AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.16
Data decisione, Autorità:
11.02.2004, IICCA
Incarto n.:
12.2003.16
Lugano
11 febbraio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.10
(azione in disconoscimento di debito) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione 7 febbraio 2000 da
patrocinata dall'avv. __________
contro
patrocinato dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 35'675.65 più
interessi di cui al PE n. __________dell'UE di __________, domanda avversata
dal convenuto e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 2002 ha parzialmente
accolto, accertando l'inesistenza nella misura di fr. 15'000.- oltre interessi
al 5% dal 31 ottobre 1997 del debito di cui all'esecuzione predetta;
appellante
l'attrice con atto di appello 20 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di accertare
l'inesistenza del debito di fr. 40'600.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre
1997, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto, con osservazioni del 17 febbraio 2003 postula la reiezione del
gravame e con appello adesivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
l'appellante
proponendo con le osservazioni all'appello adesivo del 3 aprile 2003 la
reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. __________
ha venduto a __________ il 30 aprile 1997 il foglio PPP n. __________ (40/1000)
fondo base n. __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 2 al piano
terreno dello stabile denominato Residenza __________, con i diritti di
godimento delle parti comuni relativi alla cantina lettera A, al posteggio
lettera R, alla terrazza lettera AO e al giardino lettera AR. La compratrice si
impegnava a versare il prezzo di fr. 292'000.- in ragione di fr. 150'000.-
entro 15 giorni dalla firma e di fr. 142'000.- alla consegna dell'appartamento
(rogito __________del notaio avv. __________). __________ non ha versato il
saldo di fr. 142'000.- e __________ ha fatto spiccare nei suoi confronti un
precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________ per fr. 142'000.- oltre
interessi al 5% dal 31.10.1997. L'opposizione interposta da __________ al PE è
stata respinta integralmente il 12 gennaio 2000 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello (inc. __________, doc. _).
B. Con
petizione 7 febbraio 2000 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito
in questione limitatamente per fr. 35'675.65, adducendo l'esistenza di difetti
dell'immobile compravenduto. __________ si è opposto alla petizione con
risposta del 3 aprile 2000. Nei successivi allegati scritti le parti hanno
ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto
dei loro memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 24 ottobre 2002 __________
ha esteso la propria domanda a fr. 43'900.-.
C. Statuendo
il 23 dicembre 2002 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha
accertato l'inesistenza del debito nella misura di fr. 15'000.-. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'300.- sono state poste a carico dell'attrice per
4/7 e del convenuto per 3/7, con l'obbligo per l'attrice di rifondere al
convenuto fr. 650.- per ripetibili ridotte.
D. __________
è insorta contro il citato giudizio con un appello del 20 gennaio 2003, in cui
chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di disconoscere il
debito per l'importo di fr. 42'500.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997.
E. Nelle
osservazioni del 17 febbraio 2003 __________ propone la reiezione dell'appello
e con appello adesivo chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di respingere integralmente l'azione di disconoscimento.
Con le
osservazioni all'appello adesivo del 3 aprile 2003 __________ postula la
reiezione del gravame avversario.
E considerato
in diritto: 1. L'art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto
dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Secondo la giurisprudenza, ove
la decisione di rigetto in via provvisoria dell'opposizione soggiaccia ad un
rimedio ordinario, il termine di 20 giorni per proporre l'azione d'inesistenza
del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è
spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di
ricorso o del ritiro del ricorso stesso (DTF 127 III 569, 115 III 91,
104 II 141; IICCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996
inc. n. 12.96.208; cfr. pure Guidicelli/Bianchi, LEF annotata,
Pregassona 2003, p. 80 seg.). Nel caso concreto la sentenza di rigetto
dell'opposizione della Camera di esecuzione e fallimenti, emessa il 12 gennaio
2000, è stata spedita per intimazione il 17 gennaio 2000 ed è pervenuta alle
parti al più presto il 18 gennaio successivo. Da quel momento ha iniziato a
decorrere il termine di 20 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, che sarebbe
giunto a scadenza il 7 febbraio 2000, data in cui è stata presentata la
petizione in rassegna, che deve pertanto essere considerata tempestiva.
-
Giusta
l'art. 83 cpv. 3 LEF, se l'escusso omette di chiedere il disconoscimento di
debito o se l'azione è respinta il rigetto dell'opposizione diventa definitivo.
