AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2001.47
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00047
Lugano
4 febbraio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.1996.601 (OA.13'143) della Pretura del Distretto di Bellinzona-
promossa con petizione 11 dicembre 1996 da
ora
rappr. dall'avv. __________
contro
-
rappr. dall'avv. __________
2. __________
rappr. dall'avv. __________
chiedente che i convenuti fossero condannati in solido a pagare
all'attrice la somma di fr. 33'669.30 oltre interessi al 12% dall'8 luglio 1996
a titolo di risarcimento danni conseguente a un incidente della circolazione
stradale;
domande
cui entrambi i convenuti -in misura e per motivi diversi- si sono opposti;
che il pretore -con sentenza 21 febbraio 2001- ha integralmente
accolto, eccezion fatta per il tasso degli interessi di mora e per il rapporto
di solidarietà, condannando il convenuto no. 1 al pagamento all'attrice di fr.
24'487.30 e interessi, rispettivamente la convenuta no. 2 al versamento di fr.
9'182.- e accessori;
appellanti:
a) l'attrice -con allegato 12 marzo 2001- che, in riforma della
sentenza impugnata, postula la condanna del convenuto __________ al pagamento di fr. 30'555.30 e della
__________ al pagamento di fr. 17'250.-,
oltre interessi;
b) il convenuto no. 1 -con allegato 14 marzo 2001- con cui chiede
la reiezione della petizione nei suoi confronti e la condanna di __________ al
pagamento dell'intera somma posta a giudizio;
c) la convenuta no. 2 -con appello adesivo 2 maggio 2001- che
postula, in via principale, la reiezione della petizione e subordinatamente il
suo accoglimento nella misura limitata di fr. 4'397.35 oltre interessi;
letti gli allegati di osservazioni 2 maggio 2001 di __________
relativamente all'appello dell'attrice, rispettivamente all'appello del convenuto
no. 1;
vista la richiesta di cauzione processuale presentata da
__________ nei confronti del convenuto no. 1 e le osservazioni 9 maggio 2001 di
questi che si oppone alla stessa richiesta;
esaminati
gli atti e di documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
presente vertenza è sorta in seguito a un incidente della circolazione avvenuto
il 16 dicembre 1995 in provincia di __________ in
cui è stato coinvolto e completamente danneggiato il veicolo Lancia Delta, __________,
di cui __________ era detentore sulla base di un contratto di leasing stipulato
il 9 marzo 1994 con l'attrice. Il prezzo di catalogo della vettura era di fr.
56'500.- e la durata del contratto era stata pattuita per 49 mesi; dopo un
primo versamento di fr. 4'000.- le successive rate mensili di noleggio erano di
fr. 1'095.- cadauna; la scadenza era fissata al 10 aprile 1998, senza
possibilità di riscatto. Contemporaneamente il prenditore di leasing ha
assicurato il veicolo presso la compagnia __________, stipulando un contratto
comprendente l'assicurazione RC, la copertura casco totale, l'assicurazione
occupanti e la rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave (doc. 2 -
6 __________), diritti che egli ha poi ceduto all'attrice, con tempestiva informazione
del fatto alla compagnia d'assicurazioni. Oggetto del contendere, oltre al
danno subito dall'attrice, è la diversa responsabilità di entrambi i convenuti,
in particolare a dipendenza della colpa di __________ nell'incidente, avendo affidato la guida del veicolo a
un'amica, tale __________, risultata positiva all'esame dell'alcolemia.
-
Con
la petizione la __________ ha postulato la responsabilità solidale dei
convenuti per l'importo di fr. 33'669.30, composto del saldo sul prezzo
d'acquisto della vettura al 6 dicembre 1995 (fr. 24'100.-), dell'interesse di
ritardo del 12% capitalizzato relativamente al periodo 9 marzo 1994 - 7 luglio
1996 (fr. 8'671.95), dell'IVA sui canoni pagati (fr. 735.35) e di spese varie
per fr. 162.- (conteggio, doc. M).
-
Il
convenuto __________ si è opposto alla
petizione, sostenendo che il danno dev'essere sopportato dalla compagnia
d'assicurazioni in base alla polizza casco totale. Inoltre ha allegato
l'inesattezza del calcolo del danno che, secondo un proprio conteggio, è pari a
soli fr. 12'305.30, così come esposto nel proprio doc. 19. A fronte
dell'atteggiamento negativo della compagnia __________, egli ha sostenuto -per
quanto riguarda la riduzione delle prestazioni- la prevalenza delle CGA
rispetto alle norme dispositive della LCA, conseguendone in concreto
l'impossibilità di procedere a una riduzione delle prestazioni assicurative
poiché il tasso alcolemico riscontrato presso la signora __________ era
inferiore al limite dell'1,5 %o. Ha contestato infine il diritto della
compagnia d'assicurazioni di compensare le prestazioni casco nei suoi confronti
con un futuro diritto di rivalsa sull'assicurato, conseguente a una pretesa
grave negligenza di questi, ritenendo la stessa non esigibile.
