AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.53
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00053
Lugano
9 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Marchi vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
CL.2001.00129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
istanza 11 dicembre 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
chiedente la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di fr. 10'543.60 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2001 (in
materia di contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta che in sede di
discussione 25 gennaio 2002 ha postulato la reiezione dell’istanza protestando
spese e ripetibili;
che il Pretore ha respinto con decisione 18 febbraio
2002, dopo aver rifiutato con ordinanza 25 gennaio 2002 le prove notificate
dalle parti.
Appellante l’istante che, con appello 1 marzo 2002,
chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere
integralmente la sua domanda, porre a carico dello Stato le spese e condannare
la convenuta a versare all’istante fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 18 marzo 2002,
postula la reiezione del gravame.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in
diritto
- __________ è stato assunto alle dipendenze della __________ quale responsabile
dell’area di sviluppo 1, con il grado di membro di direzione. Il contratto di
lavoro del 7 aprile 1998 (doc. C) stabiliva uno stipendio di fr. 160'000.--
lordi annui in tredici mensilità, con inizio dell’attività il 4 maggio 1998.
Con
scritto 28 febbraio 2001 (doc. M), la banca ha notificato a __________ una
disdetta cautelativa del contratto di lavoro per il 31 agosto successivo mentre
con lettera 25 maggio 2001 (doc. I) ha confermato al dipendente di ritirare la
disdetta, indicando le nuove condizioni contrattuali valide dal 1° settembre
2001. Con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. L1), __________ ha
trasmesso una propria proposta di accordo per il proseguimento della
collaborazione dopo il 1° settembre alla responsabile dell’amministrazione del
personale della banca. Quest'ultima, sempre mediante messaggio di posta
elettronica 9 agosto 2001 (doc. M), ha risposto a __________ comunicandogli che
il contratto in essere era prolungato sino alla fine di ottobre 2001. Ancora
con ulteriore messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 (doc. O), il
dipendente ha confermato l'intervenuto accordo per la fine formale del rapporto
di lavoro al 31 ottobre, allegando anche il testo della proposta del 9 agosto
con la quale consentiva in punto alle previste retribuzioni. In questo
messaggio egli ha inoltre osservato che avrebbe cessato l'attività operativa in
banca il 28 settembre 2001. Di seguito egli ha ricevuto tutte le sue spettanze
relative alla fine del rapporto di lavoro per la fine di ottobre.
- Con l’istanza 11 dicembre 2001 __________ ha chiesto la condanna
della __________ al pagamento dell’importo di fr. 10'543.60 oltre interessi,
pari allo stipendio di novembre. Egli ha precisato che non è mai stato
perfezionato un accordo sulla prosecuzione del rapporto di lavoro a far tempo
dall’inizio di settembre 2001, di avere comunque continuato le proprie
prestazioni lavorative anche nel corso del mese di ottobre 2001 e di avere
sottoscritto il necessario modulo di fine rapporto di lavoro per l’Ufficio
regionale degli stranieri perché messo sotto pressione. L’istante ha sostenuto
che il contratto iniziale è rimasto efficace perché non è stata data una valida
disdetta e non è intervenuta una valida risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro; del resto l’accordo preteso da controparte sarebbe comunque un accordo
a senso unico a favore del datore di lavoro e quindi inefficace.
La
convenuta, all'udienza di discussione, ha postulato la reiezione dell’istanza
sostenendo che il rapporto di lavoro è stato risolto consensualmente per la
fine di ottobre 2001 e che quindi nulla è più dovuto all'istante.
Il
Pretore, con ordinanza 25 gennaio 2002, ha rifiutato le prove notificate dalle
parti indicando poi, nella sentenza di merito, come la chiarezza della
fattispecie, vale a dire l’esistenza di una risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, rendeva inutile l’assunzione delle prove proposte. Con il
che ha pure respinto la domanda dell'istante.
- Con
l'appello l’istante chiede la riforma della sentenza nel senso di accogliere
integralmente la sua pretesa creditoria. Egli contesta il rifiuto del Pretore
di assumere le prove notificate dalle parti e ribadisce le argomentazioni
esposte nell’istanza. In particolare sottolinea la nullità dell’accordo di
scioglimento del rapporto di lavoro per la fine di ottobre 2001 poiché tale
accordo non rispetta la forma scritta e perché violerebbe l’art. 341 CO essendo
ampiamente a favore del datore di lavoro, e anche l’art. 115 CO perché la
rinuncia ad un credito ai sensi di tale norma richiede che la privazione sia
espressa in modo chiaro e nella piena conoscenza delle conseguenze incorse, ciò
che non sarebbe avvenuto.