Il termine di 20 giorni per promuovere l'azione di disconoscimento di debito è
un termine perentorio di diritto federale, che non può essere prorogato per
effetto di norme di procedura cantonali (cfr. RVJ 1989 pag. 226). Ci si
potrebbe pertanto chiedere se l'attrice potesse estendere la domanda, proposta
con la petizione del 7 febbraio 2000 per l'importo di fr. 35'675.65, a fr.
43'900.- con le conclusioni di causa. Il Pretore lo ha negato e in questa sede
l'appellante ripropone le sue domande in fr. 43'900.-, adducendo che il diritto
cantonale le consentiva di estendere la domanda, poiché essa si era riservata
un adeguamento a dipendenza delle risultanze di istruttoria. Il quesito può
rimanere indeciso, poiché, come si vedrà in seguito, l'appello deve a ogni modo
essere respinto.
-
Il
Pretore ha esaminato i singoli difetti addotti dall'attrice come motivo di
riduzione del prezzo. Ha dapprima accertato che le cupole traslucide sporgenti
nel giardino assegnato in uso riservato all'appartamento acquistato
dall'attrice non sono assegnate a tale unità e ne ha concluso che non
costituiscono un difetto della stessa. Riallacciandosi alla perizia egli ha
anche constatato che le cupole non provocavano diminuzioni di valore
dell'appartamento né immissioni moleste. Per l'armadio a muro, il Pretore ha
poi constatato che l'attrice non ha dimostrato come avrebbe dovuto essere
eseguito il mobile, mancando agli atti la relazione tecnica menzionata dal
contratto di compravendita e che a ogni modo non si trattava di un difetto
"rilevante". Ha in seguito accertato che lo stillicidio proveniente
dai doccioni e dai pluviali delle terrazze soprastanti l'appartamento
acquistato dall'attrice costituiva un difetto rilevante, per il quale ha
ammesso l'azione in liberazione del debito limitatamente a una riduzione del
prezzo di fr. 15'000.-. Infine ha negato che la somma di fr. 1'400.- per il
contributo PGC/IDA fosse esigibile, l'attrice non avendo provato di aver dovuto
pagare al Comune tale importo. In conclusione, quindi il Pretore ha accolto la
petizione per l'importo di fr. 15'000.-, dopo aver osservato che l'azione di
disconoscimento del debito era proponibile solo fino a concorrenza di fr. 35'676.65,
non essendo possibile estenderla con le conclusioni a fr. 43'900.-.
-
A
norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore tanto delle
qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,
tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso
cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Alla
compravendita dei fondi sono applicabili per analogia le disposizioni sulla
vendita delle cose mobili, per il rinvio dell'art. 221 CO. Il difetto è una
nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa
consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli
consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dell'art.
197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e per converso può
essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è affetta
da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa consegnata con
la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi, in: Commentaire
Romand, CO I, n. 2 ad art. 197 CO).
Il
venditore risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le
affermazioni che ha potuto dare all'acquirente circa le qualità della cosa.
Ogni divergenza tra lo stato della cosa consegnata e le affermazioni del
venditore è un difetto (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197 CO). Le
qualità promesse s'interpretano secondo il principio dell'affidamento (Venturi,
op. cit., n. 12 ad art. 197 CO). Il loro senso è quello che può attribuire un
acquirente di buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF
116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b).
- L'appellante
ribadisce in questa sede che devono essere riconosciuti come difetti il costo per
la sistemazione dell'armadio a muro e il minor valore dell'appartamento dovuto
alla presenza delle cupole nella superficie attribuita in uso riservato
all'appartamento oggetto della compravendita. Essa sostiene che la sostituzione
delle cupole era un elemento essenziale del contratto e che il minor valore
ammonta a fr. 25'000.-, pari all'importo trattenuto dal nuovo proprietario
proprio a causa dei manufatti sporgenti rispetto alla superficie erbosa.
Nel
contratto di compravendita del 30 aprile 1997 l'attrice ha dato atto di
"conoscere e di accettare la relazione tecnica relativa alle modalità di
costruzione dell'unità di PPP acquistata" (Inc. richiamato EF __________,
doc. _ pag. 2, punto 1) e di aver "preso visione dell'atto di costituzione
della proprietà per piani e del regolamento d'uso e di amministrazione e di
accettare gli stessi senza riserva alcuna. Conferma pure di aver preso visione
dell'estratto del registro fondiario concernente il fondo base particella No
__________RFD __________ " (ibidem, pag. 4, punto 4). Dal canto suo il
venditore si è impegnato a "ultimare l'appartamento in base al contratto
di impresa generale 9 ottobre 1996, da lei concluso con i promotori
dell'edificazione, signori __________ e __________ " (ibidem, pag. 4 punto
5). Il contratto di impresa generale prodotto con il doc. _ non contiene
tuttavia la relazione tecnica e i piani di dettaglio 1:50 (clausola 2 del
contratto), di cui non vi è traccia agli atti.
