AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.118
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.118
Lugano
6 giugno 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00024
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 1. febbraio
2000 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 53'546.--
oltre accessori a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto, il quale ha formulato una domanda riconvenzionale del
valore di fr. 3'400.-- con protesta di tasse, spese e ripetibili;
con
sentenza 10 giugno 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda
principale, limitatamente a fr. 13'320.80 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio
1999, respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto che, con memoriale 1. luglio 2002, chiede la parziale riforma del
querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione
presentata da __________, mentre la parte convenuta, con osservazioni 4
settembre 2002 postula la reiezione del gravame, entrambi con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 settembre 1993, __________ a
veniva assunto dalla __________, società operante con il marchio __________, in
qualità di calzolaio presso la filiale di __________. L’inizio dell’attività
veniva fissato per il 1. gennaio 1993 e lo stipendio mensile lordo era di fr.
3'200.-- (doc. A, 1).
Tale
contratto di lavoro veniva rilevato dalla ditta __________. con effetto dal 1.
aprile 1998 (doc. I).
__________,
quale responsabile del negozio __________ di __________, oltre all’attività di
calzolaio, provvedeva alla gestione della cassa per conto del datore di lavoro.
B. Nel corso del 1998 il datore di
lavoro riscontrava una dimi-nuzione della cifra d’affari del negozio __________
di __________. Per questo motivo, e anche a seguito di una telefonata anonima
che denunciava una differenza di prezzo tra le prestazioni offerte dal negozio
__________ di __________ e da quello di __________, il servizio di sicurezza
della __________ decideva di procedere a dei controlli nella filiale di
__________. Durante tali controlli (in particolare per mezzo di registrazioni
video) si riscontravano ripetute sottrazioni da parte di __________ di somme di
denaro pagate dai clienti e sconti alla clientela che non sarebbero mai stati
autorizzati dalla direzione (v. rapporto del servizio di sicurezza allegato al
doc. C).
C. La __________ denunciava il suo
dipendente, il quale il 4 febbraio 1999 veniva posto in stato di fermo dalla
polizia cantonale (doc. C). In pari data avveniva una perquisizione presso
l’abitazione di __________, dove venivano rinvenuti tre bidoni di colla e due
confezioni di carta vetrata di proprietà della __________ La detenzione di
__________ si protraeva fino al 10 febbraio 1999 (doc. E). Con raccomandata 5 febbraio
1999 il datore di lavoro notificava a __________ il licenziamento immediato ai
sensi dell’art. 337 CO (doc. B).
D. Il 16 agosto 1999, il PP __________
emetteva a carico di __________ un decreto d’accusa con una proposta di pena di
60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni per ripetuta appropriazione indebita, ripetuto furto e ripetuta falsità in
documenti, per fatti avvenuti tra il febbraio 1997 e il 4 febbraio 1999 (doc.
F). Contro tale decreto d’accusa non è stata interposta opposizione, cosicché
lo stesso è definitivamente cresciuto in giudicato. Per le pretese di
risarcimento dei danni nei confronti di __________, la __________ veniva
rimandata al foro civile.
E. Con petizione 1. febbraio 2000 la
__________ chiedeva il pagamento di 53'546.-- oltre interessi al 5% dal 4
febbraio 1999. Secondo l’attrice, nel corso del procedimento penale il
convenuto avrebbe ammesso di aver proceduto a tre tipi di sottrazione.
Il
primo consisteva, al momento di incassare per un servizio __________, nel non
emettere alcuno scontrino, oppure nell’emettere uno scontrino con un importo
inferiore rispetto a quanto effettivamente pagato dal cliente, appropriandosi
in tal modo della differenza. Davanti al Procuratore pubblico, __________
avrebbe ammesso di avere regolarmente compiuto tali atti negli ultimi due anni.
Nel corso dei tre giorni in cui egli era stato sottoposto a controlli da parte
della sicurezza della __________ aveva sottratto
fr.
170.--, per una media giornaliera di fr. 56.60.
Il
secondo si verificava attraverso sconti che il convenuto avrebbe regolarmente
concesso alla clientela, nonostante non fossero autorizzati dalla direzione.
Infine,
il convenuto procedeva alla sottrazione di materiale di proprietà della
__________: in effetti la polizia aveva rinvenuto al domicilio del convenuto
tre bidoni di colla e due confezioni di carta vetrata.
