AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.12
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, IICCA
Incarto n.:
12.2003.12
Lugano
14 gennaio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.96.185
(azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa
con petizione 24 marzo 1995 da
patrocinata
dall’avv. __________
contro
Comune di __________
patrocinato
dall’avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 118'474.– per opere da capomastro,
domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore con sentenza del
20 dicembre 2002 ha accolto limitatamente a fr. 69'798.75;
appellante
il convenuto con atto di appello del 15 gennaio 2003, con cui postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre l'importo dovuto a fr.
25'487.20, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni del 23 febbraio 2003 postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ ha deliberato all'impresa __________
l'esecuzione delle opere da capomastro per le prime due fasi della sistemazione
e dell'ampliamento del cimitero comunale. Il contratto di appalto sottoscritto
il 23 aprile 1991 (doc. _) si fondava su un capitolato del 18 febbraio 1991 che
prevedeva lavori per un totale di fr. 176'715.– (doc. _). Sulla fattura finale
del 19 maggio 1994, emessa per un totale di fr. 321'474.50, il Comune di
__________ ha riconosciuto un importo di liquidazione di fr. 225'763.45 per i
lavori eseguiti e le modifiche concordate e, tenuto conto degli acconti già
versati in fr. 203'000.– e della trattenuta di garanzia, ha rifiutato ogni
altra pretesa della __________.
B. Con
petizione 23 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio il Comune di
__________ davanti al Pretore della giurisdizione di __________ per ottenere il
versamento di fr. 118'474.– a saldo delle prestazioni eseguite. Il Comune di
__________ si è opposto alla richiesta con la risposta del 4 maggio 1995.
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 7 e 24
ottobre 2002.
C. Statuendo
il 20 dicembre 2002, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha
riconosciuto all'attrice l'importo di fr. 69'798.75 oltre interessi. La tassa
di giustizia di fr. 2'500.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice
per 2/5 e a carico del convenuto per 3/5, con l'obbligo per quest'ultimo di
rifondere all'attrice fr. 2'000.– per ripetibili parziali.
D. Il
Comune di __________ è insorto contro la sentenza citata con un appello del 15
gennaio 2003, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata
l'importo dovuto all'attrice sia ridotto a fr. 25'487.20 e che le tasse e spese
siano poste a carico dell'attrice, condannata a rifondergli fr. 2'500.– per
ripetibili parziali.
Nelle sue
osservazioni del 23 febbraio 2003 __________ propone il rigetto dell'appello e
la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha dapprima constatato che nel contratto di appalto le parti avevano
previsto il calcolo della mercede secondo prezzi unitari, di modo che incombeva
all'attrice provare le quantità eseguite, l'esecuzione di opere supplementari
concordate con il committente e l'eventuale aumento dei prezzi unitari assunti
a base di calcolo nel prezziario 15 febbraio 1991 integrato nel contratto. Ha
poi rilevato che oggetto della vertenza era la somma di fr. 95'778.20 esposta
nella fattura doc. _ e nel riepilogo prodotto come doc. _, pari al maggior
costo rispetto a quanto fatturato del pavimento in pietra naturale, dei lavori
eseguiti per conto dell'UTC (Ufficio tecnico comunale) fatturati il 17
settembre 1992, delle copertine, dei rivestimenti delle scale e dei gradini e
dell'impianto di cantiere. Sulla scorta della perizia giudiziaria il Pretore ha
determinato in fr. 18'455.30 il maggior costo per le modifiche delle opere in
pietra naturale. Ha in seguito esaminato la pretesa riguardante l'impianto di
cantiere, per il quale l'attrice aveva preventivato un costo di fr. 8'000.–
proporzionalmente alla mercede, e ha ammesso un supplemento di fr. 3'580.–,
pari al 4.75% del maggior costo rispetto a quanto preventivato. Infine, ha
riconosciuto all'impresa un importo di fr. 25'000.– come supplemento per l'uso
di un generatore, resosi necessario per l'impossibilità di allacciare i
macchinari di cantiere alla rete elettrica. Accertato così un credito
dell'attrice di fr. 45'035.30 (fr. 18'455.30 per il maggior costo delle opere
supplementari, fr. 3'580.– supplemento per l'impianto di cantiere, fr. 25'000.–
supplemento per l'uso del generatore) oltre all'importo di liquidazione di fr.
225'763.45 già concordato tra le parti e il versamento di acconti per fr.