L'ispezione all'ufficio dei registri (fascicolo richiamato doc. _)
ha permesso di accertare che secondo il regolamento per l'uso della PPP
(DG n. __________: pag. 3) i sopraluce AT e AU (cupole) sono stati attribuiti
in uso all'appartamento 501 al piano terreno, PPP n. __________, che il piano
di ripartizione delle parti comuni indica la presenza delle due cupole a lato
della terrazza dell'appartamento n. 2, PPP n. __________, mentre il piano di
assegnazione delle parti comuni assegna i sopraluce AT e AU all'unità n.
__________e la pianta del piano terreno indica la posizione dei sopraluce,
inclusi nel giardino AR, attribuito all'appartamento venduto all'appellante.
- L'appartamento
acquistato dall'attrice non comprendeva dunque le due cupole che sporgono
dall'area assegnata in uso riservato alla sua unità, come chiaramente indicato
dai documenti giustificativi della proprietà per piani, di cui essa ha potuto
prendere conoscenza al momento in cui ha sottoscritto l'atto notarile di
compravendita (cfr. doc. _, incarto richiamato EF __________). L'esistenza
delle due cupole nell'area davanti alle finestre dell'appartamento acquistato
dall'attrice era per altro palese dai documenti di cui essa ha preso visione.
Agli atti non vi è traccia della relazione tecnica menzionata nel contratto di
compravendita, ma l'appellante medesima ammette che tale documento nulla
prevedeva sul lucernario (appello, pag. 4). In simili circostanze non si vede
quali siano le qualità promesse su cui l'attrice poggia le proprie pretese, né
è provato che il venditore abbia garantito all'acquirente di poter usufruire,
oltre che dell'area riservata AR, anche di quella delle cupole AT e AU,
attribuite ad un'altra unità condominiale. La voce "cupola" indica
d'altra parte una "volta a calotta con perfetta simmetria centrale,
impostata su base circolare e avente un profilo a semicerchio" (Battaglia,
Grande dizionario della lingua italiana, III), ciò che esclude d'acchito
l'esistenza di una superficie piana sulla quale si possa camminare.
L'attrice
è invero entrata in trattative con gli imprenditori __________ e con il
venditore per sostituire le cupole con una superficie piana e camminabile
(incarto richiamato EF _________4, cfr. doc.) ma le parti non hanno raggiunto
un accordo sul tipo di rivestimento né sul livello cui lo stesso doveva
trovarsi. Lo scambio di corrispondenza agli atti risale all'agosto 1997 ed è
anche posteriore alla conclusione del contratto, ciò che non consente di
parificare le trattative intercorse a una qualità promessa dal venditore. La
giurisprudenza del Tribunale federale prevede, infatti, che il venditore
risponde delle qualità promesse solo se esse sono state decisive al momento
della conclusione del contratto (Venturi, op. cit., n. 12 ad art. 197
CO). Nella fattispecie l'attrice non ha potuto provare di aver sottoscritto il
contratto del 30 aprile 1997 solo perché certa di poter usare la superficie
delle due cupole, ciò che esclude ogni responsabilità del venditore per qualità
promesse.
- Rimane
da verificare se il venditore non risponda, nondimeno, per l'esistenza di difetti
che materialmente o giuridicamente tolgono o diminuiscono notevolmente il
valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (art. 197 cpv. 1 CO).
Il nuovo acquirente dell'appartamento ha dichiarato (audizione teste __________
in via rogatoriale del 9 gennaio 2001) di essere disturbato dalla mancata
copertura delle cupole e di ritenere che l'uso della terrazza ne sia ridotto in
modo corrispondente, motivo per il quale ha trattenuto fr. 25'000.- dal prezzo
pattuito con l'attrice. Se non che, l'interessato si è dipartito dal
convincimento che l'appartamento acquistato abbia in uso riservato tutta la
superficie davanti alle finestre, ciò che non corrisponde alla realtà, come ben
risulta dai documenti costitutivi della proprietà per piani (fascicolo
richiamato doc. _: regolamento per l'uso della PPP, DG n. __________: pag. 3;
piano di ripartizione delle parti comuni, piano di assegnazione delle parti
comuni).
