AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.66
Data decisione, Autorità:
04.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00066
Lugano
4 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 7
maggio 2001 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 5 aprile 2001
pronunciato dal collegio arbitrale, composto dal dott. __________, presidente,
dall'ing. __________ e dall'ing. __________, nella vertenza che oppone il
ricorrente al
rappr. dall'avv. __________
chiedente la nullità della decisione impugnata in
virtù dell'art. 36 lett. f CIA;
ricorso cui si oppone il consorzio attore con osservazioni
8 giugno 2001;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo
incarto;
Considerato
in fatto e in diritto:
-
La
procedura arbitrale che ha portato al lodo in esame è stata avviata dal
Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) con petizione 12 marzo
-
Modificate le domande di causa in sede di conclusioni, l'attore ha
chiesto la condanna dell'ing. __________, nella sua veste di progettista e di
direttore dei lavori di opere di depurazione delle acque, al pagamento -con i rispettivi
interessi di mora- di fr. 742'567.80.- per spese di riparazione e d'esercizio
dell'impianto di __________, di fr. 1'113'520.40 allo stesso titolo ma
relativamente all'impianto di __________, di fr. 18'541.90 e di fr. 6'083.50
per costi peritali, nonché di fr. 88'710.- per la sostituzione delle pareti
sommerse in entrambi gli impianti.
-
Esperita
l'istruttoria, il lodo accoglie parzialmente la petizione, condannando l'ing.
__________ al pagamento di complessivi
fr. 430'099.- oltre interessi del 5% (dal 1°gennaio 1991 su fr. 336'465.-, dal
10 gennaio 1985 su fr. 88'710.- e dal 15 giugno 1984 su fr. 4'924.-). In
particolare, individuata la base legale della responsabilità del convenuto
nella scelta convenzionale del regime previsto dal Regolamento per lavori e
onorari degli ingegneri civili (Norma SIA 103), accerta violazioni delle regole
dell'arte consistenti nella mancata conforme progettazione delle canalette
d'uscita dei bacini d'insufflazione degli impianti di __________ (lodo, punto
5), nell'insufficiente velocità di scorrimento lungo le canalette d'entrata dei
bacini di decantazione finale (lodo, punto 6) e nella progettazione e
costruzione dei bacini di decantazione finale (dove i fanghi galleggianti, non
essendo stati previsti accorgimenti, influiscono sul buon funzionamento degli
impianti) per aver trascurato le conoscenze scientifiche del momento (lodo,
punto 7).
-
Il
ricorso in esame concerne in particolare due aspetti della decisione impugnata:
le carenze di progettazione dei bacini di decantazione finale (punto 7 cit.) e
gli importi messi a carico dell'ing. Rima.
Delle
singole censure e delle osservazioni di controparte si dirà nel seguito.
- Il
ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere
straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti
dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3,
Zurigo 1979, pag. 614; SJZ 1976, 248). I motivi invocati devono essere
indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro
ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, Commentaire du
concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 501).
Secondo
costante e riconosciuta giurisprudenza federale una decisione è arbitraria
(art. 36 lett. f CIA) se vi è valutazione manifestamente errata di atti di
causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria tale
violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista.
L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è pertanto doveroso
scostarsi dalla scelta operata soltanto se appare insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da
ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316, consid.
4).
-
Come
peraltro osserva la parte resistente -pur non facendone oggetto di formale
censura- il fatto che il ricorrente consideri arbitrario il lodo comporta il
suo obbligo di indicare, com'è prescritto anche per il ricorso di diritto
pubblico (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), in cosa consista il motivo di nullità e
di dimostrare quali sono gli accertamenti che contrastano con gli atti di
causa, rispettivamente quali sono i principi o le norme manifestamente violati
(Lalive/ Poudret/ Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et
international en Suisse, Losanna 1989, art. 36 CIA, n. 4 lett. f; Jolidon ,
op. cit., pag. 517). In particolare al ricorrente incombe di fornire
esattamente ogni elemento atto a sostenere la sua tesi, mostrando al giudice
del ricorso i momenti costitutivi della pretesa manifesta errata valutazione
degli atti di causa (Wehrli D., Rechtsprechung zum Schweizerischen
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, pag. 45; Rüede/ Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, ed. 2, pag. 352). D'altra parte, l'art.
