AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.119
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.119
Lugano
1 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.98.117 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 4 dicembre
1998 da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr.
dall'avv. __________
e
rappr. dallo studio avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido
delle convenute al pagamento di fr. 397'360.-- oltre interessi del 5% dal 4
marzo 1997;
domanda avversata dalle convenute con risposte 5
marzo, rispettivamente 8 aprile 1999, e che il Pretore con sentenza 7 giugno
2002 ha accolto nei confronti di entrambe limitatamente a fr. 317'887.85 oltre
accessori;
appellanti le convenute che con allegati di data 1.
luglio 2002 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili;
lette le osservazioni dell'attrice con cui chiede la
reiezione degli appelli;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in
fatto e in diritto:
Come faceva da alcuni anni, nel mese di
dicembre 1996 __________, produttrice di capi d'abbigliamento, aveva richiesto
allo spedizioniere __________ il trasporto di un certo numero di capi da
__________ alla sua sede di __________. Da parte sua, __________ ha affidato
l'esecuzione effettiva del trasporto alla ditta francese __________ (in
seguito: __________). Durante il viaggio, verso le ore 04.00 del 5 dicembre
1996, l’autotreno su cui si trovava la merce, parcheggiato nell’area di servizio
autostradale __________ di __________, è stato parzialmente svaligiato. Il
conducente del veicolo, __________, che al momento del furto dormiva nella
cabina, svegliato dai rumori provenienti dal semirimorchio, ha messo in fuga i
malviventi, salvando parte della merce. Egli ha in seguito denunciato
l’accaduto alla Polizia di Stato di __________.
Il 4 marzo 1997 l'attrice (in seguito anche:
__________), in qualità di assicuratrice di , ha versato a
quest’ultima l’importo di Lit. 463'633'750 pari a fr. 397'360.- di cui Lit.
370'931'000 a titolo di risarcimento del danno oltre alla maggiorazione del 25%
prevista dal punto 8.1. della polizza. Il 27 novembre 1997 __________ ha ceduto
all' i diritti di rivalsa contro __________ in relazione al sinistro
del 5 dicembre 1996.
Con la petizione in rassegna __________ ha
chiesto la condanna di __________ e di __________ al pagamento in solido
dell’importo di fr. 397'360.-- oltre interessi a far tempo dal 4 marzo 1997. Ha
sostenuto che entrambe le convenute sono responsabili del danno poiché hanno
agito con grave negligenza e non hanno adottato provvedimenti atti a evitare
l’evento dannoso. A __________ l’attrice ha rimproverato in particolare grave
negligenza poiché il conducente ha parcheggiato per la notte in un’area di
servizio non custodita e perché il veicolo non disponeva di tutti i dispositivi
di sicurezza a suo tempo esplicitamente richiesti dall'assicuratore.
-
In
risposta __________ ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva
poiché solo __________ potrebbe essere resa responsabile della perdita totale o
parziale della merce; comunque ha contestato il danno nella sua entità. Da
parte sua, __________ ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti,
contestando ogni negligenza del suo conducente; anch’essa ha contestato
l’ammontare del danno siccome non provato.
-
Con il querelato giudizio il
Pretore, accertata l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione
concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e
respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
__________, ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato le convenute
al pagamento in solido dell’importo di fr. 317'887.87 oltre interessi del 5%
dal 10 dicembre 1996. Il primo giudice afferma in particolare che __________
non avrebbe rispettato le specifiche norme di sicurezza dettate da __________ a
__________ e per suo tramite a __________, così che a quest’ultima dev'essere
imputata una colpa grave nell'accaduto. Poiché __________ risponde degli atti e
delle omissioni di __________ da lei incaricata di effettuare concretamente il
trasporto, essa è a sua volta responsabile nei confronti dell’attrice del danno
cagionato dalla sua ausiliaria. Riconosciuto il danno effettivo subito da
__________ in Lit. 370'931.-, pari a fr. 317'887.85 (doc. C), il Pretore ha
accolto la petizione limitatamente a quest’importo oltre agli interessi del 5%
dal 10 dicembre 1996, data indicata dall’attrice con le conclusioni.
