AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.161
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00161
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1998.00204 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
6 novembre 1998 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con la quale è chiesta la condanna della parte
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 112'344.80 oltre interessi al 5% dal
12 dicembre 1996 (in materia di risarcimento nell'ambito di un'assicurazione
casco totale) ed alla quale la convenuta, oltre a contestare il merito della
pretesa dell'attore, ha opposto, preliminarmente, le eccezioni di carenza di
legittimazione attiva dell'attore e di incompetenza territoriale della Pretura
di Bellinzona.
Ed ora sull'appello 2 ottobre 2001 dell'attore nei
confronti della sentenza 10 settembre 2001 con la quale il Pretore ha respinto
la petizione per carenza di sua legittimazione attiva ed al quale gravame si è
opposta la controparte con osservazioni 5 novembre 2001.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il 3 maggio 1996 __________ ha sottoscritto con la __________ di
__________ (in seguito __________) un contratto leasing per un veicolo Mercedes
Benz SL 500 usato.
In virtù
di un contratto quadro in vigore fra __________ e la __________ (in seguito
__________), l'autoveicolo è stato assicurato, in regime di casco totale,
presso la __________. La relativa polizza indica, quale contraente, la
__________ "per __________ ".
Il 10
novembre 1996 l'autoveicolo è stato rubato e la __________ ha continuamente
rifiutato di liquidare il danno sospettando un tentativo di truffa
all'assicurazione. Dopo un non luogo a procedere dell'autorità penale, la
__________ ha proposto, nel marzo 1998, il versamento dell'importo di Fr.
75'000.-, pari al valore commerciale del veicolo, mentre __________ ha invece
preteso il versamento integrale dell'indennizzo assicurativo di Fr. 108'671.
- Ne
è così nata la presente causa, proposta da __________, al quale la __________,
contraente della polizza casco, ha ceduto, nell'agosto 1998, il credito
risarcitorio dopo che il cessionario l'aveva tacitata di ogni sua pretesa
derivante dal contratto di leasing stipulato con __________.
La
__________ si è opposta alla petizione eccependo, in via preliminare, la
carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'incompetenza territoriale
della pretura adita.
A suo
dire, in virtù delle condizioni complementari, che sostituiscono le condizioni
generali d'assicurazione, allegate al contratto quadro tra __________ e
__________, non vi sarebbe stata alcuna valida cessione a favore dell'attore
poiché l'art. 14 di tali condizioni prevede che "autorizzato ad
avanzare diritti in base all'assicurazione in luogo dell'assicurato è soltanto
il contraente" e che " inoltre senza l'espresso consenso della
Compagnia i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né
costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati".
L'eccezione di foro è,
invece, motivata dal fatto che il contratto quadro tra __________ e __________
prevede la proroga al foro del domicilio svizzero della stipulante (__________)
e, inoltre, per legge, il foro avrebbe potuto essere anche quello ordinario
della parte convenuta; quindi mai Bellinzona che è il foro dell'attore, nemmeno
abilitato a promuovere la causa.
L'attore
ha contestato entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta. A mente dello
stesso le condizioni generali e particolari del contratto quadro
costituirebbero un raggiro della legge poiché paralizzerebbero il diritto
dell'assicurato di poter far valere giudizialmente le prestazioni assicurative.
In effetti, la contraente (in casu la __________), pur avendo il diritto di
agire contro l'assicurazione, alfine di non compromettere i rapporti di
collaborazione con la stessa, rinuncerà sistematicamente all'azione giudiziaria
contro l'assicuratore. A maggior ragione per il fatto che, in ogni caso,
l'utilizzatore del leasing è comunque tenuto a versare alla __________ la totalità
delle rate leasing non ancora solute. A seguito dell'abusività delle suddette
condizioni generali e complementari di assicurazione, anche il divieto di
cessione della pretesa assicurativa sarebbe nullo e di conseguenza la cessione
del 24 agosto 1998 a favore dell'appellante valida ed operante. A prescindere
dalla questione circa l'abusività o meno delle prefate clausole contrattuali,
l'attore ritiene comunque adempiuta la seconda condizione dell'art. 14 delle
condizioni complementari siccome con un preciso conteggio inviato a __________
il 6 marzo 1998 la convenuta avrebbe "fissato definitivamente i diritti
alle prestazioni assicurate" a favore dell'assicurato.
