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Numero d'incarto:
12.2000.98
Data decisione, Autorità:
14.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00098
Lugano
14 luglio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no.
SF.2000.00049 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con
istanza di sfratto 8 febbraio 2000 da
contro
rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decreto 9 maggio 2000, ha accolto ordinando alla
convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante i locali occupati in
__________ entro il 31 maggio 2000, con la comminatoria dell'art. 292 CPS;
appellante la convenuta con atto di appello 26 maggio 2000, cui è
stato concesso l'effetto sospensivo, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere l'istanza di contestazione della disdetta
inoltrata innanzi all'Ufficio di conciliazione e con ciò di respingere
l'istanza di sfratto;
mentre l'istante, con osservazioni 7 luglio 2000, postula la revoca
dell'effetto sospensivo e la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
__________, in forza di un contratto a tempo determinato scadente il 30 giugno
2000 (doc. A), sottoscritto con , conduce in sublocazione gli uffici
al 5° e 6° piano nonché 6 posteggi, siti nello stabile denominato
"" del Condominio __________ in __________ a __________;
che
il 25 ottobre 1999 la sublocatrice, preso atto del mancato pagamento da parte
della subconduttrice delle pigioni relative al IV trimestre 1999, l'ha
diffidata a versare il dovuto entro il 30 novembre 1999, precisando che,
scaduto infruttuoso detto termine, il contratto sarebbe stato disdetto (doc.
C);
che
il 7 dicembre 1999, non essendo intervenuto alcun pagamento, il contratto è
stato disdetto con effetto al 31 gennaio 2000 (doc. F);
che
con l'istanza in rassegna, avversata da __________ e successiva all'inoltro da
parte di quest'ultima dell'istanza 28 gennaio 2000 all'Ufficio di conciliazione
volta a contestare il benfondato della disdetta (doc. M), __________ chiede lo
sfratto della controparte dall'ente locato;
che
con la decisione qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la domanda
di contestazione della disdetta e ha decretato lo sfratto della convenuta;
che
con l'appello, cui è stato concesso l'effetto sospensivo, la convenuta chiede
nuovamente di proteggere la contestazione della disdetta e di respingere
l'istanza di sfratto, asserendo in sostanza come l'istante il 1° dicembre 1999
le avrebbe concesso una dilazione per il pagamento delle pigioni arretrate fino
al 10 dicembre 1999 e che la disdetta per mora, notificatale prima della scadenza
di quel termine, sarebbe pertanto prematura;
che
l'istante, con le osservazioni all'appello, postula la revoca dell'effetto
sospensivo e la reiezione del gravame;
considerando
in diritto
che
preliminarmente occorre sanzionare l'irricevibilità delle osservazioni
all'appello, che l'appellata ha introdotto il 7 luglio 2000 a fronte della
dichiarata ricezione da parte sua dell'atto di appello il 21 giugno 2000: il
termine di appello contro il decreto di sfratto, e così pure quello per
presentare le osservazioni, è infatti per costante giurisprudenza di 10 giorni
(Rep. 1987 p. 235, 1979 p. 360; IICCA 15 settembre 1994 in re
M./B.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 508), tanto
più che giusta l'art. 507 cpv. 4 CPC nei casi previsti dall'art. 274g CO -com'è
senz'altro quello qui in esame- la procedura applicabile è quella di cui agli
art. 404 e segg., la quale prevede un temine di 10 giorni per la presentazione
dei mezzi di impugnazione e per la risposta (art. 411 cpv. 2 CPC);
che
ad ogni modo la circostanza che nel frattempo il termine contrattuale sarebbe
scaduto non giustifica la revoca dell'effetto sospensivo di questa causa, ciò
permettendo semmai all'istante di inoltrare, già dalla scadenza contrattuale,
una nuova istanza di sfratto;
che,
passando al merito, l'esito della vertenza che qui ci occupa dipende dalla
validità o meno della disdetta significata alla convenuta il 7 dicembre 1999;
che
ai sensi dell'art. 257d CO quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore
sia in mora col pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti,
il locatore può fissargli per scritto un termine di pagamento e avvertirlo che,
scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto
(cpv. 1); se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può
recedere dal contratto senza preavviso, nel caso di locali d'abitazione o
commerciali, con un preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese (cpv.
2); lo stesso vale ovviamente anche in caso di sublocazione;
che
in concreto è pacifico che il termine di 30 giorni assegnato per il pagamento
delle pigioni sia scaduto infruttuosamente il 30 novembre 1999 e che di
conseguenza l'istante a quel momento era legittimata a disdire il contratto ai
sensi dell'art. 257d CO, senza che ciò tuttavia costituisse un suo obbligo,
nulla impedendole in effetti di rinunciarvi e di insistere nell'adempimento del
contratto (cfr. IICCA 19 agosto 1993 in re F./P.);
che
la concessione da parte del locatore di una dilazione di pagamento
successivamente alla scadenza del termine assegnato costituisce un caso di
applicazione del principio appena enunciato (Higi, Commentario
zurighese, N. 29 e 44 ad art. 257d CO);
che,
nella presente fattispecie essendo la concessione di una dilazione di pagamento
il 1° dicembre 1999 contestata dall'istante (cfr. replica, verbale 20 marzo
2000 p. 1), la convenuta in base all'art. 8 CC era tenuta a provare la
circostanza;
che
il doc. D, nel quale si legge che "come convenuto telefonicamente in data
odierna, Vi confermiamo che entro venerdì 10 dicembre 1999 provvederemo a
bonificarVi il saldo del 4° trimestre 1999 ed il 1° trimestre 2000", è
stato allestito dalla convenuta e non prova dunque ancora l'avvenuta
concessione, per telefono, della dilazione;
che
lo scritto in questione, trasmesso all'istante con l'invito di controfirmarlo
"per ricevuta ed accettazione", è stato ritornato alla convenuta
-senza che per altro essa lo abbia eccepito di falso- con la dicitura
"accettazione" depennata e con l'osservazione che
"l'accettazione se del caso verrà inviata tramite lettera !" (doc.
D), ritenuto che in seguito, con lettera 7 dicembre 1999, l'istante ha tuttavia
comunicato la decisione di rescindere il contratto in considerazione del non rispetto
dei termini di pagamento (doc. E);
che
la testimonianza del teste __________, fattorino della convenuta che ha
consegnato lo scritto di cui al doc. D all'istante, non consente una diversa
interpretazione dei fatti, egli non avendo letto il documento in rassegna
quando lo stesso gli venne reso piegato e non avendo parlato con nessun
rappresentante dell'istante a proposito di quella eventuale dilazione; privo di
qualsiasi rilevanza probatoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art.
237) è per contro quanto gli sarebbe stato riferito dal direttore della
convenuta;
che
in definitiva, non essendovi la prova della concessa dilazione, la disdetta
risulta perfettamente legittima e nulla osta allo sfratto della convenuta;
che
l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che non si assegnano ripetibili alla parte appellata le cui
osservazioni sono risultate tardive;
per
i quali motivi
visti
gli art. 148 e 506 CPC
pronuncia
-
L’appello
26 maggio 2000 di __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 700.- (con una tassa di giustizia di fr.
650.- e le spese di fr. 50.-), da anticipare dall'appellante, restano a suo carico.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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