203'000.–, il Pretore ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr.
69'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
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L'appellante
riconosce di dover versare all'attrice l'importo di fr. 25'487.20 (composto
della trattenuta di garanzia di fr. 22'763.45 e del supplemento per impianto di
cantiere di fr. 2'723.75) e rimprovera al Pretore di aver ammesso il maggior
costo delle opere in pietra naturale nonostante l'assenza di una specifica
pretesa negli allegati dell'attrice. Esso rileva che nella sua petizione
l'impresa non ha fatto valere il maggior costo delle opere in pietra naturale,
poiché ha indicato in fr. 73'231.20 i costi fatturati per le opere in pietra
naturale (doc. _), con un maggior onere rispetto al capitolato di fr. 13'571.20
(petizione, pag. 13, punto 8.3), ciò che il committente aveva riconosciuto già
il 31 marzo 1992 (doc. _, fr. 73'231.20 per opere in pietra naturale). La
censura non trova riscontro negli atti. L'attrice non ha invero esposto con
chiarezza gli importi pretesi per il maggior costo delle opere in pietra
naturale, dovuti alla differenza tra il materiale e il tipo di esecuzione
previsto nel capitolato e quanto poi realizzato su ordine della direzione dei
lavori, ma la petizione menziona nondimeno che nell'importo di fr. 118'474.–
oggetto della causa rientra la somma di fr. 95'778.20 fatturata il 31 maggio
1994 per il maggior costo di opere richieste successivamente dal committente
(petizione, pag. 5 punto 4, doc. _), tra le quali figurano i maggiori costi del
pavimento in pietra naturale, delle copertine, dei rivestimenti delle scale e
dei gradini e dell'impianto di cantiere (doc. _). In sintesi, dunque, l'attrice
ha rivendicato oltre all'importo di fr. 73'231.20 fatturato per le opere in
pietra naturale - riconosciuto dal committente - un importo supplementare di
fr. 50'162.90 per i maggiori costi derivanti dalle modifiche decise in corso di
lavoro dal committente e di fr. 5'615.30 per il maggior costo dell'impianto di
cantiere (cfr. doc. _). Essa ha così fatto fronte all'onere di allegazione
(petizione, pag. 5, doc. _). L'appellante ha ammesso in corso di causa di aver
chiesto le note modifiche delle opere e non contesta le risultanze istruttorie,
in particolare la perizia giudiziaria, in base alla quale il Pretore ha
accertato in fr. 18'455.30 il maggior valore delle opere eseguite dall'attrice.
Al riguardo l'appello si rivela pertanto infondato.
-
Analoga
sorte ha l'appello per quel che concerne il supplemento concesso dal primo
giudice per l'impianto di cantiere. L'appellante, infatti, non censura le
conclusioni del perito sulla maggior durata dei lavori né sul metodo di
calcolo, e si è limitata a sostenere che dal calcolo del supplemento doveva
essere dedotto l'importo di fr. 18'455.30. Assodato invece che il maggior costo
delle opere in pietra naturale non è compreso nell'importo di fr. 73'231.20
riconosciuto dal committente, ma vi si aggiunge, il calcolo del Pretore risulta
corretto anche per quel che concerne il supplemento per l'impianto di cantiere,
che rimane stabilito in fr. 3'580.–.
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Il
Pretore ha ammesso fr. 25'000.– di supplemento per l'uso del generatore,
scostandosi dalle risultanze peritali, perché ha ritenuto che l'impossibilità
per l'impresa di allacciarsi alla rete elettrica per il funzionamento della gru
configurava una circostanza straordinaria imprevista, che consentiva
all'impresa di dipartirsi dal costo globale e di chiedere un adeguamento della
mercede in applicazione degli art. 59 cifra 2 norma SIA 118 e 373 cpv. 2 CO.
L'appellante censura tale conclusione e adduce che il Pretore non poteva scostarsi
senza motivo dalle indicazioni del perito, che si è espresso su quesiti di
ordine tecnico, come la preparazione del cantiere e gli obblighi dell'impresa.
Ora, prosegue il convenuto, dall'istruttoria è emerso che l'impresa ha
avvertito la direzione dei lavori dell'uso del generatore, senza menzionare i
maggiori costi che tale scelta avrebbe comportato. Non essendovi alcuna
negligenza del committente, come rilevato dal perito, ne deriva che l'impresa
deve sopportare il rischio del cantiere per le modalità di esecuzione da essa
scelte.
