AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.2
Data decisione, Autorità:
25.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00002
Lugano
25 ottobre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con
petizione 23 gennaio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 228'375.--
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UEF di Locarno, somma ridotta in sede conclusionale a
fr. 180'000.--;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 22 novembre 2000 ha accolto per fr. 90'000.--;
appellante
il convenuto con atto di appello 2 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 16 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Il
28 agosto 1961 __________ e __________, grazie all'intermediazione dell'avv.
__________, acquistarono in comproprietà in ragione di metà ciascuno le part.
n. __________ (compresa la coattiva sul
fondo n. __________) e __________RFD di ________ per la somma complessiva di
fr. 600'000.--.
Mentre
__________ corrispose subito all'intermediario l'onorario e la provvigione
relativi alle quote da lui acquistate, __________ quel giorno stesso sottoscrisse
con quest'ultimo una convenzione mediante la quale egli in caso di vendita
delle quote di sua proprietà si impegnava a versargli a titolo di controprestazione
per aver procacciato l'affare il 20% dell'importo eccedente i fr. 375'000.--
(doc. D).
B. __________
decedeva nel 1965 e nell'ambito della divisione ereditaria le quote di
comproprietà sulle particelle in questione vennero attribuite al coerede
__________.
Quest'ultimo,
nel corso degli anni, ha provveduto a cedere a terzi le sue quote: il 17 febbraio
1969 egli vendette la sua quota di comproprietà sulla part. n. 136 per fr.
45'000.--; il 26 ottobre 1978 alienò una quota di comproprietà di 1/8 sulla
part. n. 126 per fr. 316'875.--, mentre la rimanente quota di 3/8 venne venduta
ai pubblici incanti il 10 marzo 1994 per fr. 1'200'000.--.
C. Con
la petizione in rassegna l'avv. __________ con riferimento alla convenzione di
cui al doc. D ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr.
228'375.-- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, salvo poi ridurre in sede
conclusionale la sua pretesa a fr. 180'000.--.
D. Il
convenuto si è opposto alla petizione con tutta una serie di argomentazioni: innanzitutto
la firma in calce alla convenzione sarebbe falsa; nella fattispecie gli farebbe
inoltre difetto la legittimazione passiva; la pretesa fatta valere dalla controparte,
contraria al principio della buona fede e comunque all'art. 27 CC, sarebbe del
resto estinta nel 1965 rispettivamente prescritta; non vi sarebbe in ogni caso
alcun utile su cui calcolare la percentuale del 20%, anche perché la vendita ai
pubblici incanti del 1994 non era avvenuta su base volontaria; la pretesa
attorea sarebbe pure compensata dai danni che la controparte gli aveva
provocato nell'ambito della successione dei suoi genitori; le richieste di
petizione erano in ogni caso manifestamente eccessive e andavano di conseguenza
ridotte.
E. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 90'000.-- più interessi e accessori.
Il
giudice di prime cure, dopo aver passato in rassegna le singole eccezioni sollevate
dal convenuto, ha concluso che la convenzione di cui al doc. D era del tutto
legittima, attuale e opponibile al convenuto, ma che, visto il lungo lasso di
tempo intercorso tra la sua stipula e l'ultima vendita, in base alla
"clausola rebus sic stantibus" l'importo di fr. 375'000.-- e quello
delle vendite dovevano quanto meno essere adeguati all'indice nazionale del
costo della vita vigente nel marzo 1994: tenuto conto dell'indicizzazione (gli
importi di fr. 45'000.--, fr. 316'875.-- e 1'200'000.-- corrispondendo nel 1994
rispettivamente a fr. 122'077.55, fr. 549'019.-- e 1'200'000.--), la vendita
delle quote già di proprietà di __________ aveva dato un ricavo di fr.
1'871'096.55, per cui l'utile eccedente i fr. 1'328'817.-- (corrispondente
all'indicizzazione della somma di fr. 375'000.--) risultava essere di fr.
542'279.50, il cui 20% a favore dell'attore era dunque di fr. 108'455.90. Ritenuto
che in assenza di una pattuizione sull'ammontare della mercede l'attore avrebbe
potuto pretendere nel 1961 fr. 16'517.50 (fr. 3'035.-- quale onorario notarile
e fr. 30'000.-- quale provvigione di mediazione al 5%, il tutto diviso per 2),
somma che indicizzata corrispondeva nel 1994 a fr. 58'529.-- e che capitalizzata
al 4% era di fr. 76'250.80 rispettivamente al 5% di fr. 110'745.70, il primo
giudice, in applicazione dell'art. 417 CO, tenuto anche conto del rischio corso
dall'attore di nulla incassare nonché del fatto che in ogni caso
l'indicizzazione già aveva comportato una riduzione della pretesa attorea, ha
reputato corretto ed equo fissare l'importo complessivamente dovuto dal convenuto
a fr. 90'000.--.
F. Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di respingere la petizione.