Nelle
proprie osservazioni all’appello l’appellata ne chiede la reiezione, confermando
le argomentazioni esposte in prima sede.
- Oggetto della controversia è la pretesa efficacia del contratto di
lavoro anche dopo il 31 ottobre 2001 e quindi l’obbligo della datrice di lavoro
di versare all’appellante il salario del mese di novembre 2001, quello
esigibile al momento dell'introduzione dell'istanza.
Occorre
quindi stabilire se, come ritenuto nella sentenza di prima istanza, è
intervenuta una valida interruzione consensuale del rapporto di lavoro per la
fine di ottobre del 2001 o se, come sostiene l’appellante, il rapporto di
lavoro non è stato validamente risolto ed in tal caso se si giustifica la sua
pretesa salariale.
Giusta
l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata, come quello
stipulato in origine tra le parti, può essere disdetto da ciascuna di loro nei
termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta è però
riconosciuta alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il
contratto di lavoro in ogni momento, nella misura in cui non cerchino con tale
espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118
II 60 c. 2a e DTF 115 V 443 c. 4b). Nel caso in esame fra le parti sono
intercorse delle trattative per definire consensualmente la fine del rapporto
di lavoro. In tale contesto, con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001
(doc. L1), __________ ha trasmesso al datore di lavoro una sua proposta di
accordo per prolungare, per un numero di mesi da stabilire, il contratto in
essere che la banca aveva, come già visto nei considerandi di fatto, disdetto
cautelativamente per fine agosto 2001. La banca ha immediatamente risposto, con
messaggio di posta elettronica di pari data (doc. M), comunicando al dipendente
che il contratto era prolungato sino alla fine di ottobre 2001, ciò che nel
proprio messaggio 21 settembre 2001 al datore di lavoro (doc. O) l’appellante
ha ribadito affermando, con riferimento alle intese intervenute il giorno
precedente, che "Formalmente resto dipendente __________ fino a tutto
ottobre 2001. Venerdì 28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative:
consegno badge, cellulare, etc.". Dal che risulta l'esistenza di una
concorde volontà intesa a chiudere il rapporto di lavoro per la fine di ottobre
2001, volontà che l'appellante tuttavia contesta essere sorta validamente.
-
L’appellante sostiene che l’accordo non è valido poiché non rispetta la forma scritta. Egli precisa che nel caso
concreto le parti avrebbero convenuto la forma scritta intesa come condizione
di validità dell’accordo ai sensi dell’art. 16 CO. L’art. 16 cpv. 1 CO
stabilisce che se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i
contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non
obbligati. In concreto il contratto di lavoro 7 aprile 1998 (doc. C) non fa
alcun riferimento a requisiti di forma e non riserva la forma scritta per le
future modifiche, mentre per quanto non contemplato esso rinvia espressamente
alle norme del Codice delle obbligazioni. In base al Codice delle obbligazioni l’accordo
che pone fine al rapporto di lavoro di principio non richiede alcuna forma
particolare (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 339). Pertanto con
il contratto di lavoro 7 aprile 1998 le parti hanno consensualmente scelto di
rinunciare a riservare la forma scritta per la sua modifica. Quindi un accordo
di modifica o conclusione del contratto non richiedeva la forma scritta.
Occorre invece stabilire se, come sostiene l’appellante, è stato concordato il
requisito della forma scritta per la validità dell’accordo nelle successive
trattative fra le parti.
-
L’art.
16 cpv. 1 CO esprime la presunzione che la forma riservata dalle parti è una
condizione di validità dell’accordo. Tale presunzione cade tuttavia quando
l’accordo sulla forma secondo la concorde volontà delle parti ha solo
significato dichiarativo: in tal caso la forma ha solo funzione di prova, come
ad esempio quando è concordata successivamente alla conclusione del contratto,
mentre non tocca la validità del contratto senza forma specifica (Kramer /
Schmidlin, Berner Kommentar, Berna, 1986, ad art. 16 CO, n. 29). Si deve
ritenere che le parti abbiano concordato la forma a scopo di prova quando con
l’accordo sulla forma esse hanno già espresso la volontà di concludere il
contratto e quindi la forma concordata, una volta rispettata, non serve più ad
esprimere la volontà (già dichiarata), ma ad attestare quanto dichiarato con
l’accordo (Schönenberger / Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad
art. 16 n. 21). Si deve invece considerare che le parti abbiano convenuto la
forma quale requisito per la valida conclusione dell’accordo quando con
l’accordo sulla forma non hanno ancora espresso la volontà definitiva, la quale
deve essere dichiarata solo mediante la realizzazione della forma concordata (Schönenberger
/ Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad art. 16 n. 20). In altre
parole se la riserva della forma è fatta in funzione di attestare un accordo
già raggiunto, la forma funge solo da prova dell’avvenuto contratto e del suo
contenuto: in tal caso la sua mancanza non compromette la validità del
contratto.
Nel caso
in esame nell’ambito delle trattative per la definizione della prosecuzione del
rapporto di impiego presso la banca dopo la fine di agosto 2001 __________ ha
chiesto con messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 alla banca “onde
evitare malintesi futuri ti sarei grato se volessi formalizzare l’accordo di
ieri: formalmente resto dipendente __________ fino a fine ottobre 2001, venerdì
28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative …”. Il messaggio
attesta chiaramente che l’accordo per la cessazione del rapporto di lavoro alla
fine del mese di ottobre 2001 era già raggiunto e che la formalizzazione era
richiesta “onde evitare malintesi futuri”, vale a dire a scopo di prova futura.
La mancanza della forma scritta dell’accordo di fine rapporto di lavoro non ne
influenza quindi la validità.
- L’appellante sostiene inoltre che il datore di lavoro ha usato la
propria posizione di forza per imporgli la fine del rapporto di lavoro ed egli,
di fatto, non ha potuto prevalersi dei diritti di protezione garantiti dalla
legge. Ora, nel caso di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro il
lavoratore perde la propria protezione contro il licenziamento abusivo o in
tempo inopportuno sancita dagli art. 336 e segg. CO (Wyler, Droit du
travail, Berna 2002, p. 338 e seg.). In altre parole con l’accordo il
lavoratore implicitamente rinuncia volontariamente ai diritti di protezione
garantiti dalla legge. Determinante è pertanto che l’accordo sia validamente
concluso. Un accordo di scioglimento consensuale del contratto di lavoro può,
infatti, essere annullato nel caso di vizi della volontà e meglio nel caso di
errore essenziale ai sensi dell’art. 23 e segg. CO, nel caso di dolo ai sensi
dell’art. 28 CO o nel caso di timore fondato ai sensi dell’art. 29 CO. In
particolare un errore sui motivi che verte sulla mancanza di conoscenza da
parte del lavoratore della perdita dei propri diritti di protezione contro il
licenziamento in tempo inopportuno, riguarda le conseguenze pecuniarie di uno
scioglimento che interviene ad una data piuttosto che ad un’altra e rappresenta
un errore sugli effetti accessori dell’atto, quindi un errore sui motivi non
qualificato, il quale non permette di invalidare l’accordo di scioglimento (DTF
118 II 63).
In
concreto dai messaggi di posta elettronica emerge un libero scambio di proposta
e accettazione nell’ambito del quale non traspare né timore, né inganno, né
errori essenziali alla base della volontà dell’appellante: egli ha proposto un
accordo per definire la continuazione della propria attività presso la datrice
di lavoro oltre la fine di agosto 2001 (doc. L1 e L2) ed ha accettato l’accordo
proposto dal datore di lavoro precisando: “formalmente resto dipendente della
__________ fino a tutto ottobre 2001” (doc. O). L’accordo, voluto
dall’appellante, è quindi stato raggiunto e, per quanto attiene alla volontà
delle parti, validamente concluso.
