AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.15
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.15
Lugano
20 febbraio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00282
(già 55/1999) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 15 aprile 1999 da
AO 1,
rappr. dall'PA 2,
contro
AP 1.,
rappr. dall'avv.
PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto di accertare la validità della risoluzione del contratto
tra le parti denominato "__________", domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore, con sentenza 16 dicembre 2002, ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 17 gennaio 2003, con cui, previa
l'acquisizione di una testimonianza, chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 17 febbraio 2003 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 3 febbraio 2003 con cui la scrivente Camera ha accolto la domanda
preliminare dell'appellante volta ad ottenere la revoca della pronunciata
provvisoria esecutività della sentenza di prime cure;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
contratto 21 dicembre 1994, denominato "__________ (doc. B), AO 1 (in
seguito: AO 1) ha concesso alla società britannica AP 1. (in seguito: AP 1),
per la durata di 10 anni, l'esclusiva mondiale -reciproca- per la
commercializzazione delle macchine per la saldatura interna automatica, da lei
progettate e realizzate.
Il 14
aprile 1999 (doc. O) essa ha rescisso il contratto con effetto immediato,
rimproverando alla controparte tutta una serie di violazioni contrattuali.
-
Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha accolto la petizione con cui AO 1
aveva chiesto di accertare la validità della risoluzione del contratto. Il
giudice di prime cure, pacifica l'applicazione del diritto svizzero, ha
innanzitutto accertato che la convenuta aveva violato le clausole contrattuali
che le imponevano di emettere ordini di acquisto sufficienti e in modo regolare
(clausole A1 e A6), quella che impediva la cessione a terzi, senza il suo
consenso scritto, dei diritti derivanti dal contratto (clausola C3) e infine
quella concernente l'obbligo di informare in merito ai ricavi dai noleggi delle
macchine e di versare le "royalties" pari al 25% (clausola
A7). Ritenuto che le violazioni apparivano importanti ed erano senz'altro tali
da minare il contratto di collaborazione nella sua essenza, la rescissione del
contratto ad opera dell'attrice, dopo che essa aveva vanamente messo in mora la
controparte nell'adempiere ai suoi obblighi contrattuali, era perfettamente
legittima.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, la convenuta chiede, previa l'acquisizione di una
testimonianza rifiutata a suo tempo dal Pretore, di riformare il giudizio di
prime cure nel senso di respingere la petizione. Essa contesta in sostanza
l'ammissibilità dell'azione di accertamento proposta dall'attrice e in ogni
caso ritiene ingiustificata la rescissione del contratto da parte di quest'ultima,
escludendo in particolare di essere stata in mora al momento dei fatti e
contestando di aver violato le clausole contrattuali. Censurato è infine
l'ammontare della tassa di giustizia esatta e delle ripetibili assegnate alla
controparte.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
La
domanda con cui la convenuta, richiamandosi agli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322
lett. b CPC, chiede l'acquisizione in questa sede della deposizione
testimoniale di __________ e meglio la sua effettiva presa in considerazione,
rifiutata a suo tempo dal Pretore per il fatto che il "teste" in
questione era stato ritenuto parte (convenuta) o quasi parte, non può trovare
accoglimento, nonostante in quella deposizione quest'ultimo abbia dichiarato di
non essere un suo organo. La convenuta, pur avendo censurato la soluzione
adottata dal Pretore, non si è in effetti confrontata con i motivi, esposti
nell'ordinanza 25 giugno 2000 (recte: 2002), che avevano indotto il giudice a
determinarsi in quella maniera, sicché questo assunto dev'essere considerato
acquisito e non può più essere ridiscusso in questa sede (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 30 ad art. 307). Poco importa che la motivazione sia
stata già contestata dalla parte convenuta in precedenza, con domanda di
nullità dell'ordinanza 5 luglio 2002, poi respinta il 9 agosto 2002, la
giurisprudenza avendo stabilito che il richiamo alle motivazioni espresse in un
precedente allegato -in concreto oltretutto nemmeno postulato- non vale a
supplire una motivazione totalmente mancante nell'appello (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 20 ad art. 309).