La
convenuta __________, opponendosi all'esistenza di diritti derivanti dalla
pretesa cessione all'attrice della polizza assicurativa casco totale, che
sarebbe unicamente stata costituita in pegno, ha contestato anzitutto la
legittimazione attiva di controparte (rispettivamente la propria legittimazione
passiva). Nel merito, esponendo i motivi che si oppongono alla sua
responsabilità, ha contestato anche ogni posta del credito di controparte.
-
Con
i successivi allegati le parti si sono riconfermate nelle loro domande ed
eccezioni. Delle singole argomentazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Con
la sentenza impugnata il pretore ha anzitutto risposto negativamente
all'eccezione di carente legittimazione sollevata dalla convenuta no. 2,
ritenendo pienamente valida la cessione dei diritti assicurativi, così come
alla comunicazione della stessa compagnia all'attrice secondo cui l'erogazione
di eventuali prestazioni sarebbe avvenuta direttamente nei confronti di
quest'ultima. Per quanto riguarda il calcolo del canone di leasing successivo
al sinistro, il primo giudice conclude per un credito dell'attrice di fr.
38'205.30 per cui, dedotti fr. 25'900.- già versati, restano fr. 12'305.30,
pari all'importo riconosciuto dal convenuto no. 1. D'altra parte calcola in fr.
35'500.- il corrispettivo del valore della vettura distrutta (già dedotti fr.
2'000.- pari al valore del relitto), dovuto all'attrice dalla compagnia
d'assicurazioni come prestazione riconducibile alla copertura casco a suo tempo
pattuita con il prenditore di leasing. Affrontando il tema della proposta
esclusione delle prestazioni assicurative, considera non provato che il tasso alcolemico
della signora __________ fosse superiore all'1,5 %o al momento dell'incidente,
di modo che la compagnia convenuta non ha motivo per non far fronte alle sue
prestazioni. In merito poi alla proposta riduzione delle medesime, ritiene che
il fatto di aver affidato la guida del veicolo a una persona risultata sotto
l'influsso di sostanze alcoliche rappresenta per il detentore del veicolo una
colpa grave, in particolare tale da permettere una riduzione delle prestazioni
assicurative del 50%. Da ultimo, per quanto riguarda la quantificazione dei
risarcimenti (esclusa la responsabilità solidale dei convenuti), rileva
anzitutto che la domanda dell'attrice avrebbe potuto essere maggiore, dato il
suo diritto di essere risarcita per due titoli distinti: i canoni di leasing e
il valore del veicolo andato distrutto. In concreto poi, caricato a __________ il credito da lui riconosciuto nelle proprie
allegazioni, cui somma il valore del relitto (fr. 2'000.-) e la franchigia (fr.
1'000.-), riconosce un'ulteriore posta di debito per ogni convenuto, pari alla
metà della differenza fra la domanda di causa (fr. 33'669.30) e il debito
esclusivamente di pertinenza del convenuto no. 1, ossia fr. 15'305.30: ciò che
dà a carico della convenuta no. 2 un importo di fr. 9'182.- e a carico di
__________, complessivamente, fr. 24'487.30.
Del
contenuto delle impugnazioni già elencate in ingresso e delle osservazioni alle
stesse si dirà nel seguito della decisione.
- Per
contro, va anzitutto decisa al domanda di cauzione processuale proposta
dalla convenuta no. 2 nei confronti del convenuto no. 1, ovvero in base
all'allegazione che questi si troverebbe in stato d'insolvenza risultante da
atti ufficiali. Da parte sua il signor __________
contesta la ricorrenza dei presupposti dell'art. 153 CPC affermando che
solo la controparte potrebbe chiedere nei suoi confronti la prestazione di una
cauzione; non invece una parte coconvenuta. E infatti è così, già perché la
prestazione di una cauzione processuale è intesa ad assicurare a una parte
convenuta (o a una parte resistente in appello: art. 316 CPC) il pagamento
delle spese giudiziarie e delle ripetibili qualora la parte attrice,
rispettivamente l'appellante dovesse diventare sua debitrice per tali titoli in
seguito a soccombenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art, 153, m. 1).
Orbene, in concreto, controparte del convenuto no. 1 -anche in questa sede-
resta la società attrice, così come peraltro dimostrano correttamente i
dispositivi 4.1 e 4.2 della sentenza impugnata, concernenti le ripetibili; né i
rapporti fra le parti mutano in relazione alle spese e alla tassa di giustizia,
laddove non esiste obbligo di solidarietà fra liteconsorti (art. 148 cpv. 4
CPC).
