AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.178
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00178
Lugano
5 agosto 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti
sedente per statuire nella causa OA.2000.00164 della Pretura del
Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 22 settembre 2000 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr.
60'886,35 oltre accessori, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 3
ottobre 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attore che, con memoriale 23 ottobre 2001, chiede la
riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 21 novembre 2001, postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto: A. Nel
1978 __________ è stato assunto presso l’__________ di __________ quale
infermiere diplomato; l’appellante ha lavorato presso questo istituto per oltre
venti anni e a piena soddisfazione del datore di lavoro (doc. B, C). Nel mese
di giugno 1998 egli ha presentato una richiesta di assunzione all’__________ di
__________ (doc. F). Infatti, nel frattempo egli aveva trasferito il proprio domicilio
a __________ poiché vi era stata la possibilità di abitare in una casa di
proprietà della moglie. In particolare, l’opportunità di svolgere il proprio
lavoro ad __________ permetteva a __________ di ridurre il tragitto casa-lavoro
(doc. F, I).
In
data 27 novembre 1998 __________ inoltrava all’istituto __________ le proprie
dimissioni con effetto dal __________ (doc. I). Il nuovo rapporto di lavoro
presso l’__________ iniziava il successivo 1. marzo 1999 (doc. H).
B. Dal
mese di maggio 1999, l’appellante ha avuto dei problemi di salute che lo hanno
portato a un’inabilità lavorativa oscillante tra il 100 % e il 50% (doc. M, N).
Il 25 maggio 1999 la direzione dell’__________ comunicava a __________ che a
causa della sua inabilità lavorativa, come previsto dall’art. 6 del Regolamento
Organico per il personale occupato presso gli Istituti dell’Ente Ospedaliero
Cantonale (ROC; doc. N, P), il suo periodo di prova veniva prolungato per un
lasso di tempo equivalente all’assenza dal lavoro. Nello stesso scritto, il
direttore dell’ospedale osservava che in base al rapporto relativo all’operato
del lavoratore non era possibile garantire una conferma dell’assunzione dopo il
periodo di prova sostenendo che l’operato di __________ fosse al di sotto delle
aspettative del datore di lavoro (doc. N). __________ non contestava il
contenuto di tale scritto.
C. Con
raccomandata 18 giugno 1999, l’__________ notificava la disdetta del contratto
di lavoro con effetto dal 5 luglio 1999, motivando la disdetta con i problemi
di inserimento nel gruppo da parte dell’attore, alle sue difficoltà di avere
una visione globale del reparto, nonché a “una certa lentezza nello svolgere le
sue attività in reparto, ciò che ha influenzato negativamente e in modo
preponderante il giudizio finale sul suo operato. Inoltre le sue numerose
assenze dal lavoro ci hanno causato non pochi problemi organizzativi interni”
(doc. O, L). __________ si è rivolto tempestivamente all’__________ (di
seguito: ) contestando la disdetta. In data 2 agosto 1999, la parte
appellata ha inoltrato ricorso contro la disdetta formulata dall’
(doc. Q).
Il
ricorso è risultato tardivo ed è stato quindi dichiarato irricevibile dalla
Commissione paritetica cantonale (doc. R). Con decisione 16 dicembre 1999, è
stato respinto anche il successivo ricorso alla Commissione speciale di ricorso
(doc. S). A partire dal 1. gennaio 2000, dopo un periodo di disoccupazione,
__________ è stato assunto quale infermiere professionale al 100% presso la
__________ di __________ (doc. AA).
D. Con
petizione 22 settembre 2000, l’attore ha convenuto giudizialmente l’__________
rivendicando il pagamento di
fr.
60'886.35 a titolo di risarcimento del danno patito a seguito dell’inosservanza
del termine di ricorso. Se la convenuta avesse presentato tempestivamente
ricorso contro la disdetta pronunciata dall’__________ di __________, lo stesso
avrebbe avuto esito positivo in quanto la rescissione del rapporto di lavoro
era chiaramente abusiva. La convenuta si è opposta, sostenendo che __________
avrebbe interrotto in modo unilaterale il rapporto di lavoro con l’istituto
bellinzonese e iniziato quindi una nuova attività ad __________ a far tempo dal
- marzo 1999. Egli si trovava quindi ancora nel periodo di prova previsto dal
ROC durante il quale la disdetta poteva essere data in ogni momento, con
preavviso di 15 giorni. Con giudizio 3 ottobre 2001 il Pretore ha respinto la
petizione accogliendo le censure della convenuta. Il primo giudice ha stabilito
che la disdetta formulata dall’__________ era stata notificata entro i termini
previsti dalle norme del ROC e quindi era da considerarsi valida a tutti gli effetti.
