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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.12
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00012
Lugano
5 aprile 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1999.00698 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 5 ottobre 1999 da
rappr. dall'avv. dott. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 24'871.30 oltre
interessi vantato dalla convenuta nell'ambito dell'esecuzione n. __________dell'UE
di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 dicembre 2000 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 15 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 20 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
16 settembre 1999 la società __________ ha ottenuto il rigetto in via
provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UE
di Lugano per fr. 24'871.30 e spese, convincendo il giudice del rigetto che
l'escussa nel 1985 aveva ottenuto dalla __________ un "prestito
contante" di fr. 30'000.-, in seguito parzialmente rimborsato, credito che
successivamente le era stato ceduto.
-
Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________ ha chiesto il
disconoscimento del debito, per tutta una serie di motivi: innanzitutto rileva
che la convenuta non aveva la capacità di essere parte, atteso che al momento
dell'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione la sua succursale di
__________ era stata radiata da RC; essa
contesta inoltre che la convenuta potesse essere titolare del credito, che in
effetti nel 1986 era stato oggetto di una cessione a favore della ditta
__________, senza che fosse provata un'eventuale retrocessione alla banca prima
della nuova cessione alla convenuta nel 1995; ad ogni buon conto il contratto
di prestito non era valido, in quanto essa era stata dolosamente indotta a
sottoscriverlo dalla propria datrice di lavoro, la ditta __________, che ne era
stata in definitiva la vera beneficiaria, il tutto con la compiacenza della
__________; il debito era in ogni caso estinto per remissione, visto che la
convenuta le aveva retrocesso incondizionatamente il contratto recante la
cessione, rispettivamente per intervenuta prescrizione.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Egli ha
innanzitutto confermato la legittimazione passiva della convenuta, rilevando
che essa era il successore in diritto di Invoca AG e dunque l'eventuale mancata
retrocessione del credito alla __________ e la conseguente invalidità della
seconda cessione non poteva inficiare la sua titolarità; infondata, siccome non
sufficientemente comprovata, era la richiesta di annullamento del contratto di
prestito per dolo; parimenti priva di fondamento era l'eccezione di remissione
del debito, il fatto che l'attrice fosse in possesso del contratto recante la
cessione non permettendo ancora di concludere per il condono del debito stesso,
vista oltretutto la chiara opposizione manifestata a suo tempo dalla
controparte con l'inoltro di vari PE all'indirizzo dell'attrice; quanto infine
all'eccezione di prescrizione, la stessa andava pure disattesa, visto che la
prescrizione era stata validamente interrotta con l'inoltro di alcuni PE, in
particolare uno nel 1990.
- Con
l'appello che qui ci occupa, l'attrice chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di accogliere la petizione. Essa ribadisce la carente
legittimazione passiva della convenuta a seguito dell'inesistenza dell'atto di
cessione scritta di __________ in suo favore, l'avvenuta remissione del debito
a seguito della riconsegna del contratto recante la cessione e infine
l'intervenuta prescrizione del credito stesso per il fatto che la controparte
aveva omesso di chiedere il rigetto dell'opposizione ai vari PE emessi nel 1986
e 1990 nei suoi confronti, che dunque erano perenti.
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
- Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, è senz'altro a ragione che il Pretore ha in
concreto riconosciuto alla convenuta la legittimazione passiva.
L'istruttoria
di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel 1986 la __________ aveva
ceduto il credito in questione ad __________ (doc. D). Il fatto che in epoca
successiva il __________ e, successore in diritto della __________, abbia
dichiarato di aver ceduto quel medesimo credito a __________, già __________,
in forza di un atto di cessione generale risalente al 1995 (doc. E) si rivela
del tutto privo di rilevanza pratica: in effetti, se quest'ultima dichiarazione
di cessione dovesse essere ritenuta inefficace per l'assenza della prova di una
precedente retrocessione del credito alla banca stessa, se ne dovrebbe in
effetti concludere che in base al primo atto di cessione titolare dello stesso
era ancora __________, di modo che, atteso che nel 1996 la stessa era stata
pacificamente assorbita da __________ (cfr. petizione p. 3, risposta p. 3,
appello p. 5), quest'ultima poteva in ogni caso procedere in causa senza che
s'imponesse un'ulteriore cessione a suo favore da parte di __________.
- L'eccezione
di remissione del debito è parimenti infondata.
Pur
essendo vero che l'attrice nel gennaio 1987 è venuta in possesso di una copia
del contratto di prestito recante la cessione a favore di __________, è però
altrettanto vero che in tale circostanza non si può ancora intravedere una
remissione del debito o un'offerta di remissione poi accettata dall'attrice.
