AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.113
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00113
Lugano
12 settembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
inc. DI.2000.00013 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 8 febbraio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 18'287,50
oltre interessi per disdetta immediata ingiustificata, pretesa poi ridotta a
fr. 14'087,50;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 5 luglio 2001, ha parzialmente
accolto, limitatamente all'importo di fr. 4'986.-- oltre interessi e accessori;
appellante
l'istante che con allegato 27 luglio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso che il convenuto venga condannato a versargli la somma di fr.
12'673,50;
mentre
il convenuto non ha presentato osservazioni:
esaminati
gli atti dell'incarto;
considerato
in
fatto:
A. L'ing.
__________ ha assunto __________ con un contratto di lavoro di durata
indeterminata dal 1° agosto 1999, dopo qualche giorno di prova lavorativa (dal
23 luglio 1999), con un salario lordo di fr. 4'500.--, di cui fr. 4'200.-- a
carico del datore di lavoro e il resto sussidiato ai sensi della L-rilocc.
Il
29 ottobre 1999 l'ing. __________ ha
comunicato a __________ la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro con
liberazione immediata dall'obbligo di prestare la propria opera,
accondiscendendo di versare al dipendente l'intero stipendio di novembre. Tra
dipendente e datore di lavoro è in seguito intercorso uno scambio di scritti,
in base al quale il primo ha fondato il proprio convincimento che la disdetta
era in realtà un licenziamento in tronco ingiustificato. Ha di conseguenza
inoltrato l'istanza 8 febbraio 2000, con la quale ha chiesto che il datore di
lavoro venga condannato a versargli lo stipendio per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre, nonché un'indennità giusta l'art. 337c CO corrispondente ad un mese
di salario. La pretesa è poi stata ridotta, avendo __________ nel frattempo corrisposto il salario relativo
al mese di ottobre.
B. Con
il querelato giudizio il pretore ha accertato che, dopo la comunicazione della
disdetta ordinaria del 29 ottobre 1999, il datore di lavoro ha licenziato in
tronco il dipendente con scritto 3 novembre 1999, circostanza confermata dal
convenuto all'udienza di discussione 1° marzo 2000. Ritenuto che in concreto
non erano dati sufficienti motivi per una disdetta immediata ai sensi dell'art.
337 CO, il primo giudice ha condannato il convenuto a versare al dipendente lo
stipendio per tutto il mese di novembre 1999, visto che il rapporto di lavoro
era durato meno di un anno e che la disdetta era stata comunicata alla fine di
ottobre con preavviso di un mese (art. 335c CO). Allo stipendio di fr. 4'200.--
il pretore ha aggiunto la quota parte di tredicesima pari a fr. 350.-- e ha
tolto l'indennità __________ di fr.
364.-- incassata dall'attore per i quattro giorni di protezione civile assolti
nel mese di novembre 1999, giungendo così a un importo parziale lordo di fr.
4'186.--.
Il
primo giudice ha inoltre accordato all'istante l'indennità prevista dall'art.
337c cpv. 3 CO, fissandola in fr. 800.--.
C. Con
l'appello in esame __________ chiede innanzitutto che il convenuto venga
condannato a versargli anche il salario per il mese di dicembre. Invoca al proposito
l'art. 336c CO secondo cui il datore di lavoro non può licenziare il dipendente
allorché questi presta servizio militare o di protezione civile (cpv. 1),
mentre una disdetta data prima del periodo di servizio comporta che il termine
non ancora giunto a scadenza è sospeso durante il servizio e riprende a
decorrere soltanto dopo la sua fine (cpv. 2). Poiché il termine di disdetta di
un mese - notificato il 29 ottobre 1999 - è rimasto sospeso per quattro giorni,
esso verrebbe a scadenza solo all'inizio di dicembre e va pertanto riportato
alla fine dello stesso mese.
