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12.2001.187 ΓÇó Household insurance covers theft from car as simple theft
12.2001.187Outro Tribunal5 de jul. de 2002Partially Granted
The appellant sought payment under a household insurance policy after a break-in theft from his car. The appellate court held that the carpets were sufficiently proven and covered as household contents, but the car radio was excluded as a vehicle accessory. It found the event to be simple theft, not burglary theft, under the policy conditions. The first-instance dismissal was therefore partially reformed: the insurer was ordered to pay CHF 1,800 after deduction of the franchise, plus interest, while pre-litigation legal fees were rejected and costs were apportioned mostly against the appellant.
Art. 66 LCA; household insurance coverage for theft from a vehicle parked outdoors; distinction between burglary theft and simple theft. A break-in into an automobile parked outside is not burglary theft within general conditions defining burglary as forced entry into a building or its rooms, but simple theft if the policy so provides for theft outside vehicles. Movable private-use goods located at the insured place remain insured household contents even if intended as gifts. Proof of theft may be established by circumstantial evidence; however, the insured must substantiate the loss and recoverable amount. Pre-litigation legal fees require specific proof of the extra-judicial legal work performed.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.187
Data decisione, Autorità: 05.07.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00187
Lugano 5 luglio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00448 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 24 luglio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell'importo di Fr. 14'011.60 oltre interessi (in materia di assicurazione economia domestica) che il Pretore, con sentenza 12 ottobre 2001, ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 6 novembre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua domanda di petizione, mentre la controparte, con osservazioni 5 dicembre 2001, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
La compagnia d'assicurazione ha negato di dover risarcire alcunché contestando, come esaurientemente esposto in causa, il verificarsi del preteso furto che nemmeno rappresenterebbe un rischio assicurato, e il valore di risarcimento dei beni i quali nemmeno costituiscono cose assicurate ai sensi della polizza invocata.
L'attore, con l'appello, critica la conclusione del Pretore mentre la controparte, con le osservazioni, ripropone tutte le eccezioni, già sollevate in prima sede, per negare qualsiasi risarcimento sulla base della polizza economia domestica stipulata con la controparte.
Diversa invece la situazione relativamente al valore dell'autoradio che non può essere, evidentemente, quello di un modello del 1999 (doc. Q) quando non si sa che tipo di autoradio fosse installato, di serie, sull'automobile acquistata d'occasione nel 1995. Ma la questione del valore, provato o no, dell'autoradio può anche rimanere aperta poiché quell'oggetto, proprio perché accessorio dell'autoveicolo, non è assicurato come indicano esplicitamente le CG di assicurazione (doc. F), all'art. 1.2.
Nel caso concreto il furto è stato immediatamente notificato all'autorità di polizia e le circostanze dello stesso (rottura di un vetro del veicolo, in piena notte, in una via di __________) non appaiono per niente inverosimili mentre può suscitare qualche dubbio il fatto che, all'interno dell'automobile, si trovassero, più che i tappeti, tremila franchi in contanti riposti in una busta. Ma, senza altri elementi che nemmeno un'inchiesta a seguito di querela per truffa all'assicurazione hanno potuto evidenziare (cfr. inc. richiamato dal Ministero pubblico), non si può concludere che una negligenza dell'assicurato rappresenti serio e convergente indizio per escludere l'avverarsi del furto.
Il furto in questione non può così essere inteso quale furto con scasso ma invece solo quale furto semplice. Le CG considerano del resto, espressamente, tale il furto "fuori di veicoli" (art. 5.1 c CG).
Il fatto che l'attore abbia acquistato i tappeti per regalarli alla sorella o li abbia avuti in scelta perché uno fosse destinato al dono (cfr. il rapporto di polizia che si riferisce a quanto detto dalla proprietaria del negozio __________) non sottrae questi oggetti dalla definizione di cose assicurate che sono quelle mobili per uso privato di proprietà del contraente o a lui affidate (art. 1.1 a CG). I tappeti sono cose di genere che rientrano in quelle designate dalla polizza che si trovavano al luogo d'assicurazione (fuori casa, art. 2.2 e 8.3 CG) al momento del sinistro (art. 66 LCA). La copertura assicurativa è quindi data.
Come visto al consid. 5 siamo in presenza, secondo le condizioni generali d'assicurazione, di un furto semplice la cui garanzia di risarcimento è limitata, come voluto dalla polizza, all'importo di Fr. 2'000.-.
In questa situazione non torna più conto disquisire sul reale accertato valore dei tappeti (10'400.- o 3'200.- franchi?) o su quello degli effetti personali poiché, in ogni caso, l'importo risarcibile sarebbe sempre superiore al limite di copertura.
Ne discende che l'appello va parzialmente accolto e la petizione ammessa limitatamente all'importo del limite di copertura assicurativa con la deduzione della franchigia di Fr. 200.-, ossia per Fr. 1'800.- oltre gli interessi, così come chiesti in petizione, al 5% dal 10 giugno 1999.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2001 del Pretore di Lugano viene così modificata:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di Fr. 1'800.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999.
La tassa di giustizia di Fr. 800.-, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 6/7 mentre sono a carico della convenuta per 1/7; a quest'ultima l'attore rifonderà inoltre Fr. 1'000.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di giustizia Fr. 550.-
-spese Fr. 50.-
totale Fr. 600.-
già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico per 6/7 e per il rimante 1/7 sono a carico della controparte, alla quale egli verserà inoltre Fr. 500.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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