AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.179
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.179
Lugano
13 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00502
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 30
agosto 2000 da
(entrambi rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma
di fr. 20'000.– oltre accessori, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 20 settembre 2002, ha
integralmente accolto;
appellante
la convenuta che, con appello 14 ottobre 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori, con osservazioni 13 novembre 2002, postulano la reiezione del grava–me,
con protesta di spese e ripetibili;
appellanti
adesivi gli attori che, con memoriale 13 novembre 2002, chiedono la modifica
dell’importo stabilito a loro favore a titolo di ripetibili, con protesta di
spese e ripetibili di entrambi le sedi;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Lo
studio di architettura __________ di __________, che aveva allestito un
progetto di costruzione per una abitazione unifamigliare, incaricava
__________, società attiva nella mediazione immobiliare, di trovare
l’acquirente per l’edificando stabile.
Nel
mese di febbraio 1998, __________ e __________ entravano in contatto con
l’agenzia immobiliare in vista del possibile acquisto di un terreno a
__________ di proprietà di __________ (part. n. __________ zona RT di
__________, doc. G), incaricandola anche di condurre trattative con la banca
__________ di __________ per il finanziamento dell’operazione. L’acquisto del
terreno era inoltre abbinato alla sottoscrizione di un contratto di appalto con
il suddetto studio d’architettura.
Il
26 febbraio 1998 __________ e __________ fornivano a __________ i dati personali necessari all’allestimento
di un atto notarile di compravendita e alla richiesta di finanziamento (doc. A), ritenuto che il costo globale dell’investimento –
ossia il prezzo di acquisto del fondo e la mercede di appalto – era pari a fr.
560'000.–, di cui fr. 430'000.– garantiti da un credito ipotecario, fr.
110'000.– di capitale proprio e fr. 20'000.– a titolo di “acconto di riservazione”
(doc. A).
B. Il
6 marzo 1998 __________ richiedeva a __________ e __________ di versare
l’importo di fr. 20'000.– quale deposito di riservazione
(doc. B), nei seguenti termini: “Abbiamo preso nota con piacere del vostro
desiderio di riservare la proprietà citata in oggetto e vi ringraziamo per la
fiducia accordataci. In allegato ci permettiamo di trasmettervi una polizza di
versamento di fr. 20'000.– quale deposito di riservazione. Tale importo non
frutta interessi in quanto rimane bloccato
sul nostro conto fiduciario fino a conclusione della pratica. Il
deposito varrà quale acconto sul prezzo di compravendita se l’acquisto giungerà
a buon fine (firma del rogito), mentre verranno trattenuti fr. 10'000.– in caso
di rinuncia all’acquisto malgrado
l’ottenimento del finanziamento”.
Il
10 marzo 1998, __________ e __________ versavano l’importo di fr. 20'000.–. Il
giorno seguente, __________ confermava l’avvenuto versamento e informava
__________ e __________ che avrebbe comunicato allo studio legale i dati necessari
per la stesura dell’atto notarile non appena avrebbe ottenuto la conferma del finanziamento
da parte dell’istituto di credito (doc. C).
Il
16 marzo 1998, __________ trasmetteva allo studio legale e notarile __________
i dati necessari per la stesura dell’atto, facendo presente che “i Signori __________ hanno già versato fr.
20'000.– sul nostro conto fiduciario che valgono quale caparra di riservazione
e acconto sul prezzo di compravendita” (doc. D).
C. Il
27 marzo 1998, __________ e __________ ricevevano il progetto dell’atto di
compravendita del fondo di __________ che al punto 3 prevedeva che il prezzo di
vendita del terreno pari a fr. 134’680.– veniva soluto in misura di fr.
20'000.– tramite un versamento già avvenuto sul conto fiduciario de __________ “a valere quale acconto sul prezzo di
vendita nonché quale caparra di riservazione”, mentre la rimanenza di fr.