Questi
fatti emergerebbero dagli accertamenti avvenuti nel procedimento penale che si
è concluso con la condanna, divenuta definitiva, di __________ a 60 giorni di
detenzione con la condizionale per appropriazione indebita, furto e falistà in
documenti.
Il
modo di procedere di __________, si porrebbe in chiaro contrasto con l’obbligo
di fedeltà e di diligenza del dipendente (art. 321a e 321b CO).
Il
danno patito dalla __________ sarebbe così composto: poiché nell’ambito del
procedimento penale sarebbe stato accertato che nei tre giorni in cui egli era
stato sottoposto a sorveglianza aveva sottratto fr. 170.--, vale a dire fr.
56.60 al giorno, la cifra sottratta per l’intero periodo in cui egli avrebbe
ammesso di aver proceduto all’appropriazione indebita (due anni: febbraio 1997
- febbraio 1999) sarebbe di fr. 29'546.-- (fr. 56.60 al giorno x 5 x 52,15 x
2). L’importo sottratto all’attrice tramite sconti non autorizzati alla
clientela corrisponderebbe invece a fr. 20'000.-- (fr. 20.-- al giorno x 5 x
52,15 x 2), mentre l’importo sottratto per furti di materiale sarebbe di fr.
4'000.-- (fr. 106.-- al mese nel periodo tra il 1. gennaio 1994 e il 5 febbraio
1999).
F. Con risposta 6 marzo 2000 il
convenuto ha sostanzialmente ammesso i fatti emersi nel corso del procedimento
penale, contestando però l’ammontare dell’importo richiesto dalla __________ a
titolo di danno, nonché l’affermazione che il suo agire fosse da fare risalire
al 1994.
Il
calo delle vendite riscontrate dall’attrice, e di riflesso degli introiti,
sarebbe da ricondurre alla strategia della stessa __________, la quale avebbe
adottato prezzi non concorrenziali. Al contrario, grazie all’impegno del
convenu-to (e anche alla politica degli sconti), la filiale di __________
poteva contare su una clientela affezionata. In ogni caso, __________ non
avrebbe mai sottratto denaro al fine di arricchirsi, bensì unicamente per
compensare le spese sostenute per il materiale di pulizia e per la manutenzione
del negozio (p.es. lampadine e un porta-ombrelli).
Il
convenuto ha perciò negato che i prelievi avvenissero con regolarità poiché
dette spese venivano affrontate solo saltuariamente. In ogni caso, il calcolo
ipotetico effettuato sulla base di risultanze ottenute nel corso di tre giorni
di controlli effettuati dal servizio di sicurezza sarebbe errato (anche perché
in quei giorni sarebbero emersi screzi con la direzione e quindi i prelievi
sarebbero stati più consistenti).
Per
quanto riguarda gli sconti e i lavori extra che __________ svolgeva su
richiesta della clientela, ancorché non contemplati nella lista dei servizi
offerti dall’attrice, tale strategia di mercato sarebbe stata concordata con il
suo direttore __________ e avallata dal responsabile __________ e. In
particolare, questi ultimi erano consapevoli che il comportamento del convenuto
era positivo per l’andamento del negozio e che procurava un aumento della clientela.
Invece,
il materiale ritrovato al domicilio del convenuto avrebbe rappresentato
unicamente materiale di stoccaggio conservato come riserva per fare fronte a
eventuali difficoltà o ritardi nella fornitura del materiale ordinato per la
filiale di __________. Infine, l’importo riconosciuto dal convenuto in sede
penale non sarebbe dovuto perché si tratterebbe di importi dallo stesso
precedentemente anticipati (fr. 106.-- per il materiale trovato nell’abitazione
e fr. 1'500.-- per le spese sostenute per manutenzione e pulizia del negozio).
Con
domanda riconvenzionale __________ chiedeva il pagamento di fr. 3'400.-- a
titolo di indennità per 24 giorni di vacanze non pagate. La __________ ha
ammesso che i giorni di vacanza non effettuati erano 14, riconoscendo al
dipendente un ammontare di fr. 1'979.20.
G. Con sentenza 10 giugno 2002, il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr.13'320.80
oltre accessori (infatti, dalla somma complessiva di fr. 15'300.-- riconosciuta
quale danno subìto dall’ attrice, il Pretore ha dedotto fr. 1'979.20 per
vacanze non pagate a __________, giungendo così a un importo di fr. 13'320.80).