L'appellante
critica inoltre il riconoscimento di un'indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato di soli fr. 800.-- e la mancata allocazione della quota parte di
tredicesima per il periodo dal 23 luglio al 31 luglio 1999, durante il quale
egli ha effettuato una prova lavorativa presso l'ing. __________.
in
diritto:
- Giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, il datore di lavoro non può
disdire il rapporto di lavoro, dopo il tempo di prova, allorquando il
lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o protezione civile,
servizio femminile o servizio della Croce Rossa e, in quanto il servizio duri
più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. Il cpv. 2
dispone che la disdetta data durante uno di questi periodi è nulla; se invece è
data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del
periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
Nel
caso di specie è incontestato che la disdetta è stata notificata il 29 ottobre
1999 e che è in concreto applicabile un termine di disdetta di un mese. Il
rapporto di lavoro avrebbe pertanto dovuto cessare il 30 novembre 1999.
Parimenti pacifica è la circostanza che durante il mese di novembre l'istante è
stato chiamato a svolgere un corso di protezione civile della durata di quattro
giorni. Poiché la decorrenza del termine di disdetta è stata sospesa durante
questi quattro giorni, il termine stesso è giunto a scadenza solo nei primi
giorni di dicembre. Ritenuto che il rapporto di lavoro può generalmente essere
disdetto solo per la fine di un mese, il termine prorogato di disdetta è
protratto fino al 31 dicembre 1999 (art. 335c e art. 336c cpv. 3 CO; DTF
115 V 437 consid. 2c e 3; Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998 pag. 446-451, con
numerosi esempi di calcolo del termine prorogato).
Ne
consegue che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente anche lo
stipendio per l'intero mese di dicembre (fr. 4'200.--), oltre alla quota parte
di tredicesima (fr. 350.--). È nella fattispecie del tutto irrilevante che il
dipendente non abbia prestato la sua opera durante questo periodo, visto che
ciò è dovuto al fatto che al momento del licenziamento il datore di lavoro
l'aveva espressamente esonerato dal fornire le proprie prestazioni.
- L'appellante ritiene inoltre criticabile la sentenza impugnata in
quanto gli riconosce un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di soli fr. 800.-- per
un licenziamento in tronco del tutto ingiustificato.
Il
primo giudice ha fissato tale importo prendendo in considerazione varie circostanze,
in primo luogo che il datore di lavoro ha assunto __________ allorché questi si
trovava in una difficile situazione occupazionale, aveva cambiato più posti di
lavoro e il suo collocamento era considerato problematico. Ha ritenuto inoltre
che il rapporto di lavoro è stato molto breve e contrassegnato da prestazioni
valutate negativamente, al punto che si è reso necessario monitorarlo da vicino
affiancandogli un aiuto. Ha infine considerato che, perlomeno inizialmente,
l'ingegner __________ aveva comunicato all'istante
la disdetta ordinaria assicurandogli spontaneamente il salario per il successivo
mese di novembre 1999 e che aveva poi mutato il tipo di disdetta a causa delle
discussioni insorte ulteriormente tra le parti.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, che ritiene di nessun rilievo i criteri di
valutazione enunciati, la commisurazione dell'indennità effettuata dal primo
giudice deve essere confermata.
Va
innanzitutto sottolineato che l'importo dell'indennità è stabilito dal giudice
secondo libero apprezzamento e che, pertanto, le censure sollevate contro
l'importo riconosciuto a tale titolo possono essere esaminate solo con riserbo.
Va inoltre ribadito che in ragione della natura punitiva dell'indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato, il primo giudice ha correttamente preso
in considerazione diversi elementi soggettivi legati alla persona del datore di
lavoro, in particolare che questi si era attivato su sollecitazione di terzi
per portare a buon fine il collocamento lavorativo dell'istante, da cui la
comprensibile delusione per la scarsità delle sue prestazioni e per gli
sviluppi giudiziari della vertenza. A ciò si aggiunga che il datore di lavoro
riteneva in buona fede d'avere licenziato __________ mentre perdurava il
periodo di prova di 3 mesi, come da notifica scritta al URC (doc. 5).
In
questa sede, sotto il profilo dell'equità, va poi dato atto della circostanza
che __________ deve assumersi l'onere di un mese supplementare di stipendio in
seguito allo slittamento del termine di disdetta di soli pochi giorni, pur
avendo rinunciato alla controprestazione lavorativa.
