AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.94
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00094
Lugano
12 ottobre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.32 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 10 marzo 1998 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'280.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 10 aprile 2000 ha
ammesso per fr. 6'281.45 oltre interessi;
Appellante
l'attrice, che con atto di appello del 17 maggio 2000 chiede che il primo giudizio
venga riformato nel senso dell'accoglimento della petizione per fr. 11'256.--
oltre interessi;
Mentre la
convenuta con osservazioni e appello adesivo postula, oltre alla reiezione del
gravame avversario, la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione
della petizione.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l'appello
-
se deve essere accolto l'appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
In
fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta nel 1994 avrebbe
appaltato all’attrice le opere di installazione sanitaria nel contesto della
ristrutturazione della sua casa d'abitazione a __________.
A
fronte di un preventivo di fr. 44'928.--, la convenuta avrebbe chiesto
l'esecuzione di opere supplementari a regia, motivo per cui il consuntivo
sarebbe lievitato a fr. 53'280.--; dopo il pagamento di acconti per complessivi
fr. 40'000.--, rimarrebbe un credito in favore dell'appaltatrice di fr.
13'280.-- oltre interessi, importo oggetto della causa.
B. La convenuta ha rilevato di avere da subito rinunciato a varie
prestazioni incluse nel preventivo, che avrebbe dovuto perciò essere ridotto a
fr. 39'128.--, mentre che l'unica opera supplementare eseguita si sarebbe
limitata alla posa di pochi metri di tubatura. Contestate sarebbero di
conseguenza ogni pretesa per opere supplementari e a regia, così come, più in generale,
ogni discrepanza tra il preventivo e la fattura, che includerebbe oltretutto
prestazioni mai eseguite. L'attrice non avrebbe inoltre dedotto lo sconto
contrattuale del 5%. Se ne dovrebbe concludere che i fr. 40'000.-- versati
dalla committente avrebbero estinto interamente il credito per mercedi vantato
dall'attrice.
C. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le
parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, dal che
l'applicabilità dell'art. 374 CO per la determinazione della mercede
dell'appaltatrice, ha quantificato le spettanze dell'attrice in complessivi fr.
46'281.45, e di conseguenza, dedotti gli acconti versati, ha accolto la
petizione per il residuo di fr. 6'281.45 oltre interessi.
E. Delle argomentazioni di cui ai gravami e di cui alle rispettive
osservazioni, concludenti per la loro reiezione, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in
diritto:
-
Per economia di giudizio appare opportuno seguire la sistematica del
giudizio impugnato, ed esaminare perciò le contestazioni delle parti sui
singoli capitoli della fattura dell'attrice.
-
"Apparecchi
ed accessori" (consid. 2.1 del giudizio
pretori le)
Il
giudizio è su questo punto censurato dalla sola attrice.
Essa
contesta la riduzione operata dal Pretore sul costo degli apparecchi forniti,
in specie i bollitori, ritenuto che il perito avrebbe confermato la correttezza
della fatturazione, conforme oltretutto al preventivo, ragione per cui sarebbe
ingiustificata la decisione del primo giudice di discostarsi dalle conclusioni
dell'esperto.
La
censura appare fondata.
Il
perito giudiziario ha in effetti confermato (referto 27 ottobre 1999, punto 2,
pag. 2) che i prezzi di cui alla fattura doc. E dell'attrice
"corrispondono a quelli normalmente applicati nella categoria e attestati
dalle tariffe APSLI".
Siffatta
affermazione non è "generica", come afferma a torto il Pretore, ma semmai
globale e sintetica, comunque chiarissima, visto che concerne con ogni evidenza
tutti i materiali fatturati, e perciò anche i bollitori.
Il
fatto, evocato nel giudizio impugnato, che il fornitore dell'attrice abbia
praticato nei suoi confronti un prezzo più favorevole di quello esposto alla
convenuta rientra nella comune logica commerciale secondo cui un grossista o
intermediario, come è l'attrice, può acquistare il materiale a condizioni migliori
di quelle dell'utente finale.
Stante
il predetto accertamento peritale, questo non significa però ancora che i
prezzi praticati dall'attrice, ed accettati dalla convenuta nella misura di cui
al preventivo, non siano congrui, e che essa abbia perciò fatturato in modo
inammissibile il proprio dispendio di materiale ai sensi dell'art. 374 CO. Atteso
poi che la fatturazione di questi apparecchi è conforme al preventivo, e non ha
perciò costituito una sorpresa per la committente, ne deve conseguire che il
credito dell'attrice per questa voce deve essere determinato nei fr. 28'063.90
fatturati, e non nei fr. 25'077.45 considerati dal Pretore (consid. 3 lit. A).