-
Passando
al merito, occorre innanzitutto premettere che il Pretore ha giustamente
evidenziato che un contratto di durata, com'è pacificamente il contratto di
rappresentanza esclusiva concluso tra le parti (sulla sua nozione, cfr. Tercier,
Les contrats spéciaux, 3. ed., Zurigo 2003, n. 6964; Schluep/Amstutz,
Basler Kommentar, 3. ed., N. 131 ad Einl. vor art. 184 segg. CO), può essere
risolto anticipatamente per motivi gravi (Tercier, op. cit., n. 6995; Schluep/Amstutz,
op. cit., N. 143 ad Einl. vor art. 184 segg. CO; DTF 128 III 428 consid.
3, 99 II 308 consid. 5a, 97 II 58 consid. 7, 89 II 30 consid. 2). Un'unica
violazione contrattuale grave può di principio essere sufficiente se la parte
se ne prevale senza indugio, altrimenti sono necessarie più violazioni
contrattuali, anche meno gravi, cui nel complesso possa essere attribuita la
necessaria gravità (SMI 1979 p. 71).
-
È
senz'altro a ragione che la convenuta rileva di non essere stata in mora ai
sensi degli art. 107 segg. CO al momento della rescissione del contratto: in
effetti l'attrice, con lettera 4 marzo 1999 (doc. R), si era riservata il
diritto di intraprendere qualsiasi azione per salvaguardare i suoi interessi
solo nel caso in cui non avesse ricevuto una risposta entro la fine di marzo;
sennonché la controparte, con lettera 25 marzo 1999 (doc. T), sia pure inviata
al legale canadese dell'attrice (cfr. doc. O) -il che comunque non ne inficia
la validità- aveva prontamente dato evasione a quella missiva, prendendo
posizione sulle varie violazioni contrattuali a lei addebitate. Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, questa circostanza non implica però
l'inefficacia della risoluzione contrattuale ad opera dell'attrice. Il
Tribunale federale ha in effetti escluso che un contratto di rappresentanza
esclusivo possa essere disdetto in applicazione delle disposizioni di cui agli
art. 107 segg. CO (cfr. Stieger, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach
schweizerischem Recht, in sic! 1999 p. 12; DTF 89 II 30 consid.
2, 78 II 32 consid. 1b), precisando inoltre che, quand'anche le parti,
erroneamente, si fossero richiamate a quelle disposizioni, occorrerebbe in ogni
caso esaminare se la rescissione non sia comunque valida per motivi gravi (DTF
89 II 30 consid. 4).
-
La
convenuta non condivide l'assunto pretorile che le imputa la violazione di
quattro clausole contrattuali. Si tratta ora di esaminare se le sue censure
siano fondate o meno.
8.1 Il
giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta avesse violato la clausola
A1, in base alla quale "AP 1 emetterà a favore di AO 1 ordinazioni
d'acquisto sufficienti in modo da garantire la prosecuzione dell'accordo",
nella misura in cui l'ultima ordinazione all'indirizzo dell'attrice risaliva a
15 mesi prima, mentre in precedenza le varie ordinazioni erano intervallate tra
loro da un minimo di 2 ad un massimo di 9 mesi (cfr. doc. S). Nel gravame la
convenuta ritiene arbitraria la conclusione del Pretore, evidenziando in
particolare che le parti non avevano fissato delle scadenze né delle quantità
per le ordinazioni (cfr. replica p. 7), per cui si poteva ritenere che l'ultima
ordinazione, di Lit. 2'162'137'660, ben superiore alla media degli anni
precedenti (di Lit. 1'494'384'610), fosse senz'altro sufficiente a garantire la
prosecuzione del contratto, tanto più che dagli inizi del rapporto contrattuale
le ordinazioni erano state di Lit. 8'966'307'660.