114'680.– sarebbe stata versata entro 10 giorni dalla firma dell’atto. Il punto
6 del progetto prevedeva l’impegno di __________ e __________ a stipulare separatemente
con lo studio d’architettura __________ un contratto di appalto per la costruzione
di una casa sul fondo acquistato per un costo di fr. 405'320.– (doc. E).
D. Con
rogito n. 198 del 30 aprile 1998 del notaio avv. __________ veniva perfezionata
la compravendita del fondo di __________ (doc. G). Il punto 3 del rogito veniva
modificato nel senso che il riferimento all’importo di fr. 20'000.– veniva
eliminato e che il prezzo complessivo di fr. 134’680.– doveva essere versato
integralmente sul conto del venditore entro 10 giorni dalla firma dell’atto.
Non subiva invece modifiche l’impegno di concludere un contratto di appalto con
lo studio d’architettura __________.
In
pari data il notaio invitava la __________ di __________ a versare al venditore
la totalità del prezzo di acquisto del fondo, in conformità a quanto previsto
dal rogito (doc. H).
Il
pagamento avveniva in due rate, la prima il
25 maggio 1998 (fr. 60'000.–) e la seconda il 9 giugno 1998
(fr.
74'680.–; v. doc. I, L).
E. Con
raccomandata 10 giugno 1999, __________ richiedeva a __________ la restituzione
della somma di fr. 20'000.– già versata a titolo di riservazione del terreno.
L’agenzia immobiliare negava di dovere restituire tale importo, poiché essa lo avrebbe
compensato con la sua pretesa per provvigione di mediazione di pari importo
vantata nei confronti dello studio d’architettura __________ di __________ (doc. O, P).
F. Con
petizione 30 agosto 2000, gli attori hanno postulato la condanna de __________ al pagamento di fr. 20'000.– oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999, poiché
tra le parti era venuto in essere un contratto di mandato e in tale ambito il
suddetto importo era stato affidato alla convenuta affinché essa lo utilizzasse
quale “acconto sul prezzo di compravendita” in caso di conclusione
dell’operazione immobiliare. La convenuta, in veste di mandataria, avrebbe
dovuto fare fronte al proprio obbligo di rendere conto del suo operato e
restituire quanto ricevuto per qualsiasi titolo in forza del mandato (art. 400
CO). Invece, __________ avrebbe omesso di restituire la somma di fr. 20'000.–,
adducendo motivi pretestuosi e che esulavano dal rapporto di mandato esistente
tra le parti, in particolare utilizzando quell’importo per compensare una sua
pretesa di provvigione per mediazione nei confonti dello studio di architettura
__________ di __________.
La
convenuta si è opposta integralmente alle pretese della parte attrice,
contestando che tra le parti esistesse un contratto, anche perché essa
intratteneva relazioni contrattuali unicamente con lo studio d’architettura
__________ che le aveva conferito l’incarico di mediazione. Semmai, gli attori
potrebbero far valere nei suoi confronti una –
denegata – pretesa in applicazione delle norme che regolano l’atto illecito o l’indebito arricchimento, ma
in tal caso la pretesa attorea sarebbe già prescritta.
La
convenuta, pur ammettendo che inizialmente sarebbe stato pattuito che il deposito
di riservazione veniva destinato al pagamento parziale del terreno, ha però
sostenuto che in seguito ciò si sarebbe rivelato impossibile poiché il
venditore aveva dichiarato di volere incassare l’intero prezzo di vendita e
perciò l’acconto di fr. 20'000.– sarebbe stato computato sul contratto di
appalto con lo studio d’architettura __________; per questo motivo, il
presidente de __________, __________, avrebbe fatto modificare la prima bozza
di rogito che inizialmente prevedeva appunto che la somma di fr. 20'000.– rappresentasse l’anticipo sul prezzo del
terreno. Gli attori sarebbero stati perfettamente a conoscenza di questa
circostanza, sia perché essi avevano sottoscritto il rogito che prevedeva il
pagamento dell’intero prezzo di compera, sia perché erano stati informati dallo
studio d’archi-tettura __________ dell’intervenuta compensazione (doc. 12).
