AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.162
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.162
Lugano
4 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.98.00624
(già 111/1998) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 1° settembre 1998 da
ora __________
rappr. dall'avv.
contro
Comunione dei comproprietari del __________
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'149.10
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 72'851.- più interessi, somma aumentata in
sede conclusionale a fr. 84'270.-;
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 19 agosto 2002,
con cui ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale per fr.
23'913.40;
appellante
l'attrice con atto di appello 6 settembre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la
riconvenzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente la convenuta, con allegato 14 ottobre 2002, con cui chiede di
respingere il gravame di parte avversa e di ammettere il proprio nel senso di
accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 74'975.90, pure protestando spese
e ripetibili delle due sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 25 novembre 2002 postula la reiezione dell'appello
adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna la ditta individuale __________, ora __________, ha
chiesto la condanna della Comunione dei comproprietari del __________ al
pagamento di fr. 27'149.10, corrispondente al saldo della fattura di fr.
157'149.10, relativa alle opere di risanamento e protezione delle superfici in
calcestruzzo eseguite nel 1997 nell'omonimo immobile sito in Via __________ a
__________, dedotti gli acconti già percepiti in ragione di fr. 130'000.-.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che l'opera fornita sarebbe
difettosa, in quanto l'intervento, contrariamente agli accordi contrattuali,
non avrebbe permesso di mantenere l'aspetto originario delle facciate, che in
più punti presentavano evidenti rappezzi e riprofilature. Atteso che il minor
valore dell'opera, corrispondente ai costi di ripristino del difetto, poteva
essere quantificato in almeno fr. 100'000.-, la controparte non poteva più
vantare alcuna pretesa nei suoi confronti ed anzi a suo favore risultava un
credito residuo di fr. 72'851.-, aumentato in sede conclusionale a fr. 84'270.-
sulla base delle risultanze peritali, che essa ha fatto valere in via
riconvenzionale.
-
Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto accertato
che l'attrice, pur avendo rispettato il capitolato d'appalto, non aveva tenuto
fede all'impegno di mantenere inalterato l'aspetto originario delle facciate,
sicché l'opera doveva effettivamente essere considerata difettosa. Ritenuto da
una parte che la difettosità, essenzialmente dovuta al fatto che i rappezzi non
erano stati lisciati, era ascrivibile alla direzione lavori, e per essa alla
committenza, per non aver previsto nel capitolato la lisciatura e per averla
espressamente esclusa nel corso della riunione di cantiere dell'11 settembre
1997 (doc. 9, allegato 1/5), e dall'altra che l'attrice non poteva a sua volta
essere liberata completamente dalla sua responsabilità siccome specialista del
ramo e in quanto a conoscenza del fatto che con i metodi di lavoro previsti dal
capitolato non sarebbe stato possibile ottenere il risultato voluto, il giudice
di prime cure, in applicazione degli art. 369 e 44 cpv. 1 CO, ha stabilito che
il minor valore dell'opera poteva essere quantificato in fr. 51'062.50, pari al
50% delle presumibili spese di ripristino, stimate in fr. 102'125.-, dal che la
reiezione della petizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale per
fr. 23'913.40.
-
Entrambe
le parti hanno impugnato la sentenza di prime cure.
L'attrice,
con l'appello principale, ribadisce che il difetto era dovuto ad errori del
capitolato, verosimilmente causati da un'incomprensione tra la committenza e il
progettista. Non avendo nulla da rimproverarsi, anche perché le campionature
erano state preventivamente approvate sia dalla direzione lavori sia dall'arch.
__________, rappresentante della convenuta, essa censura l'attribuzione a suo
carico di una concolpa del 50%.
La
convenuta, con l'appello adesivo, pretende al contrario che l'intera
responsabilità per i difetti dell'opera venga attribuita alla controparte. Il
perito giudiziario aveva in effetti accertato che la difettosità era dovuta
anche ad altre circostanze imputabili all'attrice e che in ogni caso, a
prescindere dalle pretese -ma contestate- incomprensioni tra committenza e
progettista, la controparte non poteva prevalersi di un'eventuale colpa del
progettista e/o della direzione lavori, essendo consapevole del fatto che gli
interventi previsti dal capitolato non avrebbero in ogni caso permesso di
raggiungere il risultato estetico concordato.
