sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.98.313 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con
petizione 28 aprile 1998 da
tutti rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
chiedente il
disconoscimento del debito di fr. 4'420'904.85 vantato dalla convenuta,
limitatamente all'importo di fr. 3'335'906.65,
domanda
cui la convenuta si è opposta e che il segretario assessore ha respinto
integralmente con decisione 29 dicembre 2000;
appellanti
gli attori che, in riforma della sentenza impugnata, postulano l'accoglimento
della petizione;
Con
tempestiva petizione gli escussi hanno chiesto il disconoscimento del debito
limitatamente all'importo indicato in ingresso, proponendo al giudice di
accertare anzitutto la riduzione del credito della convenuta a fr. 3'335'906.65
a dipendenza del fatto di aver validamente ricevuto sui propri conti presso l'__________
soltanto l'importo di fr. 2'518'929.75 (invece di fr. 4'000'000.-) cui
ammettono di sommare fr. 816'976.90 come totale degli interessi maturati al 30
aprile 1998. A questo totale pongono poi in compensazione sia la somma di fr.
131'842.75 corrispondente agli importi da loro versati, sia l'importo di fr.
1'860'000.- pari al danno subito per modifica delle condizioni di locazione
dell'immobile, successiva alla ritardata consegna del medesimo a causa
dell'interruzione dei pagamenti da parte della convenuta. In conclusione
ammettono un loro debito solidale di fr. 1'344'063.94 oltre interessi al 5% dal
1° maggio 1998.
Delle
osservazioni all'appello con cui la convenuta ne propone la reiezione si dirà,
se necessario, nel seguito.
-
Preliminarmente
dev'essere chiarito che le critiche qui formulate in merito alla non avvenuta
ammissione di mezzi di prova, in particolare di testimoni, proposti dagli
attori all'udienza preliminare (appello, punto 6) non hanno nessuna rilevanza
processuale. Infatti, se è vero che l'art. 322 lett. b) CPC offre la
possibilità di chiedere al giudice dell'appello -e a questi la facoltà di
ordinare- l'assunzione di prove offerte ma rifiutate dal primo giudice, è
altrettanto vero che l'appellante deve farne esplicita domanda (art. 309 cpv. 2
lett. g CPC) affinché -in seconda sede- vengano, se del caso, ricuperati questi
incombenti del processo (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 28).
Così tuttavia non agiscono gli attori le cui lamentele -ancorché riferite a
determinate prove- non si concretizzano in nessuna esplicita domanda d'appello.
-
Pure
processualmente inammissibile -a prescindere cioè dalla pertinenza delle
critiche- è la richiesta di riduzione delle ripetibili assegnate alla convenuta
in prima sede (appello, punto 9): e ciò per due motivi. Anzitutto perché la
domanda non è contemplata nel petitum dell'appello (nemmeno a titolo
subordinato), in contrasto cioé con quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d)
ed e) CPC; inoltre, perché gli appellanti, limitandosi a dissentire
dall'importo fissato, non formulano nessuna proposta sull'ammontare della riduzione,
così come invece richiesto da giurisprudenza ormai consolidata (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 309 CPC, m. 10 e 11).
-
Nel
merito, affrontando la principale censura dell'appello, va ricordato
preliminarmente che vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando
esiste una procura del rappresentato al rappresentante e, d'altra parte, quando
il rappresentante agisce in nome del rappresentato. La procura al
rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332),
anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF
85 II 22 e segg.). Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è
nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di
ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, in Comm. di
Berna, art. 38 CO, N. 33). Agire in nome del rappresentato significa che il
rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far
nascere nel rappresentante e non in sé stesso gli effetti del negozio
giuridico. Ciò che può avvenire in modo esplicito per il tramite di una
comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattualmente
in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica
ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento
del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio
dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF
90 II 289, consid. 1b; Zäch, op. cit., art. 32 CO, N. 45); salvo il caso
in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine
CO) (II CCA 15 dicembre 1998, in re T./ F. e Z.). Per quanto riguarda
più da vicino il rapporto di procura tra rappresentato e rappresentante, la
giurisprudenza ne ammette l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in
tal senso al terzo non da parte del rappresentante, ma del rappresentato (art.