Di conseguenza, anche se l’__________ avesse tempestivamente inoltrato il
ricorso alla Commissione Paritetica Cantonale, lo stesso non avrebbe trovato
accoglimento e quindi non poteva essere mosso alcun rimprovero all’agire della
convenuta.
E. In
sede di appello, attore e convenuta riprendono sostanzialmente le allegazioni e
le censure formulate nella procedura di prima istanza.
Considerato
in diritto: 1. Tra le
parti in causa, circostanza rimasta incontestata, è venuto in essere un contratto
di mandato (art. 394 ss. CO). Infatti, l’__________ ha assunto le funzioni di
patrocinatore dell’affiliato, sostituendosi in tal modo ad un avvocato. Secondo
l’art. 394 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere
a norma del contratto gli affari di cui viene incaricato. Il mandatario è
soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di
lavoro. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente
esecuzione degli affari affidatigli (combinati art. 97, 398 e 321e CO; Fellman, Berner Kommentar, Berna
1992, n. 144 ad art. 394 CO e n. 406 ss. ad art. 398 CO; Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, tesi
Zurigo 2001, pag. 3 ss. e 11 ss.; Fellman,
Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, recht 5/2001, pag.
191; Dtf 87 II 364, 127
III 357 con ulteriori riferimenti).
In
particolare, in caso di inosservanza di un termine da parte di un avvocato, la
responsabilità di quest’ultimo viene riconosciuta solo nel caso in cui, se il
ricorso fosse stato tempestivo, l’attore avrebbe vinto la causa (Dtf 87 II 364; Fellman, Die Haftung des Anwaltes
für die Unkenntnis klaren Rechts, recht 5/2001, pag. 193: “hypothetischer
Prozessverlauf”). Secondo l’art. 8 CC, chi vuole dedurre un diritto da una
circostanza di fatto deve fornirne la prova (Dtf 125 III 78). Al mandante, ossia nel caso concreto a
__________, incombe di dimostrare sia l’inadempienza, sia i presupposti della
responsabilità del mandatario, quali il danno, l’esecuzione negligente e il
rapporto di causalità. Una volta accertate queste circostanze, al mandatario
spetta la prova dell’assenza di una sua colpa (Fellman, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero
degli avvocati, Festschrift SAV, Berna 1998, pag. 185 ss.; Dtf 87 II 364, 127 III 357).
- Il
27 novembre 1998 __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con l’__________
di __________ con effetto al 28 febbraio 1999 (doc. I) e ha sottoscritto con
l’__________ un nuovo contratto di lavoro (doc. H). L’appellante ha regolarmente
iniziato la sua attività ad __________ in data 1. marzo 1999. Dal mese di
maggio 1999, __________ ha conosciuto problemi di salute che gli hanno impedito
di svolgere la propria attività lavorativa (doc. M, N).
Il
datore di lavoro ha quindi prolungato il periodo di prova per un tempo
equivalente all’assenza dell’impiegato dal posto di lavoro (doc. N).
L’appellante non ha espresso alcuna rimostranza per rapporto al contenuto di
tale scritto.
La
disdetta è stata pronunciata il 18 giugno 1999, ossia durante il periodo di
prova del dipendente (doc. O).
Sulla
scorta dell’art. 6 ROC, per tutti i dipendenti i primi tre mesi di impiego in
ogni singolo istituto sono considerati periodo di prova. Il tempo di prova, se
viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, è prolungato di un periodo
equivalente. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere
disdetto in ogni momento, con preavviso di 15 giorni. Queste peculiarità legate
al periodo di prova sono motivate dal fatto che in tale periodo entrambe le
parti valutano il contenuto del nuovo rapporto di lavoro e quindi anche la
regolamentazione della disdetta è sottoposta a condizioni meno severe (Rehbinder, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte
s.M. 1996, n. 1 ad art. 335b CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, n. 1
ad art. 335b CO; Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 330 ss.; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 7 ad art.
335b CO). L’art. 6 ROC, al contrario di quanto sostiene l’appellante, non contrasta
con il diritto federale in quanto concretizza la possibilità contenuta
nell’art. 335b cpv. 2 CO di inserire deroghe alla durata del tempo di prova e
del termine di disdetta per mezzo di un accordo scritto, un contratto normale o
un contratto collettivo (Staehelin,
op. cit., n. 1 ss. ad art. 335b CO; Wyler,
op. cit., pag. 330; Rehbinder,
op. cit., n. 1 ad art. 335b CO).
L’art.