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Nell'appalto
a prezzo unitario l'imprenditore deve compiere l'opera per la somma
preventivamente determinata e non può esigere alcun aumento nemmeno se ha avuto
maggior lavoro o maggiori spese (art. 373 cpv. 1 CO). L'adeguamento della
mercede è possibile solo qualora "circostanze straordinarie che non
potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da
ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o
rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera" (art. 373 cpv. 2
CO). Nel caso concreto ci si può invero chiedere se l'impossibilità di
allacciarsi alla rete elettrica per il funzionamento della gru fosse davvero
imprevedibile per un imprenditore competente e diligente (cfr. per la nozione Gauch,
Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 1076 pag. 310). La risposta fornita
dalla Società Elettrica __________ il 5 luglio 1975 (doc. _) poteva infatti
essere ottenuta prima ancora di iniziare il cantiere, come rilevato dal perito
giudiziario, per il quale era compito di ogni ditta offerente accertarsi della
possibilità pratica e tecnica di installare i macchinari scelti dopo aver visto
l'area di cantiere e, in particolare, della possibilità di allacciarsi alla
rete di distribuzione elettrica (perizia 6 aprile 2000, punto 4.3.2, pag. 9).Il
quesito può in ogni modo rimanere irrisolto, poiché la pretesa dell'attrice per
l'uso del generatore non può essere accolta sulla base dell'art. 373 cpv. 2 CO.
L'imprenditore che porta a termine l'opera senza aver avvisato tempestivamente
il committente delle circostanze straordinarie suscettibili di comportare una
sproporzione fra la prestazione e il prezzo pattuito, infatti, perde il diritto
di chiedere l'adeguamento della mercede se non ha formulato riserve (DTF
116 II 315; Chaix, in: Commentaire romand, CO I, Genève 2003, n. 25 e 26
ad art. 373 CO; Zindel/Pulver, in: Basler Kommentar, OR I, 3a ed., n. 26
ad art. 373 CO).
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Dall'istruttoria
è emerso che l'attrice ha informato il committente dell'uso di un generatore,
ma non ha avanzato pretese per l'adeguamento dei costi di cantiere (audizioni
testimoniali __________ del 16 novembre 1995, __________ e __________, dell'8
marzo 1996). Né si può ribaltare sul committente il rischio, come ha fatto il
Pretore, giacché l'adeguamento della mercede secondo l'art. 373 cpv. 2 CO è
un'eccezione alla regola del rispetto del contratto e della mercede pattuita e
spetta quindi all'imprenditore agire in modo diligente per salvaguardare i
propri diritti. Ciò non è avvenuto in concreto e a giusta ragione l'appellante
chiede lo stralcio del supplemento di fr. 25'000.– per l'uso del generatore,
essendo escluso in siffatte circostanze l'adeguamento della mercede. In
conclusione, quindi, l'appello si rivela fondato solo per quel che concerne
l'importo di fr. 25'000.– relativo all'uso del generatore, mentre deve essere
respinto per il resto. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere
riformata nel senso che il convenuto verserà all'attrice l'importo complessivo
di fr. 44'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
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Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'esito dell'appello impone la corrispondente modifica del dispositivo di prima
sede sugli oneri processuali. L'attrice ha chiesto con la petizione il
versamento di fr. 118'474.– e si vede riconoscere fr. 44'798.75, ciò che
corrisponde a una soccombenza di 3/5. Essa sopporterà dunque gli oneri
processuali di prima sede nella misura di 3/5 e rifonderà al convenuto
un'indennità per ripetibili di fr. 2'000.–. Per quel che concerne la procedura
di appello, il convenuto ottiene causa vinta per circa la metà e si giustifica
quindi suddividere a metà gli oneri processuali di appello e compensare le
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. L'appello
15 gennaio 2003 del Comune di __________ è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata 20 dicembre 2002 della Pretura della giurisdizione di __________ è
così riformata:
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In parziale accoglimento della
petizione, il Comune di __________ è tenuto a versare alla __________, la somma
di fr. 44'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
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La tassa
di giustizia di fr. 2'500.– e le spese di fr. 8'645.95, da anticipare dall'attrice,
restano a carico di quest'ultima in ragione di 3/5 e a carico del convenuto in
ragione di 2/5. __________ rifonderà al Comune di __________ fr. 2'000.– per
ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono
compensate.
III. Intimazione:
avv. __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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