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Numero d'incarto:
12.2002.113
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00113
Lugano
19 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.1996.00146 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
istanza da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Segretario
assessore, con decisione 28 maggio 2002, ha respinto.
Ed ora sull'appello 17 giugno 2002 dell'istante che,
in riforma del primo giudizio, chiede l'accoglimento della sua pretesa.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che sono
appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è
superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure
inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22
LOG);
che quando
l'appellabilità dipende dal valore della domanda, questo è determinato dalle
conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti alla prima
istanza (art. 15 CPC);
che tali principi
non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da
contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che, nelle
conclusioni di causa, l'istante e qui appellante ha ridotto le proprie iniziali
pretese chiedendo il pagamento dell'importo di Fr. 8'585.15 da dedursi ancora
acconti nel frattempo ricevuti di Lit. 800'000.-, DM 100.- e FB 3'000.- (pari
complessivamente a Fr. 783.45 come al consid. 4 della sentenza impugnata), con
il che il valore della controversia è risultato inferiore all'importo di Fr.
8'000.-;
che ne discende
come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato
su una domanda intesa ad ottenere un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia
quello del ricorso per cassazione;
che un atto
formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma
può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche
implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono
violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC
per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993
Comunione compr. "Condominio al R." c. J.);
che il Tribunale
di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa
rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II
270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile
quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie
espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é
aperta);
che, in ogni caso,
ad un patrocinatore avvertito non sarà più usata indulgenza;
Per
i quali motivi
decreta:
-
L'appello 17 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza,
alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
-
Non si
prelevano tasse o spese.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione, con
trasmissione dell'incarto, alla Camera di cassazione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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