Quo
all'eccezione riguardante il foro, l'attore la ritiene priva di oggetto
siccome, per le condizioni generali di assicurazione applicabili al caso
concreto, il contraente (la ), l'assicurato () o l'avente
diritto (l'attore stesso) avrebbe potuto scegliere sia il foro del loro
domicilio o della loro sede sociale, sia quello della sede della __________.
Con il che il Pretore di Bellinzona, foro dell'attore, sarebbe competente a
dirimere la controversia.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione riconoscendo
come fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla
convenuta. In sostanza, il giudice di prime cure non ha considerato abusive le
contestate clausole contrattuali riguardanti la proibizione della cessione e
non ha ritenuto che, quale condizione per l'eventuale validità della stessa, si
fosse in presenza di una prestazione assicurativa definitivamente fissata
dal momento che i conteggi della convenuta non dimostrerebbero la sua volontà
di liquidare definitivamente il caso. Abbondanzialmente si è pure chinato
sull'eccezione di foro giungendo alla conclusione che, qualora l'attore
__________ fosse stato legittimato a procedere, avrebbe potuto adire il foro
del suo domicilio.
-
Con
l'appello l'attore propone la reiezione dell'eccezione accolta dal Pretore e,
stante la competenza del foro adito, chiede che l'incarto sia ritornato al
primo giudice per l'istruttoria del merito.
Con le
osservazioni all'appello, la controparte chiede la conferma del primo giudizio
e ripropone l'eccezione di foro.
Degli
argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi di diritto.
- Non
torna conto esaminare partitamente se le clausole contrattuali dell'accordo
quadro tra __________ e __________ e le relative condizioni supplementari, in
particolare il divieto di cessione delle pretese del contraente, siano lesivi
dei diritti della persona assicurata che non si identifica con il contraente
poiché, in ogni caso e contrariamente alla conclusione del Pretore, la cessione
a __________ è comunque valida. Infatti, come già evidenziato nel considerando
2, la norma che riguarda l'incedibilità di principio della pretesa è mitigata
dalla possibilità di cessione dei diritti alle prestazioni assicurate, anche
senza l'espresso consenso della __________, dopo che tali diritti sono stati
definitivamente fissati (art. 14 delle condizioni complementari, doc. 6
allegate al contratto quadro, doc. 1). E in concreto ciò è avvenuto.
Il 25
febbraio 1998 __________ ha richiesto alla __________ un "conteggio delle
pretese spettanti alla __________ per il furto della Mercedes-Benz 500 SL
secondo le Condizioni Generali della __________ " (doc. S).
In
risposta la __________ ha allestito il conteggio, inviato il 6 marzo 1998, di
cui al doc. T, indicando il valore assicurato del veicolo (Fr. 163'170.--), il
calcolo del valore residuo (Fr. 74'750.--) ed il valore scalare secondo le
tabelle applicabili (Fr. 108'671.--).
I valori
indicati nel citato conteggio sono precisi ed indicano in maniera
inequivocabile le prestazioni cui avrebbe avuto diritto la contraente se la
__________ non avesse espresso delle riserve sul suo obbligo di pagamento a
dipendenza dell'asserito tentativo di truffa attraverso il furto, preteso
simulato, dell'autoveicolo.
L'interpretazione
dell'espressione "definitivamente fissati" di cui alla clausola
litigiosa non può, infatti, che riguardare - con un approccio restrittivo nel
solco dei principi interpretativi contra stipulatorem - i diritti alle
prestazioni assicurate intesi come valori quantitativi determinati
concretamente per la singola fattispecie, e non essere associata alla volontà o
meno da parte della compagnia assicurativa di effettuare le prestazioni stesse.
Gli
importi indicati nel conteggio allestito dalla __________ permettono di fissare
in maniera precisa l' indennità assicurativa dovuta sulla base dell'art. 211
litt. b) cifra. 2 delle condizioni generali di assicurazione della __________
(doc. 4) che prevede un risarcimento (con valore venale maggiorato) calcolato
in % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato in base agli anni
di esercizio e che la compagnia d'assicurazione ha appunto fissato in Fr.
108'671.-- (valore percentuale scalare del 66,6% sul prezzo di catalogo). E che
questa fosse l'ampiezza determinata e fissata del diritto risarcitorio lo ha
confermato il responsabile dell'ufficio sinistri della __________ il quale, in
occasione del suo interrogatorio, avvenuto il 2 maggio 1997 avanti alla polizia
giudiziaria (doc. 9, verbale n. 11), ha dichiarato che "sino ad oggi non è
stato pagato alcun indennizzo che ammonterebbe a Fr. 108.671.-".