Il
Pretore ha basato il proprio convincimento sulla perizia giudiziaria contabile
che concludeva che in considerazione del comportamento del convenuto e di
particolari circostan-ze relative alla sua persona (periodo di malattia),
nonché dell’evoluzione della cifra d’affari del negozio __________ di
__________ l’ammanco presumibilmente subìto dalla __________ era pari a fr.
15'300.--.
Il
primo giudice ha d’altro canto stabilito che le motivazioni addotte dalle parti
non potevano essere seguite poiché i calcoli dell’attrice erano troppo
schematici e l’importo indicato troppo elevato poiché non teneva conto di
fattori esterni influenti – segnatamente la situazione concorrenziale idonea a
far contrarre la cifra d’affari; mentre il convenuto non ha fornito ragioni
sufficienti per giustificare che le sottrazioni e gli importi non avessero
avuto frequenza e ammontare simili a quelli riscontrati nei tre giorni di
controllo.
Il
Pretore ha invece giudicato poco credibile la giustificazio-ne addotta da
__________ secondo la quale l’essersi impossessato delle somme incassate dai
clienti per il datore di lavoro era per rifarsi dalle spese extra sostenute
nella pulizia e nella manutenzione del negozio (lampade, prodotti di pulizia,
porta-ombrelli, per complessivi fr. 500.--), ritenuto come dall’istruttoria sia
emerso che lui non ha mai richiesto il rimborso di tali spese, del resto non
documentate, secon-do la procedura prevista dalla società. Non è stato neppure
provato che l’assenza per malattia del convenuto dal 2 luglio al 16 agosto 1998
abbia inciso in maniera significativa sulle perdite della __________.
H. Con appello 1. luglio 2002,
__________ censura la decisione pretorile sostenendo che la parte attrice non
avrebbe fatto seguito al proprio onere probatorio relativo alla quantificazione
del danno. Infatti, dati chiari e inconfutabili deriverebbero unicamente dal
periodo di tre giorni durante il quale egli era stato sottoposto a
sorveglianza.
Inoltre
nel procedimento penale __________ avrebbe testimoniato di avere sottratto una
somma non superiore a
fr.
1'500.-- (appello, pto. 4, pag. 4). Per quanto riguarda gli sconti, l’appellante
sostiene che la direzione ne era al corrente e ratificava tacitamente questo
modo di procedere, cosicché l’agire dell’appellante non poteva essere
qualificato come abusivo. Infine, la perizia giudiziaria non avrebbe fatto luce
con certezza circa l’ammontare del danno che sarebbe stato cagionato da
__________, in quanto i calcoli si baserebbero su dati ipotetici.
La
decisione pretorile sulla domanda riconvenzionale formulata da __________ non è
oggetto di impugnativa – e non lo è neppure l’importo riconosciuto dal Pretore
a titolo di rimborso per vacanze non effettuate (fr. 1'979.20).
Delle
singole osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel
seguito dei considerandi della decisione.
considerato in diritto:
- L’art. 321a cpv. 1 CO stabilisce
che il lavoratore deve ese-guire con diligenza il lavoro assegnatogli e
salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. In base
all’art. 321d CO, il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull’esecuzione
del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell’azienda, e dare a
quest’ultimo istruzioni parti-colari. Nel caso il lavoratore abbia violato i
propri obblighi contrattuali, segnatamente stabiliti nelle suddette norme, egli
è responsabile del danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al datore
di lavoro (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. I ad art. 321e
CO; Rehbinder, Kommentar
zum schweizerischen Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 1 ad art. 321e CO).
Per
quanto riguarda l’onere della prova, incombe al datore di lavoro dimostrare la
violazione contrattuale, il danno e il rapporto di causalità adeguata tra tale
violazione e il danno; invece, trattandosi di una responsabilità ex contractu
non diversa da quella sancita dall’art. 97 CO, spetta al lavoratore portare
la prova che nessuna colpa gli è imputabile (Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Lausanne
2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzel-arbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. III ad art. 321e
CO; Wyler, Droit du
travail, Berna 2002, pag. 101).