6 ROC prevede espressamente che tutti i dipendenti che iniziano la loro attività
in un istituto dell’Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito: EOC) sono
sottoposti ad un periodo di prova di 3 mesi, indipendentemente dal fatto se
l’impiegato viene trasferito da un istituto all’altro – ancorché facenti
entrambi parte dell’EOC – oppure inizia un’attività ex novo. È quindi malvenuto
l’appellante quando sostiene che l’art. 6 ROC non è applicabile nel caso il
dipendente venga trasferito da una struttura all’altra, entrambe appartenenti
all’EOC. Anche la tesi secondo la quale in concreto si ravviserebbero gli
estremi di contratti a catena che prolungherebbero in maniera abusiva il
periodo di prova (csd. “Kettenverträge”) è infondata. Infatti, in concreto, il
periodo di prova non è stato prolungato per mezzo della conclusione di
successivi contratti di lavoro, ma è sorto sulla scorta dell’art. 6 ROC (Wyler, op. cit., pag. 332; Rehbinder, Berner Kommentar, Berna
1992, n. 3 ad art. 335b CO). Alla luce di quanto esposto si conclude quindi che
l’__________ di __________ ha correttamente applicato le norme relative al
periodo di prova e quindi, dal punto di vista formale, le modalità della
disdetta durante il periodo di prova sono state senz’altro rispettate.
- Durante
il periodo di prova, il lavoratore non fruisce della protezione derivante dalle
disposizioni che regolano la disdetta per tempo inopportuno (art. 336c CO). Le
norme che sanzionano la disdetta abusiva sono invece applicabili anche durante
il periodo di prova (art. 336 ss. CO; Wyler,
op. cit., pag. 332; Staehelin,
op. cit., n. 8 ad art. 335b CO; Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 7 ad art. 335b CO).
L’appellante
sostiene che le modalità di trasferimento da __________ a __________ sarebbero
state orchestrate fin dall’inizio da , capo del personale
all’ di . Da tempo quest’ultima avrebbe tramato alle spalle
dell’appellante affinché egli venisse licenziato. A mente dell’appellante, la
disdetta sarebbe quindi da ritenere abusiva. Questa tesi non è stata
comprovata. Al contrario, il teste , allora capo del personale
all’, ha dichiarato di non essere stato a conoscenza della decisione
di __________ di iniziare a lavorare presso l’ fino alla ricezione
della lettera di dimissioni del dipendente (teste , pag. 10).
Inoltre, quando __________ ha lasciato l’, __________ non aveva
alcuna funzione nell’istituto bellinzonese (teste __________, pag. 13). Dalla valutazione
del 15 marzo 1999 emerge invece che __________ aveva riscontrato varie
difficoltà sul posto di lavoro, segnatamente l’utilizzazione in maniera
autosufficiente dei macchinari, la gestione di una giornata di lavoro in veste
di infermiere responsabile e di ulteriori formalità burocratiche (doc. L).
Questa valutazione è stata stilata dal capo reparto e inviata solo per conoscenza
alla signora __________ quale capo del personale.
A
questo si aggiunge lo scritto del 25 maggio 1999 della direzione
dell’__________ (doc. N), mai contestato dall’appellante, che segnalava di non
poter garantire a __________ la continuazione del rapporto di lavoro in quanto
l’operato dell’impiegato veniva qualificato “al di sotto delle nostre
aspettative” in base a valutazioni redatte “sia dalla capo reparto che dalla
responsabile delle cure infermieristiche”. La teste __________ ha inoltre
affermato che i criteri “che vengono considerati in questi casi sono la sicurezza
del paziente e le relazioni all’interno del gruppo di lavoro. Ciò in quanto si
tratta di un lavoro di équipe. Se uno di questi criteri non risulta soddisfatto
o se non lo sono entrambi l'assunzione non viene confermata” e di aver preso la
decisione quo alla idoneità dell’attore “dopo aver preso conoscenza della valutazione
del capo reparto” (teste __________, pag. 12).
Di
transenna si segnala che in data 16 giugno 2000, il presidente della Commissione
Paritetica Cantonale dichiarava che l’art. 63 ROC che prevede la possibilità di
ricorso entro il termine di 30 giorni alla predetta commissione “non ha portata
pratica in quanto, durante tale periodo la disdetta può essere data in ogni
tempo e non necessita di motivazione” (doc. 1). Infine, come rettamente esposto
dal Pretore, il mancato allestimento di una valutazione scritta da parte del
datore di lavoro nulla muta alle circostanze in quanto l’allegato V del ROC
prevede che durante il periodo di prova viene di regola – quindi non
imperativamente – allestita una valutazione scritta che scaturisce da un
colloquio tra il dipendente e il suo responsabile (doc. P, pag. 43; v. anche
doc. L).
- Di
conseguenza, la disdetta emanata dal datore di lavoro durante il periodo di
prova di __________ è da ritenersi valida a tutti gli effetti.
Alla
luce di quanto esposto, stante la validità della disdetta, ne discende che
anche se l’__________ avesse presentato tempestivamente il ricorso alla
Commissione Paritetica Cantonale, lo stesso non sarebbe stato accolto.
L’appello,
infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono
la soccombenza.
Per
i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
23 ottobre 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr.
1’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 1'700.-- per ripetibili.
- Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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