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Numero d'incarto:
12.2000.75
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00075
Lugano
4 settembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare - quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del
Canton Ticino allo stesso CIA - il ricorso per nullità 19 aprile 2000 presentato
da
rappr. dall' avv. __________
contro
il lodo arbitrale 7 marzo 2000 dell'arbitro unico, Avv. __________
pronunciato nella vertenza che oppone il ricorrente alla
Comunione dei comproprietari __________
rappr. dall' avv. __________
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
considerato
in fatto ed in diritto
-
è comproprietario per 204 millesimi (con diritto esclusivo sulle unità
condominiali 5 e 8) del condominio __________.
Attraverso
il procedimento arbitrale che qui ci occupa, egli ha contestato alcune delibere
dell'assemblea condominiale del 25 settembre 1998, in particolare, per quanto
ancora qui interessa, quelle relative all'esecuzione di lavori di
ristrutturazione dello stabile ed al conferimento di un importo di Fr.
100'000.- al fondo di rinnovamento per permettere tale risanamento.
Inoltre,
sempre nello stesso procedimento, ha chiesto all'arbitro di far obbligo
all'amministrazione di procedere all'incasso di contributi al fondo di
rinnovamento ancora scoperti, presso quei condomini che ne erano debitori in
virtù di una norma del regolamento condominiale, ora abrogata, nella misura del
20% degli introiti percepiti per la locazione per vacanza a terzi degli
appartamenti.
- L'arbitro,
con lodo 20 marzo 2000, ha respinto tutte le domande di __________.
Ha
ritenuto improponibile quella volta a far ordine all'amministrazione di
incassare contributi arretrati presso determinati condomini poiché
la questione riguarda la competenza esclusiva dell'assemblea generale del
condominio alla quale spetta anche la sorveglianza sull'attività
dell'amministrazione e di conseguenza la facoltà di imporgli di procedere
all'incasso di crediti. La domanda andava rivolta all'assemblea quale precisa
trattanda da proporre dall'istante con facoltà poi di impugnarla nelle vie
arbitrali.
Ha
considerato che l'approvazione assembleare dei lavori di risanamento ed il loro
finanziamento fosse difendibile poiché l'istante non aveva portato alcun
elemento atto a ritenere non necessari i lavori o non rispettosa delle norme
legali la maggioranza che li aveva approvati.
- Con
tempestivo ricorso per nullità __________ chiede che il lodo sia annullato. In
concreto considera che l'arbitro, chiamato a statuire ex aequo et bono,
non abbia fatto uso delle sue ampie facoltà di "amichevole
compositore", attenendosi invece alla rigida e formalistica applicazione
delle norme legali. Inoltre il ricorrente rimprovera all'arbitro di non essere
entrato nel merito delle richieste intese a far ordine all'amministrazione di
agire nei confronti dei condomini non ossequiosi dei loro obblighi pecuniari,
negando in tal modo, a torto, la propria competenza che gli è conferita dal §
41 del regolamento di condominio.
Delle
altre più specifiche motivazioni del ricorso si dirà, se necessario, nel
seguito dell'esposizione di diritto.
La
comunione dei condomini, con osservazioni 6 giugno 2000, ha chiesto la
reiezione del ricorso.
- Il
§ 41 del Regolamento di condominio prevede il ricorso, per ogni controversia
sorta nell'ambito condominiale, al giudizio di un arbitro unico il quale deve
statuire in via equitativa.
Il
ricorso si fonda essenzialmente sulla censura di arbitrio commesso dall'arbitro
poiché il suo lodo appare manifestamente iniquo e lede i principi dell'equità.
Il ricorrente al proposito afferma che "l'arbitro con un'applicazione
rigida e formalistica delle norme legali e procedurali ha, infatti, avallato
con il proprio lodo (che essendo de bono et aequo avrebbe dovuto invece
attenersi all'equità più che al rispetto pedissequo della lettera della legge)
una decisione impugnata che invece era chiaramente urtante con il sentimento di
giustizia e la più basilare concezione di equità".