- Con decreto d’accusa 16 agosto
1999 il Procuratore pubblico __________ ha proposto a carico di __________ una
pena di 60 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di tre anni per
ripetuta appropriazione indebita (art. 138 cfr. 1 CP) e ripetuta falsità in
documenti (art. 251 cfr. 1 CP) per fatti avvenuti a __________ tra il mese di
febbraio 1997 e il 4 febbraio 1999, nonché per ripetuto furto nel periodo tra il
27 gennaio 1999 e il 1. febbraio 1999 (art. 139 cfr. 1 CP). Questo decreto
d’accusa non è stato impu-gnato da __________, cosicché la proposta di pena
formulata nei suoi confronti è divenuta definitiva.
In
base all’art. 112 CPC, se – come nel caso in esame – la parte lesa si è
costituita parte civile la sentenza penale di condanna fa stato solo per
l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio
penale.
Nel
caso in disamina, la rilevanza penale del comportamen-
to
di __________ configura una chiara violazione degli obblighi contrattuali di un
lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
2.1 Sottrazioni di denaro
ha ammesso di essersi appropriato ripetu-tamente di denaro sul posto di lavoro
per un periodo di due anni, segnatamente omettendo di rilasciare uno scontrino
per il servizio prestato al cliente per conto della __________ oppure
registrando un importo inferiore rispetto a quanto effettivamente pagato dal
cliente, appro-priandosi in entrambi i casi della differenza. L’appellante ha
sostenuto di aver proceduto in tale modo per compensare spese affrontate per la
pulizia e la manutenzione della filiale __________ di __________ (p.es. lampade
al neon, un porta-ombrelli e prodotti per la pulizia). A torto.
Innanzitutto,
__________ non è stato in grado di com-provare le sue asserzioni, segnatamente
producendo pezze giustificative o altra documentazione. Inoltre,
dall’istruttoria è emerso che l’appellante non ha mai richiesto il rimborso di
tali spese e addirittura, per quanto riguarda il porta-ombrelli aveva
comunicato a __________ che “andava bene così, che lo aveva fatto per il buon
andamento del negozio” (verbale interrogatorio __________, 6.2.1999, risp. 1,
doc. 3).
Semmai,
il dipendente avrebbe dovuto seguire una trafila ben precisa per ottenere il
rimborso di spese effettuate per la manutenzione e la pulizia del negozio
(verbale interroga-torio __________, 6.2.1999, risp. 1, doc. 3).
Per
quanto riguarda inoltre i prodotti di pulizia è emerso che la __________
forniva il materiale di base per le pulizie (verbale interrogatorio __________,
6.2.1999, risp. 1, doc. 3; verbale audizione teste __________ e, 5.12.2000,
pag. 5). Alla luce di quanto esposto, si conclude che il comporta-mento di
__________ è da qualificare come contrario agli obblighi del lavoratore nei
confronti del datore di lavoro; in particolare, il parziale o mancato incasso
di somme ricevute da clienti per i servizi forniti da __________. è contrario
all’art. 321b cpv. 1 CO (obbligo di rendiconto e restituzione).
2.2 Sconti alla clientela
Strettamente
connessa con il considerando precedente è la prassi adottata da __________ di
concedere sconti alla clientela. Al contrario di quanto afferma l’appellante,
dalla istruttoria è emerso che di principio la direzione aveva espressamente
vietato ai gerenti dei negozi __________ di concedere sconti ai clienti. Il
teste __________ ha affermato che il convenuto gli aveva chiesto “se era
autorizzato a concedere sconti” e che gli aveva “risposto chiaramente di no,
salvo che per i casi di riparazioni che superavano il prezzo di ca. fr.
80.--/100.--, dove un piccolo sconto poteva essere accordato, fino a 10.-- o
15.--franchi” (verbale teste __________, 5.12.2000, pag. 5). Dal rapporto di
arresto 4 febbraio 1999 (doc. C) si rileva inoltre che __________ aveva
immediatamente ammesso di concedere sconti senza essere autorizzato dalla
direzione (v. anche verbale di interrogatorio 4.2.1999, doc. C, risp. 13, pag.
4). Anche in questo caso, l’agire dell’appellante si rivela contrario
all’ob-bligo di rendiconto e restituzione del lavoratore nei confronti del
datore di lavoro (art. 321b cpv. 1 CO), nonché all’obbligo di seguire direttive
e istruzioni (art. 321d CO).