Il perito
giudiziario incaricato dal Pretore, arch. __________, ha per contro affermato nella
sua perizia dell'11 ottobre 2001 (fascicolo giallo) che il minor valore
dell'appartamento per la presenza delle cupole era irrisorio e nel complemento
di perizia del 29 marzo 2003 ha constatato che le cupole non occupano la parte
lastricata, ma un'area assegnata in uso esclusivo a un altro appartamento (pag.
2) e che "la presenza delle due botole non influenza il valore di mercato
dell'appartamento. L'area esterna assegnata è sufficientemente spaziosa. La
posizione delle botole non impedisce minimamente la vista dalle finestre così
come non limita la luce nei locali dell'appartamento. Inoltre nessuna
esalazione esce dalle botole poiché sono state bloccate. Pertanto posso
affermare che il valore di mercato dell'appartamento è lo stesso con o senza le
botole" (pag. 4). In simili circostanze a giusta ragione il Pretore ha
respinto la domanda di riduzione del prezzo dell'attrice, non esistendo alcun
difetto dell'appartamento per la presenza delle due cupole.
-
L'appellante
chiede che il prezzo di compravendita sia ridotto di fr. 2'500.- per
l'esistenza del difetto consistente nella fornitura di un armadio normalizzato
invece dell'armadio a muro da inserire nel vano previsto all'uso, così come
promesso dal venditore. Quest'ultimo si è limitato ad affermare, nella risposta
di causa, che l'armadio fornito corrispondeva a quanto previsto dal contratto.
La relazione tecnica menzionata nel contratto di compravendita doc. _ non
figura agli atti e nulla è quindi dato di sapere su come doveva essere
realizzato secondo il contratto il noto armadio. Il perito giudiziario ha
rilevato nel suo referto dell'11 ottobre 2001 che nel vano previsto, largo 160
cm, lungo 240 cm e profondo 60 cm, è stato installato un armadio che "non
corrisponde propriamente a un armadio a muro su misura e comunque anche
esteticamente non si presenta bene: lo zoccolino è interrotto, mostrando
chiaramente che si tratta di due armadi distinti associati, la chiusura
laterale e superiore presenta un colore diverso sia dalle ante sia dalle pareti
dell'appartamento. Sicuramente si tratta di armadiature finite con misure
standardizzate che sono state inserite nel vano che è poi stato chiuso
lateralmente con pannelli verniciati. La sostituzione dell'armadio con uno
eseguito a regola d'arte di dimensioni esatte comporta una spesa di circa fr.
2'000.-/2'500.-" (referto peritale, pag. 4, 7). Nulla consente però di
ritenere che il venditore abbia promesso l'esecuzione di un vero e proprio
armadio a muro, già per il fatto che la relazione tecnica, come detto, non è
stata prodotta agli atti. Rimane da esaminare se l'oggetto presenti nondimeno
difetti rilevanti. L'appellante rivendica a tale titolo, in via subordinata,
una riduzione del prezzo di fr. 600.-. Il Pretore ha respinto la pretesa sulla
base della perizia giudiziaria, che attesta un armadio con finizioni di
raccordo non eseguite a regola d'arte e poco piacevoli esteticamente (perizia
giudiziaria, fotografia pag. 9). Benché sgradevole, il risultato non raggiunge
palesemente la condizione posta dall'art. 197 cpv. 1 CO, poiché la funzionalità
dell'armadio è intatta e l'inestetismo non provoca una rilevante riduzione di
valore dell'appartamento, tanto che la stessa appellante lo valuta a soli fr.
600.- (su un importo di fr. 292'000.-, doc. _). L'appello deve dunque essere
respinto anche su questo punto.
-
Nella
sentenza impugnata, il primo giudice ha indicato in modo particolareggiato per
quale motivo lo stillicidio d'acqua (anche sporca) proveniente dai balconi
soprastanti costituisce un difetto rilevante dell'appartamento acquistato
dall'attrice (sentenza, pag. 9 ss.). Con il proprio appello adesivo il
convenuto contesta la riduzione del prezzo di fr. 15'000.- concessa dal Pretore
per tale difetto. Egli non censura l'esistenza dello stillicidio, ma sostiene
che il problema è da ricondurre alla richiesta dell'interessata di allargare la
propria terrazza ai lati, intervento non previsto dai piani originali dello
stabile, così che egli non ne risponde. A ogni modo, prosegue l'appellante
adesivo, il problema potrebbe venir risolto, a detta del perito, con un
intervento stimato a fr. 600.-, di modo che l'asserito difetto non sarebbe in
ogni modo rilevante ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 CO.