Ora il
ricorrente dimentica che non è per niente escluso che l'arbitro chiamato a
statuire secondo equità non possa ispirarsi alle norme di legge o ai principi
generali del diritto o ad una regola di diritto positivo quando considera che
ciò sia giusto ed equo e non perché si tratti di norme che gli sono imposte (Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, pag. 456) e non contravviene
certo alla nozione di equità l'arbitro che, prima di statuire ex aequo et bono,
ricerca quale sarebbe la soluzione della controversia secondo diritto (DTF 110
Ia 56 consid. 1c in fine). Nemmeno si può affermare che l'arbitro non ha
giudicato secondo equità quando motivi il lodo secondo diritto senza
un'espressa enunciazione di conformità all'equità poiché una valutazione in tal
senso può essere dedotta anche implicitamente dal contenuto e dal risultato del
lodo medesimo. In ogni caso per giudicare se vi è arbitrio nella pronuncia
impugnata deve apparire che il lodo è manifestamente contrario all'equità, cioè
manifestamente iniquo (DTF 107 Ib 63 consid. 2b).
-
La
decisione dell'arbitro che non entra nel merito delle domande intese a far
obbligo all'amministrazione di procedere contro dei condomini pretesi morosi
nel pagamento di contributi al fondo di rinnovamento non è per niente contraria
ai principi di equità. Prima di tutto va relativizzato il richiamo del
ricorrente alla clausola compromissoria del regolamento condominiale che rende
competente l'arbitro a dirimere controversie fra singoli comproprietari e
l'amministrazione poiché la stessa è espressamente riferita a "quanto
concerne l'assemblea dei comproprietari". Logico e senz'altro equo allora
dar modo all'assemblea di esprimersi poiché rientra nelle sue competenze
autorizzare l'amministrazione a condurre procedimenti giudiziari (§22 del Regolamento
condominiale) rispettivamente sindacare le decisioni dell'amministrazione (§29
del Regolamento) senza poter avviare procedure indipendenti che potrebbero
anche rivelarsi inutili a dipendenza dell'esito delle risoluzioni assembleari.
-
La
conferma, da parte dell'arbitro, della delibera sull'autorizzazione a compiere
i lavori di risanamento dell'edificio e del conseguente conferimento del
necessario importo al fondo di rinnovamento è ritenuta iniqua, in definitiva,
perché impone al ricorrente di contribuire, immediatamente, a questa spesa con
un versamento importante al fondo che è superiore di 26 volte a quello annuo
previsto dal regolamento e che gli causa difficoltà finanziarie personali.
Solo
seguendo il sentimento soggettivo di frustrazione (sempre messo in minoranza) e
di contingenza immediata a dover fronte ad un esborso importante si può magari
comprendere la sensazione di iniquità risentita dal ricorrente. Ad un esame
oggettivo del lodo dell'arbitro non si può invece ritenere che la confermata
decisione dell'assemblea sia contraria al sentimento di giustizia.
Non è
seriamente contestato che i lavori di risanamento siano necessari nel senso di
mantenere la funzionalità ed il valore dello stabile né che la spesa
preventivata sia irreale. La sola difficoltà di finanziamento delle opere da
parte del ricorrente, per quanto è della sua quota, non può rappresentare
situazione tale da far apparire iniqua e contraria ai sentimenti di giustizia
la decisione dell'arbitro. Il ricorrente, divenendo comproprietario di uno
stabile, doveva sapere ed attendersi di dover partecipare a determinate spese
che magari il fondo di rinnovamento, per il momento in cui l'intervento si
presentava, non poteva tutte assorbire; il comproprietario non è mai al riparo
da impegni finanziari ingenti ed imprevisti. Inoltre non gli è per nulla
precluso di ottenere quello che gli sta a cuore e cioè l'incremento del fondo
di rinnovamento (e di conseguenza la diminuzione della sua partecipazione
immediata e contingente) con i contributi straordinari da parte dei condomini
che avevano locato i loro appartamenti per vacanza. L'equità, nel rispetto
della relativa normativa regolamentare sino al momento della sua abrogazione,
sembra proprio condurre, una volta posta correttamente la questione in
assemblea, a riconoscere tale pretesa del ricorrente.
L'arbitro
non ha così, nel suo vasto potere d'apprezzamento, ingenerato alcun abuso
manifesto e il ricorso va respinto con il seguito di spese e ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata per le spese la vigente TG e gli art.
147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso per nullità 19 aprile 2000 di __________ nei confronti
del lodo 20 marzo 2000 dell'arbitro avv. __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 750.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 800.-), già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 1'000.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'avv__________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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