato le ragioni per cui quest’ultima dovesse
restituire unicamente due coppette da gelato e un bicchiere per il caffè
fertig. A questo proposito in questa sede l’appellante si limita a ribadire in
poche righe, che tutti gli oggetti di cui è stata richiesta la restituzione già
davanti al Pretore, devono essergli consegnati. Egli non fa tuttavia riferimento
alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata, in chiaro
dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di
precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27
ad art. 309). La mancanza totale nell’atto di appello di qualsiasi riferimento
alla sentenza impugnata rende il gravame su questo punto inammissibile.
-
Stessa
conclusione vale anche per la richiesta di risarcimento dell’importo di Fr.
7'000.- per presunti danni ai locali affittati. Anche in questo frangente, l’appellante omette completamente
di prendere posizione sulle argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza
dedotta in giudizio, per cui l’appello anche su questo punto deve essere
dichiarato inammissibile.
-
L’appellante
contesta infine il giudizio pretorile che ha posto integralmente a suo carico
le spese processuali di complessivi Fr. 1'180.- e lo ha condannato alla
rifusione alla __________ dell' importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Considera che la convenuta __________ è rimasta integralmente soccombente nella
domanda riconvenzionale e quindi le spese avrebbero dovute essere ripartite tra
le parti secondo il principio della reciproca soccombenza, ciò che in realtà il
giudice di prime cure non ha fatto.
Secondo
l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Secondo il cpv.
2 della medesima norma, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le
tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.
È
vero che, come rilevato dall’appellante, in concreto la convenuta __________ è
risultata completamente soccombente nella domanda riconvenzionale, mentre per
la domanda principale è stata vincente pressoché su tutta la linea. Della soccombenza
nella domanda riconvenzionale sembra non aver tenuto debitamente conto il Pretore,
il quale contrariamente al principio della ripartizione degli oneri processuali
in caso di reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ha interamente messo a
carico dell’appellante la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, senza
del resto addurre motivi particolari a giustificazione di una mancata
ripartizione in proporzione della reciproca soccombenza. E ancora, per una
migliore comprensione della ripartizione degli addebiti di tassa, spese di
giudizio e ripetibili, è opportuno che, in futuro, il Pretore preveda, quando
si è in presenza di un'azione principale e di una riconvenzionale, due
dispositivi distinti e separati sulle spese. Si eviterà così, come in concreto,
di caricare alle parti un importo per tassa di giustizia che non copre nemmeno
i minimi tariffali, addizionati, previsti per il valore dell'azione principale
e di quella riconvenzionale (art. 17 e 20 cpv. 1 LTG).
Su
questo punto il giudizio pretorile deve quindi essere riformato nel senso che -
non potendosi pretendere, in queste condizioni, da parte della seconda istanza
un ricalcolo separato degli oneri processuali - la tassa di giustizia e le
ripetibili dovranno essere ripartite a dipendenza del grado di soccombenza
delle parti. Ritenuto il valore dell’azione principale (almeno Fr. 15'160.-) e
il valore dell’azione riconvenzionale (Fr. 5'943.15 oltre ad accessori), e
richiamate le considerazioni sopra ricordate, si giustifica di mettere a carico
dell’istante una tassa di giustizia e le spese in ragione di 5/6 e in ragione
di 1/6 a carico della convenuta __________. A seguito della reciproca
soccombenza, alla __________ sono assegnate ripetibili ridotte.
- Visto
quanto precede, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza è riformata nel
senso dei considerandi. Ritenuto che l’appellante è vincente unicamente su una
delle domande proposte in appello, peraltro di esigua importanza rispetto a
tutte le richieste di merito, concorrono giusti motivi perché la tassa di
giustizia d'appello gli sia caricata per intero.
Alle
controparti, che non hanno presentato osservazioni, non sono dovute ripetibili,
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
24 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il
dispositivo 2 della sentenza 14 gennaio 2003 della Pretura del distretto di
__________, invariati gli altri, è così riformato:
- La tassa di giudizio di Fr. 600.- e le
spese di Fr. 580.- della domanda di merito e della riconvenzionale sono poste a
carico della __________ in ragione di 1/6 e a carico di __________ in ragione
di 5/6. Quest’ultimo rifonderà alla convenuta l’importo di Fr. 1'000.- a titolo
di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 350.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 400.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico.
III. Intimazione:
avv. __________
studio legale __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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