Recusal request against court declared inadmissible and rejected

12.2002.36Outro Tribunal18 de fev. de 2002Dismissed

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Resumo Omnilex

The defendant sought the recusal of the Bellinzona district court in an action for definitive dismissal of an objection to debt enforcement. The Court of Appeal held that a recusal motion must concern the individual judge or clerk, not the court as an institution. It further found the request ineffective because the relevant merits judgment had already been rendered before the filing and recusal has only ex nunc effect. In addition, the motion was insufficiently reasoned and untimely. The request for moral damages and compensation was declared inadmissible. The recusal application was rejected and costs of CHF 100 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 27, 30 CPC; recusal of a judge or clerk, not of the court as such. The subjective appearance of bias must relate to the individual magistrate or clerk; an objection directed generically against the judicial authority is inadmissible. Recusal operates ex nunc and, as a rule, only within the proceedings in which it is raised; acts performed before the filing remain valid and a request filed after a final merits judgment is ineffective. A recusal motion must also be stated clearly and concretely, and it must be raised without undue delay once the alleged grounds are known. Ancillary claims for moral damages or compensation are inadmissible if not directly connected to the recusal request.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.36

Data decisione, Autorità: 18.02.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00036

Lugano 18 febbraio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 28 gennaio 2002, presentata nei confronti della Pretura del distretto di Bellinzona da


nell’ambito della causa - inc. no. EF.2001.00755 di quella Pretura - promossa contro di lui con istanza 11 dicembre 2001 da


rappr. dall'avv. __________

volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 dicembre 2001 __________ ha convenuto in lite __________ avanti alla Pretura del distretto di Bellinzona, chiedendo il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che con scritto 28 gennaio 2002 il convenuto, facendo riferimento ad alcuni episodi verificatisi in altri incarti che lo concernevano, ha notificato formale ricusa ad ogni atto emanato dalla Pretura distrettuale, autorità che egli dichiarava di non riconoscere più a seguito di intemperanze, minacce e di comportamenti costantemente avversi, tali da mettere in dubbio la buona fede degli attori che gestirebbero la giustizia civile;

che il Pretore del distretto di Bellinzona avv. __________, con osservazioni 6 febbraio 2002, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti la sua ricusa, mentre la controparte, stante la chiarezza della situazione, non è stata invitata a presentare eventuali osservazioni;

che giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a) o in ogni altro caso in cui esistono gravi motivi (lett. b);

che la giurisprudenza, visto il tenore letterale della norma di legge, ha già avuto modo di precisare che l'incapacità soggettiva di giudicare in modo imparziale deve sussistere nella persona del singolo magistrato giudicante e non può al contrario riferirsi all'organo giudicante in quanto tale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 27), per cui l'istanza qui in esame, che criticava l'attività della Pretura distrettuale in quanto tale e non specificatamente la persona del Pretore o del Segretario assessore, deve essere dichiarata, già per questo motivo, irricevibile;

che va inoltre rammentato che gli effetti della ricusazione hanno carattere ex nunc, in altre parole che gli atti giudiziari che hanno avuto luogo prima della formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 e m. 118 ad art. 27; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.) rispettivamente che la ricusazione ha di norma effetto soltanto per la procedura in cui è stata pronunciata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 27), per cui nel caso di specie, atteso che prima dell'inoltro dell'istanza, il 15 gennaio 2002, il Segretario assessore aveva già provveduto ad emanare la sentenza di merito, nel frattempo cresciuta in giudicato, l'istanza stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non potrebbe in ogni caso migliorare la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che la sua inammissibilità;

che, se ciò non bastasse, l'istanza in rassegna dovrebbe in ogni caso essere dichiarata irricevibile anche per il fatto che il ricusante non ha motivato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le ragioni a sostegno del provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 29; IICCA 26 maggio 1993 in re B./C. SA, 15 luglio 1997 in re H./D.): egli non ha in effetti spiegato quali erano i rimproveri puntuali mossi al Pretore o al Segretario assessore nelle cause che a suo tempo lo avevano opposto al __________, alla __________ e al Comune di __________, tanto più che il Pretore, nelle sue osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni critica sollevata;

che ad ogni buon conto l'istanza doveva essere disattesa anche per il fatto che l'istante non ha reagito al momento in cui si sono verificati gli episodi da lui contestati, che risalgono perlopiù ad oltre un anno e mezzo prima, lasciando compiere ulteriori atti di procedura (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 27);

che l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata ricevibile, deve pertanto essere respinta;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni;

che pure irricevibile, siccome non direttamente connessa con la domanda qui in esame, è la richiesta di risarcimento per torto morale e danni, pure formulata nello scritto di ricusa (IICCA 15 luglio 1997 in re H./D.);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta:

I. L’istanza di ricusa 28 gennaio 2002 di __________ è respinta.

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del ricusante.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

recusalinadmissibilityimpartialityex nunc effectprocedural delaycostscivil procedure

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Questão jurídica principal

Whether a recusal request directed at the Pretura as an institution is admissible.

Decisão extraída

A recusal motion must target the individual magistrate or clerk; a generalized attack on the court as such is inadmissible.

Fundamentação extraída

Subjective inability to decide impartially must exist in the person of the judge, not in the judicial body as an institution.

Questão jurídica principal

Whether the recusal request could affect acts already performed, including a merits judgment already rendered and final.

Decisão extraída

Recusal operates only ex nunc and in principle only for the procedure in which it is pronounced; it cannot invalidate prior valid acts or improve the applicant's position after judgment.

Fundamentação extraída

Because the challenged merits decision had already been issued before the recusal filing and had become final, the request was devoid of practical effect.

Questão jurídica principal

Whether the applicant stated sufficient grounds for recusal.

Decisão extraída

The request was insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The applicant did not specify concretely which reproaches were directed at the judge or clerk in the prior cases, and the objections were not set out clearly and exhaustively.

Questão jurídica principal

Whether the delay in raising recusal defeated the request.

Decisão extraída

The request was also unfounded because the applicant waited too long after the complained-of events and allowed further procedural steps to be taken.

Fundamentação extraída

A party must object promptly once the alleged grounds become known; the events complained of dated back more than a year and a half.

Questão jurídica principal

Whether the separately requested moral damages and compensation were admissible within the recusal filing.

Decisão extraída

The damages request was inadmissible because it was not directly connected to the recusal request.

Fundamentação extraída

A claim for tort moral damages and damages must be pursued in an appropriate procedural form and is not ancillary to the recusal motion.

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