L'appellante
ripropone innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
evidenziando come l'impegno sottoscritto da __________ non fosse suscettibile
di essere devoluto in via successoria, il tutto in combinazione con l'eccezione
di cui all'art. 2 CC nella misura in cui l'atteggiamento di inattività
dell'appellato confermava il decadimento di quell'impegno. In via subordinata,
qualora questa Camera non ritenesse che la convenzione di cui al doc. D violi
l'art. 27 CC, ribadisce che l'attore non poteva prevalersi della vendita avvenuta
nel 1969, per altro nemmeno evocata negli allegati preliminari, tale pretesa
essendo prescritta, come del resto prescritta era ogni eventuale pretesa
derivante dalla vendita avvenuta nel 1978, tanto più che il primo giudice non
aveva tenuto conto delle ingenti migliorie effettuate su quel fondo. La
riduzione della mercede operata dal giudice in applicazione dell'art. 417 CO
era in ogni caso insufficiente: ritenuto che la mercede per un mediatore non
professionista era al massimo del 2%, l'attore nel 1961 avrebbe tutt'al più
potuto pretendere fr. 7'517.75, importo che indicizzato corrispondeva nel 1994
a fr. 26'638.35 e capitalizzato al 4% a fr. 34'704.70, dal che la sua
disponibilità se del caso a riconoscergli una somma di fr. 30'000.--.
G.
Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà,
se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in
diritto:
-
A
questo stadio della lite non è più contestato che la convenzione di cui al doc.
D costituisca un accordo per la remunerazione del mediatore ai sensi dell'art.
414 CO, rispettivamente che il versamento della mercede in ragione di una percentuale
del 20% sul montante del prezzo eccedente fr. 375'000.-- sia in concreto
sottoposto alla condizione sospensiva dell'alienazione delle quote dei fondi pertoccate
a __________ a seguito dell'intermediazione dell'attore.
-
Con
la prima censura d'appello il convenuto ripropone l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva, evidenziando come l'impegno di cui al doc. D fosse di natura
strettamente personale e dunque non suscettibile di essere devoluto in via
successoria; oltretutto, a suo dire, l'inattività dell'appellato fino al 1996
confermava in base al principio della buona fede il decadimento di
quell'impegno. La censura è infondata.
Contrariamente
a quanto ritenuto nell'appello, l'accordo circa la remunerazione dovuta a un
mediatore, indipendentemente dalle circostanze in cui è stato concluso, non
rientra affatto tra i diritti strettamente e assolutamente personali, che
competono al solo titolare e che non possono essere esercitati da altri (cosiddetti
"höchstpersönliche Rechte"; cfr. Bucher,
Berner Kommentar, N. 221-326 ad art. 19 CC;
Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. ed.,
Berna 1989, p. 66 e p. 87 e segg.).
Parimenti,
nemmeno dal fatto che l'attore sia rimasto inattivo fino al 1996 si può
concludere per un decadimento del suo diritto alla remunerazione e ciò già solo
per il decisivo motivo che, almeno fino al 1994, egli non aveva assolutamente
motivo di agire, nella misura in cui - come vedremo più oltre - la sua pretesa
fino a quel momento non era ancora esigibile: non vi è quindi stato alcun
ritardo dell'attore nel far valere i suoi diritti, tale da far apparire
eventualmente abusiva la sua richiesta.
-
Nel
seguito del gravame (pag. 7) il convenuto ha accennato all'eventualità che
questa Camera potesse ritenere che l'impegno di cui al doc. D non violasse
l'art. 27 CC, senza invero pretendere che una tale disamina fosse effettuata.
Ritenuto che da tale formulazione, in seguito non meglio approfondita dalla
parte, non si evince assolutamente per quale motivo quest'ultima norma
risulterebbe eventualmente violata, questa Camera non può far altro che evadere
la censura rinviando alle pertinenti argomentazioni esposte in proposito dal
giudice di prime cure al considerando 6 della sentenza impugnata, che si dà qui
per interamente riprodotto.
-
Il
convenuto ritiene inoltre che l'attore, nonostante le tre vendite, non poteva
in ogni caso pretendere alcunché, non essendo stato ottenuto un prezzo complessivo
eccedente i fr. 1'328'817.-- (corrispondente all'indicizzazione della somma di
fr. 375'000.--): in effetti le pretese risultanti dalle vendite avvenute nel
1969 e nel 1978 erano ampiamente prescritte; il ricavo della vendita del 1978
era inoltre dovuto alle ingenti migliorie eseguite e che dunque andavano
considerate; infine la vendita del 1969 nemmeno era stata evocata negli
allegati preliminari.
4.1 Il
Pretore ha giustamente escluso che le pretese che l'attore aveva fatto valere
con riferimento alle vendite del 1969 e del 1978 fossero prescritte. Il termine
decennale di prescrizione ha in effetti iniziato a decorrere unicamente al
momento in cui la pretesa attorea è divenuta esigibile (art. 130 cpv. 1 CO; Gautschi, Berner Kommentar, N. 6b
ad art. 413 CO), ciò che è avvenuto unicamente al momento della vendita del
marzo 1994: è in effetti evidente che fino a quel momento, i ricavi delle 2
precedenti vendite essendo stati di soli fr. 361'875.-- (fr. 45'000.-- + fr.
