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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.50
Data decisione, Autorità:
22.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.50
Lugano
22 novembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
Segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
DI.2001.00160 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa, con
opposizione 5 novembre 2001 a precetto esecutivo civile, da
rappr. dall'
avv. __________
contro
rappr. dall'avv.
con la
quale l’opponente ha chiesto l’accoglimento dell’opposizione al precetto
esecutivo civile 26 ottobre 2001 intimatole dal precettante ed inteso ad
ottenere il trasferimento della partecipazione del 30% delle quote della
società __________;
domanda
avversata dal precettante in sede di discussione 3 dicembre 2001;
mentre
con decisione 5 febbraio 2002 il Segretario assessore ha respinto
l’opposizione.
Appellante
l’opponente, la quale con atto d'appello 21 febbraio 2002, chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’opposizione mentre, con
osservazioni 15 marzo 2002, il precettante postula la reiezione dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto:
- __________,
già direttore della __________, ha chiesto alla società __________ di operare
il trasferimento a suo beneficio della partecipazione del 30% delle quote della
citata società cinese, della quale la __________ è fiduciariamente intestataria
per conto di __________, in base ad una convenzione fiduciaria 27 dicembre
- Secondo tale convenzione la __________, in qualità di fiduciaria, ha
ricevuto da __________ l’incarico “di provvedere per conto ed a rischio di
detto fiduciante all’intestazione a titolo fiduciario della seguente
partecipazione: acquisto 30% delle quote della __________ ” (…) e, a sua
volta, “2. La fiduciaria nel dare atto che la partecipazione intestata in
forza della presente convenzione è di esclusiva proprietà del fiduciante si
impegna a trasferire la stessa mediante cessione o altra modalità al
fiduciante, od a persona od ente da questi designata, in ogni momento ed a
semplice richiesta scritta” (convenzione fiduciaria 27 dicembre 1999
doc. 3, p. 1).
La
__________ si è opposta al chiesto trasferimento.
-
__________ ha quindi intimato il 26 ottobre 2001 alla __________ un precetto
esecutivo civile inteso ad ottenere il trasferimento della partecipazione delle
quote della società cinese in base alla citata convenzione fiduciaria, addotta
quale titolo esecutivo.
-
La __________ ha allora presentato l’opposizione 5 novembre 2001 al
precetto esecutivo civile presso la Pretura di Mendrisio Sud. Nell’opposizione
ha evidenziato che il trasferimento è soggetto a complesse formalità presso le
autorità cinesi, che la pretesa non è chiaramente determinata e che non è
chiaro quali atti debbano essere eseguiti in Cina, di modo che il precetto
sarebbe nullo non indicando con chiarezza le modalità di esecuzione.
In
occasione dell'udienza di discussione 3 dicembre 2001, __________ ha chiesto il
rigetto dell’opposizione sostenendo la chiarezza del titolo e della prestazione
richiesta, laddove l’opponente ne ha ribadito la mancanza.
Con
la decisione, qui impugnata, il giudice di prime cure ha respinto l’opposizione
poiché ha ritenuto che l’obbligo contenuto nel titolo fosse chiaro, che fosse
esigibile, che fosse adempiuto il requisito dell’identità fra agire imposto e
prestazione richiesta con il precetto, e che non fossero rilevanti eventuali
difficoltà di esecuzione della prestazione.
- Con
l’appello la precettata ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere l’opposizione al precetto, in sostanza confermando la mancanza
della necessaria chiarezza della prestazione richiesta, mentre nelle proprie
osservazioni __________ ha chiesto la conferma del giudizio di prima istanza
indicando la sufficiente determinazione della prestazione richiesta.
Occorre
quindi valutare se il titolo addotto dall’appellato costituisce un valido
titolo esecutivo.