La
scrivente Camera, vista l'ammissione dell'attrice a p. 7 della replica
(ribadita nel suo allegato conclusionale, a p. 5), non ritiene che il criterio
della sola cadenza delle ordinazioni -senza tener conto del loro ammontare-
adottato dal Pretore, sia di per sé idoneo per stabilire se le stesse fossero
"sufficienti [a] garantire la prosecuzione dell'accordo".
D'altro canto non è però nemmeno in grado di stabilire se il totale delle
ordinazioni effettuate dall'inizio del rapporto contrattuale rispettivamente la
media annua delle ordinazioni, criterio proposto dalla convenuta, permettesse o
meno la continuazione del rapporto contrattuale. In realtà, per poter
rispondere con cognizione di causa a questo quesito, sarebbe stato necessario
conoscere e confrontare da una parte gli investimenti e tutti gli altri costi a
carico dell'attrice in forza del contratto di collaborazione e dall'altra i
ricavi ottenuti. Non avendo l'attrice, cui incombeva l'onere della prova (art.
8 CC), addotto questi elementi, necessari per accertare l'esistenza della
violazione contrattuale, si deve gioco forza concludere per l'assenza
dell'asserita violazione.
8.2 A
giudizio del Pretore, la convenuta, per le medesime ragioni indicate con
riferimento alla clausola A1, aveva pure violato la clausola A6, in base alla
quale "AP 1 si adopererà per effettuare ordinazioni a AO 1 in maniera regolare con pagamenti in anticipo, in modo da permettere a AO 1 di mantenere uno stock
adeguato di pezzi di ricambio…", non essendo per altro riuscita ad
addurre circostanze a sua discolpa -facoltà che risultava dalla formulazione
"si adopererà" (o "farà il possibile", "si
sforzerà", traduzione del termine inglese "endeavour")-
segnatamente non avendo dimostrato che la causa promossa in Canada dalla
società __________ contro l'attrice, la convenuta e __________. avesse
compromesso la sua attività commerciale. La convenuta censura l'assunto
pretorile, ribadendo che le ordinazioni erano in realtà avvenute in maniera
regolare e che il "raffreddamento da contenzioso" dovuto alla causa
canadese aveva influito gravemente sui suoi affari.
Occorre
innanzitutto premettere che, contrariamente a quanto ritenuto in causa dalle
parti e dal giudice di prime cure, la clausola in questione non si riferisce alle
macchine per la saldatura interna automatica, questione già oggetto della
clausola A1, ma solo ai relativi pezzi di ricambio (in inglese "spare
parts"), termine che in effetti è menzionato in due occasioni nella
formulazione originale inglese (a conferma di questa circostanza, cfr. pure i
doc. Q e V). La clausola non si limita ad imporre l'ordinazione di pezzi "in
maniera regolare", ciò che potrebbe far pensare a una certa cadenza
temporale e/o a una sostanziale costanza nei quantitativi ordinati, ma, nella
misura in cui il tutto è finalizzato a "mantenere uno stock adeguato",
impone di fatto che i quantitativi siano di una certa e non meglio definita
consistenza. L'obbligo di ordinazione a carico della convenuta non è in ogni
caso assoluto, ma, con l'uso dei termini "si adopererà", è
stata prevista una sua relativizzazione nel caso in cui si presentino
circostanze tali da comprometterne in buona fede l'attuazione.
