AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.137
Data decisione, Autorità:
24.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00137
Lugano
24 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1999.00094 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 28 settembre 1999 da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. dott. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 235'351.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
per tale somma dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di
Mendrisio, domande avversate dal convenuto;
ed ora sull'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in
risposta, e che il Pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC), ha
respinto con sentenza 16 luglio 2001;
appellante il convenuto con atto di appello 3 settembre 2001, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'eccezione
e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
richiamato il decreto 6 settembre 2001 con cui il Pretore ha
concesso al gravame l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nell'autunno
1983 __________, cittadino italiano residente in Italia, acquistò 9 azioni al
portatore della società immobiliare svizzera Condomini __________, che, come
deciso in seguito dagli azionisti, gli conferivano il diritto d'uso esclusivo
sull'unità di PPP n. __________del fondo base n. __________RFD di __________,
segnatamente sull'appartamento n. 12 al IV piano, su un garage e una cantina.
-
Nel
corso del 1990 egli manifestò a __________, allora direttore della Immobiliare
__________, società che si occupava dell'amministrazione del condominio,
l'intenzione di vendere le sue azioni e con ciò il diritto esclusivo
sull'appartamento, ma, non avendo in seguito ricevuto più notizie, ritenne che
l'operazione non fosse andata in porto: in realtà, come accertato nel corso del
1995 dai figli __________ e __________ e
dalla moglie __________ dopo la sua
morte, avvenuta il 1° luglio 1992, il 31 gennaio 1991 la Condomini __________,
in forza di una procura rilasciata a __________ dall'amministratore unico
__________ , aveva provveduto alla vendita dell'unità di PPP in questione,
senza però che il ricavo della vendita sia mai stato corrisposto al
proprietario delle azioni.
-
Con
la petizione in rassegna __________, __________ e __________, membri della
comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 235'351.-, corrispondente al mancato ricavo dalla vendita,
rimproverandogli in sostanza di aver violato il dovere di diligenza che gli
incombeva quale amministratore della società rispettivamente di aver commesso
un atto illecito.
Ritenuto
che in sede di risposta il convenuto ha sollevato tutta una serie di eccezioni,
l'udienza preliminare, d'accordo le parti ed il giudice, è stata limitata al
loro esame (art. 181 CPC).
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto preso atto che di tutte
le eccezioni originariamente proposte il convenuto ne aveva mantenuta una sola,
quella dell'intervenuta prescrizione della pretesa attorea. Ritenuto che la
norma generale dell'art. 60 CO, che regolava la prescrizione (annuale) per le pretese
derivanti da atto illecito, era in concreto derogata dalla disposizione
speciale di cui all'art. 760 CO, avente per oggetto la prescrizione
(quinquennale) per le azioni di responsabilità verso gli organi della società
anonima, il giudice di prime cure si è limitato ad esaminare se la petizione
fosse prescritta con riferimento a quest'ultima norma di legge, giungendo alla
conclusione, visto che gli attori erano venuti a conoscenza del danno e della
persona responsabile unicamente nel corso del 1995 in seguito ai colloqui con
__________, che ciò non era assolutamente il caso.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto ribadisce il buon fondamento
dell'eccezione di prescrizione, rilevando che gli attori già prima della
dipartita di __________ erano a conoscenza dei fatti rilevanti segnatamente
dell'esistenza delle azioni e del ruolo svolto da __________, e che in ogni
caso essi avrebbero potuto e dovuto informarsi dei dettagli al momento della
morte del de cuius, avvenuta nel luglio 1992, e non solo, a seguito della loro
negligenza, 3 anni dopo.
Gli
attori non hanno presentato osservazioni al gravame.
- L'art.
60 cpv. 1 CO prevede che, in presenza di un atto illecito, l'azione di
risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in
cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso
nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. L'art. 760
cpv. 1 CO, riferito alle azioni di risarcimento contro le persone responsabili
ai sensi dell'art. 752 e segg. CO, è sostanzialmente del medesimo tenore, salvo
per quanto riguarda il termine di prescrizione relativo, che è prolungato a 5
anni (Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 760 CO).
In
base alla giurisprudenza sviluppata in margine all'art. 60 CO, riferibile anche
all'art. 760 CO (Widmer, Basler Kommentar, N. 1 ad art. 760 CO; Bürgi,
op. cit., N. 2 ad art. 760 CO), il termine di prescrizione relativo comincia a
decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi
del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 108
Ib 99, consid. 1c con rinvii); l'inizio del termine non risale dunque al
momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito
facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto
meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della
pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e
sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435);
in ogni caso la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l'eccezione
di prescrizione (DTF 111 II 58; IICCA 7 settembre 1995 in re
H./A. e llcc.).