- Deduzione del ribasso contrattuale del 3% (consid. 2.1)
Sempre
al consid. 2.1 viene affrontata la questione della deduzione del 3% dal
suddetto ammontare, che il Pretore ha accordato ritenendo trattarsi di un
ribasso non revocato dall'appaltatrice (consid. 2.1, in fine), e che l'attrice
invece contesta (appello, pag. 5) per il motivo del mancato pagamento
immediato.
La
censura è in questo caso ingiustificata.
La
clausola contrattuale controversa è infatti la seguente (doc. A, ultima
pagina):
"SCONTI E RIBASSI:
Validi
per le seguenti condizioni di pagamento: 5% sull'importo della liquidazione per
pagamento a 30 giorni dalla data di fattura.
Sconto
supplementare sugli apparecchi e accessori: 3% sul totale degli apparecchi per
pagamento immediato a ricevimento della merce."
Il
senso di queste pattuizioni era sicuramente quello di subordinare la riduzione
dell'ammontare fatturato al tempestivo pagamento (30 giorni dalla fattura,
rispettivamente al momento della fornitura) delle pretese dell'appaltatrice,
motivo per cui è corretto in entrambi i casi parlare di sconto contrattuale
(per tante: II CCA 8 luglio 1999 in re D. e llcc. /B.
SA).
Tuttavia,
nonostante la contraria opinione dell'attrice, va ritenuto che lo sconto sul
prezzo degli apparecchi possa essere mantenuto, dovendosi ritenere che il loro
pagamento sia avvenuto a tempo debito -ovvero "a ricevimento della
merce", e quindi in corso d'opera- per mezzo dei due acconti di fr.
10'000.-- e fr. 30'000.-- pagati dalla convenuta durante l'esecuzione delle
opere, acconti che l'attrice stessa (petizione, punto 4, pag. 4) ammette essere
stati pagati "regolarmente".
Dai
suddetti fr. 28'063.90 va di conseguenza dedotto il 3%, pari a fr. 841.90, sicché
alla procedente va riconosciuto un credito di fr. 27'222.--.
- "Montaggio apparecchi e accessori" (consid. 2.2)
A
fronte di un preventivo di fr. 4'216.-- sono stati fatturati fr. 5'998.--.
Il
Pretore ha defalcato fr. 258.50: fr. 24.-- per la posa dei portaspazzola e fr.
234.50 per la posa degli specchi.
L'attrice
insorge contestando quest'ultima deduzione.
A
torto, visto che essa adduce solo elementi indiziari a sostegno della tesi per
cui gli specchi -incontestatamente forniti da altra ditta- sarebbero da lei
stati posati: l'invocata affermazione del perito (appello, punto 4, pag. 5)
depone infatti unicamente a favore dell'avvenuta posa degli specchi, il che non
era contestato, ma non permette di stabilire se veramente sia stata l'attrice
ad occuparsene. Non essendo decisiva nemmeno l'asserita circostanza
dell'avvenuto acquisto dei fermagli destinati alla posa degli specchi, che
potrebbero essere rimasti inutilizzati, deve essere confermata su questo punto
la decisione del Pretore.
Il
credito dell'attrice rimane pertanto di fr. 5'739.50 per questa voce.
- "Rubinetteria" (consid. 2.3)
Le
parti per questa voce avevano preventivato "a corpo" l'importo di fr.
825.--, mentre che in sede di consuntivo la spesa fatturata è stata di fr. 2'580.--.
Il Pretore in proposito ha ammesso l'effettuazione di prestazioni supplementari
da parte dell'attrice, ma ha negato che sia stata fornita la prova della loro
ordinazione da parte della convenuta, ragione per cui ha solo parzialmente
accolto la richiesta di retribuzione, attribuendo una somma pari
all'arricchimento che ne è verosimilmente derivato alla committente,
quantificato in fr. 1'800.--.
Siffatta
decisione è impugnata da entrambe le parti: l'attrice postula il riconoscimento
dei fr. 2'580.-- fatturati (appello, punto 5, pag. 5-10), mentre che la convenuta
chiede che il proprio debito sia ridotto ai fr. 825.-- di cui al preventivo (appello
adesivo, pag. 15 e 16).
Fondata
appare la tesi dell'attrice.
Il
Pretore ha infatti argomentato con la circostanza per cui non risulterebbe che
la convenuta "abbia espressamente ordinato le modifiche concernenti la
rubinetteria" (consid. 2.3.b, pag. 6), il che non è nella specie decisivo.
Risulta
infatti che nel caso in esame la modifica della rubinetteria non costituisce
una modifica di per sé stante dell'ordinazione, ma è piuttosto una conseguenza
necessaria del fatto che è stata modificata (maggiorandola) la sezione delle tubazioni
e che è stato richiesto di separare l'approvvigionamento idrico per le varie
unità abitative.
Essendo
diverse (e più numerose) le tubazioni, dovevano quindi necessariamente essere
differenti anche i rubinetti, con il che la questione decisiva diviene quella a
sapere se la convenuta abbia richiesto la modifica e sostituzione delle previste
tubazioni, o vi abbia comunque consentito.