-
Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame della
rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
Per
difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua
difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve
essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste
dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano
state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva
lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II
244, consid. 5aa; II CCA 6 settembre 1994 in re G. SA/C., 3 gennaio 1994
in re R. Snc/B. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1356
segg.). Così inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere
di natura funzionale e risiedere perciò nell'incapacità totale o parziale
dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere
una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì
determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997 n. 46; II CCA 5
gennaio 1998 in re C./H.).
Nel caso
di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'assunto del
Segretario assessore, secondo cui l'opera fornita sarebbe difettosa, non può
assolutamente essere considerato arbitrario, ma al contrario dev'essere
confermato. A questo stadio della lite non è in effetti più contestato che la
delibera dei lavori era stata condizionata dalla convenuta al mantenimento
dell'aspetto originario delle facciate (doc. S nonché testi __________ e
__________; cfr. pure osservazioni all'appello adesivo p. 3 e 4) e che tale
condizione non è stata in concreto rispettata (cfr. perizia p. 3 e 11,
delucidazione perizia p. 3). Di principio l'attrice è pertanto responsabile
dell'assenza della caratteristica promessa e dunque della difettosità
dell'opera.
- Giusta
l'art. 369 CO il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso
di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni
date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera. Le premesse
per far capo a questa norma sono due. In primo luogo occorre che il difetto si
sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch,
op. cit., n. 1917), che risponde anche per le persone ausiliarie, in
particolare il progettista o la direzione lavori, ai quali si è affidato (art.
101 CO per analogia; Gauch, op. cit., n. 1921 segg.). In presenza di
mancanze di questi ultimi l'appaltatore non è però senz'altro liberato, ma lo è
unicamente se non le ha conosciute né doveva o avrebbe potuto conoscerle,
ritenuto che nel caso contrario egli potrà sfuggire alla sua responsabilità
solo qualora abbia tempestivamente reso attento il committente della
difettosità dell'opera che ne sarebbe conseguita (Gauch, op. cit., n.
1937 seg. e n. 1955 segg.). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità
del committente deve essere l'unica determinante per l'insorgere dei difetti (Gauch,
op. cit., n. 1918). Diversamente, se cioè i difetti sono dovuti anche o
esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione sarà esclusa o
solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).
Nel caso
concreto la perizia giudiziaria (p. 4 e 5) ha permesso di accertare che la
difettosità delle facciate era sostanzialmente dovuta a tre diverse cause e
meglio alla mancata comprensione tra committente e progettista delle esigenze
poste riguardo al mantenimento dell'aspetto estetico, al modo in cui erano
state previste ed eseguite le riprofilature (rugosità dei rappezzi) ed alla
qualità dell'esecuzione dei rappezzi stessi, talora eseguiti mediante
sovraprofili. Appurato con ciò che la difettosità non è stata causata
esclusivamente da carenze del progettista e direttore dei lavori arch.
__________, ma anche da mancanze esecutive da parte dell'attrice, è a priori
escluso che quest'ultima possa liberarsi interamente della sua responsabilità.
Anzi la sua liberazione è in realtà esclusa, in quanto è risultato che essa
-come riferito espressamente dal teste __________, direttore dei lavori della
stessa ditta appaltatrice- era del tutto consapevole che con il tipo di intervento
previsto nel capitolato sarebbe stato impossibile mantenere l'aspetto estetico
delle pareti, ma che ciononostante non ha provveduto a darne avviso alla
convenuta. D'altro canto l'attrice non può nemmeno prevalersi dal fatto che
l'arch. __________ avrebbe condiviso le modalità di esecuzione dell'opera,
avendo approvato alcune campionature: l'istruttoria di causa ha in effetti
permesso di accertare che egli si è in realtà limitato ad approvare le
campionature relative alle scelte cromatiche (doc. 3 e 9; testi __________,
__________ e __________), qui irrilevanti, mentre la scelta da parte sua a
favore di un intervento di "copertura", invece della prevista
"velatura" (teste __________, __________ e __________), aveva avuto
un effetto tutto sommato marginale sul risultato estetico degli interventi
(perizia p. 5) e non era stata in ogni caso causale per l'insorgenza dei
difetti (perizia p. 7; teste __________).