-
Con
il suo appello __________ chiede l’integrale reiezione della petizione.
Rimprovera al pretore di aver individuato nell’atteggiamento del suo conducente
una colpa grave, mentre, a suo dire, avrebbe agito diligentemente, adottando
provvedimenti di sicurezza adeguati al fine di evitare qualsiasi evento
dannoso: tant’è che in concreto la sicurezza della merce sarebbe stata messa in
dubbio solo dopo la perpetrazione del furto. L'appellante nega categoricamente
che il suo conducente (e cogerente) abbia violato le direttive impartitele da
__________ e sostiene in ogni caso che neppure il posteggio del veicolo in
luogo recintato e munito di particolari sistemi di sicurezza avrebbe costituito
una garanzia assoluta contro un eventuale furto. Contestando poi l’entità del
danno, rimprovera al primo giudice di non aver applicato la deroga di cui
all’art. 23 cpv. 3 CMR, stante la quale l’indennità non poteva superare le 8,33
unità di conto per ogni kg di peso lordo mancante dal carico complessivo.
-
postula a sua volta la reiezione della petizione nei suoi confronti. Sostiene
che dal punto di vista soggettivo nulla le è imputabile poiché avrebbe
ottemperato ai suoi obblighi di informazione nei confronti di __________ sul
valore della merce e avrebbe istruito quest’ultima su tutte le condizioni poste
da __________. E siccome la ditta trasportatrice ha adottato tutte le misure di
sicurezza previste dalle norme della __________ e ha fatto fronte alle
condizioni particolari poste dalla cliente __________, il pretore, a torto,
l'ha ritenuta responsabile del danno, contestato nella sua entità anche in
questa sede.
Delle
osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
- Sulla
natura dei rapporti sorti fra le convenute e la ditta __________ non v'è
contesa. In particolare, fin dall'inizio della causa è stato pacifico che fra
__________ e __________ era sorto un contratto di trasporto, mentre la ditta di
spedizione -pur definendo il rapporto fra lei e __________ contratto di
spedizione- ha ammesso di essere stata incaricata di organizzare il
trasporto dalla Spagna alla Svizzera di una partita di abiti. In diritto
poi non è contestata la conclusione del Pretore secondo cui, a prescindere
dall'indicazione formale del contratto (contratto di spedizione), lo
spedizioniere, per quanto riguarda il trasporto di merci, soggiace per legge
alle disposizioni sul contratto di trasporto, conseguendone in particolare che
l'attività di trasporto dello spedizioniere è assoggettata al regime di
responsabilità del vettore, così come nei contratti interni anche nei rapporti
internazionali (Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000, pag. 587; Herber/
Piper, CMR, Internationales Strassentransportrecht, Kommentar, München,
1996, vor Art. 17, N. 26 e 27).
Pacifica
è anche l'applicabilità alla fattispecie della menzionata Convenzione
internazionale 19 maggio 1956 (CMR: RS 0.741.611), entrata in vigore per
la Svizzera il 28 maggio 1970, dal momento che in concreto si tratta
-indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti- di un
contratto per il trasporto internazionale di merci su strada per mezzo di un
veicolo, laddove è sufficiente che il Paese di destinazione, peraltro indicato
nella lettera di vettura (diverso da quello di ritiro della merce), ossia la
Svizzera, abbia sottoscritto la Convenzione (art. 1 n. 1 CMR).
-
Nel
caso concreto, il regime convenzionale e l'applicabilità dell'art. 17 CMR
(sulla responsabilità del vettore) nei confronti di entrambe le convenute è
data: della ditta di spedizione, a dipendenza del mandato assunto e
indipendentemente dalla forma della pattuizione (dal momento che la Convenzione
non pone nessuna esigenza del genere: cfr. Herber/ Piper, op. cit., Art.
