AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.151
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.151
Lugano
4 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00658
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 3
ottobre 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'250.--
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande
che il convenuto, precluso in causa, non ha contestato e che il Pretore, con
sentenza 8 luglio 2002, ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 29 agosto 2002, con cui chiede, previa
l'assunzione di un documento, la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione o in subordine di ammetterla per un importo
imprecisato, comunque non superiore a fr. 5'000.--, il tutto protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 2 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna la società __________ procede nei confronti di
__________ per ottenere il pagamento di fr. 21'250.-- più accessori. Essa
adduce in sostanza di essere stata incaricata dal convenuto, nell'agosto 1999,
di trovargli un acquirente per la part. n. __________ RFD di __________, ciò
che avrebbe fatto, segnalando ben presto il nominativo di un certo signor
__________, il quale in seguito avrebbe provveduto all'acquisto della part. n.
__________, ricavata frazionando il mappale in questione, per un prezzo di fr.
425'000.--. Essa ritiene pertanto di poter pretendere una mercede di mediazione
pari al 5% del prezzo di vendita, come previsto dalle tariffe di categoria.
-
Con
il giudizio qui oggetto di impugnativa, il Pretore, dopo aver evidenziato la
preclusione del convenuto, il quale non aveva presentato l'allegato di risposta
nemmeno entro il termine di grazia (art. 169 CPC), si è di fatto limitato ad
esaminare se l'attrice avesse fatto fronte all'onere probatorio a suo carico.
Ritenuto che l'istruttoria di causa e meglio l'audizione del teste __________
-della cui fedefacenza non vi era motivo di dubitare- aveva permesso di
confermare l'esistenza tra le parti di un contratto di mediazione a titolo
oneroso nei termini indicati dall'attrice, egli ha senz'altro concluso per
l'integrale accoglimento della petizione.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede, previa l'assunzione di un
documento (doc. 1), non ammessa a suo tempo dal Pretore, di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine di
ammetterla per un importo imprecisato, comunque non superiore a fr. 5'000.--.
Evidenziata innanzitutto l'inattendibilità del teste __________, egli ritiene
che la controparte non aveva assolutamente dimostrato l'esistenza di un
contratto di mediazione tra le parti, tanto più che nemmeno era stato provato
un consenso sui suoi punti essenziali, segnatamente il suo carattere oneroso. A
suo dire, l'attrice non aveva inoltre dimostrato di disporre
dell'autorizzazione cantonale per svolgere l'attività di mediatore immobiliare,
dal che la nullità del contratto eventualmente venuto in essere (DTF 117
II 286). La controparte aveva pure omesso di chiarire se il contratto avesse
per oggetto una mediazione per indicazione oppure solo per interposizione,
ritenuto che in quest'ultima evenienza essa sarebbe risultata del tutto
inadempiente, avendo tutt'al più trovato un interessato, sempre che alla
dichiarazione scritta di cui al doc. D del signor __________ potesse essere
riconosciuta forza probatoria, ciò che era contestato. Contestato era infine
anche il diritto dell'attrice ad una mercede pari al 5% del prezzo di vendita,
percentuale mai concordata in precedenza e che in ogni caso doveva essere
ridotta dal giudice in applicazione dell'art. 417 CO, fermo restando che
l'interpretazione dell'eventuale accordo tra le parti permetteva semmai di
concludere che la somma dovuta alla controparte era al massimo di fr. 5'000.--.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
-
Prima
di entrare nel merito dell'appello, occorre evadere la richiesta del convenuto,
formulata giusta gli art. 309 cpv. 1 lett. g e 322 lett. b CPC, volta
all'assunzione in questa sede di un documento, la cui acquisizione era stata a
suo tempo rifiutata dal primo giudice nell'ambito di una domanda di assunzione
suppletoria di prove. La richiesta dev'essere disattesa.
L'art.
192 CPC consente l'acquisizione di nuove prove che, per cause oggettive e
indipendenti dalla volontà della parte che se ne prevale, non poterono essere
addotte unitamente ai fatti e ribadite in sede di udienza preliminare, nel caso
in cui la parte possa dimostrare che l'esistenza o la concludenza di queste
altre prove risultino da successive emergenze di causa: la possibilità
dell'assunzione suppletoria va pertanto limitata al caso in cui una parte ha
conosciuto soltanto nel corso della lite l'importanza o l'esistenza di una
certa prova, così da dover escludere il caso in cui essa per negligenza o per
qualsiasi altra ragione abbia omesso di richiedere, nell'ambito degli allegati
preliminari, una prova, che più tardi potrebbe essersi appalesata necessaria a
fronte dell'inconcludenza, contraddittorietà o insufficienza delle altre prove
appuntate in sede di udienza preliminare e successivamente esperite (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 192). Nel caso di specie, a prescindere dal
benfondato o meno dell'argomentazione addotta dal Pretore nell'ordinanza 11
aprile 2002, secondo cui la parte preclusa, che di principio non è legittimata a
proporre mezzi di prova (art. 169 cpv. 1 CPC), non possa far capo a questo
particolare istituto, è in ogni caso chiaro che il convenuto non può
assolutamente chiedere in concreto l'assunzione suppletoria del formulario
messole a disposizione dell'attrice, da lui non firmato (doc. 1), asserendo che
la sua rilevanza si sarebbe manifestata solo con l'audizione del teste
__________: l'inesistenza del contratto di mediazione tra le parti per mancanza
di consenso da parte sua, che il convenuto intendeva in tal modo dimostrare
(cfr. appello p. 2), avrebbe in effetti potuto essere da lui evidenziata già
negli allegati preliminari, per cui, se egli ha nondimeno rinunciato -per
motivi su cui non torna conto disquisire- ad esporla a quel momento e dunque
alla conseguente possibilità di proporre prove a sostegno della stessa, egli,
in base ai principi giurisprudenziali appena evocati, non può evidentemente più
prevalersi dell'art. 192 CPC.
- La
giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 169). Poiché la
procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione
del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano
essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto
contumace, quest’ultimo, tuttavia, pur avendo la facoltà d’appellare, non può
-in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti
nuovi, prove ed eccezioni- avvalersi di contestazioni non sollevate in prima
istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 11 ad art. 321 CPC). D’altro canto, per giurisprudenza invalsa, le
contestazioni sollevate dalle parti per la prima volta solo con le conclusioni
sono tardive e perciò proceduralmente irricevibili (art. 78 CPC; Rep.
1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; per tante: IICCA 30 luglio 1999
in re R. SA/C. SA e llcc.).
6.1 La
censura in merito all'inattendibilità del teste __________ non può trovare
accoglimento. Il fatto che egli fosse un dipendente dell'attrice non permette
in effetti ancora di mettere in dubbio la credibilità delle sue dichiarazioni,
che potrebbe semmai essere intaccata qualora fosse accertata una grave
discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli
elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 34 ad art. 90), ciò che però il convenuto non ha preteso ancor prima che
provato. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa parte,
neppure risulta che il teste si sia limitato a riportare quanto riferitogli da
terze persone o dalle parti -ciò che ne avrebbe compromesso la forza probatoria
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 237)- il fatto che egli abbia
riportato il contenuto dei colloqui avuti personalmente con l'attore non
rientrando ovviamente in tale eventualità.
6.2 L'attendibilità
del teste __________, così confermata, permette di evadere buona parte delle
censure sollevate nel gravame, segnatamente quelle riferite alla mancata
perfezione del contratto di mediazione per l'assenza del necessario consenso
sui suoi punti essenziali (volontà di contrarre da parte del convenuto e
onerosità del contratto, oltretutto con una provvigione di mediazione del 5%),
al particolare genere di mediazione concordata ed all'effettivo adempimento del
contratto da parte dell'attrice, ritenuto che in questa sede ci si può esimere
dal pronunciarsi in dettaglio sulle altre circostanze di fatto addotte dal
convenuto, che non hanno in realtà trovato alcuna conferma nel giudizio
pretorile e nell'istruttoria di causa.