- Ammessa
dunque la difettosità dell'opera e stabilito che la stessa è interamente
imputabile all'attrice, resta ora da determinare il minor valore conseguente a
tali difetti, che la convenuta individua in concreto nelle spese di ripristino
delle facciate, quantificate dal perito giudiziario in fr. 102'125.- (fr.
95'000.- + IVA, cfr. perizia p. 8).
A
prescindere dal fatto che i difetti in questione hanno natura più che altro
estetica (così la stessa convenuta, cfr. osservazioni all'appello p. 3) -il che
di principio non deve comunque andare a scapito del committente (II CCA
5 gennaio 1998 in re C./H., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.)- si verifica nella
presente fattispecie quella particolare situazione in cui il costo a carico
dell'appaltatore sarebbe sproporzionato al beneficio che ne potrebbe derivare
al committente. Di tale circostanza si deve tener conto non solo nel caso in
cui il committente si sia determinato a favore della riparazione gratuita a
spese della controparte, ma anche laddove egli abbia optato per il minor valore
dell'opera (in tal senso: II CCA 17 febbraio 1998 in re F. SA/G.), da
determinarsi -come stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Gauch,
op. cit., n. 1669 segg.)- secondo il metodo relativo, laddove per l'indicazione
del valore dell'opera con il difetto, stante la sua natura estetica, occorrerà
necessariamente far capo al prudente apprezzamento del giudice (art. 42 cpv. 2
CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; II CCA 5
febbraio 2001 in re P./L. AG e lc.; Gauch, op. cit., n. 1667),
trattandosi di un problema difficilmente oggettivabile in termini economici. A
questo proposito, se è vero che il mantenimento dell'aspetto delle facciate
costituiva una condizione imperativa del contratto (doc. S), non va però
neppure dimenticato che da un punto di vista qualitativo, funzionale e della
durata nel tempo l'opera può senz'altro essere considerata riuscita (perizia p.
4 e 12, delucidazione perizia p. 3) e che l'attrice ha correttamente portato a
termine tutti i cicli operativi previsti da un complesso capitolato di quasi 50
pagine (doc. B); considerato inoltre che il difetto in questione, sia pure
fastidioso (cfr. il verbale di sopralluogo e le fotografie annesse al doc. 9,
allegato 4, e alla perizia giudiziaria), ma comunque non intollerabile come lo
sarebbe ad es. stato la presenza di eventuali macchie sulla facciata,
costituisce pur sempre solo un difetto estetico, senza altre conseguenze in
quanto a funzionalità e sicurezza dell'opera (cfr. Gauch, op. cit., n.
1757 e 1760), e che infine la sua mancata riparazione a tempo debito (e
fors'anche già nel corso dei lavori) è in definitiva dovuta al fatto che la
stessa direzione lavori aveva chiaramente escluso, almeno in un primo momento
(doc. AA e CC; teste __________), che l'opera potesse essere definita
difettosa, questa Camera ritiene tutto sommato che il minor valore possa essere
quantificato in via equitativa nella metà delle presumibili spese di ripristino
dei difetti, ovvero in fr. 51'062.50, con una soluzione che, nella sua entità
numerica, corrisponde in definitiva a quella adottata dal Segretario assessore.
- Ne
discende la reiezione di entrambi i gravami e la conferma, sia pure per altri
motivi, della sentenza di prime cure.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 settembre 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 14 ottobre 2002 della Comunione dei comproprietari
del __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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