1, N. 7) in particolare in virtù dell'art. 3 CMR dove è previsto che il vettore
risponde -come se fossero propri- non solo degli atti e delle omissioni dei
suoi dipendenti, ma anche di tutte le altre persone di cui si avvale per
l'esecuzione del trasporto quando agiscano nell'esercizio delle loro funzioni,
precisando che nel concetto di altre persone rientrano anche i vettori (Unterfrachtführer)
assunti dal vettore principale per svolgere il trasporto da lui promesso al
mandante (Heber/ Piper, op. cit., Art. 3, N. 7). Nei confronti di
__________ l'applicabilità della stessa norma è determinata dalla sua qualità
di vettore indicato esplicitamente nella lettera di vettura; al di là quindi
della controversa questione di sapere se la responsabilità del vettore
principale (incaricato dalla mandante, ossia __________) comporti o no anche la
responsabilità diretta del submandatario (Unterfrachtführer) (cfr. Herber/
Piper, op. cit., Art. 13, N.19, pag. 217), essa è data poiché __________ ha
assunto -con la presa in consegna della merce da trasportare e con la
sottoscrizione della lettera di vettura- gli oneri contrattuali relativi al
trasporto in esame (peraltro esplicitamente sottoposti alla CMR: cfr. doc. A),
creando in tal modo una situazione giuridica analoga a quella prevista per
vettori successivi (Herber/ Piper, op. cit., ibidem, pag. 216).
-
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 e 2 CMR il vettore è responsabile della perdita totale o
parziale della merce prodottasi tra il momento di ricevimento e quello di
consegna della stessa, sempre che non provi circostanze liberatorie a suo
favore. Si tratta cioè di una responsabilità di tipo causale poiché -salvo il
caso in cui il vettore stradale fornisca la prova dell'esistenza di motivi di
esonero- egli è presunto responsabile del danno insorto tra il momento del
ritiro della merce e quello della consegna (FF 1969, vol. I, pag. 561; Herber/
Piper, op. cit., ibidem, N. 3). Con riferimento alle caratteristiche della
fattispecie concreta, i motivi di esonero dalla responsabilità del vettore,
previsti dalla legge, possono essere: la colpa dell'avente diritto a disporre,
oppure un ordine di quest'ultimo senza che al vettore possa essere attribuita
colpa, oppure ancora circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui
conseguenze non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 CMR; FF cit., ibidem);
come accennato, la prova di questi presupposti liberatori incombe al vettore
(art. 18 cpv. 1 CMR).
-
Nel caso di specie, fuori discussione l'avvenuta perdita di parte
del carico in seguito al furto subito dal vettore, nessuna delle convenute ha
preteso -quindi nemmeno ha inteso provare o ha provato- l'esistenza di uno dei
motivi di discolpa testé menzionati; invero __________ accenna genericamente
all'art. 17 cpv. 2 CMR, ma senza tuttavia indicare quale sia il concreto motivo
d'esonero su cui fonderebbe la sua difesa; e nemmeno le appellanti invocano una
delle circostanze liberatorie specifiche previste dall'art. 17 cpv. 4 CMR, di
modo che, già per questo motivo, si deve concludere per la responsabilità delle
convenute.