Inoltre, essi avevano atteso oltre un anno dal pagamento per avanzare pretese
di rimborso e infine, corrisponderebbe alla prassi della convenuta il
compensare la pretesa di provvigione per la mediazione con il deposito di riservazione.
G. Con
sentenza 20 settembre 2002, il Pretore ha integralmente accolto la petizione,
rilevando avantutto che tra le parti era venuto in essere un contratto di
mandato sulla base del quale __________ si era impegnata nei confronti degli
attori a sostenerli nell’operazione immobiliare finalizzata all’acquisto del
terreno di __________ e alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto
con lo studio di architettura __________ di __________, nonché a intrattenere a
tale scopo relazioni specifiche con un istituto di credito e con un notaio.
Inoltre, la convenuta aveva ammesso che gli accordi intervenuti tra le parti prevedevano che i fr. 20'000.– andavano
computati sul prezzo del terreno. Invece, dagli atti non risulterebbe il fatto
che gli attori avrebbero accettato per atti concludenti la modifica della
destinazione della somma da acconto sul prezzo di compravendita ad acconto sui
costi legati al contratto d’appalto.
H. Con
appello, la convenuta ribadisce le censure sollevate in prima sede. Delle osservazioni
formulate dagli attori si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi
di causa.
Con
appello adesivo, __________ e __________ hanno postulato la rifusione di un
importo di almeno fr. 6'000.– a titolo di ripetibili, adducendo che l’importo
di fr. 2'500.– stabilito a loro favore dal Pretore non sarebbe equo. Delle
osservazioni formulate dalla convenuta si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 394 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a
compiere a norma del contratto, gli affari o i servigi di cui viene incaricato.
La conclusione del contratto di mandato non soggiace ad alcuna forma speciale (Tercier, Les contrats spéciaux, 3.
ed., Zurigo 2003, n. 4544 ss.; Fellmann,
Berner Kommentar, Berna 1992, n. 21 ss. ad art. 394 CO).
In
base all’art. 398 CO il mandatario è responsabile nei confronti del mandante
della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e risponde del
danno cagionato per negligenza o intenzionalmente (combinati art. 398 e 321e
CO).Il mandante opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura
principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova
della necessaria diligenza. Si riscontra in particolare una violazione
dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il mandatario non
adempie i propri obblighi di informazione o non segue le direttive impartite (art. 397 CO; Weber, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
2. ed., Basilea 1996, n. 18 ss. ad art. 398 CO; Werro, op. cit., n. 488 ss.). Un ulteriore obbligo che
incombe sul mandatario consiste nel rendere conto, ad ogni richiesta del
mandante, del suo operato e nel restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo
ha ricevuto in forza del mandato; egli deve inoltre gli interessi sulle somme
delle quali abbia ritardato il versamento (art. 400 CO; Weber, op. cit., n. 7 ss. e n. 10 ss. ad art.
400 CO).
- L’appellante
sostiene che tra le parti in causa non sarebbe sorto alcun rapporto contrattuale
anche perché essa aveva relazioni contrattuali soltanto con lo studio
d’architettura __________ che le aveva conferito l’incarico di mediazione.
Semmai, la parte appellata potrebbe avanzare nei suoi confronti una – denegata – pretesa in applicazione delle norme che regolano l’atto illecito o
l’indebito arricchimento, ma in questo caso detta pretesa sarebbe già
prescritta.
La
posizione della parte appellante è priva di fondamento.