- L'appellante
fa inoltre valere d'aver lavorato alla dipendenze dell'ing __________ ininterrottamente a partire dal 23 luglio
- Ritiene pertanto che il primo giudice gli abbia arbitrariamente negato la
quota parte di tredicesima riferita al periodo dal 23 luglio al 31 luglio 1999.
Nell'impugnata
sentenza (consid. 6.1.2) il pretore ha accertato che il contratto di lavoro di
durata indeterminata è iniziato il primo agosto 1999 e, per ammissione stessa
dell'istante, esso è stato preceduto da un breve periodo di test (interrogatorio
formale del 20.12.00, ad. 8). Ha pertanto disgiunto questo breve periodo di
lavoro considerando che, a differenza di un vero e proprio periodo di prova,
esso aveva il solo scopo di determinarsi sull'eventualità di concludere un contratto
di lavoro.
Anche
su questo punto l'impugnato giudizio deve essere confermato. Trattandosi di un
periodo limitato a solo qualche giorno di lavoro, ben si può ammettere che si è
trattato di un rapporto di lavoro a durata determinata nell'eventualità di un
successivo contratto, senza che in ciò sia ravvisabile alcun abuso (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, ad art. 335 b n. 1). Come rilevato dal primo giudice,
l'istante non ha peraltro portato nessuna prova che possa indurre a credere che
sia stata pattuita una tredicesima mensilità in relazione a questo breve
periodo.
- L'appellante
censura infine che il primo giudice ha stabilito il decorrere degli interessi
di mora su quanto dovuto dal convenuto a contare dal 1° dicembre 1999.
Giusta
l'art. 339 cpv. 1 CO, con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne
derivano diventano esigibili. Il pretore ha accertato che lo scritto inviato da
__________ il 3 novembre 1999 al proprio
dipendente (doc. E) deve essere inteso nel senso di una disdetta immediata. Il
contratto di lavoro ha pertanto preso fine a tale momento, con conseguente
esigibilità delle pretese salariali del dipendente e dell'indennità per
licenziamento ingiustificato (Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit., ad art. 339 n. 1; DTF 103 II 204). Gli interessi di mora decorrono
pertanto a partire da tale data sul solo importo, però, riguardante lo
stipendio, mentre l’indennità ex art. 337 c cpv. 3 CO è esigibile con la
sentenza (Rep. 1994, n. 48
consid. 10 in fine).
In conclusione all'appellante va
riconosciuto il diritto a percepire il salario del mese di dicembre di fr.
4'200.-- e la relativa quota parte di tredicesima di fr. 350.--, oltre a quanto
già accordatogli in prima sede (fr. 4'186.-- di salario e fr. 800.-- di
indennità), con interessi al saggio legale del 5% a contare dal 3 novembre
1999. L'istante rimane invece soccombente per quanto concerne l'importo
dell'indennità per licenziamento ingiustificato e per la tredicesima di salario
per il primo periodo di prova, ciò che giustifica la compensazione delle
ripetibili.
- La
parte appellata non si è espressa sul rinvio e quindi non può essere considerata
soccombente con la conseguenza che non può essere tenuta al pagamento di
ripetibili d’appello (Cocchi/Trezzini,
CPC TI, ad art. 148 n. 16).
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
I. L'appello 27 luglio 2001 di __________ è parzialmente accolto e
di conseguenza la sentenza 5 luglio 2001 della Pretura di Mendrisio-Sud è
riformata come segue:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
1.1
Di conseguenza __________ è condannato a
versare a __________ la somma lorda di fr. 8'736.-- più interessi al 5% dal 3
novembre 1999, da dedurre i contributi di legge, oltre ad un'indennità per
licenziamento ingiustificato pari a fr. 800.--.
- Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese. __________ rifonderà a __________
fr. 900.-- a titolo di ripetibili ridotte.
II. La
presente procedura è esente da spese e da tassa di giudizio; non vengono riconosciute
ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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