- L’appellante sostiene infine che l’accordo non è valido perché lo
stesso è decisamente a favore del datore di lavoro e quindi viola l’art. 341
CO, norma che vieta al lavoratore di rinunciare a crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o del contratto collettivo di lavoro. A
torto. È infatti sempre possibile, indipendentemente dalla possibilità per una
parte di dare la disdetta, uno scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 115 CO per reciproco consenso e senza una forma specifica, in virtù
del principio della libertà contrattuale (Rehbinder, Berner Kommentar,
ad art. 335 CO, n. 2). A differenza della remissione di debito, attraverso la
quale vengono meno delle pretese già sorte o future, l’accordo di scioglimento
del rapporto di lavoro estingue infatti l’intero rapporto contrattuale per il
futuro mantenendo le pretese già sorte di modo che non è sottoposto al divieto
previsto dall’art. 341 CO (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 341 CO,
n. 3).
Un
accordo di scioglimento del rapporto di lavoro non è invece ammissibile quando
corrisponde in sostanza ad una rinuncia unilaterale ai crediti stabiliti da
disposizioni imperative della legge; esso non può, in particolare, mirare ad
eludere l’applicazione delle norme relative alla protezione contro la disdetta
(DTF 110 II 168, 170). Non è questo il caso dell’accordo qui in esame.
Esso sancisce la conclusione consensuale del rapporto di lavoro fra le parti
derogando al termine di disdetta e non elude le norme di protezione dalla
disdetta di cui agli art. 336 e segg. CO.
L’accordo
raggiunto dalle parti non viola quindi l’art. 341 CO. Pertanto è esso stato
validamente concluso a tutti gli effetti ed ha posto fine al rapporto di lavoro
per la fine del mese di ottobre 2001. La pretesa dell’appellante del salario
per il mese di novembre 2001 è di conseguenza infondata e la sentenza di prima
istanza deve essere confermata.
A tale
conclusione si giunge con chiarezza già alla luce dei documenti prodotti con le
allegazioni scritte dallo stesso istante, non essendo necessaria l’assunzione
di ulteriori prove. Risulta dunque giustificata la scelta del Pretore di non
assumere le prove notificate dalle parti e la contraria richiesta
dell'appellante, ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 litt. g) CPC, non può che essere
respinta.
- Nella
sentenza impugnata il Pretore ha respinto l’istanza e, ritenendo in malafede
l’istante, ha posto a suo carico fr. 67.-- di spese, condannandolo a versare
alla convenuta fr. 600.-- a titolo di ripetibili. L’appellante chiede la
riforma della sentenza anche relativamente all’assegnazione degli oneri
processuali e postula la gratuità della procedura con l’assegnazione delle
ripetibili alla convenuta.
La
procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro con un valore di causa
non superiore i fr. 20'000.-- è retta dall’art. 417 CPC. L’art. 417 lett. e
CPC stabilisce che alle parti non possono essere imposte né tasse né spese
giudiziarie, ma il giudice può infliggere una multa sino a fr. 100.-- alla
parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse, mentre
per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.
La
giurisprudenza ha chiarito che nella decisione degli oneri procedurali il
Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è
censurabile solo per eccesso o abuso di apprezzamento (Cocchi / Trezzini,
CPC TI annotato e massimato, Lugano 2000, ad art. 148 m. 32) e ciò deve valere
anche nell'ambito della dichiarazione di temerarietà della lite (art. 152 CPC).
Il Pretore considerando in malafede l’istante, pur prescindendo dalla multa ha
posto a suo carico fr. 67.-- di spese. Considerata la chiarezza della
fattispecie la valutazione di temerarietà della causa avviata dall’istante
fatta Pretore non è insostenibile, anzi resiste ad un libero esame proprio
perché è palese la mancanza di quel minimo di diligenza che sarebbe stato
sufficiente a far apparire l'ingiustizia e l'inconsistenza della domanda.
Pertanto l’assegnazione delle spese all’istante, pur in una procedura per
principio gratuita, non può quindi essere censurata.
Come
visto la reiezione dell’istanza nella sentenza di primo grado merita conferma e
l’istante risulta quindi totalmente soccombente e quindi l’assegnazione delle
ripetibili a suo carico nella sentenza di primo grado è corretta. La sentenza
impugnata deve quindi essere confermata anche in punto all’attribuzione degli
oneri processuali.
Altrettanto
deve dirsi per la procedura d'appello, di fronte alla sostanziale chiarezza
degli accordi fra le parti. Ne consegue che tasse e spese della procedura
d'appello sono caricate all'appellante nella misura dovuta per il valore di
causa e per il dispendio di tempo nell'esame del prolisso atto di appello con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
-
L’appello 1 marzo 2002 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico
dell'appellante che rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili
d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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