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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.176
Data decisione, Autorità:
20.08.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.176
Lugano
20 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di concorrenza sleale -inc. n. IU.2001.00062 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione (recte: istanza) 1°
febbraio 2001 da
APPE1
rappr. da RAPP1
contro
APPO1
rappr. da RAPP2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo
indeterminato, quantificato in replica in fr. 759'171.- più interessi, a titolo
di risarcimento danni, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell'istanza ed ha a sua volta inoltrato tutta una serie di domande
riconvenzionali;
ed ora
sulla domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione
pendente causa (ex art. 80 cpv. 2 CPC) formulata dalla convenuta il 6 dicembre
2002, cui la controparte si è opposta, e che il Pretore con sentenza 24
settembre 2003 ha accolto, respingendo di conseguenza l'istanza;
appellante
l'istante con ricorso per cassazione (recte: appello) 16 ottobre 2003, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda
processuale e pertanto di rinviare l'incarto al Pretore per il proseguimento
della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 4 novembre 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo che la
pretesa dell'istante (una domanda di risarcimento danni di fr. 759'171.- in
materia di concorrenza sleale) si fosse prescritta pendente causa ai sensi
dell'art. 138 cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale, quando la
prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere
nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle
parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice: in effetti tra l'ultimo
atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 CO, costituito dal
giudizio sull'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito con
riferimento alle domande riconvenzionali, emanato il 6 novembre 2001 e
cresciuto in giudicato al più tardi il 5 dicembre 2001, e la domanda
processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione, formulata dalla
convenuta il 6 dicembre 2002, era trascorso ben più di un anno, termine di
prescrizione applicabile per quel genere di controversia.
-
Con
il ricorso per cassazione (recte: appello, cfr. art. 418e cpv. 3 CPC, nella
formulazione in vigore dal 1° aprile 2001, applicabile, in virtù dell'art. 515
cpv. 1 CPC, anche ai processi già pendenti al momento della sua entrata in
vigore) che qui ci occupa, avversato dalla controparte, l'istante chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la domanda processuale
di accertamento dell'intervenuta prescrizione e quindi di rinviare l'incarto al
Pretore per il proseguimento della causa, con argomenti che, per quanto
necessario, verranno ripresi nei prossimi considerandi.
-
In
questa sede l'istante non contesta (più) che tra l'ultimo atto interruttivo
della prescrizione (che oltretutto andrebbe intravisto nella richiesta del 16
luglio 2001 con cui la convenuta chiedeva al giudice di procedere ai sensi
dell'art. 296 cpv. 1 CPC e non invece nella decisione sull'incompetenza
territoriale, che in effetti si riferisce solo alle domande riconvenzionali,
che hanno vita processuale propria, cfr. Rep. 1979, pag. 345) e la
domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione sia trascorso
più di un anno, ma si limita ad evidenziare tutta una serie di circostanze,
che, a suo dire, farebbero apparire abusivo o comunque iniquo il prevalersi
dell'avvenuta prescrizione da parte della convenuta. Le sue censure sono
manifestamente infondate.
Come
giustamente rilevato dal giudice di prime cure, il fatto che nell'ambito di una
precedente causa tra le medesime parti (inc. n. , azione di
accertamento negativo), volta ad ottenere la cancellazione del PE n. __________
di fr. 1'062'840.-, l'allora attrice, qui convenuta, abbia dichiarato "che,
sino ad un anno a contare dal giorno in cui sarà cresciuta in giudicato la
sentenza definitiva in questa procedura rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di
prescrizione" (verbale 25 gennaio 2000 inc. n. OA.1999.661, di cui vi
è una copia nel plico "corrispondenza"), non migliora assolutamente
la posizione dell'istante. È in effetti pacifico che la sentenza finale di quel
procedimento è stata resa il 2 maggio 2000 (cfr. osservazioni all'istanza p.
2), sicché la rinuncia della convenuta a prevalersi della prescrizione scadeva
il 22 maggio 2001, ovvero ben prima della data dell'ultimo atto interruttivo
della prescrizione e comunque oltre un anno prima dell'inoltro della domanda
processuale in questione. La formulazione, non equivoca, dell'impegno della
convenuta (rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione sino ad un anno
dalla crescita in giudicato della sentenza definitiva "in questa
procedura", ovvero nell'inc. n. OA.), esclude del resto che
la sua rinuncia valesse fino all'emanazione di altre decisioni rispettivamente
fino all'emanazione della sentenza definitiva in altre eventuali procedure tra
le parti, segnatamente quella in rassegna, e ciò nonostante la stessa abbia
tutto sommato un oggetto simile (ma non identico, non da ultimo già per il
diverso valore litigioso) a quella promossa in precedenza.
Del tutto
irrilevante, oltre che irricevibile siccome eccepito per la prima volta solo
nella procedura d'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è il fatto che la
convenuta, in sede riconvenzionale, abbia tra l'altro postulato l'annullamento
della predetta esecuzione n. __________.
Contrariamente
a quanto preteso nel gravame, il fatto che il giudice sia per legge tenuto a
dirigere il procedimento (art. 91 CPC) non significa affatto -tranne in casi
particolari che qui non ricorrono- che la procedura civile sia retta dal
principio dell'ufficialità (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
m. 1 ad art. 178). L'istante non può pertanto prevalersi del fatto che questi,
dopo aver evaso le eccezioni di natura processuale, segnatamente l'eccezione di
incompetenza territoriale (come detto, riferita per altro alle domande
riconvenzionali), non abbia provveduto di sua iniziativa ad aprire la fase
probatoria convocando le parti per l'udienza dei testi (cfr. Berti,
Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 138 CO; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 11 ad art. 352), tanto più che, per evitare l'insorgenza della
prescrizione, le sarebbe ad esempio bastato inoltrare uno scritto volto ad
ottenere il proseguimento della procedura (cfr. Berti, op. cit., n. 22
ad art. 138 CO; Däppen, Basler Kommentar, 3. ed., n. 2 ad art. 138 CO; Pichonnaz,
Commentaire Romand, n. 4 ad art. 138 CO; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 e 26 ad art. 352).
E neppure
si può rimproverare alla convenuta un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) per
essersi prevalsa dell'intervenuta prescrizione: il semplice fatto che essa, nel
corso dell'udienza del 15 maggio 2001, si fosse impegnata ad informarsi presso
i testimoni da lei citati per sapere se fossero stati disposti a venire a
Lugano per testimoniare dichiarando che ne avrebbe data comunicazione alla
Pretura (verbale p. 2), salvo poi aver omesso qualsiasi comunicazione in tal
senso, non è in effetti tale da essere interpretato quale rinuncia a prevalersi
della prescrizione o da distogliere la controparte dall'interrompere la
prescrizione fino a quella comunicazione e neppure ne ha reso impossibile
l'interruzione da parte dell'istante. Come già accennato, nulla impediva del
resto a quest'ultima, in attesa di quella comunicazione, di sollecitare per
scritto la continuazione della procedura, ciò che avrebbe ovviamente interrotto
la prescrizione.
Per le
medesime ragioni, è infine pure irrilevante che l'istante abbia indicato il
recapito dei testi per permettere lo svolgimento della fase probatoria tramite
procedura rogatoriale e che la convenuta abbia dichiarato che uno di questi
avrebbe potuto essere sentito a Lugano, salvo poi aver omesso di comunicare se
ciò fosse stato effettivamente possibile.
- Ne
discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 ottobre 2003 di APPE1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'650.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'700.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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