Anche
in questa sede, contestando la loro responsabilità, le appellanti incentrano le
loro allegazioni non sulla presenza di eventuali motivi d'esonero fra quelli
previsti dalla Convenzione, ma sulla correttezza del comportamento dell'autista
cui era stato concretamente affidato il carico da trasportare e sull'ossequio
delle condizioni contrattuali particolari concernenti le cautele dettate
dall'assicuratore per evitare furti, rispettivamente sull'inutilità di alcune
di esse. L'istruttoria ha chiarito che la compagnia attrice, in seguito a un
precedente furto subito dalla stessa assicurata durante un trasporto di merce
(doc. T; teste __________), aveva ridefinito i termini contrattuali con
__________, imponendole un catalogo di misure di sicurezza che avrebbe dovuto
esigere per il futuro dai suoi trasportatori. Essa vi ha dato seguito,
trasmettendo le disposizioni a __________ la quale le ha comunicate a
__________ che le ha accettate (doc. M; teste __________): tali disposizioni
concernono in particolare i dispositivi antifurto da applicare ai veicoli (sistema
antifurto raccomandato e riconosciuto dall'ANIA e dalle compagnie di
assicurazione italiane e/o svizzere che assicurano la RC - CMR del vettore)
e le misure di sicurezza cui il vettore deve attenersi qualora, lungo il
percorso di un trasporto, debba parcheggiare il veicolo per la notte (il
veicolo dev'essere custodito in un parcheggio chiuso e affidato a un custode
responsabile … In nessun caso il veicolo deve sostare su strade aperte o in
luoghi rischiosi) (doc. L, M, Q, R, R1; testi __________, __________ e
__________).
- In concreto, malgrado quanto affermano le appellanti, __________ non
si è affatto attenuta a tali disposizioni. Infatti, né il veicolo era dotato di
un dispositivo antifurto del tipo indicato dall'attrice, né la sosta notturna
era avvenuta nei modi convenuti. E' stato accertato in modo incontrovertibile
che il veicolo non disponeva di barre di sicurezza per la chiusura della porta
posteriore (teste __________), né in particolare era munito di nessun
sistema antifurto e tanto meno di uno di quelli omologati ANIA, e che il
portellone posteriore era munito (soltanto) di un lucchetto (teste
__________), mentre è irrilevante, poiché non riguarda la sicurezza del carico
ma del veicolo in sé, che sul trattore sia stato istallato un
antifurto di fabbrica, rispettivamente che tale congegno bloccasse la pompa
di erogazione del gasolio (teste __________).
In
secondo luogo, malgrado l'avvertenza di chiudersi a dormire nella cabina del
veicolo (sulla cui efficacia si può invero avere qualche dubbio: cfr. casistica
in Herber/ Piper, op. cit., Art. 17, N. 44), è pacifico che l'autista si
è limitato a parcheggiare presso un'area di servizio autostradale. Che poi
l'abbia fatto nel parcheggio riservato ai veicoli pesanti non cambia nulla per
quanto riguarda la sicurezza del carico, dal momento che quella zona non è né
recintata, né sorvegliata (teste __________), fatto accertato testimonialmente
e non contraddetto da nessun altro mezzo di prova, quindi rettamente assunto dal
primo giudice senza necessità di far ricorso alla prova del sopralluogo. Che
poi, come affermano le appellanti, per ossequiare le disposizioni assicurative
bastasse la presenza del conducente nell'autoveicolo e che il parcheggio in
aree recintate e custodite fosse dovuto soltanto alla stazione di partenza o
di arrivo del viaggio, oppure in una fase intermedia di sosta prolungata (appello
__________, pag. 8) corrisponde a un'interpretazione soggettiva delle norme di
sicurezza pattuite fra le parti dell'operazione: quelle infatti distinguono tra
sosta notturna (e pertanto -salvo prova del contrario- ogni sosta notturna)
(doc. L lett. d) e "sosta obbligata anche per poco tempo" per la
quale, assieme ad altre misure di sicurezza, è prevista la presenza di qualcuno
all'interno del veicolo, alternativamente il parcheggio in zona sorvegliata
ecc. (lett. c/I); fattispecie quest'ultima che tuttavia non corrisponde alla
situazione in cui si è verificata la perdita del carico in discussione. In
quest'ambito poi, aggrava il comportamento del trasportatore l'esistenza di ben
tre posteggi per autocarri nei pressi dell'asse autostradale fra __________ e
__________, dotati di recinzione, illuminazione e addirittura (i due più vicini
a __________) di controllo entrata/ uscita tramite sbarre/ cancello,
posteggi noti almeno al direttore di __________ che ne aveva ricevuto l'elenco
(doc. P) dalla compagnia attrice perché servissero ai vettori (…dove i
vettori dovevano parcheggiare : teste __________).