33 cpv. 3 CO) il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante
sia in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento
concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che
volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale (del terzo) il
rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un comportamento positivo, sia
di un atteggiamento passivo. In concreto, se il rappresentato conosce gli atti del
rappresentante, ma non mette in atto nulla per impedirli, resta vincolato sulla
base di una cosiddetta procura esterna apparente (DTF 120 II 197,
in JT 1995, pag. 198 e 199). In altre parole, è data valida
comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi
deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al
rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La stessa
situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività del
rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza
usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano date le
conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa essere
sufficientemente accertata la buona fede del terzo (DTF cit.; Giger,
op. cit.; AJP/PJA, 1994, B, 1465). In ogni caso è necessario considerare
sia i singoli elementi, sia il complesso della fattispecie. In particolare e ad
esempio, tanto più frequente è l'agire del rappresentante in nome del
rappresentato, quanto più forte è la presunzione che il rappresentato debba
averne avuto conoscenza (Giger, op. cit., ibidem).
-
Nel
caso concreto, pacifica l'assenza di un formale conferimento di procura da
parte degli attori, rispettivamente della direzione lavori a __________ o
personalmente al signor __________, dev'essere verificata la presenza una
procura esterna apparente, così come accertata dal primo giudice, per quanto
riguarda il rispetto della clausola contrattuale in base alla quale la società
mutuante (che -contrariamente a quanto affermano gli appellanti- non risulta
che avesse il compito di verificare il procedere dei lavori) ha imposto ai
beneficiari del mutuo di controllare le fatture e quindi -in assenza di validi
motivi- di sottoscrivere i relativi ordini di bonifico; e ciò -ovviamente e
come sempre accade in circostanze simili- affinché il pagamento delle note
degli artigiani da parte di chi procedeva agli accrediti -in luogo e vece dei
debitori- andasse a buon fine e non avvenisse per prestazioni già remunerate, o
per lavori non eseguiti o eseguiti in modo non accettabile da parte della
direzione lavori, o degli attori stessi. In altre parole, si tratta di una
clausola che, per quanto riguarda l'effettuazione dei bonifici, rappresenta una
cautela per la società mutuante. D'altra parte, essa non avrebbe potuto essere
elusa nemmeno da quest'ultima, ad esempio sulla base di un accordo con gli
artigiani, ovvero sottraendo le loro note al visto degli attori i quali
potrebbero denunciare un simile modo di procedere in quanto atto a
compromettere i loro interessi, in particolare per quanto riguarda
l'adempimento degli appalti, apparentemente accettato in ogni caso con il
pagamento di mercedi eventualmente non dovute o per le quali il committente
avrebbe diritto di esprimere le riserve concessegli dalla legge. E' in questo
ambito che si colloca la presente vertenza laddove la delega litigiosa in
favore di __________ o di suoi rappresentanti concerne esclusivamente il
consenso -di volta in volta- al pagamento in favore degli artigiani.