45 CIA rende i Cantoni competenti per regolare la procedura davanti
all'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3; a sua volta l'art. 3 cpv. 3 del
Decreto legislativo concernente l'adesione del Canton Ticino al CIA indica che
ai ricorsi per nullità, per quanto non regolato dal concordato stesso, sono
applicabili per analogia le norme sul ricorso per cassazione. Orbene, nell'ambito
di quel rimedio cantonale, l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC impone al ricorrente,
pena la nullità del ricorso, di sostanziare il medesimo nel senso di fornirne i
motivi di fatto e di diritto, laddove con ciò si deve intendere anche che sia
dimostrato con un ragionamento preciso che l'apprezzamento delle prove o degli
atti di causa è insostenibile e in aperto contrasto con la situazione reale o
processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 7). Inoltre,
dev'essere osservato che, in termini generali, non spetta al giudice di seconda
istanza di effettuare ricerche in un incarto, eventualmente copioso, onde
sopperire a palesi carenze del ricorrente (rispettivamente dell'appellante) che
non si è dato la pena di indicare da quali atti risultino le circostanze da lui
allegate (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 4 e art. 183, m.
5), ciò che concorre a definire l'obbligo di motivazione nel processo civile,
con la precisazione che, rispetto a rimedi di diritto con pieno effetto
devolutivo, ossia di natura appellatoria, un ricorso per arbitrio (qual è
l'impugnazione di un lodo in virtù dell'art. 36 CIA) impone al procedente un
accresciuto onere di motivazione (Rep 1995, 98; DTF 117 Ia 12;
107 Ia 186).
-
In
concreto, il ricorrente -quanto alla prima censura dell'impugnazione (punto 3)-
rimproverando al collegio arbitrale di aver giudicato in modo contrario alla
realtà dei fatti e alle risultanze processuali, ossia di aver dato erroneamente
per acquisito che l'ing. __________ avesse progettato bacini del tipo
__________, non indica nessun atto dell'incarto che attesti il contrario,
rispettivamente che dimostri il preteso aperto contrasto (evidente svista,
rispettivamente grossolana erronea conclusione: ricorso, pag. 5) fra
l'accertamento del primo giudice e gli atti o le prove dell'arbitrato. Poco
importa, in particolare, cosa la stessa parte abbia sostenuto in duplica, non
costituendo quell'allegazione una risultanza oggettiva, né il contenuto della
medesima non essendo riferito alla scelta costruttiva operata: il passaggio
indicato dal ricorrente a conforto della censura riporta infatti semplicemente
la sua opinione secondo cui un certo fenomeno fisico riscontrabile nella
canaletta d'adduzione … si constata nel bacino __________ e che lo
schema __________ è differente (proprio know-how) (duplica, pag. 8). Né
apporta alcunché alla tesi del ricorrente il generico riferimento a quanto
deposto dal teste __________ in data 6
luglio 1987 (pag. 4), dove peraltro non è riscontrabile nessuna indicazione sul
tipo di bacino progettato dal convenuto; anzi, il teste insiste nell'affermare
che nella fase dei lavori cui aveva partecipato ci si era limitati a uno
scambio di esperienze (es wurden Erfahrungen ausgetauscht), durante il
quale furono fatti nomi diversi (di ditte e di sistemi). Riferendo che il
progetto _________ prevedeva fin dall'inizio bacini di decantazione circolari,
il prof. __________ ha dichiarato di non essere stato presente quando furono
fissati i dettagli idraulici e costruttivi, pur avendo partecipato alla fase di
definizione del tipo di bacino, così descritto: mit Randzufluss und
aufsteigender Wasserbewegung, also mit Einleitung des Wasser-Schlamm-Gemisches
in der Nähe der Beckensohle. Se però queste caratteristiche corrispondano o
no al tipo __________ non è né accertato dal teste, né sostenuto in nessun modo
dal ricorrente; egli anzi nemmeno indica a quale parte della testimonianza
(oltre il numero della pagina di verbale) si riferisca.
