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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.180
Data decisione, Autorità:
09.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.180
Lugano
9 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause a procedura speciale
in materia di locazione -inc. n. LA.2003.50 e LA.2003.55 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 4- promosse con istanze 14 maggio 2003 da
entrambi rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv.
ed ora
sulla domanda di assistenza giudiziaria presentata il 25 luglio 2003 dalla
convenuta, che il Pretore con decisione 10 ottobre 2003 ha accolto;
appellanti
gli istanti con atto di appello 17 ottobre 2003, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 10 novembre 2003, corredate da una richiesta di
assistenza giudiziaria per la procedura d'appello, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
il querelato giudizio il Pretore ha accolto la domanda di assistenza
giudiziaria inoltrata dalla convenuta;
che con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, gli istanti hanno
chiesto di riformare la decisione di prime cure nel senso di respingere la
domanda di assistenza giudiziaria;
che il
gravame dev'essere dichiarato irricevibile, in quanto l'art. 35 cpv. 1 Lag
prevede unicamente la facoltà di impugnare le decisioni di rifiuto o di revoca
del beneficio dell'assistenza giudiziaria, non invece quelle che accolgono la
domanda;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC);
che,
appurata documentalmente l'esistenza di uno stato d'indigenza a carico della
convenuta, la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello
dev'essere accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, fermo
restando che le ripetibili poste a carico della controparte con il presente
giudizio già coprono lo sforzo profuso per l'allestimento delle osservazioni,
che, stante la chiarezza della situazione, avrebbero potuto essere limitate ai
soli aspetti d'ordine;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 ottobre 2003 di __________ e __________ è
irricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia
di fr. 180.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli istanti in solido,
restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- per ripetibili
d'appello.
III. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello 10
novembre 2003 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi.
IV. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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