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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.68
Data decisione, Autorità:
15.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00068
Lugano
15 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini, in sostituzione dei giudici Cocchi e Rusca,
assenti
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.2001.202 della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con
petizione 19 novembre 2001 da
c/o __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti in solido a pagare all'attore la
somma di fr. 13'485.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, nonché il
rigetto definitivo dell'opposizione a due precetti esecutivi fatti notificare
agli stessi convenuti;
ed ora sull'istanza di ricusa, presentata l'11 marzo 2002
dall'attore nei confronti del Pretore di Bellinzona, cui questi ha preso
posizione, respingendo integralmente gli addebiti ivi formulati;
preso atto della risposta di __________ (in seguito __________) che
si rimette al giudizio di questa Camera, mentre lo __________ è rimasto
silente;
data
la competenza di questa Camera in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che,
nell'ambito della causa civile avviata da __________, l'11 febbraio 2002 la
convenuta __________ ha presentato un'istanza di cauzione processuale, fondata
sullo stato d'indigenza dell'attore, accertato in altra precedente procedura
avviata dallo stesso __________ nei confronti della banca, domanda processuale
accompagnata dalla richiesta di sospensione del processo fino alla scadenza del
termine per prestare la cauzione;
che
qualche giorno prima, con scritto 6 febbraio 2002 (anticipato via fax, ma
ricevuto dalla Pretura l'11 febbraio), l'attore aveva chiesto che ai convenuti
fosse assegnato il termine di grazia (art. 169 cpv. 1 CPC) per presentare la
risposta di causa;
che
con ordinanza 14 febbraio 2002 il giudice ha deciso la sospensione dei termini
per lo scambio degli allegati, citando contestualmente le parti per il
successivo 10 aprile al fine di discutere l'istanza di cauzione, in particolare
imponendo l'art. 153 cpv. 3 CPC che l'attore fosse sentito;
che
il 20 febbraio (via fax) l'attore ha postulato la modifica di questa ordinanza,
in particolare per quanto riguarda la sospensione del processo, rimproverando
al Pretore un'errata applicazione dell'art. 107 CPC;
che
alla stessa questi ha risposto con scritto 27 febbraio 2002, comunicando
all'attore di mantenere la propria ordinanza, ossia la sospensione della
procedura e la convocazione delle parti, ordinanza peraltro oggetto di ricorso
di diritto pubblico 18 marzo 2002, presentato al Tribunale federale dallo
stesso __________;
che
a motivo dell'istanza di ricusa in esame l'attore rimprovera al giudice prevenzione
e parzialità nei suoi confronti per aver sospeso il processo, invece di
assegnare alle controparti il termine di grazia per la presentazione dei
rispettivi allegati di risposta, ciò che costituirebbe incapacità soggettiva a
condurre la causa. Considera comunque che la domanda di cauzione presentata da
__________ non può essere motivo per sospendere la procedura e censura
l'atteggiamento negativo del Pretore a fronte della domanda di modifica
dell'ordinanza di sospensione;
che
l'art. 27 CPC prevede la possibilità delle parti di ricusare il giudice, oltre
che nei casi di esclusione, quando vi è grave inimicizia tra lo stesso giudice
e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente se esistono altre gravi ragioni
(lett. b);
che
scopo dell'istituto della ricusa è quello di garantire l'imparzialità del
giudice, in particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica
essenziale, rispettivamente quando v'è motivo di temere che egli possa essere
prevenuto in una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13);
che,
ciò nonostante, alla ricusa dev'essere fatto ricorso con riserbo, così da garantire
-e non da sovvertire- l'ordinamento giurisdizionale (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 27, m. 7 in fine);
che
i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile
parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo,
tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere
ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare
l'atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e 12);
che,
per quanto attiene a pretesa attività irregolare del giudice, la giurisprudenza
è unanime nel ritenere che semplici errori commessi dal giudice (di per sé
impugnabili o comunque emendabili per mezzo dei rimedi previsti dal diritto
processuale) non bastano a suffragare un'accusa di parzialità, mentre il
sospetto di prevenzione può semmai sorgere sulla base di errori particolarmente
gravi e reiterati, costitutivi di violazioni dei doveri del magistrato, non
incombendo al giudice della ricusa di vagliare la condotta processuale come se
si trattasse di un appello (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m.
28 e rif. cit., in particolare RDAT 1998-I, N. 20);
che
in concreto, prima ancora di considerare (a titolo abbondanziale) la validità
della contestata sospensione del processo, dev'essere osservato che la
decisione del Pretore non può oggettivamente indiziare alcunché nel senso
indicato dall'istante, dal momento che questi non ne soffre nessun pregiudizio
nella causa;
che
infatti i suoi diritti nel processo non sono lesi dalla decisa sospensione, sia
perché la stessa è esplicitamente limitata nel tempo, ossia fino a decisione
sull'istanza di prestazione di cauzione giudiziaria, sia perché, trascorso
quel termine, le parti si ritrovano nella stessa situazione in cui si trovavano
al momento della sospensione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 107 CPC,
m. 11), sia perché, fosse anche intervenuta dopo l'assegnazione del termine di
grazia per la risposta, la decorrenza del medesimo sarebbe stata comunque
interrotta fino all'accennata decisione sulla cauzione;
che
quindi l'affermata scorrettezza processuale nemmeno sarebbe in sé tale da
sostanziare in modo concreto un atteggiamento interiore del giudice ricusato,
tale da indurre a concludere che non possa occuparsi della lite senza
pregiudizio già perché non pregiudica né favorisce gli interesse di nessuna
delle parti;
che,
d'altra parte, la prestazione di garanzie a norma dell'art. 153 CPC è un
presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC) in merito al quale né l'art. 29 cpv.
3 Cost., né l'art. 6 § 1 CEDU assicurano a una parte indigente (come in
concreto sostiene una controparte dell'attore) la facoltà incondizionata di
adire i tribunali a titolo gratuito (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art.
153 CPC, m. 2 e 11);
che
quindi, trattandosi di una decisione preliminare concernente l'accesso alla
giustizia, non può essere rimproverato al Pretore di averne voluto esaminare i
termini prima della continuazione del processo di merito: anzi la legge gli
offre esplicitamente la facoltà di accertare anzitutto i presupposti
processuali (art. 99 cpv. 1 CPC) e ciò in ogni stadio della causa (art. 97
CPC), ossia anche prima dello scambio completo degli allegati introduttivi (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 99 CPC, N. 377);
che
d'altra parte il testo dell'istanza in esame appare fitto di accuse non solo
nei confronti del Pretore di Bellinzona, ma del sistema giudiziario cantonale
in genere (che avrebbe permesso all'istante di assistere a un caleidoscopio
di nefandezze), così che non si può escludere da parte sua un
sentimento di generico timore di parzialità che tuttavia non basta per
suffragare la tesi di incapacità soggettiva del giudice ricusato (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e numerosi rif. cit. e m. 42);
che
all'istante, soccombente in questa procedura incidentale, devono essere
caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 148 CPC), mentre alla
controparte __________ non vengono attribuite ripetibili, tenuto conto delle
concise osservazioni proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 27
e segg. CPC e la LTG,
pronuncia:
-
L'istanza
di ricusa 11 marzo 2002 di __________ nei confronti del Pretore del distretto
di Bellinzona, avv. __________, è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, sono poste a carico
dell'istante.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione della Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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