-
Pure
formalmente inaccettabili per carenza di motivazione sarebbero le ulteriori
osservazioni (ma non risulta che esse vogliano veramente rappresentare censure
ricorsuali), ossia che l'andamento delle correnti nei bacini di decantazione
finale è materia aperta ancora oggi (ricorso, punto 3, in fine), che
le misurazioni di controllo dell'impianto hanno dato risultati conformi
all'Ordinanza federale in materia (ricorso, punto 4) e che tale raggiungimento
delle condizioni di legge non può corrispondere a una scelta carente del
progettista (ricorso, punto 5): al proposito non si leggono espliciti
rimproveri e precisi riferimenti al giudizio impugnato, né è sostenuta una
relazione fra questi elementi della motivazione e la responsabilità del
convenuto (quindi il dispositivo del lodo, unico elemento della decisione suscettibile
di impugnativa: Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, m. 14), né il
semplice riferimento a pubblicazioni scientifiche, nemmeno indicate come
documenti della causa arbitrale, può rappresentare sufficiente motivazione,
rispettivamente dimostrare l'arbitrarietà del lodo: e ciò sempre in virtù di
quanto precedentemente esposto sub 5.
-
Analoghe
osservazioni valgono in merito alla seconda censura ricorsuale, concernente
l'importo che il convenuto è stato condannato a pagare (ricorso, punto 7). Al
proposito, pur dissentendo in genere dalla condanna come tale, la critica
s'incentra sul danno rappresentato dal costo delle pareti sommerse originarie
che sono state sostituite, ossia sulle poste di fr. 40'980.- per __________ e
di fr. 47'730.- per __________ (lodo, pag. 21). Il ricorrente sostiene che la
sostituzione delle pareti esistenti con pareti nuove in alluminio non è stata
imposta da esigenze tecniche, ma dalla politica dispendiosa del consorzio,
ritenendo che le pareti vecchie avrebbero potuto essere riutilizzate
semplicemente con un altro posizionamento. Sennonché, oltre la critica verbale,
egli non ha indicato, nemmeno in questo caso, come e perché il lodo sia
arbitrario, ossia quali elementi concreti dell'incarto avrebbero dovuto indurre
il collegio arbitrale a giudicare senz'altro nel senso auspicato, con la
conseguenza di dover prescindere da queste poste del danno. Se ne deve
concludere che anche rispetto a questo punto il ricorso è immotivato e quindi
nullo.
-
Tanto
meno appare motivata e può essere presa in considerazione la generica
osservazione del ricorrente secondo cui sono stati violati i principi base
sul calcolo del danno secondo gli art. 97 e segg. CO, non giustificandosi secondo
i principi dottrinali generalmente riconosciuti nell'ambito del computo dei
vantaggi, che il CDL risparmi normali costi e spese, caricandoli all'ing.
__________. Trattandosi qui di questione di diritto (verosimilmente attinente
alla corretta applicazione di norme materiali), la censura appare praticamente
solo formulata ma non seriamente, né sufficientemente motivata.
-
Il
ricorso è così per lo più nullo, ossia formalmente irricevibile per carenza di
motivazione (art. 329 CPC). Laddove non lo fosse è certamente da respingere. La
decisione sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili segue la
soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 148
CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 7 maggio 2001 dell'ing.
__________, per quanto ricevibile, è respinto.
-
Le
spese (fr. 50.-) e la tassa di giustizia (fr. 3'950.-), anticipate dal
ricorrente, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre alla controparte la
somma di fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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