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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.11
Data decisione, Autorità:
22.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00011
Lugano
22 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2000.00184 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza
12 settembre 2000, da
rappr. dal Sindacato __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro (licenziamento
immediato), con la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento
dell'importo di Fr 8'888.- oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2000 - e nella
quale è pure intervenuta, ai sensi dell'art. 29 LADI, la Cassa disoccupazione
__________ limitatamente agli importi
erogati all'istante - che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2000 ha
respinto.
Appellante l'istante la quale, con atto d'appello 10
gennaio 2001, chiede, in riforma del primo giudizio, la condanna della
convenuta a pagarle gli importi chiesti mentre quest'ultima, con osservazioni
24 gennaio 2001 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, impiegata presso la __________ dal giugno 1997 in qualità di
cassiera venditrice ad ore, è stata licenziata con effetto immediato il 14
luglio 2000 dopo essere stata sorpresa, quel giorno, a consumare merce della
convenuta per un valore di Fr. 3.40 senza averla pagata. Dopo essere stata
colta sul fatto l'istante ha ammesso, sottoscrivendo una dichiarazione in tal
senso, di aver anche precedentemente approfittato della merce del negozio senza
pagarla e si è offerta di rimborsare 200/300.- franchi.
Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata dall'istante, ha respinto la sua pretesa di
pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e di un'indennità
per licenziamento ingiustificato, ritenendo quest'ultimo legittimo.
- Con
l'appello __________ contesta in sostanza il contenuto della sua ammissione
scritta di aver sottratto merce ripetutamente, poiché quella dichiarazione le
sarebbe stata fatta sottoscrivere in un momento di pressione psicologica e non
corrisponderebbe alla verità. Non essendoci prova di sottrazione di merce
ripetuta non vi sarebbero gli estremi, per la situazione verificatasi il 14
luglio 2000, del licenziamento immediato.
Con le
osservazioni all'appello, la convenuta ha sostenuto che la dichiarazione
sottoscritta dall'istante rappresentava la verità dei fatti succedutisi come,
del resto, confermato dalle testimonianze.
- Nel
caso di licenziamento immediato in conseguenza dell'abusivo impossessamento di
beni del datore di lavoro da parte del dipendente, ai fini della valutazione
della proporzionalità tra il fatto addebitato e lo scioglimento del contratto
deve essere considerata non l'assenza o l'esiguità del danno patrimoniale ma la
ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in
dubbio la futura correttezza del lavoratore. Non si deve così, in casi del
genere, avere riguardo al valore economico dell'appropriazione, ma alla
violazione che tale comportamento instaura nel rapporto di fiducia con il
datore di lavoro.
Sulla
base di queste premesse è persino facile dedurre, anche per la sola
appropriazione di merce per pochi franchi per la quale l'istante era stata
colta sul fatto, che la funzione di cassiera da lei esercitata la situa in un
contesto tale di delegata fiducia del datore di lavoro che anche solo un minimo
sgarro d'onestà giustifica il dubbio che non potrà essere isolato e quindi
rende legittimo il licenziamento in tronco.
Con il
che si può prescindere dall'addentrarsi nell'esame della veridicità della
dichiarazione sottoscritta dall'istante poiché inoltre, per mancanze del
genere, penalmente rilevanti, non è necessaria la recidiva dopo ammonimento (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 337 CO, pag. 367 n. 9). In ogni
caso le argomentazioni al proposito dell'appellante rimangono allo stadio del
puro parlato e sono contraddette dalle testimonianze che riferiscono di
ripetute appropriazioni di merce senza pagare e dell'assenza di qualsiasi
pressione nel sottoscrivere l'ammissione di colpa.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L'appello 10 gennaio 2001 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà a controparte Fr. 350.- per
ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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