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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.81
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00081
Lugano
16 giugno
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.718 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 settembre 1997 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’280.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 24 marzo 2000 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 27 aprile 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni 31 maggio 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta avrebbe ricevuto
in subappalto dalla __________ l'effettuazione di lavori di scavo sulla
particella n. __________ di __________. Il 13 giugno 1996, in occasione della
loro esecuzione, essa avrebbe tranciato alcuni cavi della rete di distribuzione
del segnale radio e televisivo di proprietà dell'attrice, cavi riparati con una
spesa di fr. 19'280.--, che la convenuta dovrebbe assumersi in applicazione
degli art. 41 e segg. CO.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere
correttamente effettuato lo scavo sulla scorta della planimetria e delle
indicazioni fornite dalla direzione lavori. Si sarebbe in particolare proceduto
alla localizzazione con scavo a mano del punto di partenza e del punto di
arrivo del cavo in questione, e lo scavo sarebbe stato effettuato alla distanza
di sicurezza di due metri dall'ipotetica linea retta di congiunzione.
Imprevedibilmente, il cavo avrebbe però presentato una curva del raggio di
oltre tre metri. Il danno si sarebbe perciò verificato per un'errata
indicazione da parte dell'attrice e non per un errore della convenuta.
L'attrice potrebbe inoltre liberarsi dall'asserita responsabilità in base
all'art. 55 CO.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e
le norme di diritto applicabili, ha ritenuto che la convenuta avrebbe operato
in maniera contraria alle regole dell'arte, avendo il perito giudiziario
indicato che le mappe __________ avrebbero solo valore indicativo e che sarebbe
bene procedere con degli scavi parziali a mano, alla ricerca di quanto figura
sui piani degli allacciamenti. All'operaio della convenuta andrebbe perciò in
definitiva rimproverato di non avere proceduto in misura maggiore alla ricerca
del cavo, mentre alla resistente andrebbe opposta una violazione della cura in
istruendo, ragione per cui non le riuscirebbe la prova liberatoria di cui
all'art. 55 CO ed essa sarebbe quindi responsabile del risarcimento del danno,
incontestato nel suo ammontare.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione- e di quelle della
resistente -che chiede che l’appello sia respinto con protesta di spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Tra le parti in causa non esiste alcun legame contrattuale.
E’ pertanto a
giusta ragione che l’attrice fonda la propria azione sulle norme relative agli
atti illeciti (art. 41 e segg. CO).
- Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno
illecitamente cagionato ad altri, sia con intenzione, sia per negligenza od
imprudenza.
Le
premesse dell’azione aquiliana sono pertanto quattro:
-
l’esistenza
di un danno;
-
un
comportamento illecito del danneggiante;
-
il
sussistere di un nesso di causalità adeguata tra il comportamento illecito e il
danno;
-
la
colpa del danneggiante, sia essa nella forma dell'intenzione, della negligenza
o dell'imprudenza.
laddove l’onere
della prova per la loro esistenza spetta alla parte che si prevale di questa
norma.
-
Non vi è disputa sul fatto che nella fattispecie la lesione
dell'incontestato diritto di proprietà dell'attrice sui cavi in questione
configura un illecito ai sensi dell'art. 41 CO, né vi è contestazione
sull'ammontare del pregiudizio economico che ne è derivato.
-
Punto di questione è invece quello dell'esistenza di una colpa dei
dipendenti dell'attrice.
Posto che il
danno non è stato provocato con intenzione, ci si deve chiedere se i dipendenti
dell'attrice abbiano agito con negligenza, ossia se essi abbiano o meno
disatteso i precetti di comportamento imposti dalle circostanze, il cui
rispetto ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto del lavoro affidato
alla convenuta e ritenuta la preparazione che ci si poteva lecitamente attendere
dai di lei agenti.
4.1 Dagli atti della causa (deposizioni __________, __________) risulta
che __________, dipendente della __________, ovvero della ditta che ha conferito
l'appalto alla convenuta, si è procurato i piani relativi alle condotte che potevano
essere messe in pericolo dal lavoro di scavo.
Sulla base del
piano dell'attrice doc. D, da lei insistentemente considerato solo
"indicativo" della posizione delle condotte, egli ha chiesto ai
dipendenti della convenuta di trovare le estremità del cavo in questione -nulla
importa il fatto che una di esse affiorasse o meno dal terreno-, ed in seguito
di tracciare con della calce l'ipotetica linea retta corrispondente al
presunto percorso del cavo. Fatto ciò si è proceduto allo scavo a macchina ad
una distanza di circa due metri dalla linea, il che ha nondimeno causato la
rottura del cavo.
4.2 Il perito giudiziario ha esplicitamente escluso che siano stati
commessi errori grossolani (risposta 2, pag. 5) e ha invece ritenuto che il
signor __________, dipendente della convenuta, "a mio avviso ha operato
diligentemente" (ibidem), addebitando il verificarsi del danno alla
mancata effettuazione di ulteriori scavi a mano (pag. 5 e 6).
4.3 La valutazione giuridica di questi accertamenti deve condurre al
risultato opposto rispetto a quello di cui al giudizio impugnato.
La prima
considerazione -che da sola ha portata decisiva- è quella per cui, per quanto
risulta dagli atti, la convenuta non disponeva -e difatti non l'ha esercitata-
di alcuna autonomia decisionale riguardo alle modalità di esecuzione dei
lavori, ma si è limitata ad eseguire le direttive dell'arch. __________ e del
capo cantiere della __________.
In altri
termini, essa si è limitata a scavare dove le veniva detto di farlo, ed è
manifesto il fatto che il danno non si è verificato perché essa si sarebbe dipartita
dalle istruzioni ricevute, essa non ha cioè scavato dove non doveva, ma per il
diverso motivo che il cavo si trovava nel punto in cui le era stato detto di
scavare.
Ma anche se, per
denegata ipotesi, si volesse ammettere che essa ha stabilito le concrete
modalità di lavoro, nulla potrebbe esserle addebitato.
L'attrice è
infatti certamente libera di allestire grossolane planimetrie relative alle
proprie condotte aventi solo "valore indicativo" (e perciò di fatto
inutilizzabili), ma non deve però in tal caso lamentarsi per i danni che ne
conseguono, specie se, come nella specie, l'esecutore non si contenta delle
imprecise indicazioni del piano, ma effettua, diligentemente, anche delle
verifiche sul posto.
In questo caso
il danno si è verificato non solo per l'inesattezza della planimetria, ma
soprattutto per il motivo che -senza che ne sia stata fornita alcuna
spiegazione tecnica, e perciò, ai fini della causa, senza alcun valido motivo-
la condotta danneggiata invece di percorrere una linea retta, che scientificamente
è il percorso più razionale (e perciò economico) per collegare due punti,
percorreva un'ampia curva, al punto da dipartirsi di circa 2 metri dal percorso
ideale, ed incrociarsi così con lo scavo, laddove nulla indica che la distanza
di sicurezza di 2 metri tenuta dal presunto tracciato della condotta non fosse
congrua.
L'errore risiede
pertanto nelle modalità di posa della conduttura e nel fatto che la planimetria
non riportava l'inusuale percorso utilizzato in quel luogo.
4.4 Non essendo dimostrata una colpa degli agenti della convenuta, ne
deve conseguire la reiezione dell'azione fondata sull'art. 41 CO.
Ne segue, ai
sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
dell'attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
27 aprile 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 24 marzo 2000 della Pretura del distretto di
Lugano, sezione
3, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, restano a
suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'000.-- per
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T o t
a l e fr. 600.--
già anticipati
dall'appellante, sono a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr.
1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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