Ma
nel caso di specie v'è un ulteriore motivo per non ammettere la domanda di
cauzione; infatti, la domanda no. 3 di riforma della sentenza pretorile, di cui
al petitum 1.1 dell'appello di __________, non è ricevibile. L'appellante
infatti, invece di limitarsi a chiedere la reiezione della petizione nei suoi
confronti (domanda no. 2), postula la condanna di __________ al pagamento
all'attrice dell'intero importo posto a giudizio. Al proposito va anzitutto
puntualizzato che fra le parti convenute, come già detto, esiste un rapporto di
litenconsorzio facoltativo, figura processuale che si attualizza quando tra le
cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo
dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende totalmente o
parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni (Rep 1985, 335;
sulle caratteristiche del litenconsorzio obbligatorio cfr. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 296 e 297). Tale premessa, in concreto pacifica,
comporta la conseguenza che la sorte di ciascun liteconsorte è determinata dal
contegno che egli ha tenuto e da quello che è stato tenuto a suo riguardo: la
domanda può così essere accolta rispetto all'uno e respinta rispetto all'altro
(Rep cit.). Ciò significa inoltre che il liteconsorzio facoltativo può
scindersi o cessare rispetto a uno o più liteconsorti e che ognuno di essi è
legittimato per sé ad adire le vie ricorsuali quando sono in gioco i suoi
diritti e i suoi obblighi, mentre non vi è legittimato per ottenere la condanna
di un liteconsorte che il primo giudice non ha ritenuto di condannare (Rep
1990, 226; II CCA 18 gennaio 1988 in re D.S./ M. e llcc.). L'irricevibilità
della domanda d'appello in questione comporta la cancellazione di qualsiasi
temuto pregiudizio di natura processuale da parte di __________ a causa della
possibile soccombenza in appello del convenuto __________.
Ne
consegue che la domanda di cauzione processuale di __________ dev'essere
respinta.
- Irricevibile
-in buona parte (ossia fatta eccezione per il tasso applicabile agli interessi
di mora)- è pure l'appello dell'attrice. Infatti, premessa fondamentale per
impugnare una sentenza di primo grado è l'esistenza di un cosiddetto gravamen
(formale), presente quando la parte che intende appellare -confrontando il
dispositivo della sentenza di primo grado con le domande delle parti- vede
respinte parzialmente o integralmente le proprie domande, rispettivamente vede
accolte le domande di controparte (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 129 e
130). In concreto, la sentenza del pretore ha integralmente accolto la
petizione in quanto intesa a ottenere la condanna delle controparti al
versamento di complessivi fr. 33'669.30, dal momento che ciò corrisponde alla
somma degli importi cui sono stati condannati i convenuti separatamente. Già
per questo motivo l'appello non può essere esaminato; né lo può essere in base
alle argomentazioni proposte, ossia sulla base di un diverso metodo di calcolo,
dal momento che le motivazioni del primo giudice, di principio, non possono
essere oggetto d'appello (Anastasi, op. cit., ibidem). E tanto meno
l'appello è ammissibile, postulando la condanna dell'una e dell'altra parte convenuta
(non alternativamente) a versare all'appellante un importo complessivo maggiore
del credito posto a giudizio in prima sede, ciò che contrasta sia con l'art.
321 CPC, sia con il divieto dell'ultrapetizione (art. 86 CPC). D'altra parte,
già il pretore aveva ammesso che il credito complessivo dell'attrice era
superiore alla domanda di causa, ma proprio per questo ha proceduto nei suoi
conteggi, tenendo conto dell'importo massimo (domanda di causa) oltre il quale
non avrebbe potuto giudicare.
Per
quanto riguarda gli interessi di mora si dirà, se del caso, nel seguito.
- Con
appello adesivo __________ si oppone alle conclusioni del primo giudice,
ritenendo adempiuti i presupposti per escludere la propria responsabilità in
particolare a dipendenza del grado di alcolemia riscontrato presso __________
che al momento dell'incidente (tenuto conto del tempo trascorso fino al
prelievo) doveva certamente superare il limite dell'1,5 %o. Subordinatamente,
ossia nel caso di conferma del giudizio impugnato sul primo punto, propone di
ridurre l'importo che è stata condannata a pagare, osservando la diversità fra
le poste chieste dall'attrice in prima sede e componenti del credito
complessivo e gli importi presi in considerazione dal pretore: in particolare
rileva come controparte abbia quantificato in soli fr. 24'100.- il valore del
veicolo prima del sinistro, ciò che dovrebbe comportare una modifica del
calcolo del dovuto nel suo complesso, osservando che le altre poste di credito
sono state regolarmente contestate.
8.1. Per quanto riguarda il primo punto dell'impugnazione, oggetto di
discussione davanti al pretore, incombeva alla compagnia d'assicurazione la
prova del fatto, in quanto essa intendeva prevalersi del tasso eccessivo di alcolemia
della conducente per escludere ogni sua prestazione (art. 8 CC). In questa
direzione essa ha richiamato l'incarto medico dell'ospedale che ha effettuato
il prelievo del sangue ed eseguito l'esame ematologico, ma non ha offerto
nessuna prova a sostegno della sua tesi secondo cui il tasso dell'1,3 %o
verificato alle ore 05.30 (inc. richiamato - teste dott. __________ del
__________) esclude che al momento dell'incidente -avvenuto verso le 02.30
(doc. 7 __________)- superasse certamente, o con grande probabilità, il limite
dell'1,5 %o. Infatti, la questione -che attiene alla sfera scientifica- avrebbe
potuto essere accertata peritalmente, ma ciò non è avvenuto; così che, in
assenza di dati oggettivi, non può essere rimproverato al primo giudice di
essersi attenuto a ciò che risulta dall'incarto, senza azzardare valutazioni
arbitrarie. Anche perché il calcolo a ritroso dell'alcolemia è tanto più
difficile, quanto più tempo è trascorso fra il momento dell'incidente e il
prelievo del campione di sangue. Infatti, se è generalmente ammesso che nella
fase di eliminazione dell'alcool, ossia dalla fine del periodo di assorbimento,
la diminuzione del tasso è linearmente di un massimo di 0,2 g, rispettivamente
di un minimo di 0,1 g per ogni ora (Bussy/ Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, ed. 3, art. 91 LCS, n. 2.4; Gujer H. R.,
L'alcool au volant, in Journées du droit de la circulation routière,
1988, pag. 2), è altrettanto vero che in concreto non v'è nessun elemento certo
a indicare quando sia terminata la fase di assorbimento la quale a sua volta, a
seconda dei casi, può durare da 20 minuti a due ore dopo l'ultima assunzione di
bevande alcoliche (Bussy/ Rusconi, op. cit., ibidem; Gujer, op.
cit., pag. 2) e durante la quale la curva della concentrazione di alcool nel
sangue è irregolare (Gujer, idem, Annexe 3: Directives pour l'interprétation
médicale de l'alcoolémie, punto 2.1.2). Orbene, da queste sole indicazioni
teoriche si ricava che al tasso in esame dell'1,3 %o delle ore 0530 si può
giungere per vie diverse: in particolare, la tesi dell'appellante adesivamente
potrebbe reggere soltanto nell'ipotesi che al momento dell'incidente fosse già
iniziata (o iniziasse) la fase di eliminazione dell'alcool: e infatti un
calcolo a ritroso di tipo schematico è possibile solo per la parte
"lineare" della curva dell'alcolemia (Gujer, annesso cit.,
punto 3). Mentre essa non darebbe lo stesso risultato se la fase di
assorbimento si fosse protratta per un'ora, un'ora e mezzo o più dopo il
momento giuridicamente significativo e ciò a dipendenza di tutta una serie di
elementi fattuali -di natura oggettiva e anche soggettiva- non accertati e
comunque non valutati (cfr. SJZ 1968, pag. 286 e segg.). In particolare,
contrariamente all'assunto dell'appellante adesivamente, non v'è prova che
quando la signora __________ lasciò la
discoteca verso le 02.00, la fase d'assorbimento fosse terminata; a prescindere
da ogni altro dato di valutazione, nemmeno risulta sulla base delle
testimonianze assunte quando, durante la notte del sinistro, la conducente abbia
consumato alcolici.
8.2. In
merito al valore del veicolo, ciò che in questa sede afferma la convenuta
__________ non corrisponde alle allegazioni dell'attrice. Mai infatti questa ha
indicato chiaramente un valore del veicolo al momento del sinistro in fr.
24'100.-. In particolare questo importo (credito base, come lo definisce
la stessa convenuta in risposta) figura senza nessuna specificazione nel
conteggio della banca, inteso peraltro a enumerare le poste di pregiudizio
dipendenti dall'anticipata risoluzione del contratto di leasing (doc. M);
circostanza confermata dal fatto che la somma in esame indica soltanto la
differenza fra il prezzo d'acquisto della vettura (esposto in quella sede per
fr. 50'000.-) e la somma dei canoni di leasing già pagati. Al proposito è vero
-come sostiene l'appellante- che la domanda originaria dell'attrice è stata in
parte diversamente impostata in sede di replica dove ha introdotto altre cause
del suo credito, in particolare il danno per la distruzione del veicolo. Sennonché
si tratta di una modifica del tutto conforme alla procedura che in particolare
non è in urto con il divieto di modifica dell'azione, poggiando sullo stesso
complesso di fatti ed essendo avvenuta durante lo scambio degli allegati
introduttivi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 74 CPC, m. 2 e m. 4).
Comunque la sentenza impugnata indica un valore del veicolo al momento del
sinistro, accertato sulla base del listino __________ e della perizia giudiziaria, mentre non sono presenti
all'incarto indicazioni contrarie: ne consegue che il proposto nuovo calcolo
del danno non può essere accolto.
L'appello
adesivo di __________ deve pertanto essere respinto.
- Con
la domanda d'appello no. 2 (petitum 1.1) __________ propone l'integrale
reiezione della petizione nei suoi confronti, censurando anzitutto il fatto che
il pretore l'abbia considerato acquiescente per la somma di fr. 12'305.30.- Al
proposito ammette di aver chiesto -con la risposta- l'accoglimento della
petizione per l'importo di fr. 12'305.30: non tuttavia come riconoscimento di
debito, ma solo nel caso in cui non venisse considerata la cessione delle
pretese derivanti dall'assicurazione casco. Visto invece che -a buona ragione-
il pretore ha ammesso tale circostanza, sostiene che l'intera somma posta a
giudizio rappresenta un debito della compagnia d'assicurazioni, venendo a
mancare la propria legittimazione passiva nei confronti dell'attrice. Inoltre,
precisa di aver considerato la somma di fr. 12'305.30 quale danno totale subito
dalla __________ per rapporto al credito della petizione. Per quanto poi
concerne il valore del veicolo andato distrutto, stimato dal primo giudice in
fr. 37'500.-, considera il relativo risarcimento una questione esclusivamente
attinente alla __________, contestando pure il carico a suo sfavore della somma
di fr. 2'000.- pari al valore del relitto (appello, 14 - 17). Inoltre, censura
la sentenza pretorile in merito alla possibilità di riduzione delle prestazioni
assicurative (50%) a dipendenza del suo comportamento.
9.1. La
risposta di causa di __________ si concludeva chiedendo esplicitamente e senza
riserve che la petizione fosse accolta limitatamente all'importo di fr.
12'305.30 oltre interessi del 5% nei suoi confronti e che l'opposizione da
lui interposta al PE __________dell'UE di Bellinzona fosse rigettata
limitatamente allo stesso importo. Le domande sono state ribadite con la
duplica e non modificate in sede conclusiva. Nelle motivazioni dei propri
allegati introduttivi il convenuto non accenna minimamente a un'ammissione
condizionata della petizione (ciò che peraltro l'avrebbe indotto a formulare
una domanda principale di reiezione della petizione e una domanda subordinata
di accoglimento limitato), ma -puntualizzata la propria tesi quo al danno
susseguente alla rescissione del leasing- si oppone alle tesi della compagnia
d'assicurazione di negare, rispettivamente di ridurre le proprie prestazioni
assicurative. In replica egli afferma che il contratto di leasing prevede che,
in caso di danno totale, il contraente deve risarcire unicamente il canone
di leasing fissato in modo definitivo e retroattivo secondo la tabella e al
proposito contesta il conteggio dell'attrice, rinviando al proprio computo
(doc. 19). Si tratta di uno scritto del patrocinatore del convenuto alla __________
dove, corretto il computo (così come poi condiviso dal pretore), si conclude in
merito al saldo del contratto leasing: se (la compagnia d'assicurazioni)
non dovesse versarvi l'importo (fr. 33'663.30), è sottinteso che il signor
__________ non riconoscerà un saldo di fr. 33'663.30 ma di fr. 12'305.30.
Quindi, preso atto della chiara lettera delle conclusioni di causa di
__________, espresse in modo non equivoco nella risposta di causa, nemmeno
dalle motivazioni dei suoi allegati è lecito desumere che il riconoscimento di
debito da lui espresso fosse da intendere in modo condizionato; ne consegue che
su questo punto la decisione pretorile dev'essere confermata, l'affermazione
contraria qui proposta apparendo peraltro del tutto nuova in causa e non deducibile
dagli atti della prima sede. E' pertanto irrilevante che l'appellante censuri
la sentenza pretorile a dipendenza dell'assunto secondo cui anche il
pregiudizio per la cessazione del leasing avrebbe dovuto essere coperto
dall'assicurazione casco che egli aveva appositamente stipulato per vedersi
coperte tutte le eventuali spese e/o danni derivanti da un incidente. Comunque
-almeno a titolo abbondanziale- può essere precisato che negli oggetti del
contratto assicurativo a suo tempo concluso dall'appellante in connessione con
la pattuizione del leasing non figurano le conseguenze della cessazione di
questo contratto, ma esclusivamente rischi inerenti alla detenzione e
all'esercizio di vetture da turismo: in particolare la copertura assicurativa
casco completa concerne le fattispecie espressamente menzionate dalle
condizioni generali in vigore: oltre agli eventi coperti dalla casco parziale,
i cosiddetti eventi di collisione e, solo se convenuto, ulteriori pregiudizi
comunque indicati in modo specifico (doc. 4: CG dell'assicurazione casco
veicoli a motore art. 2 lett. a e b). Nessun accenno è invece riscontrabile a
proposito del pregiudizio in esame e corrispondente al credito riconosciuto
dall'appellante.
9.2. Il
valore del relitto, non restituito all'attrice e pacificamente stimato in fr.
2'000.-, è stato considerato dal primo giudice come una posta del danno che
solo il convenuto __________ è tenuto a
risarcire. Premesso che, dal punto di vista processuale, l'attrice avrebbe
dovuto chiedere la restituzione del relitto con un'azione in rivendicazione,
l'appellante contesta la decisione del pretore poiché le CG del leasing non
impongono la restituzione del veicolo nel caso di danno totale, rispettivamente
perché il conteggio del pregiudizio in caso di danno totale non è subordinato
alla restituzione del veicolo. D'altra parte, osserva che controparte si è
disinteressata del relitto, rinunciando al suo diritto di ritiro del veicolo
presso il domicilio del contraente, malgrado la disponibilità di riconsegna da
parte sua. Determinanti per risolvere questa censura sono due circostanze: nel
merito, che l'applicabilità al caso concreto del § 16 del CG del leasing è
almeno opinabile, avendo evidentemente per oggetto la restituzione di un
veicolo usato ma in perfetto stato di circolazione (§ 16.3),
rispettivamente riparabile (§ 16.2); processualmente, che l'attrice non ha mai
preteso -in particolare dal convenuto no. 1- di essere risarcita per il valore
del relitto: né nella petizione, né nella replica. Conseguendone che questa
posta del credito è sfuggita al contraddittorio e non avrebbe potuto essere
giudicata (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 74 CPC, m. 4; art. 86 CPC,
m. 3).
Su
questo punto l'appello deve pertanto essere accolto.
9.3. Per
quanto riguarda la riduzione delle prestazioni assicurative non è anzitutto
vero ciò che afferma l'appellante, ossia che il pretore avrebbe indicato la
base legale della sua decisione nelle Disposizioni comuni (in calce all'art. 7)
della CG dell'assicurazione casco (doc. 4). Esplicitamente infatti egli si è
riferito alle CG dell'assicurazione relativa alla rinuncia al diritto di
rivalsa in caso di colpa grave, rinuncia tuttavia esplicitamente e univocamente
assente nei casi in cui il conducente ha causato l'evento dannoso sotto
l'influsso dell'alcool (doc. 6, pag. 1, art. 3). Ciò che comporta
l'applicabilità direttamente indicata dal precedente art. 2 (delle stesse CGA)
secondo il quale il diritto di rivalsa oggetto della pattuita rinuncia da parte
della Compagnia d'assicurazioni concerne esplicitamente il diritto di
ridurre le prestazioni secondo l'art. 14 della legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA). Affermando la prevalenza delle CGA sulla LCA,
l'appellante altro non fa che confermare l'applicabilità dell'art. 14 LCA nel
senso indicato dal pretore e in base al cui capoverso 2 se il sinistro fu
cagionato da colpa grave dello stipulante o dell'avente diritto, l'assicuratore
può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa. E'
pertanto fuori discussione -contrariamente alla tesi dell'appellante- che in
concreto la compagnia d'assicurazioni si è riservata sia l'esclusione delle
prestazioni in virtù dell'art. 3 n. 9 delle CG dell'assicurazione casco, sia la
possibilità della riduzione in caso di colpa grave. In tal senso la decisione
del pretore è corretta.
Inoltre,
l'appellante ritiene insolita la clausola di cui all'art. 3 delle CG
relative all'Assicurazione della rinuncia al diritto di rivalsa. A prescindere
dal merito dell'eccezione, è vero ciò che al proposito osserva la convenuta
__________ (Osservazioni all'appello __________, ad 22), ossia che si tratta di
un fatto nuovo di cui l'appellante si prevale solo in questa sede. L'eccezione
specifica infatti non si fonda soltanto su un elemento oggettivo, ma anche su
un presupposto soggettivo di imprevedibilità della norma nel complesso del
contratto d'assicurazione, laddove determinante può essere anche
l'atteggiamento dell'assicuratore, l'inesperienza del contraente,
rispettivamente la presentazione della clausola in questione al momento delle
trattative, ecc. (Maurer A. , Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
ed. 3, pag. 163, N. 297a; Fuhrer S., in Comm. di Basilea, Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, art. 33, N. 58). In concreto tuttavia,
affrontando il tema dell'art. 14 cpv. 2 LCA, il convenuto mai ha accennato
all'inapplicabilità delle CG dell'Assicurazione di rinuncia al diritto di
rivalsa, né producendo (quale doc. 18) la presa di posizione della __________ nei suoli confronti in cui si diceva: Per
quanto si riferisce alla copertura assicurativa contro la rivalsa per colpa
grave vi facciamo notare che la stessa non si applica ai casi di ebrietà (art.
4 CGA); né trattando in causa lo stesso tema (risposta, pag. 7 e segg.), né
ancora dovendo aver letto la replica (ancorché intesa a prendere posizione alla
risposta della convenuta no. 2, ma pur versata nel medesimo incarto) in cui
l'attrice affronta in modo esplicito il tema dell'eccezione all'assicurazione
di rinuncia al diritto di rivalsa (pag. 6).
Alla
ricevibilità dell'eccezione in questa sede si oppone pertanto l'art. 321 CPC.
9.4. Infine
l'appellante considera comunque non dati i presupposti della colpa grave a suo
carico. Orbene, l'argomento appare in questa sede al limite della temerarietà.
Infatti, tenuto conto dei corretti riferimenti giurisprudenziali indicati dal
pretore e del fatto che, pur dovendo conoscere le condizioni di __________
all'uscita della discoteca, avendo passato con lei tutta la serata (teste __________),
e quindi non potendo escludere che avesse consumato bevande alcoliche (anche se
ha affermato in sede di IF di non averla vista bere) almeno oltre il
limite di quella sobrietà che le permettesse di porsi senza riserve alla guida
di un veicolo (alle 02.00 del mattino, sotto la pioggia e con strade bagnate:
cfr. IF __________), l'appellante -provato dalla serata- le ha ceduto il
volante e -semiaddormentato (IF)- nemmeno si è accorto di come la sua compagna
guidasse e di quel sorpasso che avrebbe causato la morte del giovane conducente
del veicolo che procedeva in senso contrario. D'altra parte, a sostegno della
tesi pretorile, v'è pure la condanna in Italia dell'appellante per affidamento
incauto del veicolo ad altra persona (IF __________) così come l'accertamento
dell'alcolemia che, pur riferita a tre ore dopo l'incidente, costituisce la
certezza -al di là di quanto i testi abbiano o non abbiano constatato- di un
consumo di alcolici non irrilevante la cui sottovalutazione basta per
costituire violazione di una regola elementare di prudenza (Fuhrer,
Comm. cit., art. 14 LCA, N. 18 e 21). D'altra parte non può invero essere
rimproverato al pretore di aver abusato del margine di apprezzamento
riservatogli dalla legge (Fuhrer, Comm. cit., art. 14 LCA, N. 20).
-
Per
quanto riguarda gli interessi di mora il cui tasso è stato fissato dal pretore
nel 5%, l'appello dell'attrice, ricevibile su questo punto, ne propone un tasso
del 12%, almeno applicabile all'importo di fr. 12'305.30 dovuto dal convenuto
no. 1. Al proposito è l'art. 104 CO a stabilire che il debitore in mora al
pagamento di una somma di denaro deve pagare interessi del cinque per cento
all'anno; e ciò anche nel cado in cui gli interessi convenzionali fossero
pattuiti in misura minore. Tassi superiori a quello legale possono essere
riconosciuti esclusivamente in base al contratto (cpv. 2), oppure, a
determinate condizioni, nei rapporti fra commercianti (cpv. 3). L'appellante
afferma che il contratto di leasing prevede un tasso maggiorato che deve valere
anche per lo scioglimento anticipato del negozio giuridico nei termini indicati
dal medesimo, ossia con riferimento al corrispettivo del canone di leasing e al
danno non risarcito dall'assicuratore. Orbene, il solo esame delle CG del
contratto base (doc. A 1) è silente sul tema, prevedendo unicamente un
interesse di mora dell'1% mensile, senza particolare messa in mora nel caso
di ritardo nel pagamento del canone di leasing (art. 4.2), canone che da
versare mensilmente e anticipatamente entro il 30 di ogni mese (art.
4.1). Si tratta tuttavia di una clausola evidentemente valida per la durata del
leasing e tale da indurre il prenditore di leasing alla massima puntualità nel
versamento delle mensilità, ma non riferibile anche alla fattispecie della
risoluzione anticipata del contratto, in particolare a causa di danno totale
del veicolo. All'art. 4.3 cpv. 2 delle CG è infatti prevista unicamente la
facoltà della società di leasing di ricalcolare il canone in base alla durata
effettiva secondo la tabella e di fissarlo con effetto retroattivo all'inizio
del contratto, calcolo nel quale non è previsto di tener conto in nessun modo
di interessi di ritardo. Ne consegue che la decisione impugnata dev'essere
confermata.
-
Riassumendo, l'unica censura accolta attiene all'appello
presentato da __________ e concerne il valore del relitto, conseguendone che
dall'importo che questi è stato condannato a pagare va dedotta la somma di fr.
2'000.-. Riforma che comporta una conseguente, proporzionale modifica dei dispositivi
che ne dipendono.
Le
spese, la tassa di giustizia e le ripetibili d'appello seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), tenendo conto del diverso valore delle impugnazioni e del fatto
che il convenuto no. 1 non ha presentato osservazioni all'appello dell'attrice
e che l'attrice ha rinunciato a formulare osservazioni sia all'appello di
__________, sia all'appello adesivo di __________.
- In
data 1. giugno 2001, fuori da ogni termine concernente la procedura d'appello,
__________ ha prodotto una sentenza 26 aprile 2001 del Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona -cresciuta in giudicato- con la quale, sulla base
dell'art. 85a cpv. 3 LEF, è stata accolta una sua istanza intesa
all'accertamento dell'inesistenza di un credito di fr. 100'000.- per il quale
__________ l'aveva escusso. Chiede che questa Camera ne tenga conto per negare
qualsiasi pretesa dell'assicuratore intesa alla riduzione delle prestazioni
dipendenti dal contratto assicurativo, venendo a mancare ogni diritto di
regresso nei suoi confronti. A sostegno della sua tesi si riferisce alla causa
dell'esecuzione indicata sul precetto esecutivo emesso nei suoi confronti: incidente
stradale del 16 dicembre 1995.Regresso della spett. __________ ecc.; mentre dalla sentenza prodotta
risulta che la Compagnia d'assicurazioni non ha partecipato al processo.
Orbene, l'istante non propone questi fatti nuovi (di cui non ha mai fatto cenno
in nessun allegato), al di là di ogni loro rilevanza, con un atto formale del
processo (cfr. al proposito Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 138, m. 1),
conseguendone l'irricevibilità della domanda. D'altra parte, a prescindere da
ogni considerazione di merito, sta il fatto che, mentre ora pretende che la
sentenza prodotta debba incidere sull'esito della causa in esame, al momento in
cui già l'aveva allegata (ancorché priva di crescita in giudicato) con le
osservazioni alla domanda di cauzione processuale, l'appellante _________ se ne
era servito soltanto per dimostrare l'inesistenza del presupposto della propria
insolvenza, dovendosi verosimilmente cancellare dall'estratto dell'UE
l'esecuzione della compagnia d'assicurazioni cui egli -peraltro- nemmeno aveva
interposto opposizione. Il che, a prescindere da qualsiasi norma specifica,
rappresenta comunque un inammissibile novum (art. 321 CPC) e, oltre tutto,
appare in contrasto con il principio della buona fede nel processo.
Motivi per i quali,
richiamate la LTG e la
TOA
pronuncia:
I. L'istanza
di cauzione processuale 2 maggio 2001 di __________ è respinta.
II. L'appello
12 marzo 2001 di __________ G, in quanto ricevibile, è respinto.
III. Le
spese fr. 30.--
e
la tassa di giustizia fr. 470.--
totale fr.
500.--
anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo
di
versare ad __________ la somma
di
fr. 700.- a titolo di ripetibili.
IV. L'appello
14 marzo 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore del distretto di
Bellinzona, immutati gli altri dispositivi, è così riformata:
- __________ , è
condannato a pagare alla __________, la somma di fr. 22'487.30 oltre interessi
al 5% dall'8 luglio 1996.
2.1 L'opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Bellinzona è
rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 22'487.30 oltre
interessi al 5% dall'8 luglio 1996.
- La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attrice,
sono poste per 2/3 a carico di __________ e per 1/3
a carico della __________.
4.1 __________
rifonderà all'attrice fr. 1'800.- per ripetibili ridotte.
V. Le
spese fr. 30.--
e
la tassa di giustizia fr. 570.--
in
totale fr.
600.--
anticipati
dall'appellante restano a suo carico in misura di 9/10 e per 1/10 a carico
dell'attrice.
VI. L'appello
adesivo 2 maggio 2001 di _________ è respinto.
VII. Le
spese. fr.
30.--
e
la tassa di giustizia fr. 270.--
totale fr.
300.--
da
anticipare dall'appellante adesiva, restano a suo carico.
VIII. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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