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Numero d'incarto:
12.2002.134
Data decisione, Autorità:
07.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00134
Lugano
7 agosto 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2002.00111 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
istanza di sfratto 4 luglio 2002 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
che il Segretario-assessore della Pretura ha accolto
con decreto 24 luglio 2002 ordinando al convenuto di riconsegnare all'istante i
locali adibiti a studio di ingegneria da lui occupati nello stabile
"__________" in via __________ a __________.
Ed ora sull'appello 2 agosto 2002 del convenuto che
chiede di annullare questa decisione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Segretario assessore della Pretura ha decretato lo sfratto di
__________ dai locali occupati nello stabile "__________" di
__________ in calce al verbale dell'udienza di discussione tenuta, il 24 luglio
2002, a seguito dell'istanza presentata da __________ il 4 luglio 2002;
che
l'istanza di sfratto si fonda sulla disdetta del contratto di sublocazione in
vigore tra le parti a seguito di mora del subconduttore __________, disdetta
che è stata oggetto di una procedura, avanti al competente Ufficio di
conciliazione in materia di conciliazione, dichiarata non conciliata;
che il
decreto impugnato non indica nessuna motivazione a sostegno dell'accoglimento
dell'istanza di sfratto, limitandosi a richiamare le norme di legge che si
riferiscono alla mora del conduttore ed alla procedura di sfratto;
che il
primo giudice, a conoscenza dell'esistenza di una controversia pendente avanti
all'Ufficio di conciliazione avendo l'istante prodotto la dichiarazione di non
conciliazione di quell'autorità, avrebbe dovuto richiamare quell'incarto per
poter compiutamente decidere la questione in virtù del principio d'attrazione
dell'art. 274g CO;
che, in
ogni caso, la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione e non è
quindi possibile dedurre per quale ragione il giudice si è determinato così
come ai dispositivi della sua pronuncia, con la conseguenza della sua nullità
ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 285 m. 2);
che, in
tale situazione, s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio
dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non
si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello mentre le ripetibili sono
a carico dello Stato del Canton Ticino poiché l'appello è accolto a dipendenza
di un'iniziativa processualmente scorretta (sentenza nulla) del primo giudice (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 148 m. 18);
Per i quali motivi
pronuncia
-
In accoglimento dell'appello 2 agosto 2002 di __________, il decreto
di sfratto 24 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud è dichiarato nullo.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino
verserà a __________ Fr. 200.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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