Restitution of time limits denied for lack of excusable impediment

12.2002.7Outro Tribunal16 de set. de 2002Dismissed

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Resumo Omnilex

The defendant appealed the Bellinzona Pretura’s refusal to restore a missed deadline for filing a reply in a civil debt claim. She argued that her limited schooling meant she had not understood the procedural notices. The Court of Appeal held that restitution requires a grave and unavoidable impediment without significant fault, which was not shown here. Misunderstanding clear instructions and ignorance of the law do not justify restitution, and the duty to warn under Art. 39 CPC was not applicable on the facts. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 137 CPC; restitution of a missed procedural time limit is granted only where the applicant proves an unavoidable and serious impediment, independent of the party’s will and excluding significant fault. A mere failure to understand clear procedural notices, or ignorance of the law, is insufficient. The party must act with due diligence and, if necessary, seek clarification or professional advice. Art. 39 CPC does not assist where the court could not previously ascertain incapacity and had not been informed thereof (consid. relevant).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.7

Data decisione, Autorità: 16.09.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00007

Lugano 16 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00141 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 31 luglio 2001 da


patr. dall' avv. __________

contro


patr. dall' avv. __________

con la quale l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 37'530.80 oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2000.

Ed ora sull'appello 8 gennaio 2002 della convenuta nei confronti del decreto 19 dicembre 2001 con il quale il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero dei termini presentata dalla stessa convenuta ed al quale la controparte, con osservazioni 4 febbraio 2002, si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che la convenuta - la quale non ha presentato la risposta alla petizione, promossa nei suoi confronti dall'attrice, nemmeno nel termine di grazia, assegnatole nelle forme e con i contenuti dell'art. 169 CPC - ha chiesto, con istanza di restituzione in intero, di essere ripristinata nei termini per la presentazione dell'allegato di risposta argomentando di non aver capito, per carente formazione scolastica, di dover inviare uno scritto al giudice;

che l'istanza è stata presentata pochi giorni dopo la tenuta dell'udienza preliminare di causa alla quale la convenuta ha presenziato ma dove ha appreso, con stupore, che non avrebbe potuto esporre le sue ragioni né indicare mezzi di prova;

che il Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto l'istanza di restituzione osservando che la mancata presentazione della risposta non era dovuta alla pretesa incapacità processuale della convenuta, bensì al suo disinteresse;

che l'appello di __________ deve essere respinto ed il decreto del Pretore confermato;

che, infatti, l'art. 137 CPC prevede che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante dimostra di essere stato impedito ad agire perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave che non poteva essere evitato;

che non può essere ritenuto fatto grave inevitabile la pretesa, e non provata, incapacità di capire il senso di espressioni tanto chiare e semplici come quelle apposte a retro della petizione ("assegna alla parte convenuta il termine di 30 giorni per presentare la risposta, a norma degli art. 168 segg. CPC") o sull'ordinanza ex art. 169 cpv. CPC ("assegna alla stessa parte convenuta un nuovo e ultimo termine di 10 giorni per presentare il predetto allegato, con la comminatoria che, in caso di omissione, non sarà più ammessa a contestare i fatti della petizione né a fare prove sui medesimi. Si fa riferimento agli art. 169,176,134,78,85,184,174 CPC"), perché è tale - grave ed inevitabile - solo l'impedimento indipendente dalla volontà della parte ed estraneo ad ogni omissione intenzionale o per negligenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 10);

che condizione essenziale è quindi l'assenza di colpa significativa in capo alla parte che è incorsa nell'omissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 12);

che ciò non è il caso nella concreta fattispecie poiché se anche la convenuta non avesse capito il senso delle ordinanze del Pretore avrebbe dovuto almeno interessarsi su come doveva comportarsi, così come ha dimostrato di saper fare, rivolgendosi ad un legale, dopo la discussione preliminare;

che, in ogni caso, l'ignoranza della legge (alla quale può essere assimilata l'incapacità a non capire un riferimento ad un disposto di legge come quelli chiaramente indicati nelle assegnazioni di termine del Pretore) non legittima la parte a valersi della restituzione contro il lasso dei termini (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 31);

che gli argomenti riguardanti l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC (obbligo del giudice di diffidare la parte che non è capace di discutere la propria causa di munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio) non trovano applicazione poiché, fino al momento dell'udienza preliminare, il Pretore non poteva aver costatato personalmente l'eventuale incapacità e non risulta ne fosse stato informato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 39 m. 4) con la conseguenza che un eventuale accertamento in tal senso all'udienza preliminare non renderebbe annullabili gli atti precedenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39 m. 19), sanzione che l'appellante nemmeno ha chiesto;

Per i quali motivi

visto l'art. 137 CPC

e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 8 gennaio 2002 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giudizio in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

  3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

restitution of time limitsprocedural deadlinescivil procedurefaultignorance of lawparty costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether restitution of the time limit for filing the response should be granted

Decisão extraída

No. The defendant did not show a grave, unavoidable impediment and remained at fault for not acting diligently.

Fundamentação extraída

Restitution under Art. 137 CPC requires an unavoidable, serious obstacle independent of the party's will and without significant fault. Misunderstanding clear procedural notices, or ignorance of the law, does not qualify. The defendant could and should have sought advice earlier.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance dismissal of the restitution request should be overturned

Decisão extraída

No. The pretore correctly found that the missed deadline resulted from disinterest rather than incapacity.

Fundamentação extraída

The appellate court agreed that the defendant's conduct did not meet the statutory requirements for restoration, and the arguments based on the judge's duty to warn under Art. 39 CPC did not apply on the facts.

Questão jurídica principal

Costs of the appeal

Decisão extraída

The appellant must bear the judicial fee and expenses and pay respondent's party compensation.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, the appellant was ordered to bear costs under the applicable cost rules.

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