Nella
presente fattispecie l'attrice non ha saputo indicare, ancor prima che provare,
in cosa consistesse e a quanto ammontasse il valore dello "stock … di
pezzi di ricambio" rispettivamente quale fosse il criterio per
ritenerlo "adeguato", né tanto meno a quanto ammontassero le
ordinazioni "in misura regolare" che avrebbero permesso di
mantenere quel particolare stock, ciò che in definitiva non permette di
stabilire si vi sia effettivamente stata una violazione della clausola da parte
della convenuta. L'esistenza di una violazione contrattuale da parte sua è in
ogni caso esclusa per un altro motivo. Dall'istruttoria sono risultate le
seguenti ordinazioni di pezzi di ricambio (doc. I): Lit. 168'834'000 nel
novembre 1995, Lit. 149'756'600 nel gennaio 1996, Lit. 48'090'100 nel maggio
1997, Lit. 46'199'500 e un altro importo imprecisato nel gennaio 1998, Lit.
9'000'000 nel novembre 1998 e Lit. 2'710'000 nel marzo 1999. Se la cadenza
temporale risulta tutto sommato "regolare", il discorso è
invece diverso per i quantitativi, che hanno effettivamente registrato
un'importante diminuzione con il passare del tempo, in particolare dopo il
gennaio 1996. Questa diminuzione è da mettere in relazione con l'inoltro della
causa , promossa proprio nel gennaio 1996. Quella vertenza
giudiziaria ha in effetti ben presto causato alla società ., al
beneficio di un licenza per il Canada -uno dei mercati più importanti per il
particolare settore (replica p. 7 e conclusioni p. 6; testi M p. 2 e
R p. 2; la circostanza è pure provata dalla sottoscrizione, da parte
dell'attrice, del doc. H)- dei diritti scaturenti dal contratto tra le parti
(doc. 2 e H), una progressiva e importante difficoltà (il teste M__________, p.
4, l'ha definita "molto più difficile"), ancorché non quantificabile
in termini precisi, nella commercializzazione delle macchine per la saldatura
interna automatica (cosiddetto "raffreddamento da contenzioso", cfr.
testi M__________ p. 4, R__________ p. 3 e H__________ p. 5), anche perché
apparentemente il colosso americano __________ aveva minacciato di adire le vie
legali anche contro i potenziali clienti di . qualora costoro
avessero noleggiato quei macchinari (teste H p. 5). Questa situazione
ha causato un impatto negativo sull'entità del fatturato potenziale riferito
all'accordo di collaborazione di cui al doc. B, a far tempo dalla data in cui
venne avviata l'azione in giustizia (testi M__________ p. 4, R__________ p. 3,
H__________ p. 5), il che spiega l'avvenuta diminuzione dei quantitativi di
pezzi dei ricambio ordinati, che non può quindi costituire una violazione
contrattuale. Il fatto, evidenziato dal Pretore, che la convenuta, dopo l'avvio
della causa canadese, sia stata in grado di ordinare all'attrice nuove macchine
per importi ingenti, dell'ordine di Lit. 7'409'037'660, non è assolutamente in
contraddizione con quanto precede e in particolare non costituisce un indizio
della vitalità del mercato: l'ordinazione passata nel gennaio 1996 (di Lit.
1'610'000'000) era stata in effetti già concordata in precedenza nell'ambito
del contratto di licenza con __________. (doc. 2, fase II), mentre nel febbraio
1997, nell'ambito di uno scambio di "favori" con questa medesima
società (doc. 9), era stato concordata un'ulteriore ordinazione (verosimilmente
compresa nell'ordine di Lit. 2'625'000'000 passato nell'aprile di quell'anno).
8.3 Il
Pretore ha poi ritenuto che la convenuta avesse pure violato in due occasioni
la clausola contrattuale C3, secondo la quale "nessun diritto od
obbligo da parte di AO 1 o AP 1 contenuto in questo accordo può essere ceduto
parzialmente od integralmente, senza il consenso scritto di entrambe le parti":
in particolare l'accordo 30 giugno 1995 con cui la convenuta, d'accordo
l'attrice (doc. H), aveva concesso a __________ l'esclusiva per il Canada e gli
Stati Uniti (doc. 2), sarebbe stato esteso dalla convenuta, nel febbraio 1997,
all'intero Nordamerica e in modo non esclusivo al Sudamerica (doc. 9), e nel
settembre 1998 quest'ultimo accordo sarebbe stato ceduto, sempre senza
l'accordo dell'attrice, da __________ a __________. In questa sede la convenuta
contesta di aver effettivamente concluso le due "cessioni", a suo
dire condizionate all'ottenimento dell'accordo dell'attrice, e aggiunge, con
riferimento alla seconda, che la controparte ne era comunque stata informata ed
aveva espresso il suo accordo, ancorché non per scritto.
Le
violazioni contrattuali possono essere confermate. Per quanto riguarda la prima
"cessione" - trattasi in realtà della concessione di una licenza per
l'uso ed il noleggio (cfr. doc. 2)- il semplice fatto che nel relativo
contratto (doc. 9) la convenuta si sia impegnata ad ottenere l'accordo
dell'attrice all'emendamento che estendeva l'esclusiva, non permette di
concludere che il consenso di quest'ultima costituisse in realtà una condizione
sospensiva per la validità della licenza, tanto più che i testimoni assunti in
Canada hanno confermato che la stessa è regolarmente entrata in vigore (testi R__________
p. 9 seg. e M__________ p. 8). Analoghe considerazioni valgono per la seconda
cessione, che non risulta essere stata accettata, anche solo verbalmente,
dall'attrice (il doc. V costituisce in effetti una semplice allegazione di
parte). Anche in questo caso nulla consente di ritenere che la sua validità
fosse condizionata all'ottenimento dell'accordo dell'attrice e in ogni caso i
testi canadesi hanno confermato che da quel momento __________ Canada si era
presentata ai suoi potenziali clienti come licenziataria esclusiva per i
prodotti dell'attrice (testi R__________ p. 10 seg. e M__________ p. 9 segg.).
Le due
violazioni contrattuali, così accertate, non possono tuttavia essere
considerate gravi. Come accennato, l'attrice, nel giugno 1995, era stata
d'accordo di concedere a __________ l'esclusiva per gli Stati Uniti ed il
Canada, che rappresentavano i mercati più interessanti per il settore, per cui
la sua estensione, senza il suo consenso, al Messico e la concessione di una
licenza, oltretutto non esclusiva, per l'intero Sudamerica, non era per lei in
definitiva pregiudizievole, anzi economicamente interessante. Quanto alla
cessione a , l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che
l'attrice era stata interpellata in almeno 3 occasioni nelle relative
trattative (doc. G, U e in particolare doc. T; circostanza ammessa in replica
p. 9 e conclusioni p. 17), ma non aveva ritenuto di sollevare obiezioni di
sorta, sicché tale comportamento poteva aver indotto la convenuta a ritenere
che essa vi acconsentisse. Questa cessione non ha inoltre comportato un
peggioramento per l'attrice, visto e considerato che non era prevista
un'estensione territoriale dell'esclusiva a favore di . rispetto a
quanto stabilito nel doc. 9. Oltretutto l'operazione non comportava alcun
pericolo per l'attrice in termini di riservatezza e di segretezza: le persone
di riferimento delle società cedenti e cessionarie erano sempre le medesime
(testi M p. 6, R p. 5, H__________ p. 3 seg.); l'unico
cambiamento riguardava il nuovo azionista principale, la società .,
che, in quanto semplice impresa generale (testi M p. 6, R__________
p. 5, H__________ p. 4), non era però una concorrente dell'attrice.