Infatti,
dalla documentazione versata agli atti si evince che l’appellante si è impegnata
nei confronti di __________ e __________ a sostenerli nell’operazione immobilare
relativa all’acquisto del terreno di __________ e alla sottoscrizione di un
contratto di appalto con lo studio d’architettura __________ di __________ per
la costruzione di una abitazione su detto fondo (doc. A “Dati personali per la
stesura dell’atto notarile e per la richiesta del finanziamento”).
ha in particolare provveduto ad allestire dei conteggi riguardanti il finanziamento
dell’operazione (doc. 7, 8), a trattare con l’istituto di credito __________ di
__________ per ottenere un finanziamento di fr. 430'000.– a favore dei coniugi
__________ (doc. A, C), a raccogliere e trasmettere al notaio i dati necessari
all’allestimento dell’atto di compravendita e del mutuo ipotecario (doc. A, C,
D, F) e a custodire fino a conclusione della pratica la somma di fr. 20'000.– quale
deposito di riservazione, trattenendo però “fr. 10'000.– in caso di rinuncia all’acquisto
malgrado l’ottenimento del finanziamento” (doc. B).
Dall’istruttoria è altresì emerso che il presidente de __________, __________,
era presente alla firma del rogito (v. teste
__________, pag. 1).
Infine,
come rettamente stabilito dal primo giudice, anche il fatto che __________
rappresentasse lo studio di architettura __________, con il quale sarebbe sorto
un contratto di mediazione, non si oppone all’esistenza di un rapporto di
mandato con Joaquim e __________: infatti, se gli interessi delle parti non si
trovano in contrapposizione, come nel caso in disamina, dottrina e
giurisprudenza riconoscono la facoltà di intrattenere un doppio mandato o una doppia mediazione (Weber, op. cit., n. 15 ss. ad art. 398 CO e n. 1
ad art. 415 CO; Fellmann, op. cit., n. 107 ss. ad art. 398 CO; Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch
zum OR, 5. ed., Zurigo 2002, n. 2 ad art. 415 CO).
Ne
discende che alla presente fattispecie tornano applicabili le norme che
regolano il contratto di mandato.
- Gli
appellanti sostengono che il deposito di riservazione di fr. 20'000.–
inizialmente destinato al pagamento del terreno era poi stato destinato ad
essere imputato sul prezzo della costruzione. A torto.
3.1 Infatti,
come del resto ammesso da __________, l’importo di fr. 20'000.– quale deposito
di riservazione veniva bloccato sul conto fiduciario dell’appellante fino alla
fine della pratica e valeva “quale
acconto sul prezzo di compravendita se l’acquisto giungerà a buon fine (firma
del rogito), mentre verranno trattenuti fr.
10'000.– in caso di rinuncia all’acquisto [da parte di __________ e
__________, ndr.] malgrado l’ottenimento del finanziamento” (doc. B). Questa circostanza è stata ribadita dall’appellante all’avv. __________ nello scritto 16 marzo 1998
con il quale veniva stabilito il prezzo del terreno in fr. 134'680.– e il fatto che __________ e __________
avevano già versato “fr.
20'000.– sul nostro conto fiduciario che valgono quale caparra di riservazione
ed acconto sul prezzo di compravendita” (doc. D).
L’avv. __________ ha quindi allestito una prima bozza di rogito che prevedeva
che l’importo di fr. 20'000.– valeva quale
acconto sul prezzo di vendita (doc. E).
Il
30 aprile 1998 la notaia __________,
rogava l’atto di compravendita inerente il fondo di __________ (doc. G), il cui
punto 3 era stato modificato nel senso che l’indicazione relativa alla destinazione
della cifra di fr. 20'000.– veniva eliminata e il prezzo di vendita per
complessivi fr. 134'680.– doveva
essere versato entro 10 giorni dalla firma dell’atto. La modifica del punto 3
del rogito è stata apportata – in modo
unilaterale – da __________, tramite il suo presidente __________ (v.
risposta 3.10.2000, ad 1, pag. 2), sostenendo che il venditore avrebbe espresso
il proprio desiderio di ottenere in una volta l’intero prezzo di vendita (anche
in questo caso però, mal si comprende perché __________ non avrebbe potuto
comunque versare l’importo di riservazione direttamente a __________). Al
momento della firma del rogito, i presenti non hanno discusso né l’avvenuta
modifica del punto 3 del contratto, né un eventuale cambiamento di destinazione
del deposito di riservazione (v. testi __________, pag. 2 e __________, pag.