2.3 Sottrazione di materiale
Rettamente
il Pretore ha stabilito che per quanto concerne la sottrazione di materiale dal
negozio di __________ (tre bidoni di colla e due confezioni di carta vetrata di
proprietà della __________ ritrovati durante la perquisizione del 4 febbraio
1999 presso l’abitazione di __________) non vi sono indizi sufficienti per
ritenere che le sottrazioni siano avvenute su periodi prolungati (v. verbale
audizione __________ da parte del PP __________, 10.2.1999, doc. E: “È vero
anche che un paio di giorni prima del mio arresto avevo furtivamente sottratto
dal negozio del materiale che di solito si utilizza nel nostro lavoro
portandolo a casa mia”; v. doc. 10). Dalle risultanze di causa è emerso che in
nessun modo si giustificava il fatto di portare del materiale a casa, di assicurarsi
una scorta presso il proprio domicilio oppure di ordinare merce in esubero per
avere più scorte (verbale interrogatorio __________, 6.2.1999, risp. 1, doc. 3;
verbale interrogatorio __________, 5.2.1999, doc. 10, risp. 3). L’agire di
__________ è quindi contrario ai più elementari obblighi derivanti dalla
relazione contrattuale tra le parti in causa, in particolare il lavoratore si è
posto in contrasto con direttive e istruzioni del datore di lavoro (art. 321d
CO).
Siccome
dal decreto d’accusa 16 agosto 1999 si evince che il materiale sequestrato è
stato riconsegnato alla __________, la presente voce non influisce sulla
quantificazione del danno di seguito esposta (doc. F).
- Il convenuto, tramite il suo
comportamento contrario agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e che,
come già esposto, si è rivelato avere rilevanza penale, ha causato un danno
alla __________.
In
base all’art. 321e cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve provare esistenza e
ammontare del danno subito a seguito del comportamento del datore di lavoro (Wyler, op. cit., pag. 101; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.
1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler,
op. cit., n. III ad art. 321e CO). Il danno consiste in una riduzione involontaria
del proprio patrimonio rappresentata da una diminuzione degli attivi, da un
aumento dei passivi o da una perdita di guadagno; tale riduzione corrisponde
alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio del creditore e lo stato
che il patrimonio avrebbe presentato se l’evento dannoso non si fosse prodotto
(Brühwiler, op. cit., n.
2a ad art. 321e CO; Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n.
38 ss. ad art. 97 CO).
Nella
definizione di danno rientrano sia il danno diretto al patrimonio del datore di
lavoro a seguito del comportamento del lavoratore, sia il danno indiretto
riconducibile - sempre in rapporto di causalità adeguata - all’agire del
lavoratore (Brühwiler, op.
cit., n. 2a ad art. 321e CO).
3.1 L’appellante ha contestato la
quantificazione del danno esposta nella perizia giudiziaria contabile - fatta
invece propria dal Pretore - poiché a suo modo di vedere essa si baserebbe su
mere ipotesi e giungerebbe pertanto a risultati teorici. L’appellante ha
ammesso di aver sottratto al datore di lavoro, nell’arco di due anni, un
importo non superiore a fr. 1'500.--.
Il
perito giudiziario ha premesso che la sua valutazione era basata su dati
statistici poiché la documentazione versata agli atti non era sufficientemente
esauriente (v. perizia giudiziaria, pag. 4). Il perito ha però verificato
l’andamento del negozio __________ di __________ nel periodo 1994-1999, tenendo
conto di ogni fattore che poteva influenzare la cifra d’affari della società,
segnatamente la percentuale IVA, il periodo di malattia di __________
nell’estate del 1998, l’apertura di negozi della concorrenza, il fatto che la
politica dei prezzi adottata nel 1998 non ha influito sulla cifra d’affari (tra
l’altro in quell’anno era stato mantenuto il listino prezzi del 1997; v.
risposte ai controquesiti peritali, ad 2), il fatto che nel 1998 non sia stato
effettuato un periodo promozionale con sconti speciali (tenendo però
debitamente conto di una minore entrata di fr. 4'500.-- nel calcolo del danno;
v. risposte ai controquesiti peritali, ad 1) e la circostanza che la flessione
del 9% della cifra d’affari riscontrata nel 1999 non poteva essere stata
influenzata dalla concorrenza (v. risposte ai controquesiti peritali, ad 6).
Il
perito ha stabilito che nel 1997 non ci sarebbero stati ammanchi di rilievo.