Il
quesito va risolto in senso affermativo, stante la parziale esplicita
ammissione in tal senso di cui alla risposta di causa (punto 3, pag. 4) e la
deposizione della teste Paratore (verbali, pag. 11), che così contestualizzata,
permette di sostenere che vi fu consenso da parte della convenuta, almeno nella
forma della ratifica a lavori iniziati, che deve includere anche il maggior
costo della rubinetteria, ritenuto congruo dal perito.
Il
credito dell'attrice va pertanto aumentato a fr. 2'580.--.
- "Lavori a regia" (consid. 2.4)
Per
le opere a regia l'attrice ha fatturato fr. 7'580.--. Il Pretore ha ammesso
l'esistenza del consenso della convenuta fino a concorrenza di fr. 5'164.50, mentre
che per la differenza di fr. 2'415.50 ha accordato un indennizzo di fr. 600.--.
L'attrice insorge chiedendo l'integrale accoglimento della pretesa, la
convenuta vuole che il proprio debito sia ridotto ad un massimo di fr.
2'000.--.
Nella
misura in cui questa voce della fattura concerne i predetti lavori di potenziamento,
non si può che rinviare a quanto esposto al considerando precedente e alle
motivazioni del giudizio impugnato (consid. 2.4.a e 2.4.b) per ammettere
nuovamente l'esistenza del corrispondente consenso della convenuta e confermare
così la sentenza impugnata.
Nella
misura in cui i lavori a regia riguardano lavori diversi da quelli di potenziamento,
appare fondata l'osservazione per cui l'eventuale rinforzo (sulla cui necessità
non vi è disputa: cfr. osservazioni all'appello, pag. 11) del tavolato di sostegno
del mobile di cui al lavabo era già previsto nell'offerta doc. A (pag. 10)
quale lavoro da remunerare a regia.
Sul
quantum della pretesa il perito ha sollevato delle riserve, ritenendola giustificata
solo qualora comprensiva della fornitura delle mensole speciali (verbali, pag.
19). Essendo questo il caso -cfr. doc. E, pag. 9: nella fatturazione è inclusa
la "costruzione" di supporti speciali- va ammessa la pretesa di fr.
676.--.
Anche
la pretesa di fr. 556.50 relativa al WC tritatutto appare giustificata: le prestazioni
contrattualmente previste al riguardo di questo apparecchio preesistente
riguardavano solamente lo smontaggio e il rimontaggio nel contesto della posa
di una nuova tubazione di scarico (doc. A, pag. 7), e non anche il
"controllo" -come pretende la convenuta (osservazioni, pag. 11)-
ragione per cui l'effettuazione di una revisione a seguito del cattivo
funzionamento dell'apparecchio non costituisce lavoro di garanzia, ma bensì
opera a regia, per la quale vi è la prova della corrispondente richiesta della
committente, stante l'esplicita ammissione di avere lamentato il cattivo funzionamento
dell'apparecchio.
Per
gli altri lavori a regia appare provata unicamente l'esecuzione nell'interesse
della convenuta, ma non anche l'esistenza del di lei consenso all'esecuzione di
prestazioni eccedenti quelle preventivate, ragione per cui, come rettamente indicato
dal Pretore, va ammesso in questi casi, a fronte di un importo fatturato di
circa fr. 1'200.--, unicamente un indennizzo nell'ordine di circa il 25% del
fatturato (cfr. consid. 2.4.d, pag. 9), ovvero di fr. 300.--.
- In definitiva, rispetto alle conclusioni del Pretore (consid. 3,
pag. 9 e 10) il credito dell'attrice va aumentato di fr. 2'144.55 per la voce
"apparecchi e accessori" (lit. A: fr. 27'222.-- invece di fr.
25'077.45), di fr. 780.-- per la voce "rubinetteria" (lit. D: fr.
2'580.-- invece di fr. 1'800.--), di fr. 932.50 per la voce "lavori a
regia" (lit. F: fr. 5'164.50 + fr. 676.-- + fr. 556.50 + fr. 300.-- = fr.
6'697.-- invece di fr. 5'764.50), ossia di complessivi fr. 3'857.05.
Esso
ammonta perciò a fr. 10'138.50 oltre interessi in luogo dei fr. 6'281.45 riconosciuti
dal Pretore.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame
principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L'appello 17 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 aprile 2000 della Pretura di Locarno-Città è riformata
nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________, è
condannata a pagare a __________, fr. 10'138.50 oltre interessi al 5% dal 7
luglio 1996.
- Le spese di fr. 1'183.20 e la tassa di giustizia di fr. 1’050.--,
da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a
carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1'200.-- per parte di
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 500.-- per parte di ripetibili
di appello.
III. L’appello adesivo 27 giugno 2000 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 250.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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