3).
3.2 Al
contrario di quanto afferma l’appellante, dalle risultanze di causa non si può
in nessuna maniera concludere che se “il deposito di riservazione” non veniva
utilizzato quale acconto sul prezzo di vendita,
automaticamente doveva essere imputato sul prezzo di costruzione
dell’abitazione nell’ambito del contratto di appalto esistente con lo studio
d’architettura __________.
Neppure
la firma dell’atto di compravendita che prevedeva il versamento integrale del
prezzo all’alienante e il fatto che il prezzo sia stato integralmente versato
(doc. I, L) porta a concludere che l’importo di fr. 20'000.– non doveva essere
restituito ai coniugi __________, bensì computato sui costi di costruzione.
A
ciò si aggiunge il chiaro tenore dello scritto del 6 marzo 1998 de __________
dal quale emerge che il “deposito
varrà quale acconto sul prezzo di compravendita se l’acquisto giungerà a buon
fine (firma del rogito), mentre verranno
trattenuti fr. 10'000.– in caso di rinuncia all’acquisto malgrado
l’ottenimento del finanziamento” (doc. B).
Dagli
atti non è neppure emerso che __________ e __________ abbiano accordato,
espressamente o per atti concludenti, il cambiamento di destinazione della somma
di fr. 20'000.– e, in effetti, il 10 giugno 1999 __________ richiedeva a __________ la restituzione di tale
importo (doc. N).
3.3 Alla
luce di quanto esposto, si conclude che gli appellanti non sono stati in grado
di provare la loro tesi secondo la quale la somma di somma di fr. 20'000.–
inizialmente prevista quale acconto sul prezzo di vendita doveva essere
computata sui costi di appalto (Kummer,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 20 ss. e 64 ss. ad art. 8 CC; Schmid, Basler Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2. ed., Basilea 2002, n. 4 ss. ad art. 8 CC).
È
quindi a giusta ragione che __________ e __________ hanno ritenuto che la somma
di fr. 20'000.– doveva essere imputata sul prezzo di vendita del fondo, rispettivamente,
visto che il prezzo era stato versato integralmente a __________, la stessa
doveva essere loro restituita, non ricorrendo gli estremi per una trattenuta e tantomeno
per una compensazione di tale importo con una pretesa vantata unicamente nei
confronti dello studio d’architettura __________. A tale proposito, giova
ricordare che nell’allegato di appello __________ ha ammesso che avrebbe richiesto
una mercede solo allo studio __________, e non ai coniugi __________ (v.
appello, pto.2 in fine, pag. 6; v. inoltre teste __________, pag. 2: “Alla voce “strada e diversi” è indicato
l’importo di fr. 20'000.–: questo importo in realtà è la commissione di vendita
[a favore de __________, ndr.] e sono i famosi fr. 20’000.– di cui si
parla. Ne avevamo parlato con __________ e lui ci aveva detto di “nascondere”
la commissione sotto la voce “strada”).
Ne
discende che sulla scorta dell’art. 400 CO, __________ è tenuta a restituire ai
mandanti l’importo di fr. 20'000.– oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999
(doc. N; Weber, op. cit., n. 7 ss. e n. 24 ad art. 400
CO; Fellmann, op. cit., n. 113 ad art. 400 CO; Werro, op. cit., n. 516 ss.; Tercier, op. cit., n. 4704 ss.).
3.4 Ritenuto
come alla presente fattispecie siano applicabili le norme relative al contratto
di mandato e che in ogni caso il diritto alla restituzione di acconti pagati in
esubero nell’ambito del contratto di mandato deriva dal contratto venuto in
essere tra le parti (DTF 126 III 119; Tercier, op. cit., n. 4704 ss.), risulta superfluo verificare oltre l’applicabilità delle norme
che regolano l’atto illecito (art. 41 ss. CO) e l’indebito arricchimento (art.