-
L’istituto
del precetto esecutivo civile nelle forme cantonali è previsto dal nostro
ordinamento di rito civile per consentire al creditore di conseguire, in via
coattiva, per mezzo del citato strumento processuale, la prestazione esprimente
il fatto che il debitore è tenuto ad adempiere. Secondo l’art. 488 cpv. 1 CPC,
riservate le disposizioni della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento
e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può
avvenire che in virtù di un titolo esecutivo. A tenore dell’art. 488 cpv. 2
litt. b) CPC sono titoli esecutivi il riconoscimento di un’obbligazione scaduta
e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate
le condizioni. La giurisprudenza cantonale ha ripetutamente affermato i limiti
entro i quali il giudice può spaziare al fine di determinare se una sentenza,
rispettivamente il riconoscimento di un obbligo possono essere considerati, a
tutti gli effetti, dei titoli esecutivi ai sensi dell’art. 488 CPC. In
particolare ha avuto modo di precisare che di fronte ai titoli enunciati
dall’art. 488 CPC non è più possibile esaminare il tenore dell’atto o del
dispositivo della decisione cresciuta in giudicato o interpretarlo o fare
aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligo: infatti, l’atto o la
sentenza valgono solo come titolo esecutivo quando contengono un obbligo
formale, chiaro, ed esplicito (Cocchi
/ Trezzini, CPC TI annotato e massimato, Lugano 2000, ad art. 488
CPC, m. 2). La giurisprudenza ha in particolare chiarito che la prestazione
chiesta con il precetto esecutivo non può essere la conseguenza pratica di un
comportamento, foss’anche logica ed univoca stante la situazione di fatto
desumibile da tutte le circostanze note, relativa ad un obbligo di condotta
espresso in modo generico e che nella sentenza o nell’impegno assunto
direttamente dal debitore deve essere indicata l’azione di fare che permette di
concretizzare l’obbligo che il precettante vuole vedere compiuto (Cocchi / Trezzini, op. cit., ad
art. 488 CPC, m. 5).
-
In
concreto la prestazione richiesta da __________ così come indicata nel titolo
posto alla base del precetto esecutivo civile, vale a dire nella convenzione
fiduciaria 27 dicembre 1999, non è espressa in modo chiaro e definito, in
quanto non è definita nella sua esatta natura e modalità. La convenzione con
riferimento alla “partecipazione intestata” stabilisce, infatti, che la
fiduciaria “si impegna a trasferire la stessa mediante cessione o altra
modalità al fiduciante, od a persona od ente da questi designata, in ogni
momento ed a semplice richiesta scritta” (convenzione fiduciaria 27
dicembre 1999 doc. 3, p. 1). Quindi non definisce chiaramente l’agire
richiesto, vale a dire quale sia esattamente l’agire dovuto, lasciando spazio
alla scelta fra modalità non definite e richiedendo un’ulteriore precisazione
dell’agire necessario all’esecuzione del trasferimento della quota di
partecipazione che, come tale, è un concetto astratto non conoscendosi, né
indicandolo il precettante, sotto quale forma di titolo o di carta-valore tale
quota sia rappresentata. Concretamente poi, per la propria attuazione, la
pretesa del trasferimento richiede sicuramente una serie di ulteriori atti non
descritti nel titolo, il quale esprime, di fatto, un obbligo generico senza la
chiara indicazione dell’azione di fare richiesta che permetta di concretizzare
l’obbligo che il precettante vuole vedere compiuto: l’agire concreto preteso, a
tenore della convenzione, può addirittura variare a seconda della scelta del
debitore e non è quindi individuato. Per tali motivi l’obbligo contenuto nel
titolo non è chiaro ed esplicito nel senso sviluppato dalla giurisprudenza e
pertanto non si è in presenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 488 CPC
che permetta di togliere l’opposizione al precetto esecutivo nelle forme
cantonali.
-
Già per questi motivi l'opposizione deve essere protetta e non torna
conto di conseguenza esaminare le ulteriori eccezioni sollevate
dall’appellante, segnatamente la validità del titolo esecutivo a dipendenza
della mancanza di valida sottoscrizione da parte dell’opponente.
Ne
discende che l’appello dev’essere accolto e la sentenza di prima istanza riformata
nel senso che l’opposizione della __________ al precetto esecutivo civile 26
ottobre 2001 intimatole da __________ è accolta.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono
la soccombenza.
Per i
quali motivi,
richiamati,
per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 febbraio 2002 della Pretura di Mendrisio - Sud è
riformata come segue:
-
L’opposizione 5 novembre 2001 di
__________, al precetto esecutivo civile 26 ottobre 2001 intimatole da
__________, è accolta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________, il quale rifonderà a __________, fr. 900.-- a
titolo di ripetibili.
-
Invariato.”
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa
di giustizia fr. 450.--
spese fr. 50.--
Totale fr. 500.--
già
anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo
di rifondere all’appellante
fr.
500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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