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Numero d'incarto:
12.2001.107
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00107
Lugano
29 agosto
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
- inc. no. SF.2001.00130 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 -
promossa con istanza 25 maggio 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ a
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall'appartamento n.
__________sito al III. piano del Condominio __________ a __________;
domanda
che la convenuta, rimasta preclusa, non ha contestato e che il Segretario
assessore con sentenza 19 luglio 2001 ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 20 luglio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che
__________ si è aggiudicato ai pubblici incanti la quota di PPP di 56/1000 del
fondo base part. n. __________RFP di __________, con diritto esclusivo
sull'appartamento n. __________al III. piano del Condominio __________ a __________a, trapasso di proprietà iscritto
a RF il 24 aprile 2001 (doc. A);
che con
lettera 30 aprile 2001 egli, per il tramite del suo legale, ha comunicato a
__________, che a suo tempo era stata ospite del precedente proprietario
__________ e che a quel momento occupava ancora l'appartamento, l'avvenuto
trapasso di proprietà, dicendosi disposto a lasciarle utilizzare l'appartamento
in questione a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio, data per la
quale i locali avrebbero dovuto essergli resi (doc. B);
che con
l'istanza in rassegna __________, rilevando come tra le parti fosse venuto in
essere un contratto di comodato e che alla scadenza concordata la comodataria
non aveva provveduto alla riconsegna dei locali, ha chiesto lo sfratto di
__________ dall'appartamento in questione;
che il
Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto
l'istanza, evidenziando come nel caso di specie non si poteva ammettere
l'esistenza tra le parti di un contratto di comodato per atti concludenti in
mancanza di reazione da parte dell'occupante dell'immobile, e ciò per il
semplice fatto che l'appartamento era stato concesso per un periodo di tempo
inferiore ai 2 mesi;
che con
l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il primo giudizio nel
senso di accogliere l'istanza di sfratto, rilevando come in realtà il contratto
di comodato già si era perfezionato con la mancata reazione della convenuta
alla proposta contenuta nella lettera 30 aprile 2001;
che la
convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;
considerando
in diritto:
che
giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata
o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al
pretore con istanza motivata;
che nel
caso di specie si tratta in definitiva di stabilire se tra le parti sia venuto
in essere o meno un contratto di comodato a tempo determinato, circostanza
questa negata dal primo giudice;
che, in
base ai principi generali del CO, il contratto non è perfetto se non quando i
contraenti abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la
loro reciproca volontà (art. 1 CO), ovvero con l'accettazione della proposta
contrattuale, fermo restando che eccezionalmente, quando la natura particolare
del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, esso si
considera nondimeno conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è
respinta (art. 6 CO);
che, in
altre parole, il silenzio ad un'offerta può rappresentare consenso se, in
conformità del principio dell'affidamento, l'offerente può in buona fede essere
nella convinzione che la controparte reagirebbe in caso di disaccordo, e che
questa, da parte sua, è in grado di immaginare che l'offerente consideri il suo
silenzio come consenso (Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 6. ed., p. 116);
che tra i
casi contemplati dalla dottrina viene annoverato quello in cui l'offerta deve
essere considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve (Honsell/Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, N. 12 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin, Berner
Kommentar, N. 30 e segg. ad art. 6 CO; Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. ed., p. 135), rispettivamente quello in
cui la controparte accetta senza riserve la prestazione dell'offerente (Honsell/Vogt/Wiegand,
op. cit., N. 19 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., N. 72 e segg.,
in particolare N. 74, ad art. 6 CO; Bucher, op. cit., p. 136), ciò che è
in particolare il caso allorché l'offerta è finalizzata alla conclusione di un
contratto di comodato (cfr. IICCA 1° luglio 1996 in re U./T. in Raccolta
di giurisprudenza in materia di locazione, Vol. 3, 1995-1997, N. 57);
che, nel
caso di specie, non avendo la convenuta reagito alla lettera 30 aprile 2001
(doc. B), con cui l'istante si era detto disposto a lasciarle utilizzare
l'appartamento a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio, ed avendo
essa occupato gratuitamente l'appartamento durante quel periodo, ben si può
concludere, in virtù dei principi dottrinali appena esposti, che tra le parti
sia effettivamente venuto in essere un contratto di comodato a tempo
determinato;
che la
mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto legittima pertanto
l'istante a chiedere lo sfratto della controparte, così che, in accoglimento
dell'appello, l'istanza deve essere accolta;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 luglio 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 luglio 2001 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4, è così riformata:
- L'istanza 25 maggio 2001
di __________ è accolta.
§ È
ordinato lo sfratto immediato della signora __________ dall'appartamento n. 11
di proprietà del signor __________, situato nel Condominio __________ di
__________.
§§ Il
suddetto ordine viene impartito con la comminatoria dell'azione penale per
disobbedienza a decisione dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CPS, che recita
"chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".
§§§ È
fatto ordine ad ogni usciere o ad ogni agente della forza pubblica di prestare
man forte per l'esecuzione dello sfratto a semplice richiesta dell'istante con
la sola assistenza di un municipale.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'istante
fr. 400.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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