AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.77
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.77
Lugano
12 dicembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.00541 della
Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 16 luglio 1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il pagamento della somma di 22'240.-- oltre accessori a
titolo di mercede (contratto di appalto);
domanda
avversata dai convenuti che postulano la reiezione della petizione, e in limine
litis dal convenuto __________ per carenza di legittimazione passiva, eccezione
che il Pretore, con decreto 25 marzo 2002, ha integralmente respinto;
appellante
il convenuto __________ che, con appello 15 aprile 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore, con osservazioni 10 maggio 2002, postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che
con petizione 16 luglio 1999 l’attore chiedeva la condanna dei convenuti al
pagamento della somma di complessivi fr. 22'240.-- oltre accessori a titolo di
mercede di appalto per l’esecuzione di vari lavori di restauro nell’immobile
denominato __________ a __________;
che
con risposta 4 novembre 1999 i convenuti contestavano la pretesa avanzata
dall’attore, adducendo da un lato che le opere non sarebbero state svolte a
regola d’arte e dall’altro che __________ non avrebbe mai conferito a
__________ incarichi di sorta, essendosi egli limitato a rappresentare la
moglie nei pochi momenti in cui si trovava a __________, immobile peraltro
intestato unicamente a __________;
che
con decreto 25 marzo 2002 il Pretore respingeva la eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata dal convenuto __________, sostenendo che il
preventivo allestito da __________ e personalmente inviato all’appellante
rappresentava un’offerta tacitamente accettata da quest’ultimo. Anche la
fattura del 6 febbraio 1998 e gli ulteriori solleciti di pagamento sono stati
inviati a __________, il quale non ha mai sollevato contestazioni di sorta,
tantomeno in relazione alla sua posizione quale parte contrattuale di
__________. Infine, secondo il Pretore, anche il fatto che l’immobile di
__________ fosse intestato alla sola __________ non escludeva che il contratto
di appalto fosse venuto in essere anche con il marito di quest’ultima;
che
con appello 15 aprile 2002, __________ censura la decisione pretorile adducendo
che dalla documentazione prodotta, e più precisamente dagli scritti indirizzati
da __________ direttamente all’appellante, non si potrebbe dedurre che
__________ sia divenuto parte nel contratto con l’appellato (al contrario,
l’invio dei solleciti di pagamento alla persona di __________ sarebbe da
ricondurre ad un errore della parte appellata e quindi tali scritti non
sarebbero atti a far nascere un rapporto contrattuale tra le parti in causa).
Se del caso, __________ avrebbe agito unicamente quale rappresentante della
moglie __________;
che
delle osservazioni 10 maggio 2002 presentate dalla parte appellata si dirà, per
quanto necessario, nel seguito della decisione;
considerato in diritto:
che la legittimazione passiva, ossia la posizione della parte
convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non
rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto
sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base
dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 6 aprile 1995 C.
srl. c. S. e S.; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 181 CPC; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. ed., Berna
1995, §7 n. 89 ss.; Guldener,
Schweizeri-sches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 139 s.);
che
di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a uno
scritto, a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua
accettazione ex art. 6 CO, ma che è altrettanto evidente che il principio per
cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente
trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500, Rep. 1988, pag. 273; II CCA
5.11.1997 in re F.C. c. G.P. e E.P.);
che,
come correttamente rilevato dal Pretore, il preventivo allestito in data 18
ottobre 1997 (doc. C) e indirizzato a __________ personalmente rappresentava
un’offerta che è stata tacitamente accolta dall’appellante (stante anche che
__________ ha proceduto nell’esecuzione delle opere di restauro in base alla
predetta offerta);
che
tutta la documentazione versata agli atti, segnatamente la fattura del 6
febbraio 1998 (doc. D) e i successivi solleciti di pagamento allestiti da
__________ (doc. E, F), è stata inviata all’appellante;
che
anche il legale della parte appellata si è rivolto direttamente a __________
(doc. H, I, L, N), il quale diverse volte ha risposto personalmente per
telefono alla sua collega;
che
dallo scritto del 23 giugno 1998 (doc. I) emerge che proprio __________ ha
formulato una proposta transattiva per concludere in sede extra-giudiziaria la
vertenza;
che
riguardo ai suddetti scritti non risulta che __________ abbia mai sollevato
contestazioni, segnatamente per quanto riguardava la sua posizione di parte nel
contratto di appalto per gli interventi di restauro eseguiti nella __________
da __________;
che,
al contrario di quanto affermato dall’appellante, in tutte quelle occasioni
__________ non ha mai indicato di agire quale rappresentante della moglie (né a
__________, né al suo legale);
che
giusta l’art. 32 cpv. 2 CO, se l’appellante avesse davvero agito in
rappresentanza della moglie __________, egli avrebbe dovuto farsi riconoscere
in quanto tale o comunicarlo all’altra parte, cosa che invece non è avvenuta né
espressamente, né per atti concludenti, con la conseguenza in ogni caso di
diventare personalmente debitore (Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 41.03 ss.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1330-1333);
che
quindi l’appellante agisce in dispregio del principio della buona fede quando,
per la prima volta, in sede giudiziaria adduce di non essere parte contrattuale
e di avere agito in veste di mero rappresentante della moglie;
che,
come rettamente esposto dal Pretore, anche il fatto che l’immobile di
__________ sia intestato unicamente a __________ è irrilevante, in quanto non
impedisce la conclusione di un contratto con un terzo (che tra l’altro, nel
caso specifico, è il marito della proprietaria);
che alla luce dei precedenti considerandi non si può che concludere
che tra __________ da una parte e __________ (e __________ per sua stessa
ammissione) dall’altra è venuto in essere un contratto di appalto ai sensi
degli art. 363 ss. CO;
che
in base alle risultanze di causa l’appello risulta essere infondato e pertanto deve essere respinto; tasse, spese e ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i
quali motivi
pronuncia:
-
L’appello
15 aprile 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 300.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 800.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster