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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.25
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00025
Lugano
12 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. OA.1997.00153 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione 15 dicembre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'706,50
oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 8 gennaio 2001, ha
parzialmente accolto, limitatamente al pagamento di fr. 8'235,50 oltre
interessi;
appellante
l'attrice che con allegato 26 gennaio 2001 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso del parziale accoglimento della petizione con conseguente
condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'471.-- oltre ad interessi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 6 marzo 2001, chiede la reiezione del gravame;
esaminati
gli atti dell'incarto;
considerato
in
fatto ed in diritto:
-
Nel
1997 la __________ ha riscontrato una forte diminuzione delle degenze con
conseguente mancata fatturazione per un importo di circa 1,5 milioni di franchi
per l'esercizio annuo precedente. La necessità di ridurre i costi di gestione
ha condotto a trattative con la commissione interna del personale e con i
sindacati in vista di una riduzione dell'orario di lavoro, con corrispondente
decurtazione del salario. Una soluzione fu trovata nella riduzione da 45 a 37
ore settimanali a partire dal 1° luglio 1997, fermo restando che ogni
lavoratore avrebbe dovuto pronunciarsi individualmente sulla proposta, se del
caso sottoscrivendo un nuovo contratto di lavoro. La maggioranza dei circa 220
dipendenti ha accettato le nuove condizioni contrattuali proposte dalla clinica
il 20 giugno 1997; solo sei dipendenti rifiutarono di firmare il nuovo
contratto.
-
Allegando
l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie, la __________ ha notificato il 24
giugno 1997 la disdetta del contratto di lavoro a 14 dipendenti, tra i quali la
qui appellante.
Con
la petizione in oggetto __________ ha chiesto la condanna della datrice di
lavoro al versamento di sei mensilità di salario, sostenendo che la disdetta
viola l'art. 336 cpv. 1 lett. d nonché l'art. 336 cpv. 2 lett. b CO, essendole
stata notificata solo perché non aveva accettato la modifica delle condizioni
contrattuali. Allegazioni contestate dalla convenuta, secondo la quale il
licenziamento è esclusivamente fondato su ragioni di carattere economico.
-
Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato le reali difficoltà
finanziarie della Clinica e, d'altra parte, il carattere abusivo della disdetta
notificata all'attrice anche perché non aveva accettato le modifiche
contrattuali proposte, (art. 336 cpv. 1 lett. d CO). Di conseguenza ha
condannato la convenuta a versarle due mesi di stipendio.
-
Con il presente gravame __________ chiede che la __________ sia
tenuta a pagarle un'indennità corrispondente a quattro mesi di stipendio,
lamentando che il Pretore non ha equamente tenuto conto della durata del proprio
rapporto di lavoro in forza dal 1° settembre 1985 (doc. C). Dopo un'attività di
quasi dodici anni presso lo stesso datore di lavoro l'appellante rivendica più
di quanto riconosciuto dal Pretore ad altri dipendenti con meno anzianità in
analoghe cause avviate contro la clinica __________. In procedimenti correlati
il primo giudice ha infatti riconosciuto tre mesi di indennità a __________,
impiegata presso la Clinica da dieci anni; due mesi e mezzo a __________ (sei
anni e mezzo d'attività presso la clinica); due mesi a __________ (cinque anni)
e a __________ (tre anni). Proporzionalità vorrebbe che ad una maggiore
anzianità faccia riscontro un'indennità corrispondente.
Nelle
proprie osservazioni l'appellata contesta simile metodo comparativo e si oppone
al richiamo in atti degli incarti inerenti le altre procedure tra la Clinica e
i suoi dipendenti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sottolinea come il giudice
debba tener conto non solo della durata dell'impiego, ma di tutte le circostanze
della fattispecie.
- Giusta
l'art. 336 a CO, la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve
all'altra un'indennità. Questa è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte
le circostanze ma non può superare l'equivalente di sei mesi di salario.
Tra
le circostanze da considerare vanno annoverate la natura punitiva della sanzione
nei confronti di chi ha abusato, le relazioni di lavoro prima della disdetta,
il modo in cui questa è stata data, la gravità della violazione della
personalità del dipendente licenziato, la capacità economica del datore di lavoro
e l'eventuale concolpa della persona licenziata (DTF 123 III 255, con riferimenti).
Il
primo giudice ha commisurato l'indennità considerando i seguenti elementi: la
durata relativamente lunga del rapporto di lavoro, il clima di pressione creato
dal datore di lavoro, le comprovati gravi difficoltà finanziarie in cui si
dibatteva la clinica e la conseguente necessità di procedere a licenziamenti,
l'assenza di colpe professionali della dipendente.
- I
criteri di commisurazione e il risultato a cui il primo giudice è giunto
secondo libero apprezzamento vanno senz'altro confermati. La critica
appellatoria si limita infatti alla comparazione della durata del rapporto
d'impiego di alcuni dipendenti licenziati, trascurando invece le altre
circostanze relative alle differenti fattispecie poste in paragone.
La
questione non risiede tanto nell'eventuale violazione dell'art. 321 CPC in relazione
all'acquisizione degli atti concernenti le summenzionate colleghe licenziate.
Innanzitutto perché molti atti istruttori sono già nell'incarto di causa poiché
assunti in comune (istruttorie congiunte; stesso patrocinatore). Inoltre, nulla
si opporrebbe a che questa Camera consulti le relative sentenze, come altra
giurisprudenza in materia. Ma in concreto ciò è del tutto superfluo: l'appello
risulta infatti inammissibile già per la sua carente motivazione, nella misura
in cui non dimostra che il primo giudice abbia ecceduto il proprio potere di
apprezzamento nel valutare tutte le circostanze del caso. Come detto,
l'appellante fa riferimento unicamente alla durata del rapporto di lavoro senza
occuparsi di altri parametri altrettanto rilevanti. Se è vero che le oggettive
difficoltà economiche della Clinica __________ sono state una costante per
tutti i licenziamenti, non è invece così per la violazione della personalità
dei singoli licenziati, che può essere stata più o meno intensa a dipendenza di
altri fattori. Per esempio, la qui appellante non ha partecipato attivamente alle
trattative con la datrice di lavoro in seno alla commissione interna del
personale, circostanza suscettibile d'accrescere il carattere abusivo della
disdetta, con conseguenti ripercussioni sulla sanzione pecuniaria prevista
dalla legge. Ed infatti le uniche due dipendenti licenziate che hanno ricevuto
un'indennità superiore rispetto all'appellante (rispettivamente due mesi e
mezzo e tre mesi di salario) facevano parte della commissione interna del
personale e presentavano anch'esse un'anzianità di servizio ragguardevole (rispettivamente
dieci e sei anni). Senza entrare in ulteriori dettagli, basti qui rilevare
come, a seconda del criterio scelto per fissare l'indennità, se preso in considerazione
isolatamente, l'appellante potrebbe anche risultare privilegiata rispetto ad
altri dipendenti. Ciò che dimostra l'improponibilità dell'argomentazione appellatoria.
- Va
infine sottolineato che l'indennità per licenziamento abusivo è stabilita dal
giudice secondo libero apprezzamento. Ne deriva che le censure sollevate contro
l'importo delle indennità possono essere esaminate solo con riserbo. Essenziale
è per contro che il primo giudice non si sia allontanato senza motivo dai criteri
di commisurazione descritti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (DTF 123
III 246, consid. 6 a). Come esposto in narrativa, il pretore ha in effetti
tenuto conto del clima di pressione creato dalla datrice di lavoro, delle sue
reali difficoltà finanziarie e della durata del rapporto di lavoro. Riguardo a
quest'ultimo criterio di commisurazione, abbondanzialmente si sottolinea come
l'anzianità di servizio ha un'importanza del tutto relativa per la fissazione
dell'indennità, ritenuto che questa non deve servire al risarcimento del danno
subito dal lavoratore, ma piuttosto alla punizione del datore di lavoro che si
è comportato abusivamente: in tal senso il Tribunale federale ha considerato
ben più rilevante la partecipazione del dipendente licenziato ad una
commissione del personale, ritenendo invece irrilevante la corta durata del rapporto
di lavoro (DTF 119 II 157 consid. 2 b).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
I. L'appello 26 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in:
a.
tassa di giustizia fr. 350.--
b.
spese fr. 50.--
totale
fr. 400.--
già
anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico; questi rifonderà inoltre a
controparte fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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