8.4 L'ultima
clausola che, a giudizio del Pretore, sarebbe stata violata dalla convenuta è
quella designata con il n. A7, secondo cui "AP 1 manterrà un elenco di
dove si trova ogni "macchina per la saldatura interna automatica" e
di tutti i ricavi derivanti dal noleggio di queste macchine. AO 1 sarà
informata ogni 3 mesi dell'ammontare dei ricavi derivanti dai noleggi delle
macchine ed avrà diritto a ricevere un compenso ed a essere pagata di un
importo pari al 25% dell'ammontare dei noleggi, fino a che non ci si accorderà
diversamente da entrambe le parti, per iscritto, di aumentare o diminuire la
percentuale dovuta a circostanze specifiche". In questa sede, la
convenuta censura la conclusione del giudice di prime cure, che le rimproverava
in sostanza di non aver mai informato l'attrice in merito ai ricavi ottenuti
dai noleggi, adducendo che in occasione di un incontro avvenuto a Lugano nell'aprile
1997 essa sarebbe stata svincolata dall'obbligo di pagamento del compenso
previsto nella clausola (in inglese "royalties")
rispettivamente che nel "Confidentiality Agreement", concluso
nel dicembre 1996 (doc. C), le parti avevano stabilito che l'obbligo di
pagamento fisico scattava solo dal momento che le royalties avessero superato
l'importo del prestito concesso a suo tempo all'attrice, pari a Lit.
400'000'000, somma che in realtà non era mai stata raggiunta.
L'istruttoria
ha effettivamente permesso di accertare che le parti si erano incontrate a
Lugano nell'aprile 1997 (interrogatorio formale __________ ad 4), ma non è dato
a sapere di che cosa esse abbiano discusso rispettivamente se abbiano raggiunto
un accordo in merito alla decadenza dell'obbligo di pagare le royalties, che
peraltro avrebbe dovuto essere stipulato per scritto. L'esistenza di questo
particolare accordo non può pertanto essere ammessa, anche perché lo scritto
(doc. V), con cui il legale della convenuta ha rammentato questa circostanza,
dev'essere considerato una semplice allegazione di parte. Vera è per contro la
stipulazione, nel dicembre 1996, del "Confidentiality Agreement"
(doc. C), il cui contenuto è stato correttamente riportato dalla convenuta
(interrogatorio formale Nava ad 3, cfr. conclusioni p. 19). In quest'ultimo
accordo non è stata prevista alcuna deroga all'obbligo di informazione sui
ricavi dei noleggi, per cui si deve concludere che la convenuta, che
pacificamente non ha mai fornito alla controparte queste informazioni, ha
senz'altro violato la clausola in questione. L'attrice non è tuttavia stata in
grado di provare l'oggettiva gravità di questa violazione. Essa non ha in
effetti addotto, ancor prima che provato, che il 25% del ricavo dai noleggi
avesse già raggiunto la somma di Lit. 400'000'000 e che di conseguenza la
convenuta sarebbe stata tenuta ad effettuarle dei pagamenti fisici. In tali
circostanze, il fatto che l'ammontare dei noleggi indicato in causa dalla
convenuta, pari a US$ 90'000 (risposta p. 9), sia rimasto allo stadio di puro
parlato, non consente di concludere per l'effettiva gravità della violazione
contrattuale da lei commessa.
-
Ammessa
l'esistenza di due violazioni contrattuali da parte della convenuta, si tratta
ora di stabilire se, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid.
6), le stesse giustifichino o meno una rescissione del contratto per motivi
gravi. Il quesito, come vedremo, dev'essere risolto per la negativa. Pacifico
che la risoluzione del 14 aprile 1999 non è avvenuta senza indugio dopo la
scoperta delle due violazioni qui accertate, già evocate con uno scritto datato
15 gennaio 1999 (doc. Q), la valutazione complessiva delle circostanze non
permette in effetti di concludere per l'esistenza di una situazione di gravità
tale da non permettere ragionevolmente la prosecuzione dell'accordo fino alla
normale scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2004 (doc. B).
Occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice non si occupava unicamente del
settore delle macchine per la saldatura interna automatica (petizione p. 3,
replica p. 2), né è stato preteso che lo stesso costituisse la sua attività più
importante, di modo che la sua sopravvivenza dipendeva da quel settore e in
definitiva dagli ordini passati dalla convenuta. Già si è detto, inoltre, che
le due violazioni attribuite alla convenuta non erano singolarmente gravi: la
prima, quella relativa alla questione delle licenze, non era risultata
particolarmente pregiudizievole per l'attrice, la quale oltretutto aveva in
parte tenuto un comportamento ambiguo (consid. 8.3); la seconda, quella
relativa al mancato obbligo d'informazione, era risultata più che altro di
natura formale (consid. 8.4). Esse non concernevano neppure punti essenziali
dell'accordo di collaborazione, quali le ordinazioni (clausola A1 e A6), i
pagamenti (clausola A2), la prestazione di garanzie (clausola A3),
l'obbligazione di reciproca esclusività (clausola A4) e l'obbligo di
riservatezza e di discrezione (clausole A5, C1 e C2). Non vanno infine
dimenticati gli sforzi, anche economici, messi in atto dalla convenuta per
garantire la prosecuzione del contratto di collaborazione: si pensi, ad es.,
agli oneri assunti per sviluppare la collaborazione con . (cfr. doc.
2), ai costi per la causa __________ (testi R p. 3, H__________ p. 4)
e a quelli per il recupero di una macchina in Germania (cfr. teste M__________
ad 10).
-
A
prescindere da quanto precede, nel caso di specie è assai dubbia
l'ammissibilità dell'azione di accertamento proposta dall'attrice, questione
invero sollevata dalla convenuta per la prima volta solo in questa sede, ma
che, trattandosi di un presupposto processuale, dev'essere in ogni caso
esaminata d’ufficio giusta l’art. 97 n. 5 CPC (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 211; Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen ZPO, ad § 59, n. 11). Secondo dottrina e giurisprudenza l’azione
d'accertamento di cui all’art. 71 CPC è retta esclusivamente dal diritto
federale quando, come nella fattispecie, riguarda un rapporto giuridico di
diritto privato regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa
presuppone, oltre a un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a
sciogliere, l’impossibilità di proporre un’azione condannatoria (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 71; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5.
ed., p. 187, § 34, n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a) e
l’interesse giuridico e immediato all’accertamento richiesto (Rep. 1990,
269; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 71, m. 1 e 3). Due di questi presupposti non sembrano essere dati nella fattispecie. Innanzitutto
l'attrice non si trovava in una situazione di impossibilità di proporre
l'azione condannatoria volta al risarcimento dei danni ex art. 97 CO, tanto è
vero che la stessa parte in sede petizionale si era espressamente riservata la
facoltà di definire la conseguente richiesta risarcitoria, alla quale aveva
momentaneamente rinunciato solo per il fatto che nel corso della procedura
avrebbero potuto emergere altre violazioni contrattuali (p. 8); in sede
conclusionale essa ha ribadito di aver subito un danno determinabile, che
sarebbe stato oggetto di una domanda di risarcimento (conclusioni p. 5).
Allorché ha inoltrato la petizione l'attrice non disponeva inoltre di un
interesse immediato all'accertamento, visto e considerato che a quel momento
non sapeva né poteva ancora sapere se la controparte avrebbe contestato la
rescissione contrattuale, significatale per posta solo il giorno prima (cfr.
doc. O; per Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, Vol. I, Zurigo 1979, p. 25, l'azione giudiziaria è in effetti possibile solo se è contestata la validità della dichiarazione
con cui si fa valere il diritto formatore). La questione, visto il carattere
ingiustificato della rescissione contrattuale, non necessita comunque di essere
risolta in modo definitivo.
-
Ne
discende, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello e la conseguente reiezione
della petizione, con il carico degli oneri processuali e delle ripetibili di
entrambe le sedi alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 gennaio 2003 di AP 1. è accolto. Di conseguenza
la sentenza 16 dicembre 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
è così riformata:
-
La petizione 15 aprile
1999 è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese sono poste a carico dell'attrice,
la quale rifonderà alla convenuta fr. 20'000.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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