Ritenuto
che, secondo gli attori, il convenuto sarebbe responsabile nei loro confronti
sia per atto illecito sia nella sua qualità di amministratore della Condomini
__________, si tratta in concreto di esaminare se la loro pretesa sia
prescritta in entrambe le evenienze.
6.1 Nel
caso di specie è evidente che, nella misura in cui la petizione si fonda sulla
responsabilità per atto illecito (art. 41 CO), la stessa è prescritta e ciò già
per il solo fatto che dal momento che, nell'estate 1995, gli attori hanno
preteso di essere venuti a conoscenza degli estremi per inoltrare una causa
giudiziaria nei confronti del convenuto, al primo atto interruttivo della
prescrizione, ovvero il PE del 6 maggio 1999 (doc. T), è sicuramente trascorso
ben più dell'anno previsto dall'art. 60 cpv. 1 CO.
6.2 In
quanto fondata sulla responsabilità dell'amministratore (art. 754 e segg. CO),
la petizione - come detto - soggiace al termine di prescrizione quinquennale
(art. 760 cpv. 1 CO), di modo che per l'esito del gravame è decisivo accertare
a che momento gli attori siano effettivamente venuti a conoscenza, almeno a
grandi linee, del danno subito e della responsabilità del convenuto.
Ora,
pacifico sia in base al diritto italiano (art. 456 e 459 CCit.) sia a quello
svizzero (art. 560 e 602 CC) che con la morte del de cuius gli eredi subentrano
nella sua stessa posizione di fatto e di diritto, nel caso concreto è indubbio,
non avendo il convenuto contestato il fatto che __________ ignorasse che la
quota di PPP n. __________era stata venduta - tant'è che vi ha addirittura
fatto riferimento a p. 5 del gravame -, che alla sua morte, nel luglio 1992,
tale conoscenza non poteva nemmeno essere pretesa nei confronti degli attori. A
quel momento essi, se per ipotesi anche fossero stati informati dell'esistenza
delle azioni rispettivamente del ruolo di persona di riferimento svolto da
__________ (teste __________ p. 1), non
avevano assolutamente motivo di sospettare che in realtà la quota di PPP era
stata venduta ed il ricavo trattenuto o dirottato altrove, in altre parole che
fosse avvenuto qualcosa di irregolare con riferimento a quest'ultima, tanto più
che il convenuto ha ammesso che essi, e prima di loro il de cuius, nemmeno
erano stati convocati per scritto (verbale 19 giugno 2000 p. 3) alle assemblee
della società indette successivamente alla vendita. Come rettamente ritenuto
dal Pretore, è in definitiva solo dopo aver conferito con ________ nell'estate
1995 (teste __________ p. 2), che essi
sono venuti a conoscenza di quanto effettivamente avvenuto rispettivamente del
danno subito e dell'eventuale responsabilità del convenuto nella sua qualità di
amministratore della società, per non aver fatto in modo che il ricavo della
vendita pervenisse agli aventi diritto rispettivamente per aver proposto agli
azionisti l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale in cui si era
svolto l'affare contestato, per cui la prescrizione quinquennale, oltretutto
già interrotta nel 1999 con l'invio del PE (doc. T), non era ancora intervenuta
al momento dell'inoltro della petizione.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell'appello ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono
la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che all'appellante, pur parzialmente
vincente in questa sede, non vengono attribuite ripetibili, in quanto il
parziale accoglimento del gravame non è dovuto ai motivi da lui addotti con
l'allegato del 3 settembre 2001, ma dall'erronea applicazione del diritto da
parte del primo giudice, corretta d'ufficio dall'autorità superiore (art. 87
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2001 di __________ è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 16 luglio 2001 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
L'eccezione di prescrizione è
respinta nella misura in cui l'azione è fondata sull'art. 752 e segg. CO e
accolta nella misura in cui quest'ultima è fondata sull'art. 41 e segg. CO.
-
La
tassa di giustizia, fissata in fr. 400.- e le spese, da anticipare dal
convenuto, restano a suo carico per metà e per la rimanenza sono a carico degli
attori, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo a carico per metà e per la rimanenza
sono a carico degli appellati. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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