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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.66
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00066
Lugano
6 giugno 2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.94 della Pretura di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 22 settembre 1998 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'720.--
oltre interessi;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 23 marzo 2000 ha ammesso
per fr. 9'520.-- oltre interessi;
appellante
il convenuto, che con atto di appello dell'11 aprile 2000 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre
l’attore con osservazioni del 22 maggio 2000 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve essere
accolto l’appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto: A. L’attrice afferma di avere stipulato con il convenuto
nell'ottobre del 1995 una convenzione in virtù della quale questi si impegnava
ad acquistare presso di lei 750 kg di caffè all'anno per un minimo di tre anni
in cambio del versamento di fr. 6'500.--, di cui fr. 4'500.-- da restituire in
caso di mancato rispetto dell'impegno d'acquisto. Con una precedente
convenzione essa gli avrebbe inoltre comodato una macchina per macinare il
caffè del valore di fr. 700.--.
Il
convenuto dal dicembre del 1997 non avrebbe più acquistato caffè dall'attrice,
dopo averne acquistato complessivi kg 1'060.
Stante
la sua inadempienza, egli dovrebbe risarcire il mancato guadagno di 8 fr.-- al
kg, ed inoltre restituire i fr. 4'500.-- la cui dazione era condizionata alla
non verificata circostanza del rispetto degli accordi di acquisto, e pagare il
valore dell'oggetto comodato, mai restituito, il tutto per fr. 14'720.-- oltre
interessi.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione eccependo la propria carenza
di legittimazione passiva, avendo egli agito quale organo della società
__________, che sarebbe pertanto l'unica controparte contrattuale della
procedente.
Nelle
conclusioni egli ha inoltre invocato la violazione da parte dell'attrice degli art.
102 e segg. CO, avendo essa in particolare omesso di intimare al convenuto di
proseguire agli acquisti di caffè entro un congruo termine.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, respinta l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva, ha accolto unicamente la domanda tendente alla
rifusione del mancato guadagno sul quantitativo di caffè non acquistato dal
convenuto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 9'520.-- oltre
interessi.
D. Delle
argomentazioni dell'appellante -che ripropone le tesi della propria carenza di
legittimazione e della violazione delle norme legali sulla mora del debitore- e
di quelle della procedente -che postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto: 1. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta
per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non
rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto
sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base
dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 9 febbraio 1996 in
re B./S.).
In
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l'attore
procede (II CCA 9 luglio 1999 in re M./N. SA).
- Nel
caso che ci occupa l'esito dell'eccezione dipende pertanto dalla questione a
sapere se il convenuto sia o meno parte della convenzione del 23 ottobre 1995
doc. A, contenente l'impegno all'acquisto di 750 kg di caffè durante il 1995,
1996 e 1997, della cui violazione l'attore si è prevalso per ottenere
l'attribuzione del risarcimento di fr. 9'520.--, unica pretesa litigiosa a
questo stadio della causa.
La
risposta deve essere affermativa.
2.1 La
formulazione letterale della convenzione doc. A indica infatti come parte
"__________ - , Sig. __________ " il che, in un'accezione
giuridica, è apparentemente indiziante dell'esistenza di una ditta individuale
"", della quale il convenuto sembrerebbe essere il
titolare, tesi secondo la quale la legittimazione passiva del resistente
sarebbe pacificamente data.
Questa
chiave di lettura è rafforzata dalla successiva indicazione della parte ai fini
dell'elencazione delle obbligazioni contrattuali, dove si legge
"__________ - Sig. __________, si impegna…", dicitura che conforta la
tesi dell'esistenza di un impegno personale del convenuto.
Infine,
anche la firma della convenzione da parte del convenuto non depone in favore
dell'esistenza di un rapporto societario, e perciò dell'intento di vincolare
terze persone, mancando qualsivoglia riserva o indicazione in tal senso, dalla
quale si potrebbe inferire che il convenuto ha voluto rappresentare terze
persone.
2.2 Il tenore della precedente convenzione doc. B, non costitutiva
degli obblighi stabiliti dal giudizio impugnato, ma comunque indicativa sulla
natura dei rapporti tra le parti, non aiuta il convenuto, essendo in essa ancor
più chiaro il di lui impegno personale, figurando oltre al suo nominativo -unico
titolare degli impegni contrattuali- unicamente una dicitura
"__________", da cui si deduce che questo è unicamente il nome
dell'esercizio pubblico condotto dal convenuto, privo in quanto tale di
qualsivoglia personalità giuridica a sé stante.
2.3 Tolti
questi elementi di apparenza, che non sovvengono alla tesi del convenuto, questi
avrebbe dovuto dimostrare in altro modo l'esistenza dell'asserito rapporto di
rappresentanza.
Egli
ha invero tentato di sostenere che l'attrice avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza
di una società anonima "__________", ma nulla depone in favore di
siffatta conoscenza al momento decisivo delle stipulazioni contrattuali -non
l'invocata deposizione __________, da cui si apprende solo che ad un certo, non
precisato momento l'attrice apprese dell'esistenza di una società- e,
cumulativamente, dell'intento dell'attrice di contrattare con detta persona
giuridica, caso in cui non si spiegherebbe comunque l'imprecisione delle
designazioni di cui ai documenti contrattuali, in cui nulla depone per
l'esistenza di una società anonima quale parte del contratto.
- Confermato il giudizio di reiezione dell'eccezione di carenza di
legittimazione passiva, rimangono da esaminare le censure del convenuto
attinenti alla pretesa violazione dell'art. 107 CO.
A
non averne dubbi, si tratta di doglianze del tutto infondate.
Il
ricorrente disattende infatti che il contratto in esame stabilisce esattamente
il periodo entro il quale doveva essere completato l'acquisto del contingente
di 750 kg annui di caffè.
La
clausola contrattuale che recita "La validità della presente convenzione è
fissata per un minimo di 3 anni e un consumo di Kg 2.250" va infatti
intesa siccome riferita ai 3 anni solari 1995-1996-1997 ancorché la convenzione
sia stata firmata il 23 ottobre 1995, risultando siffatta volontà delle parti
dalla precedente dicitura secondo cui il versamento di fr. 4'500.-- era
"condizionato" (ovvero avveniva in quell'ipotesi senza obbligo di
restituzione) "al consumo di Kg. 750 annui per gli anni 1995 - 96 -
97".
Data
la cessazione delle ordinazioni, si deve ritenere che le parti abbiano tacitamente
rinunciato a mantenere in essere il contratto dopo la durata minima stabilita,
e il rapporto contrattuale va perciò considerato estinto al 31 dicembre 1997.
Stante
l'estinzione del contratto senza che il convenuto abbia effettuato l'intera propria
prestazione, non vi è spazio per l'applicazione degli invocati art. 102 e segg.
CO in materia di mora (si rammenta comunque all'appellante che la mora del compratore
è regolata dagli art. 214 e 215 CO), dovendosi invece applicare gli art. 97 e
segg. CO per sanzionare la parziale inadempienza del convenuto, laddove del
tutto legittima risulta la decisione dell'attrice di chiedere il risarcimento
dell'interesse positivo (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 38
ad art. 97 CO), ossia di essere posta nella situazione di trarre il medesimo
profitto che essa avrebbe conseguito se il convenuto avesse effettuato gli
acquisti di caffè ai quali si era impegnato con la convenzione.
Ne consegue, ai
sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello 11 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.--
b) spese
fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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