Dandosi
così la condizione di una prestazione assicurativa fissata definitivamente, la
cessione dei diritti da __________ a __________ era ed è perfettamente valida.
- L'eccezione
di carenza di legittimazione attiva avrebbe dovuto quindi essere respinta, ma
non per questo l'appello può essere accolto e la conclusione del Pretore che
respinge la petizione, in limine litis, può essere cambiata. Infatti,
l'eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Bellinzona,
contrariamente alle conclusioni abbondanziali del primo giudice, è fondata.
Le regole
di foro che qui interessano non possono essere quelle di cui al contratto
quadro (art. 9, doc. 1) che, del resto, rinviano alle regole previste dalla LF
sul contratto d'assicurazione poiché quella disposizione si riferisce a
controversie tra __________ e __________ riguardanti i loro rapporti derivanti
dal contratto quadro, quindi dall'impegno di assicurare i veicoli dati in leasing
esclusivamente presso la __________ dietro corresponsione di una provvigione, e
non i singoli diversi contratti d'assicurazione riguardanti i singoli contratti
leasing. Le norme sul foro competente, nel caso di litigi attorno ai singoli
contratti d'assicurazione casco, sono invece regolate dall'art. 16 delle
condizioni generali di assicurazione per autoveicoli (doc. 3) che prevede come
"il contraente, l'assicurato o l'avente diritto può scegliere sia il foro
del suo domicilio o della sua sede sociale in Svizzera sia quello della sede
svizzera della Compagnia". Tale disposizione copre, in definitiva, la
norma legale dell'art. 28 della LF sulla sorveglianza delle assicurazioni, cui
rinvia l'art. 46a LCA, che prevede la scelta tra il foro ordinario e quello del
domicilio svizzero dell'assicurato, dove per assicurato si intendono tutti gli
interessati all'assicurazione, ossia il contraente, l'avente diritto ed il
beneficiario (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed.,
pag. 126 n. 212 con rinvio alla nota 127; DTF 108 Ib 281 consid. 2).
Ora il
cessionario di una pretesa d'assicurazione, già esigibile per il verificarsi
del sinistro assicurato, non è evidentemente il contraente né l'assicurato ma
nemmeno, in funzione della cessione, l'avente diritto ai sensi della LCA poiché
è tale solo quella persona alla quale, per proprio diritto o per diritto
cedutole, appartiene la pretesa al momento in cui si realizza il rischio
assicurato (VVG-Hönger/Süsskind, ad art. 14 n. 23). __________, avendo
ricevuto in cessione la pretesa ben dopo il furto del veicolo oggetto
dell'assicurazione casco, non può essere considerato un avente diritto ai sensi
della LCA.
Ne
discende che se l'indicazione dei fori praticabili contenuta nelle condizioni
generali è una pattuizione di proroga di foro e se la stessa è passata al
cessionario (art. 170 cpv. 1 CO) quest'ultimo avrebbe potuto agire al foro di
__________ della contraente __________ o a quello svizzero, se esisteva, di
__________ e che non è dimostrato essere nel distretto di Bellinzona oppure
ancora alla sede della __________. Se invece la pattuizione specifica non è una
proroga di foro poiché si copre con la normativa legale, rispettivamente non
passa al cessionario perché inseparabile dalla persona del cedente (art. 170
cpv. 1 CO) si applica l'art. 28 della LF sulla sorveglianza delle
assicurazioni, cui rinvia l'art. 46a LCA, che prevede fori ben specifici per
ogni interessato all'assicurazione dei quali, come visto nemmeno nella forma
dell'avente diritto, non fa parte l'attore, quale cessionario di una pretesa
assicurativa già nata.
In ogni
caso è già stato deciso che la ratio legis di questa speciale disposizione sul
foro non permette al cessionario, quando è un terzo senza alcun legame con il
contratto d'assicurazione come nel caso specifico, né di processare al
domicilio del cedente né al suo attuale domicilio ma la causa va portata avanti
al giudice naturale della parte convenuta (RUA Vol. VI, pag. 740 n. 345;
Carré, LF sur le contrat d'assurance, pag. 71).
- La
conclusione del Pretore di respingere la petizione, seppur per altri e diversi
motivi, deve così essere confermata e l'appello respinto.
Le tasse
e le spese di giudizio e le ripetibili sono a carico dell'appellante
soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 2 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 1'450.-
-spese Fr.
50.-
Totale Fr.
1'500.-
già
anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 2'000.- per ripetibili.
- Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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