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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.36
Data decisione, Autorità:
18.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00036
Lugano
18 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 28
gennaio 2002, presentata nei confronti della Pretura del distretto di
Bellinzona da
nell’ambito della causa - inc. no. EF.2001.00755 di
quella Pretura - promossa contro di lui con istanza 11 dicembre 2001 da
rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 11 dicembre 2001 __________ ha convenuto in lite __________ avanti
alla Pretura del distretto di Bellinzona, chiedendo il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona;
che
con scritto 28 gennaio 2002 il convenuto, facendo riferimento ad alcuni episodi
verificatisi in altri incarti che lo concernevano, ha notificato formale ricusa
ad ogni atto emanato dalla Pretura distrettuale, autorità che egli dichiarava
di non riconoscere più a seguito di intemperanze, minacce e di comportamenti
costantemente avversi, tali da mettere in dubbio la buona fede degli attori che
gestirebbero la giustizia civile;
che
il Pretore del distretto di Bellinzona avv. __________, con osservazioni 6
febbraio 2002, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi
giustificanti la sua ricusa, mentre la controparte, stante la chiarezza della
situazione, non è stata invitata a presentare eventuali osservazioni;
che
giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei
casi in cui questi sono esclusi, come pure se vi è grave inimicizia tra il
giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a) o in ogni altro caso in
cui esistono gravi motivi (lett. b);
che
la giurisprudenza, visto il tenore letterale della norma di legge, ha già avuto
modo di precisare che l'incapacità soggettiva di giudicare in modo imparziale
deve sussistere nella persona del singolo magistrato giudicante e non può al
contrario riferirsi all'organo giudicante in quanto tale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 27), per cui l'istanza qui in esame, che
criticava l'attività della Pretura distrettuale in quanto tale e non
specificatamente la persona del Pretore o del Segretario assessore, deve essere
dichiarata, già per questo motivo, irricevibile;
che
va inoltre rammentato che gli effetti della ricusazione hanno carattere ex
nunc, in altre parole che gli atti giudiziari che hanno avuto luogo prima della
formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
3 e m. 118 ad art. 27; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.)
rispettivamente che la ricusazione ha di norma effetto soltanto per la
procedura in cui è stata pronunciata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad
art. 27), per cui nel caso di specie, atteso che prima dell'inoltro
dell'istanza, il 15 gennaio 2002, il Segretario assessore aveva già provveduto
ad emanare la sentenza di merito, nel frattempo cresciuta in giudicato,
l'istanza stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non potrebbe in ogni caso
migliorare la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che
la sua inammissibilità;
che,
se ciò non bastasse, l'istanza in rassegna dovrebbe in ogni caso essere
dichiarata irricevibile anche per il fatto che il ricusante non ha motivato in
modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le ragioni a sostegno del
provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 29; IICCA
26 maggio 1993 in re B./C. SA, 15 luglio 1997 in re H./D.): egli non ha in
effetti spiegato quali erano i rimproveri puntuali mossi al Pretore o al
Segretario assessore nelle cause che a suo tempo lo avevano opposto al
__________, alla __________ e al Comune di __________, tanto più che il Pretore,
nelle sue osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni
critica sollevata;
che
ad ogni buon conto l'istanza doveva essere disattesa anche per il fatto che
l'istante non ha reagito al momento in cui si sono verificati gli episodi da
lui contestati, che risalgono perlopiù ad oltre un anno e mezzo prima,
lasciando compiere ulteriori atti di procedura (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 ad art. 27);
che
l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata
ricevibile, deve pertanto essere respinta;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a
presentare osservazioni;
che
pure irricevibile, siccome non direttamente connessa con la domanda qui in
esame, è la richiesta di risarcimento per torto morale e danni, pure formulata
nello scritto di ricusa (IICCA 15 luglio 1997 in re H./D.);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27
e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 28 gennaio 2002 di __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del
ricusante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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