-
Prima
di considerare la questione della procura esterna apparente, va pur osservato
-con riferimento a quanto esposto in precedenza- che gli attori, denunciando
l'irritualità del controllo di tutte quelle note il cui pagamento non è stato
ordinato personalmente da loro, non dimostrano quale pregiudizio abbiano subito
in seguito a quella che essi stessi considerano un'inadempienza della convenuta
(art. 97 cpv. 1 CO). Ne consegue che se fosse accertato un parziale inadempimento
del contratto, ma lo stesso non avesse comportato danno alla controparte, non
vi sarebbe causa giuridica per un preteso risarcimento (Wiegand, in
Comm. di Basilea, ed. 2, art. 97 CO, N. 38). In concreto, in connessione con la
mancata sottoscrizione personale degli ordini di bonifico emessi da __________,
gli attori formulano due lamentele: anzitutto rimproverano alla controparte di
essersi improvvisata impresa generale, decidendo per proprio conto a quali
artigiani effettuare dei pagamenti ecc., e con ciò danneggiando
notevolmente la costruzione dell'immobile (appello, pag. 10 in fine); in
secondo luogo, essi affermano che l'agire anticontrattuale della controparte,
verosimilmente in combutta con __________, avrebbe permesso di raggirarli,
procurando loro un notevole danno finanziario che giustifica la loro
richiesta di risarcimento per la perdita di contratti di locazione, ecc. che
avrebbero fornito delle entrate per far fronte agli impegni finanziari con la
__________ (appello, pag. 11). Per quanto più da vicino riguarda la
locazione degli immobili sostengono inoltre che l'agire della mutuante non ha
permesso loro di giungere alla fine della costruzione poiché i lavori non
erano stati eseguiti o non erano stati eseguiti a regola d'arte. Pertanto, non
potendo rispettare i termini convenuti nel contratto di locazione con il loro
inquilino, si è potuto solo convincerlo a locare ugualmente l'oggetto a una
pigione inferiore (appello, pag. 12 e 13). Sennonché di questi pretesi
danni, peraltro esposti in modo assai generico sia in questa sede, sia negli
allegati di Pretura, non v'è prova, rispettivamente non vi sono i presupposti
per un risarcimento, segnatamente così come esposto nel seguito.
-
Per
quanto concerne il pregiudizio, cifrato nella differenza fra l'importo
complessivamente versato dalla convenuta (nella misura di circa 4 milioni di
franchi) e l'importo ammesso dagli appellanti di fr. 3'335'906.65 (inclusi gli
interessi maturati al 30 aprile 1998), invano si cerca miglior motivazione
negli allegati di prima sede; unica allegazione in tal senso si legge nella
replica, ossia che la convenuta, contravvenendo al contratto, ha proceduto a
versamenti a favore di artigiani che non avevano diritto ad ottenere gli
importi versati, ad artigiani in via di fallimento, che non avevano completato
i lavori, causando così enormi disagi e danni alla parte attrice (cfr.
replica, pag. 6); nulla invece si trova nell'allegato petizionale cui
l'estensore della replica fa riferimento. In particolare, tenuto conto che i bonifici
erano in sé intesi a coprire debiti degli attori, questi non hanno poi provato
la fattispecie descritta nella replica, né -come già indicato al precedente
punto 5- hanno correttamente riproposto in appello i testi richiesti in prima
sede, ossia i singoli artigiani; inoltre, con riferimento ai medesimi, gli
appellanti non hanno nemmeno descritto -se non in misura inammissibilmente
generica- le inadempienze di ognuno che avrebbero imposto di non corrispondere
le loro richieste di pagamento. Così facendo, gli attori sono venuti meno
all'obbligo processuale di motivare in modo sufficiente la loro tesi difensiva,
rendendola inefficace (Brönnimann C. J., Die Behauptungs- und
Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 148
e 164). Se ne deve così dedurre l'esistenza e la correttezza delle richieste,
peraltro mai denunciata nemmeno dalla direzione lavori (come si vedrà nel
seguito), ovvero l'esistenza dei debiti degli appellanti nei confronti degli
artigiani il cui pagamento da parte della convenuta è avvenuto -in base agli
impegni contrattuali- in esclusivo favore dei beneficiari del mutuo. Infatti,
se essi avessero affrontato gli impegni della costruzione con mezzi propri,
avrebbero dovuto risponderne personalmente. Gli attori non possono ora
pretendere che, per il solo fatto di aver estinto loro debiti nell'ambito e in
conformità delle pattuizioni con la convenuta, questa abbia loro causato un
danno. Pregiudizi d'altra natura non sono stati validamente allegati, né
dimostrati.