Da
ultimo, l'ipotesi presentata in questa sede che in generale mette in dubbio
l'efficacia del parcheggio in queste aree riservate, recintate e sorvegliate
per evitare furti non è di nessun rilievo, dal momento che, avesse seguito le
istruzioni dell'assicuratore, al vettore non potrebbe essere rimproverata la
negligenza invece dimostrata anche quanto alla sorveglianza del carico.
Le
considerazioni in tal senso del primo giudice devono così essere confermate,
così come dev'essere condiviso il contestato apprezzamento della testimonianza
__________ che non è -come afferma __________ - uno "stretto collaboratore
ed ausiliario" dell'attrice, ma unicamente un esperto nel settore dei
trasporti e in criminologia relativa al settore dei trasporti (teste
__________) che ha conosciuto da vicino la fattispecie per averne dovuto
valutare determinati aspetti a fronte dell'obbligo di risarcimento assicurativo
della sua mandante.
- La
palese disattenzione delle norme di sicurezza discusse al capoverso precedente
attiene a due momenti del giudizio. Anzitutto -come rettamente indicato dal
Pretore- essa serve ad accertare l'esistenza di un nesso causale adeguato fra
lo stesso comportamento del vettore e l'evento dannoso: presupposto non più
messo in discussione in sede d'appello, se non da parte di __________, ma
unicamente a dipendenza dell'affermata carenza di colpa a carico di __________,
che peraltro è tutt'altra cosa.
In
secondo luogo, le negligenze del vettore possono essere determinanti per la
controversa applicazione dell'art. 23 n. 3 CMR che limita il risarcimento a
carico del vettore in misura di 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di
peso lordo mancante; limitazione di cui egli non può invece avvalersi se il
danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile (art. 29 CMR). Di che grado
di colpa debba trattarsi non può essere dedotto esattamente dalla Convenzione,
ritenuto che la stessa norma indica che si tratta di colpa parificata a dolo
secondo la legge del giudice adito, ossia, in concreto, secondo la legge
interna svizzera (FF cit., pag. 564; BJM 2000, pag. 317).
Ciò
che -escluso in concreto il dolo- corrisponde al concetto di negligenza grave (Herber/
Piper, op. cit., Art. 29 CMR, N. 4 e 6; BJM cit., 318; Aisslinger,
Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflichtversicherung,
Zurigo, 1975, pag. 108), considerata presente -nel diritto interno- quando
l'agente viola le più elementari regole di prudenza che una persona ragionevole
avrebbe osservato nelle medesime circostanze (DTF 108 II 422 cons. 2;
111 II 90; Schnyder, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 41 CO, N. 49).
-
Nel
caso concreto, nell'ambito del suo apprezzamento dei fatti, il primo giudice ha
considerato l'atteggiamento del trasportatore gravemente negligente. A buona
ragione, se solo si considera che entrambe le convenute conoscevano
l'importanza del carico (si trattava di articoli di confezione di indubitabile
pregio, commercializzata sotto il noto marchio __________), sapevano che quella
merce, come in passato, avrebbe potuto essere oggetto di furto ed erano state
ripetutamente informate che per quel particolare motivo dovevano attenersi a un
catalogo di disposizioni di sicurezza: ciò nonostante il trasporto è avvenuto
in aperto contrasto con le indicazioni e dell'assicuratore e della ditta mandante,
ovvero usando un veicolo inadeguato e tenendo un comportamento palesemente
imprudente e anticontrattuale, specie per quanto riguarda la sosta notturna.