62 ss. CO).
Neppure
il fatto che __________ e __________ abbiano richiesto il rimborso della somma
per la prima volta il 10 giugno 1999 – ossia dopo che lo studio di architettura
__________ aveva spiegato che il deposito di riservazione era stato utilizzato
per pagare la provvigione di mediazione a __________ (doc. 12) – ha una rilevanza,
siccome la pretesa di restituzione ex contractu soggiace al termine di
prescrizione decennale (Weber, op. cit., n.
7 ss. e n. 24 ad art. 400 CO; Fellmann,
op. cit., n. 168 ad art. 400 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3431 ss.).
- Con
appello adesivo, basandosi sull’art. 148 cpv. 3 CPC che stabilisce che il
giudice può condannare una parte al pagamento
delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate, __________ e __________ chiedono la
rifusione di un importo di almeno
fr.
6'000.– per ripetibili, poiché a loro parere la somma di
fr.
2'500.– stabilita dal Pretore non sarebbe equa. __________ sarebbe infatti risultata
ampiamente soccombente, l’istruttoria – istruita per sola volontà della
convenuta – si sarebbe rivelata inutile e di conseguenza, gli attori hanno
dovuto sopportare ingenti spese a causa di un’azione dispendiosa sia in termini
di tempo sia dal punto di vista finanziario. Gli appellanti adesivi sostengono
che per la trattazione della vertenza il legale ha necessitato di 32 ore
(studio della pratica, allestimento degli allegati, audizioni testi, trasferte, nonché ritenuto il valore di causa relativamente alto). La cifra stabilita dal
Pretore non coprirebbe neppure un quarto delle spese sostenute da __________ e
__________.
La
richiesta degli appellanti adesivi non può essere accolta.
In
primo luogo si rileva che l’art. 148 cpv. 3 CPC costituisce un’eccezione al
principio generale della soccombenza e deve essere applicato con cautela e
limitato ai casi flagranti, segnatamente se una parte viola le norme di
procedura o solleva abusivamente censure, oppure omette di indicare elementi
essenziali o sottace circostanze di fatto, ciò che però non è il caso in
concreto (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, Lugano 2000, n. 38 s. ad art. 148 CPC).
Inoltre,
la fattispecie non ha sollevato questioni giuridiche particolarmente complesse
e, al contrario di quanto asserito dagli appellanti adesivi, il valore di causa
è alquanto limitato.
Per
determinare l’ammontare delle ripetibili, il giudice si basa sul valore di
causa, applicando a titolo di parametro indicativo – senza quindi esservi
vincolato – la Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA). In ogni caso, la parte
vincente non ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di tutte le
spese di patrocinio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 13 ss., n. 18 ss. e n. 21 ad art. 150 CPC).
L’art. 8 TOA stabilisce che
nella fissazione dell’onorario si deve tenere conto in ogni singolo caso della
complessità e dell’importanza, del valore e dell’estensione della pratica,
della competenza professionale e della responsabilità dell’avvocato, del tempo
e della diligenza impiegati, della situazione sociale e patrimoniale delle
parti, dell’esito conseguito e della sua prevedibilità.
In
base all’art. 9 TOA, per un valore di causa di fr. 20'000.–, l’onorario viene
fissato tra l’8% e il 15%.
Tenuto
conto di tutte le circostanze sopra esposte, è da ritenere equa la decisione
del Pretore il quale ha applicato una percentuale del 12,5%, assegnando alla
parte vincente un’indennità per ripetibili di fr. 2'500.–.
- Appello
e appello adesivo, infondati in ogni loro punto, devono essere respinti. Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
14 ottobre 2002 de __________ è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 550.–
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 1’200.– per ripetibili.
-
L’appello adesivo 13
novembre 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese della procedura di appello
adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 150.–
sono poste a carico degli
appellanti adesivi, i quali rifonderanno alla controparte l’importo di fr.
250.– per ripetibili.
- Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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