-
A
ulteriore deduzione del loro debito gli attori -come già esposto- pretendono di
aver subito un danno conseguente alla locazione meno favorevole della
costruzione. Al proposito hanno sostenuto che l'importo di fr. 1'860'000.-
corrisponde alla differenza del canone annuo di locazione pattuito
inizialmente, ossia fr. 240'000.- (doc. QQ) e quello rinegoziato con la stessa
società conduttrice in fr. 60'000.- (doc. RR), riferita a un periodo di dieci
anni. A prescindere dal fatto che, al di là delle allegazioni delle parti, è
evidente come la riduzione della locazione sia in parte compensata con
prestazioni della conduttrice in favore dei locatori, stimati di comune accordo
in complessivi fr. 1'200'000.-, pur suddivisi sui vent'anni di durata pattuita
(cfr. doc. RR), non v'è prova alcuna -a fronte delle contestazioni della
convenuta- che i motivi addotti per giustificare la rinegoziazione della
locazione debbano essere ascritti alla mutuante; semmai appare evidente il
contrario, ossia che la situazione creatasi (nel secondo contratto gli attori
affermano di non poter consegnare l'immobile per mancanza di liquidità:
doc. RR, punto D) dipenda dalla disdetta del mutuo, avvenuta a valere dal 31
dicembre 1994 e pacificamente causata -a sua volta- dalla mora degli attori in
relazione agli impegni derivanti da quel contratto, segnatamente per quanto
riguarda il pagamento degli interessi passivi e la prestazione di un'ulteriore
garanzia di fr. 1'000'000.- sotto forma di una polizza a premio unico (doc.
LLL, MMM e LL). Viene così sicuramente a mancare almeno l'accertamento del
necessario nesso causale adeguato fra il pregiudizio lamentato in causa -a
prescindere dal suo ammontare- e la pretesa inadempienza contrattuale della
convenuta (Wiegand, in Comm. cit., ibidem, N. 41). Si rende pertanto
inutile l'esame relativo agli altri presupposti del preteso risarcimento.
-
Accanto
ai motivi fin qui esposti, la sentenza impugnata deve comunque trovare conferma
per quanto riguarda il rapporto di rappresentanza che sta al centro della
vertenza. Infatti, in relazione ai controversi ordini di bonifico, va
innanzitutto osservato che per quasi la loro totalità risulta dalla
documentazione prodotta dalla convenuta che i creditori avevano inviato le loro
richieste d'acconto, o di pagamento di forniture e di lavoro, direttamente
all'arch. __________ che svolgeva il ruolo di direzione lavori (doc. 4, pag. 3)
e di cui, in tale veste, era necessaria la verifica dei pretesi pagamenti con
riferimento allo svolgimento e alla qualità dei lavori sul cantiere. Va così
ritenuto che se questi trasmetteva le richieste di pagamento a chi vi
provvedeva praticamente nei confronti della mutuante (e ciò sull'arco di oltre
un anno), intendeva dare il proprio competente benestare a ogni bonifico passato
dalle sue mani (cfr. doc. 11 - 48), ciò che garantiva alla compagnia mutuante
il necessario controllo dal punto di vista della conformità con le prestazioni
sul cantiere. Circostanza che trova in gran parte esplicita e chiara conferma
nella lettera 3 novembre 1993 dello stesso architetto alla compagnia convenuta
(doc. 54). Da parte sua, __________ ha regolarmente sottoscritto gli ordini di
bonifico alla convenuta, indicando letteralmente ogni volta di agire per
conto dei proprietari della costruzione in oggetto (doc.: idem), ossia
comunicando direttamente alla controparte, per ogni operazione, la sua
posizione di rappresentante. Per quanto riguarda, d'altra parte, il presupposto
della procura, premesso come -malgrado le affermazioni degli attori- non vi siano
nemmeno indizi per dubitare della buona fede della convenuta (che in sé è
presunta), è insostenibile da parte degli attori (con riferimento a quanto
esposto al precedente considerando 7, in fine) che, anche non conoscendo la
contestata attività di __________, essi non potessero rendersene conto,
mettendo in atto la normale diligenza imposta dalle circostanze. Basti pensare
al fatto che durante quasi un anno e mezzo (dal novembre 1992 in poi)
l'attività edificatoria è continuata e che sta nel normale andamento delle cose
che ciò non potesse avvenire se non a condizione di corrispondere alle usuali
richieste finanziarie -a diversi titolo- degli appaltatori attivi sul cantiere;
né peraltro gli attori sostengono di non avere seguito i lavori o di averne ignorato
la presenza. Inoltre, non va dimenticato che chi svolge il ruolo di direttore
dei lavori rappresenta i committenti nell'ambito dell'appalto (Gauch P.,
Der Werkvertrag, ed. 4, N. 278); circostanza che esclude -visto come l'arch.