Questa somma di momenti, al di là delle cautele essenziali imposte al
trasportatore -oggettivamente e in ogni caso- a dipendenza delle circostanze,
ne aggrava la posizione poiché la negligenza è tanto più grave, quanto più
pericoloso dev'essere valutato il suo agire (Schnyder, op. cit.,
ibidem). Ne consegue, a conferma del giudizio impugnato, l'inapplicabilità
dell'art. 23 n. 3 CMR, con l'osservazione che l'esclusione della limitazione
vale anche nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile a dipendenti del
vettore o ad altre persone dei cui servizi egli si avvale per l’esecuzione del
trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell’esercizio delle
loro funzioni (art. 29 no. 2 CMR).
-
Entrambe
le appellanti rimproverano al Pretore di aver ritenuto provato l’ammontare del
danno. Giusta l’art. 23 n. 1 e n. 2 CMR l’indennità corrisponde al valore della
merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta, stabilito in base
al corso di borsa o, in sua mancanza, secondo il prezzo corrente sul mercato
oppure, mancando entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa
natura e qualità.
Il
danno quantificato dall’attrice in Lit. 370'931'000, pari a fr. 317'887.85
(doc. B, pag. 5 e doc. C), corrisponde al valore dei capi mancanti il cui
numero (di 1242) risulta dalla lettera di vettura: 2811 capi caricati a
__________ contro 1569 consegnati a __________ (doc. A). L’importo sopracitato
risulta sia dal rapporto allestito dal perito __________ (della __________ o)
per conto della __________, sia dall'ulteriore documentazione agli atti:
accertamenti tutti riferiti non alla presente causa, ma al computo del debito
cui la compagnia d'assicurazione avrebbe dovuto far fronte in favore
dell'assicurata. Inoltre, il controllo del carico mancante in seguito al furto
subito dal trasportatore è stato effettuato dal perito dell'attrice in presenza
di un funzionario della dogana svizzera signor __________, del conducente
__________ e del signor __________ di __________, spuntando le fatture dei
capi, nonché sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti doganali
(testi __________ e __________; rogatoria __________).
Si
tratta, nel complesso, di un accertamento sufficiente per stabilire il danno
subito cui le convenute non hanno contrapposto nessun altro metodo di computo.
Ora, esse insistono nel mettere in dubbio la correttezza delle verifiche
compiute allora, affermando l'interesse dell'attrice nell'ottenere dal perito
__________ un determinato accertamento, recriminando sul fatto che non esista
un protocollo di constatazione della merce consegnata sottoscritto da tutti i
presenti (ma essi hanno pur testimoniato di aver partecipato all'operazione),
che gli annessi al doc. B e il plico doc. O non sono firmati e datati,
rispettivamente che mancano i bollettini di consegna relativi alla merce
rimasta sul veicolo dopo il furto (appello __________, pag. 10). Sennonché, si
tratta di censure di poco rilievo, tenuto conto che comunque gli accertamenti
sono stati compiuti subito dopo la fine del trasporto e non sono contraddetti
da ulteriori elementi o da qualsiasi prova, dando un quadro univoco e completo
della situazione di fatto, che al proposito nemmeno risulta esservi stato
dissenso da parte dell'assicurata e che -come già osservato- l'interesse
dell'assicuratrice non era certamente quello di ottenere un risultato maggiore
di ciò che effettivamente fosse. Quanto poi agli annessi del rapporto
__________ (doc. B) e al plico doc. O l'appellante non spiega (come non l'ha
fatto in prima sede) il motivo per cui il giudice non avrebbe dovuto tenerne
conto, così che non è possibile darle risposta in questa sede, in particolare
se vi si oppongano o no motivi di diritto processuale, come sembra indicare la
sua generica censura.
-
Le
convenute contestano il tasso di cambio (lire italiane / franco svizzero)
applicato dal Pretore. Il tasso di cambio di una valuta estera non è fatto
notorio e quindi non dev'essere accertato d'ufficio (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 184, m. 28); ne consegue che chi se ne avvale, per chiedere una
somma di denaro in valuta interna, deve provare tale elemento di fatto.
Sennonché, i fatti da provare sono solo quelli contestati (art. 184 cpv. 2
CPC), ciò che al proposito le convenute hanno dimenticato di fare al momento
opportuno (art. 78 cpv. 1 CPC), pur conoscendo il tasso adottato dall'attrice
per il calcolo del proprio danno.