Il teste
ha innanzitutto riferito che il convenuto nel corso di un primo colloquio
telefonico aveva incaricato l'attrice di vendere il terreno, precisando in
seguito, con riferimento al colloquio avvenuto durante il successivo
sopralluogo, che quest'ultimo aveva aderito alla proposta con cui l'attrice si
era offerta di trovargli un acquirente per lo stesso. Che l'accordo così
intervenuto tra le parti, finalizzato dunque alla ricerca di un potenziale
acquirente, fosse di carattere oneroso e costituisse dunque un vero e proprio
contratto di mediazione per indicazione ai sensi dell'art. 412 CO, come addotto
in petizione (p. 2 e 3), è provato dal fatto, sempre riferito dal teste, che ad
un certo momento egli aveva comunicato al convenuto che l'attrice applicava
come provvigione per le compra-vendite un tasso del 5%, previsto per altro
anche dalle tariffe professionali (cfr. doc. G, art. 414 CO), senza che questi
abbia avuto nulla da ridire rispettivamente abbia preteso dall'attrice di
sospendere la sua attività, tanto più che il teste ha pure riferito che nemmeno
in seguito il convenuto aveva contestato che la commissione non fosse dovuta.
In tali circostanze, il fatto da lui evocato che il convenuto, pur avendo
ricevuto nel corso di quel sopralluogo il formulario prestampato contenente i dettagli
delle condizioni contrattuali, non l'abbia in seguito ritornato firmato
all'attrice, è del tutto irrilevante: ciò non prova in effetti ancora che egli
non abbia firmato quel documento, ma solo che lo stesso non è stato
riconsegnato alla controparte; d'altro canto, se anche si volesse ammettere con
il convenuto che lo stesso non sia stato firmato, ciò non significherebbe
ancora che la parte non fosse d'accordo con il suo contenuto, tanto più che per
la dottrina la formale sottoscrizione di un contratto dopo la conclusione orale
del relativo accordo non è in ogni caso presunta essere una condizione per la
venuta in essere dello stesso, ma serve unicamente a scopi probatori (Schwenzer,
Basler Kommentar, N. 4 ad art. 16 CO). Il teste, affermando a chiare lettere
che il convenuto aveva poi venduto il terreno alla persona indicata
dall'attrice, come del resto risulta dal doc. C, ha infine provato, a
prescindere dalla rilevanza probatoria attribuibile o meno al doc. D, che il
contratto di mediazione era stato perfettamente adempiuto (art. 413 cpv. 1 CO).
6.3 Le
rimanenti censure d'appello, in larga misura irricevibili, devono parimenti
essere respinte.
Il fatto
che l'attrice non abbia provato di disporre della necessaria autorizzazione
cantonale per svolgere l'attività di mediatore immobiliare è tutto sommato
irrilevante, ritenuto che in Ticino la mancanza di tale autorizzazione può
semmai essere sanzionata con misure disciplinari, con la multa o l'arresto,
oppure ancora con altre misure atte a far cessare la situazione di fatto
contraria alla legge (art. 17,19 e 20a della legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario), ma non implica assolutamente la nullità del
contratto di mediazione venuto in essere in violazione di questa norma, tale
sanzione non essendo desumibile né dal senso né dallo scopo della normativa
stessa.
Del tutto
irricevibile, in quanto la relativa contestazione è stata sollevata per la
prima volta con le conclusioni (art. 78 CPC), è invece la censura con cui il
convenuto chiede che la provvigione concordata dalle parti, da lui ritenuta
eccessiva, venga ridotta dal giudice in applicazione dell'art. 417 CO, tanto
più che, già per il suo tenore, non si tratta di una disposizione applicabile
d'ufficio ma solo su istanza di parte.
Altrettanto
irricevibile, questa volta però siccome formulato per la prima volta in sede di
appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è infine il rilievo del convenuto, a dir
poco suggestivo, secondo cui l'interpretazione dell'eventuale accordo tra le
parti, e meglio la pattuizione di un prezzo di vendita "non tondo" di
fr. 708.333 al metro quadro invece di fr. 700.--, permetterebbe in ogni caso di
concludere che la somma dovuta alla controparte poteva al massimo essere di fr.
5'000.--.
- Ne
discende la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria e decisamente al
limite del temerario.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 agosto 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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