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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.147
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.147
Lugano
27 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. OA.2001.017 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 28 marzo 2001 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'450.--
oltre interessi al 5% dal 26 marzo 1999 e di fr. 900.-- per spese esecutive e
di recupero del credito;
domanda di
cui il convenuto ha chiesto la reiezione, presentando azione riconvenzionale
per la somma di fr. 35'000.-;
causa in
cui il Pretore, con sentenza 2 luglio 2002 ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 16'450.- oltre accessori e ha respinto la riconvenzione;
appellante
il convenuto che, con atto d’appello 19 agosto 2002, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre l'attrice, con
osservazioni 17 settembre 2002, postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in
fatto e in diritto:
-
Dopo aver
fatto spiccare il PE n° __________ dell’UEF di Locarno nei confronti di
__________, con petizione 28 marzo 2001, __________ ha chiesto che controparte
fosse condannata a versarle fr. 16'450.-- oltre interessi, quale saldo per
l’acquisto di una vettura Mazda Demio, fatturato il 26 febbraio 1999 e fr.
900.- per spese di recupero di quello stesso credito. Il convenuto, pur non
contestando l’acquisto della vettura, non ha proceduto al versamento del
corrispettivo, sostenendo l'avvenuta estinzione del credito per compensazione, ovvero
tramite deduzione del prezzo dall’onorario riconosciutogli dalla società per
l’anno 1998. Afferma infatti -in qualità di azionista al 50% della __________ e
quale membro del consiglio di amministrazione della stessa- di aver fornito
prestazioni diverse in favore della società, ossia consulenza,
rappresentanze, marketing, ecc. per le quali aveva percepito fr. 35'000.-,
ma di aver avuto un credito maggiore nei confronti della stessa. Controparte ha
contestato la fattispecie, affermando che la somma di fr. 35'000.- non
rappresentava affatto la differenza fra un maggior credito e il prezzo della
vettura acquistata.
-
Il Pretore, accertata la conclusione della compravendita
dell'autovettura, ha concluso che il convenuto -cui incombeva l'onere di provare
l'avvenuto pagamento del debito- non vi ha fatto fronte, né con la verifica che
la somma corrispondente sia stata dedotta dall'onorario di fr. 35'000.-
riconosciutogli per il 1998, né accertando che per quell'anno avesse avuto
diritto a una somma maggiore ad altro titolo, in particolare sotto forma di tantièmes.
Non ha invece ammesso la pretesa di fr. 900.- per risarcimento dei costi di
ricupero del credito.
-
Con il
presente appello il convenuto -in un esposto di non immediata comprensione-
censura la decisione del primo giudice, affermando in buona sostanza, da un
lato, la bontà del proprio credito di fr. 35'000.- (peraltro non più litigioso)
e, dall'altro, il fatto che lo stesso importo rappresenta già il saldo del
dovuto dopo deduzione del prezzo della vettura.
L'attrice si
oppone all'appello per i motivi che, se del caso, verranno menzionati nel
seguito.
- Quando il
debitore eccepisce l'estinzione di un suo debito in conseguenza di
compensazione, deve sopportare l’onere della prova non solo relativamente
all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria, ma anche in merito
alle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione,
ossia l'estinzione del debito (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 183, m. 25
e 27). Orbene, in concreto, contrariamente all'opinione dell'appellante, le
prove assunte non bastano per far fronte all'onere probatorio del convenuto.
Infatti, i documenti prodotti non rappresentano la prova dell'estinzione del
debito dipendente dall'acquisto della vettura da parte del convenuto, ma semmai
solo i termini del dissenso -sorto e non risolto- fra i due azionisti,
__________ (al contempo direttore della società) e __________,
sull'impostazione del conto d'esercizio 1998 e specialmente sul destino degli
utili della società. In particolare, lo scambio di corrispondenza su questo
tema (in ordine cronologico, si tratta dei doc. 16, 17, 3, 4 e 18) non provano
quali importi siano stati riconosciuti al convenuto sulla base dei conti del
1998, né quali siano stati gli utili pertoccati agli azionisti sotto qualsiasi
forma. D'altra parte, lo stesso convenuto, al di là del credito per consulenza,
ecc. di fr. 35'000.- ha formulato diversamente ogni sua diversa pretesa: non
l'ha cifrata (doc. 16), oppure l'ha indicata in modo approssimativo ("+ ca
20'000.- utile": doc. 4), oppure ancora l'ha precisata in fr. 13'200.-
(doc. 18). Comunque, la prova chiara che allora (nei mesi di giugno e luglio
- queste indicazioni non hanno portato a una decisione della società sta
nel fatto che il successivo 27 novembre 1999, in occasione dell'assemblea
generale, la trattanda 5 sull'impiego dell'utile è rimasta inevasa, sempre
ancora in seguito agli opposti pareri dei soci (doc. F). Due rimangono così le
circostanze provate nel processo: che in data 21 agosto 1999 il convenuto ha
fatturato alla società le proprie prestazioni per l'anno 1998, cifrandole
complessivamente in fr. 35'000.- (doc. 5) e che egli ha prelevato quello stesso
importo dal conto della società presso la __________ di __________ il 21
gennaio 2000 (doc. G e H). Ciò che corrisponde alla testimonianza di
__________, contabile della società, che ha dichiarato che il prelevamento si
basa su una fattura di __________ alla __________ di data 21 agosto 1999 che
rivedo agli atti quale doc. 5 e che -ed è ciò che più conta- il debito
relativo alla vettura litigiosa non è stato estinto in nessun modo e nemmeno
per compensazione. In altre parole, il convenuto ha prelevato dalla società
ciò che riteneva gli spettasse per le sue prestazioni personali,
indipendentemente dall'esistenza di altri suoi crediti, rimasti non definiti e
non accertati, rispettivamente prescindendo dal debito corrispondente al prezzo
della vettura acquistata: in tal modo egli non ne ha provato il pagamento. Infine,
a contrastare questa situazione non soccorre la correzione, apportata dallo
stesso convenuto al conteggio delle sue spettanze per il successivo
esercizio1999 dalle quali -in un primo tempo- ha ritenuto di dedurre il debito
in discussione (Fattura Demio del 26.2.99: doc. 10): correggendo -pochi
giorni dopo- quel documento, ossia cancellandovi il proprio debito poiché già
compensato con le sue spettanze dell'anno precedente (doc. 11), egli offre
soltanto una propria versione dei fatti, ma non una prova oggettiva che
l'evocata compensazione sia effettivamente avvenuta.
- Ciò basta
per decidere l'appello a piena conferma dell'esito raggiunto in prima sede,
caricando spese, tassa e ripetibili all'appellante.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L’appello 19
agosto 2002 del __________, è respinto.
-
Le spese
della procedura di appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 450.--
spese fr. 50.--
totale fr. 500.--
anticipate
dall'appellante, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre a __________
l'importo di fr. 1'000.- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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