__________ abbia tacitamente (e poi esplicitamente: doc. 54) autorizzato i
bonifici effettuati da __________ - l'eventualità che gli attori non fossero, o
non dovessero essere a conoscenza applicando la diligenza imposta dalle
circostanze -a dipendenza di quel particolare rapporto di rappresentanza- della
trafila riguardante il pagamento degli artigiani; e ciò al di là del fatto che
essi fossero o no informati al riguardo, da parte della convenuta o della
banca. Tutto questo basterebbe per concludere all'esistenza di una relazione di
procura esterna apparente in virtù della quale vincolano i rappresentati e sono
pienamente validi i negozi conclusi dalla rappresentante per loro conto. Ma
tale situazione appare ancor più evidente se si pensa, pur prescindendo da
qualsiasi considerazione sui rapporti personali intercorrenti fra chi ha sempre
sottoscritto al nome di __________, ossia __________, e i rappresentati (gli
attori), che quella società, rispettivamente tale suo organo di fatto, hanno
avuto parte preminente sia nella conclusione degli appalti, sia nei confronti
della convenuta. Oltre alla circostanza che gli attori si definiscano membri
del gruppo dirigente di un certo numero di aziende fra le quali __________
(doc. 1), dev'essere rilevato come i contratti con gli artigiani (plico doc. 4)
rechino tutti l'indicazione che committente era __________, non è chiaro
(peraltro è indifferente per la presente decisione) se in veste di imprenditore
generale o di rappresentante degli attori (appello, pag. 10). Inoltre, come ha
correttamente accertato il primo giudice, __________, in nome proprio o in nome
della società, ha condotto per lo più da solo -quindi con apparenti competenze
decisionali verso l'esterno- tutte le trattative con la convenuta relative alla
concessione e alle modifiche del mutuo (testi __________, __________,
__________). Fatti tutti che dimostrano inequivocabilmente lo stretto rapporto
intercorrente fra gli attori e __________, rispettivamente chi regolarmente ha
agito in questa fattispecie a nome di quella, tali da concorrere a rendere
ulteriormente inverosimile la pretesa ignoranza da parte degli attori
dell'attività svolta da __________ in merito agli ordini di bonifico litigiosi,
o almeno da far considerare la stessa accessibile impiegando una minima
diligenza imposta dalla situazione concreta.
-
L'appello
deve così essere integralmente respinto, con l'osservazione che in questa sede
non era più in discussione la questione dei rimborsi effettuati dagli attori,
proposti a riduzione del loro debito complessivo (vedi punto 9 della sentenza
pretorile) poiché l'incerto accenno al tema (appello, pag. 3) non può
costituire valida motivazione d'impugnativa (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., art. 309 CPC, m. 16). Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico degli appellanti (art. 148 CPC).
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.