316'875.--) a fronte di un limite di fr. 375'000.-- imposto dalla convenzione,
l'attore non poteva pretendere alcunché.
4.2 La
tesi secondo cui dal prezzo della vendita ottenuto nel 1978 andavano dedotte le
ingenti migliorie eseguite sul fondo è stata sollevata per la prima volta in questa
sede ed è proceduralmente irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto
il fatto che negli allegati preliminari il convenuto non aveva preteso di
operare tale deduzione aveva già indotto il Pretore a respingere, con ordinanza
7 ottobre 1999, la richiesta di far esperire una perizia sugli investimenti
effettuati.
4.3 Il
convenuto merita per contro di essere seguito laddove rimprovera al primo
giudice di aver preso in considerazione, per il calcolo di quanto dovuto
all'attore, la vendita avvenuta nel 1969, ancorché l'attore non l'avesse
menzionata negli allegati preliminari. È in effetti solo in sede conclusionale
e perciò tardivamente (art. 78 CPC) che l'attore ha fatto per la prima volta
riferimento a tale vendita.
In
esito a quanto precede, si ha che l'utile su cui applicare la percentuale del
20% - la controparte, pur ritenendo più semplice e più corretto un altro
calcolo, non ha in effetti contestato la decisione del Pretore di indicizzare
gli importi in questione, limitandosi a definirla discutibile (osservazioni p. 8)
- deve essere ridotto di fr. 122'077.55 (corrispondente all'indicizzazione di
fr. 45'000.--) e si fissa in fr. 420'202.--, per cui all'attore spetterebbero
tutt'al più fr. 84'040.40.
- A
detta del convenuto, l'attore, in applicazione dell'art. 417 CO, norma che impone
al giudice su istanza del debitore di ridurre nella giusta misura una mercede
eccessiva, non potrebbe in ogni caso pretendere un importo superiore ai fr.
30'000.--.
A
ragione il convenuto ha innanzitutto evidenziato che, se le parti non avessero
determinato la mercede dovuta a un mediatore non professionista, la stessa in
base alla giurisprudenza cantonale sviluppata in margine all'art. 414 CO avrebbe
potuto ammontare al massimo al 2% del valore dell'oggetto della mediazione (Rep. 1991 p. 460; cfr. IICCA
3 ottobre 1994 in re M./G.). Ciò non significa tuttavia ancora che in base
all'art. 417 CO l'importo a favore dell'attore, che non è, né pretende di
essere un mediatore d'immobili professionista, debba essere ridotto a tale
percentuale. Infatti, il Tribunale federale -ribadito il principio della moderazione
di commissioni eccessive sulla base delle percentuali d'uso- ha riconosciuto la
facoltà del giudice di tener conto equitativamente delle circostanze nel caso
in cui il creditore si sia impegnato a versare al mediatore una mercede molto elevata
(DTF 83 II 151 consid. 4c, ove la mercede è stata ridotta dall'11% al 3
e 1/3%; cfr. pure Ammann, Basler
Kommentar, N. 5 ad art. 417 CO; Hofstetter,
Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in Schweizerisches
Privatrecht, Vol. VII/2, p. 129; improprio, per contro, il riferimento a DTF
46 II 394, in cui la norma in questione non è stata in realtà applicata).
Ciò
posto, nel caso di specie all'attore, al quale il doc. D garantiva potenzialmente
l'ottenimento di una mercede particolarmente elevata, pur a fronte di un
rischio di non incassare nulla, può in definitiva essere riconosciuta una
mercede arrotondata di fr. 40'000.--, che di fatto corrisponde all'indicizzazione
(agosto 1961: 187.3 - marzo 1994: 663.7) dell'onorario notarile (fr. 3'035.-- :
2 = fr. 1'517.50) e di una mercede di mediazione variante tra il 3% ed il 3 e
1/3% (fr. 18'000.-- : 2 = fr. 9'000.-- / fr. 20'000.--: 2 = fr. 10'000.--) a
lui dovuti nel 1961.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello
2 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 novembre 2000 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di
conseguenza il convenuto __________, è tenuto a versare all'avv. __________, la
somma di fr. 40'000.-- oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 1997.
1.2 Per tale
importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UEF di Locarno.
- Le spese
di fr. 425.-- e la tassa di giustizia di fr. 4'000.--, da anticipare dall'attore,
rimangono a suo carico per 5/6 e sono poste a carico del convenuto per la
rimanenza di 1/6. L'avv. __________ rifonderà ad __________ l'importo di fr.
8'000.-- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/9 e per 5/9 sono poste
a carico dell’appellato, che verserà alla controparte fr. 300.-- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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