Come
accertato dal perito giudiziario, le cui risultanze sono pacificamente ammesse
dalle parti, lo scarico di ognuno dei 4 balconi soprastanti l'appartamento n. 2
spurga l'acqua proprio davanti alla terrazza (referto peritale 11 ottobre 2001,
fotografie pag. 8), con evidenti danni alle piastrelle. Il perito giudiziario
ha precisato che lo stillicidio è causato dallo scarico dei doccioni in rame,
posti al centro dei balconi coperti invece che lateralmente e a ogni modo
troppo corti (perizia, pag. 4, cfr. fotografia pag. 8 perizia). Non è d'altra
parte messo in dubbio che la terrazza assegnata in uso all'appartamento n. 2 è
stata allargata e allungata verso il giardino rispetto al piano di assegnazione
delle parti comuni (perizia, pag. 7), così come richiesto a suo tempo
dall'attrice. La circostanza è nondimeno irrilevante. Anche se la terrazza non
fosse stata allargata e allungata, infatti, lo stillicidio si verificherebbe
nell'area verde del giardino, con possibili alterazioni al manto erboso
(complemento peritale del 29 marzo 2002, pag. 6). Come rilevato con pertinenza
dal primo giudice, l'improvviso gocciolare di liquidi sull'area destinata a
terrazza o giardino è fonte di notevole disagio e costituisce pertanto un
difetto rilevante dell'appartamento venduto, a maggior ragione se si considera
che di regola il fenomeno avviene in occasione delle pulizie, con lo
sgocciolare di acqua sporca frammista a prodotti chimici detersivi (complemento
peritale del 29 marzo 2002, pag. 6).
Né giova
all'appellante adesivo la critica all'importo del minor valore ammesso dal
Pretore. Il perito ha illustrato in modo chiaro che la cifra di fr. 600.- si
riferisce solo al prolungamento di 30 cm dei doccioni (complemento peritale del
29 marzo 2002, pag. 5, perizia pag. 4), intervento di per sé insufficiente per
eliminare l'inconveniente (perizia, pag. 4). L'importo di fr. 15'000.-, invece,
corrisponde all'intervento minimo che sarebbe necessario per spostare
lateralmente i doccioni, con conseguente allontanamento del rivestimento
piastrellato dei balconi e del betoncino e il rifacimento delle pendenze
(complemento peritale, pag. 5). L'intervento di riparazione riguarda invero le
parti comuni dell'immobile, di pertinenza di tutte le unità condominiali in
proporzione della rispettiva quota di comproprietà, e non la singola unità
condominiale oggetto del contratto di compravendita. Ci si potrebbe pertanto
chiedere, in siffatte circostanze, se il minor valore equivalga al costo
integrale della riparazione, ma il convenuto non ha sollevato tale censura e il
quesito può dunque rimanere irrisolto (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 3a
ed., n. 790 pag. 119).
Non senza
leggerezza il convenuto adduce infine che la notifica dello stillicidio sarebbe
stata tardiva, poiché accertabile già al momento in cui è stata allargata la
terrazza. A prescindere dal fatto che nel proprio appello il convenuto nemmeno
accenna a date precise, il Pretore ha spiegato in modo chiaro e
particolareggiato che riteneva tempestiva la notifica del difetto relativo allo
stillicidio poiché avvenuta prima ancora della consegna dell'appartamento,
prevista il 31 ottobre 1997. Come si è detto, l'appello adesivo non spende una
parola per criticare tale conclusione del primo giudice. In simili circostanze
l'appello adesivo, sprovvisto di buon diritto, deve essere respinto.
- Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e ogni
parte sopporta quindi i costi del proprio appello, con l'onere di rifondere
alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L'appello
20 gennaio 2003 di __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Le spese
dell'appello principale di complessivi fr. 600.- (con una tassa di giustizia di
fr. 550.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell'appellante __________ p, che
rifonderà a __________ l'importo di fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
-
L'appello
adesivo 17 febbraio 2003 di __________ è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Le spese
dell'appello adesivo di complessivi fr. 400.- (con una tassa di giustizia di
fr. 350.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell'appellante adesivo
__________, che rifonderà a __________ l'importo di fr. 400.- per ripetibili di
appello.
-
Intimazione:
- avv. __________
- avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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