Basandosi invece sui dati raccolti dalle autorità in sede penale e civile (doc.
C, E, F, L, P), il perito ha calcolato che nel 1999, in sei giorni, __________
ha sottratto l’importo di fr. 290.-- (26-28 gennaio e 2-4 febbraio 1999) e in
tre giorni ha provocato un minore incasso di
fr.
82.30 (26-28 gennaio 1999; ossia sottrazioni per fr. 910.-- e un mancato
incasso di fr. 510.-- al mese). Quindi, nel 1998, tenendo conto di tutte le
circostanze, il perito è giunto alla conclusione che l’ammanco netto era pari a
ca.
fr.
14'000.-- (risposte ai quesiti peritali, ad 1, pag. 4 e 5). Aggiungendo gli
ammanchi per il mese di gennaio 1999 pari a ca. fr. 1'300.--, il perito ha
ottenuto un ammanco teorico presumibile complessivo di ca. fr. 15'300.--.
3.2 A mente di questa Camera, la
censura del convenuto riguardante l’imprecisione e il carattere ipotetico della
perizia è infondata. In base all’art. 253 CPC, il giudice non è vinco-lato
dall’opinione dei periti e decide secondo la propria convinzione. In altre parole
il giudice è libero di apprezzare e considerare i risultati della perizia,
esaminando se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti addotti
dalle parti e se le conclusioni alle quali egli è giunto sono logiche e
convincenti (Cocchi,
Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994,
pag. 171).
Di
principio, il giudice non si scosterà dall’avviso del perito giudiziario se non
per motivi stringenti, ovvero se contro la perizia depongono fatti, elementi di
prova incontrovertibili che tolgono fondamento alle tesi ivi contenute o se si
ravvedono contraddizioni manifeste (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC).
Nel
caso in disamina, non si ravvedono motivi di sorta per scostarsi dalle
conclusioni del perito giudiziario in quanto questi ha valutato tutte le
circostanze, giungendo a una determinata e fondata conclusione; inoltre, le
risultanze peritali non si discostano da elementi oggettivi emersi nel corso
delle diverse procedure.
3.3 La conclusione alla quale è giunto
il perito appare equa anche tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in
special modo del fatto che nel caso specifico è impossibile quantificare con
perfetta precisione matematica l’ammontare delle cifre sottratte in due anni da
__________ al suo datore di lavoro, rispettivamente l’entità del mancato
guadagno causato dal lavoratore.
Non
si può quindi ragionevolmente pretendere che la parte danneggiata precisi con
esattezza assoluta l’entità del danno subìto, soprattutto considerando che la
__________ ha fatto capo a tutti i mezzi probatori messi a disposizione dal
codice di rito (Brehm,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 47 ad art. 42 CO; Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht
I,
2. ed., Basilea 1996, n. 10 ad art. 42 CO).
In
base all’art. 42 cpv. 2 CO, quando il danno non può essere provato nel suo
preciso importo, il giudice può stabilire l'ammontare del risarcimento in base
al suo prudente criterio. Questa disposizione contempla una regola probatoria
di diritto federale intesa a rendere più facile per il danneggiato la
dimostrazione del pregiudizio subìto (DTF 120 II 296 e 105 II 89; Kummer, Berner Kommentar, Berna
1966, n. 70 e 245 ad art. 8 CC; Schnyder,
op. cit., n. 10 ad art. 42 CO).
Alla
luce delle risultanze suesposte, questa Camera ritiene equa la quantificazione
del danno patito dalla __________ a causa del comportamento del suo dipendente
__________, così come evidenziata nella perizia contabile giudiziaria, ossia
fr. 15'300.--.
Da
questa somma deve essere dedotto l’importo riconosciu-to al lavoratore per
vacanze non pagate (fr. 1'979.20), otte-nendo così fr. 13'320.80 a favore della
parte appellata.
- Infine, non è contestata neppure
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e
il danno subìto dalla __________, mentre l’appellante non ha sostanziato in
alcun modo l’assenza di una sua colpa, essendo il suo modo di agire palesemente
dettato da inten-zionalità (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2711, 2725 ss. e
2773; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 67.01 ss.).
L’appello
viene pertanto respinto poiché infondato in ogni suo punto. Tasse, spese e
ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
-
luglio 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
600.--
sono poste
a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la
somma di fr. 750.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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