L'istruttoria di causa ha in effetti provato che il documento in questione non
era stato ritornato all'attrice a dimostrazione dell'inesistenza di un credito
nei suoi confronti - circostanza che, se del caso, sarebbe stata verosimilmente
precisata in uno scritto accompagnatorio - ma era stato consegnato al
patrocinatore di allora dell'attrice, nell'interesse comune e su sua esplicita
richiesta (cfr. doc. 6 dell'incarto penale richiamato I°), in vista
dell'inoltro da parte sua di una procedura di rigetto dell'opposizione nei
confronti della sua datrice di lavoro __________, che aveva dichiarato di
assumersi quel debito (doc. 3.5.1 dell'incarto penale richiamato I°): ciò è
oltretutto provato dal fatto che il documento in possesso dell'attrice, e da
lei prodotto quale doc. D, oltre al contratto di prestito con la cessione
comprendeva pure un estratto conto che dimostrava che a quel momento la pretesa
residua ammontava a fr. 22'868.10, il tutto proprio come da richiesta di cui al
doc. 6 dell'incarto penale richiamato I°. Atteso inoltre che, facendo spiccare
nel 1986 un PE all'indirizzo dell'attrice (doc. D inc. EF.99.01401 richiamato),
seguito dall'invito alla debitrice a ritirarne l'opposizione (doc. 3.8.1
dell'incarto penale richiamato I°), __________ aveva chiaramente lasciato
intendere di pretendere il rimborso del prestito erogato, ciò che essa aveva
ribadito nel 1990, facendone spiccare un altro (doc. C inc. EF.99.01401
richiamato), si può senz'altro concludere che l'attrice è assai malvenuta
nell'invocare l'estinzione del debito per remissione a seguito della riconsegna
del titolo nel 1987, tanto più che ancora nel 1991 essa era del tutto
consapevole di essere tenuta al rimborso e cercava di esporre i motivi,
segnatamente il dolo della sua datrice di lavoro e la compiacenza della banca,
ritenuti infondati dal Pretore e qui non più riproposti, che a suo giudizio si
opponevano a tale richiesta (cfr. il doc. L, che tra l'altro riferisce di altre
precedenti corrispondenze) .
- Suggestiva,
ma manifestamente infondata, è infine la tesi dell'appellante secondo cui un PE
potrebbe avere effetto interruttivo della prescrizione solo nella misura in cui
abbia avuto a che fare con un giudice o arbitro ("atti di
esecuzione aventi un giudice o un arbitro"), in altre parole se lo
stesso sia stato oggetto di un'istanza di rigetto dell'opposizione, entro il
termine annuale della sua validità; dal che, a suo dire, l'inefficacia nella
fattispecie ai fini dell'interruzione della prescrizione dei PE inoltrati il 24
luglio 1986 (doc. D inc. EF.99.01401 richiamato) e 17 ottobre 1990 (doc. C inc.
EF.99.01401 richiamato), mai approdati avanti al giudice, e la tardività del PE
n. __________del 17 dicembre 1998 (doc. B inc. EF.99.01401 richiamato),
inoltrato oltre il termine decennale di prescrizione.
L'appellante
propone questa tesi rifacendosi alla versione italiana dell'art. 135 cifra 2
CO, che essa ritiene vincolante, secondo cui "la prescrizione è
interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice o
un arbitro, e così pure mediante …". A torto. La dottrina ha già avuto
modo di precisare che il testo di una legge non è qualcosa di
"sacrosanto", ma può al contrario contenere errori di redazione o di
traduzione (Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, § 4 N. 17) rispettivamente che, se di
principio le 3 versioni italiana, francese e tedesca hanno la stessa forza, in
caso di diversa formulazione il senso rimane tuttavia uno solo e va stabilito
ricercando la vera volontà del legislatore (Riemer, op. cit., § 4 N.
13). Ora, non vi può essere dubbio che l'art. 135 cifra 2 CO debba essere
inteso diversamente da come indicato dall'appellante: l'analisi dei materiali
legislativi ha innanzitutto permesso di accertare un errore di trascrizione
dell'articolo in questione nella raccolta sistematica, tanto è vero che la
versione originale prevedeva che "la prescrizione è interrotta mediante
atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro, e così
pure mediante …" (cfr. Collezione sistematica delle leggi e ordinanze
federali 1848-1947, Vol. 2), dal che si può già ritenere che l'espressione
"avanti un giudice o un arbitro" si riferisca unicamente al
termine "azione od eccezione" e non certo anche agli "atti
di esecuzione", che in effetti non si vede come possano essere
presentati o confermati avanti a un'autorità giudiziaria; che questo sia il
vero e unico senso della norma è altresì provato dalla versione francese "la
prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par
des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des
arbitres, par …" e tedesca "die Verjährung wird unterbrochen
durch Schuldbetreibung, durch Klage oder Einrede vor einem Gerichte oder
Schiedsgericht sowie durch …". Si ha così che gli atti esecutivi,
anche se non è stato adito alcun giudice a loro conferma, comportano
l'interruzione della prescrizione: tale interpretazione, confermata anche dalla
dottrina (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed.,
Berna 1997, p. 815, secondo cui poco importa ai fini dell'interruzione della
prescrizione che l'esecuzione sia continuata o meno, rispettivamente, in caso
di opposizione, che ne sia chiesto il rigetto), compresa quella citata
dall'appellante (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch
Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Berna 1975, Vol. I, § 135 p. 301),
trova del resto il suo logico corollario nell'art. 138 cpv. 2 CO, secondo cui
ogni singolo atto esecutivo fa ricominciare la prescrizione, senza che sia
richiesta la sua conferma avanti a un giudice.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 850.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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