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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.77
Data decisione, Autorità:
25.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00077
Lugano
25 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa SF.99.259 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, in materia di sfratto dei conduttori, promossa con istanza 3
settembre 1999 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dal garage di cui al fondo n.
__________ di __________;
Istanza che il
Pretore con decreto 6 aprile 2000 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 20 aprile 2000 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del decreto impugnato nel senso della
reiezione dell'istanza;
Gravame cui
l'istante si oppone con osservazioni 19 maggio 2000
Richiamato
il decreto 25 aprile 2000 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito
affetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che
l'istante, invocando una fattispecie di cessato comodato, ha chiesto lo sfratto
del convenuto, che non avrebbe restituito il garage nonostante le ripetute
richieste in tal senso;
che
all’udienza di discussione del 10 febbraio 2000 il convenuto ha sostenuto che
l'utilizzo del garage sarebbe stato previsto nella convenzione del 3 ottobre
1991, che non sarebbe un comodato, ma che avrebbe in particolare previsto che
alla sua scadenza l'istante avrebbe donato il garage al convenuto, impegno cui
questi si sarebbe sottratto invocando abusivamente la mancanza della forma
autentica;
che,
sempre secondo il convenuto, non vi sarebbe in definitiva un rapporto di
comodato, ragione per cui non si potrebbe dar luogo alla procedura di sfratto;
che il
Pretore, riassunti i fatti rilevanti, nel proprio decreto del 6 aprile 2000 ha
ritenuto che la concessione dell'uso del garage a titolo gratuito andrebbe
qualificata come comodato, contratto che sarebbe venuto meno, ragione per cui
egli ha pronunciato il richiesto sfratto;
che con
l’appello in rassegna il convenuto sostiene che l'attesa da parte dell'istante
di quasi un anno prima di chiedere lo sfratto, e l'offerta da parte sua di una
soluzione alternativa conferirebbero al rapporto tra le parti una diversa
connotazione giuridica, da valutare in base alla convenzione quale contratto
misto, e non solo in base ad un comodato;
che
l'istante avrebbe perciò dovuto far capo alla procedura di rivendicazione della
proprietà di cui all'art. 641 CC;
che anche
volendo considerare l'esistenza di un contratto di comodato, l'istanza sarebbe
da respingere per il motivo che la restituzione del garage non è stata chiesta
validamente;
che
infatti, tenuto conto del gravissimo disagio che incorrerebbe al convenuto,
avrebbero dovuto essere applicate per analogia le norme sulla disdetta del
contratto di locazione concluso per tempo indeterminato, ipotesi in cui
l'istanza di sfratto sarebbe ampiamente prematura;
che
l'istante commetterebbe inoltre un manifesto abuso di diritto;
che con
le osservazioni del 19 maggio 2000 l'istante si oppone al gravame protestando
spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
che
l'appello in materia di sfratto dei conduttori rientra nella competenza
funzionale della scrivente Camera, e non invece della Camera di esecuzione e
fallimenti, cui il ricorrente l'ha erroneamente indirizzato, non essendo in
discussione l'applicazione di norme federali in materia di esecuzione;
che
l'appellante afferma che l'ammissione dell'esistenza di un contratto misto,
avente i termini della nota convenzione del 3 ottobre 1991 (doc. B),
comporterebbe l'inapplicabilità degli art. 506 e segg. CPC in materia di
sfratto in favore dell'azione di rivendicazione della proprietà fondata sull'art.
641 CC;
che la
tesi dell'appellante risulta addirittura incomprensibile, atteso che in
concreto il documento invocato (punto 2) richiama espressamente gli art. 305 e
segg. CO in materia di comodato;
che
l'asserita esistenza di un contratto misto risulterebbe perciò irrilevante,
dovendosi comunque far capo alle norme sul comodato per gli aspetti del
contratto aventi tale connotazione, con la conseguenza dell'applicabilità anche
in questo caso delle norme relative alla procedura di sfratto;
che
l'appellante ben si guarda dall'indicare i motivi che giustificherebbero un
risultato diverso, ed in particolare di far riferimento agli altri aspetti del
contratto misto che imporrebbero di non applicare le norme sul comodato;
che ad
ogni buon conto la nota convenzione è comunque in tutto e per tutto un
contratto di comodato, non mutando la sua natura per il motivo che la sua
clausola 6 regola le conseguenze della cessazione del contratto, imponendo dei
doveri al comodante;
che, come
rettamente ravvisato dalle parti, la clausola che impegna l'istante a "verschenken"
il fondo "zum Schätzungswert", è nulla per vizio di forma (art. 216
CO);
che
l'esistenza di un obbligo dell'istante di procurare al convenuto una soluzione
alternativa (clausola 5, cui rinvia la clausola 6) non ha impedito al comodato
di giungere a termine alla sua scadenza, e non osta perciò alla pronuncia dello
sfratto, riservato l'obbligo al risarcimento del danno nell'eventuale caso di
inadempienza, questione che non vi è motivo di esplorare in questa sede;
che è
inutile chiedersi se il fatto che il comodante abbia instato per lo sfratto
solo dopo un certo periodo dalla scadenza contrattuale abbia in qualche modo
perpetuato il rapporto contrattuale, dovendosi comunque ammettere in tale
ipotesi che lo stesso sarebbe validamente stato disdetto dall'istante il 17
giugno 1999 per il 31 agosto 1999 (doc. D);
che a
dispetto di tutte le affermazioni del ricorrente, al comodato per tempo
indeterminato di un garage non tornano applicabili per analogia i termini di
disdetta del contratto di locazione di abitazioni, essendo addirittura
manifesto che lo sgombero può avvenire in tempi brevi e che la mancata
disponibilità dell'ente non crea problemi equiparabili a quelli che possono
sorgere dalla rinuncia ad un ente abitativo;
che
l'istante con il prefato scritto doc. D ha in ogni caso concesso al convenuto
un termine di disdetta più che generoso, pari a circa un mese e mezzo;
che al
convenuto va rammentato che l'art. 266e CO prevede per la locazione di
"posteggi o analoghe installazioni locate separatamente" un preavviso
di disdetta di sole due settimane per la fine di un mese;
che la
norma si applica anche ai garages coperti o ai box auto, che rientrano nella
definizione di "analoghe installazioni" (Higi, Zürcher Kommentar,
n. 46 e 50 ad art. 266e CO);
che nel
comportamento dell'istante non vi è perciò nemmeno l'ombra dell'asserito di abuso
di diritto, ravvisabile semmai nell'atteggiamento del convenuto, che
pervicacemente rifiuta la consegna del bene al proprietario;
che il
gravame deve pertanto essere respinto, siccome del tutto infondato;
che le
spese di questa decisione e le ripetibili seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
20 aprile 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 280.-- di tassa di giustizia
e fr. 20.-- di spese, per complessivi fr. 300.--, sono a carico
dell'appellante, che rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di
appello.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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