-
Da
ultimo __________ impugna la decisione pretorile per aver ammesso la decorrenza
degli interessi di mora da una data precedente (indicata solo in sede di
conclusioni scritte) rispetto alla data di decorrenza proposta dall'attrice in
sede di allegati preliminari, ritenendo che si sia trattato di una mutazione
dell'azione. Orbene, a conferma della sentenza impugnata, non possono esserci
dubbi che la modifica della data di decorrenza degli interessi di mora non
rappresenta mutazione dell'azione, in concreto trattandosi dell'estensione di
una domanda accessoria che ricade nella fattispecie dell'art. 75 lett. b CPC,
tant'è che la giurisprudenza cantonale permette addirittura di presentare la
richiesta d'interessi per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 75 CPC, m. 9; art. 280 CPC, m. 6); inoltre,
contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il suo diritto al
contraddittorio non è stato leso: infatti, indetto il dibattimento finale per
il 22 gennaio 2002 (ordinanza 26 novembre 2001), le parti si sono accordate nel
senso di rinunciarvi (lettera 14 gennaio 2002 del patrocinatore dell'attrice al
Pretore). In altre parole, la stessa appellante si è privata della possibilità
di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella
sede, così come la controversa modifica: non se ne può quindi lamentare in
questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo.
-
Il
primo giudice ha ammesso l'anticipazione del termine di decorrenza degli
interessi di mora, ritenendo corretto il richiamo all'art. 27 n. 1 CMR in base
al quale l'avente diritto può richiedere interessi di mora sull'indennità in
ragione del cinque per cento annuo, calcolati dal giorno del reclamo presentato
per scritto al vettore, oppure, in assenza di reclamo, dal giorno della domanda
giudiziale. L'appellante afferma al proposito che lo scritto 10 dicembre 1996
di __________ a __________ (doc. S), preso in considerazione dal Pretore, non
rappresenta reclamo poiché non indica, nemmeno per sommi capi, il danno subito.
Il reclamo scritto al vettore è la segnalazione contemplata rispettivamente
negli art. 30 n. 1 e 32 n. 2 CMR (Herber/ Piper, op. cit., Art. 27, N.
7), laddove -in particolare per quanto concerne il reclamo vero e proprio (art.
32 CMR)- basta che l'avente diritto dichiari in forma scritta ed esplicitamente
di rendere responsabile il vettore per un determinato avvenimento, senza
necessità di specificare o di cifrare esattamente il danno, rispettivamente il
proprio credito: determinante è che dal reclamo il vettore possa riconoscere la
volontà dell'avente diritto di essere risarcito (Herber/ Piper, op.
cit., Art. 32, N. 30 e 31).
In
concreto, contrariamente a quanto adduce l'appellante, lo scritto in esame
adempie i presupposti di forma e di contenuto testé indicati, in particolare
descrive esattamente l'avvenimento (Furto parziale della merce relativa alla
spedizione da __________ a __________ del 3/12/96), esprime la volontà di rendere
responsabile __________ in relazione a quanto indicato e indica
ancorché genericamente il danno, rinviando alla fattura __________ no. 44869
del 29/11/96 che altro non è che il plico doc. O (da O1 a O95), ossia la
fattura riguardante tutto il carico, oggetto del contratto di trasporto. In tal
modo è oggettivamente ammissibile che il vettore abbia ben capito di essere
considerato responsabile per la perdita della merce rubata durante quel
trasporto da lui effettuato. Anche su questo punto pertanto l'appello
dev'essere respinto.
- Alla
luce delle considerazioni suesposte gli appelli di entrambe le convenute devono
essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L’appello 1° luglio 2002 di __________, è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 4'000.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre all'attrice
l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
-
L’appello
-
luglio 2002 di __________, è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 4'000.-,
anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre
all'attrice l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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