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Numero d'incarto:
12.2000.62
Data decisione, Autorità:
15.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00062
Lugano
15 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull'appellazione 6 aprile 2000
presentata da
rappr. dall'avv. __________
contro
la sentenza della Corte delle Assise criminali di
Lugano del 21 febbraio 2000, emessa nell’ambito dell’incarto No. 72.1999.00253,
che vedeva coinvolti in qualità di imputati
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui si chiede la riforma del dispositivo N.
__________ nel senso di aumentare di lit. 40'000'000, oltre ai fr. 2'200.-- e
alle lit. 53'300'000 già riconosciutigli, gli importi che gli imputati erano
tenuti a versargli in solido a titolo di risarcimento, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
che
con sentenza 21 febbraio 2000 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha
riconosciuto __________ e __________ coautori colpevoli di truffa per mestiere,
commessa nella loro qualità di organi della __________, in danno di numerosi
investitori loro clienti (che versarono complessivamente almeno l'equivalente
di US $ 13'604'644.--) con un pregiudizio finale complessivo di almeno US $
12'009'236.--; di ripetuta falsità in documenti in relazione all'uso di
contratti fiduciari, rinnovi di contratti fiduciari e mandati di gestione
relativi ai clienti-pool nonché di estratti conto e situazioni patrimoniali
destinati ai clienti in conto-pool e parzialmente ai clienti __________ che ne
fecero richiesta, tutti attestanti una consistenza dei capitali investiti e degli
utili conseguiti contraria al vero; di cattiva gestione, per avere nella loro
qualità di organi della __________, esercitando la loro professione nei modi
criminosi descritti ai punti che precedono, nonché omettendo di tenere una
contabilità e di allestire dei bilanci dai quali si potesse desumere il reale
stato della società, cagionato ed aggravato l'insolvenza della stessa,
dichiarata fallita con decreto del 14.6.1999 del Pretore di Lugano (dispositivi
N. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.3);
che,
di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati alla pena di 3
anni e 10 mesi di reclusione, nella quale era computato il carcere preventivo
sofferto (dispositivi N. 3, 3.1 e 3.2) ed al pagamento delle spese giudiziarie
(dispositivo N. 6);
che
al punto 4 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido tutta
una serie di importi a 453 parti civili, ed in particolare -per quanto qui
interessa- fr. 2'200.-- e lit. 53'300'000 a __________ (dispositivo N.
__________), ritenuto che altre 98 parti civili, come pure le rimanenti 453 per
eventuali ulteriori pretese di maggior danno, sono state rinviate al foro
civile (dispositivo N. 5);
che
con l'appello in rassegna __________ chiede la riforma del dispositivo N.
__________ nel senso di aumentare di lit. 40'000'000, oltre alle somme già
attribuitegli dal giudice penale, gli importi che __________ e __________ erano
tenuti a versargli in solido, evidenziando in sostanza come la Corte d'Assise
si sarebbe limitata a riconoscergli quanto risultava dalle ricevute di
versamento ritrovate nella cartella clienti a lui intestata e per una svista
avrebbe tuttavia omesso di considerare l'ultimo conferimento aggiuntivo per
l'appunto di lit. 40'000'000, non risultante dalla cartella clienti -non più aggiornata-
ma comunque confermato da __________ in un verbale d'interrogatorio;
che
le controparti non hanno presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto:
che se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte
lesa pretese di diritto civile, le stesse possono essere decise dalla Corte
d'assise nella sentenza di condanna (art. 266 CPP);
che
l’art. 268 cpv. 1 CPP stabilisce che contro i dispositivi di una sentenza
penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il
condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme
stabiliti dal Codice di procedura civile;
che
scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale
norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso
un’istanza superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera
integralmente o parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria
presentata dalla parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in
sostanza di un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della
sentenza di primo grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla
stessa stregua dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6
marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep. 1988 p. 421
e seg.);
che,
stanti queste premesse, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di
stabilire l'inammissibilità di un appello diretto contro il dispositivo di una
sentenza condannatoria delle Assise che si limita a rinviare la parte lesa al
foro civile e dunque non decide nel merito (art. 267 cpv. 1 2 frase CPP; Rep.
citato; Frigerio, I
diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese, in RDAT
II/1999 p. 502), soluzione condivisa anche dalla dottrina e dalla
giurisprudenza federale, che in tale pronunciato non ravvisano una decisione
civile (Corboz, Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 p. 74;
Corboz, Le pourvoi en
nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 156; DTF 104 IV 71
cons. 3b con rif.);
che
nel caso di specie l'appellante, nella misura in cui postula l'aumento del
risarcimento riconosciutogli al dispositivo N. __________, non si avvede in
realtà di aggravarsi contro il dispositivo N. 5 che per eventuali ulteriori
pretese di maggior danno lo rinviava al foro civile, dispositivo nei confronti
del quale per i motivi sopra esposti l'appello è inammissibile;
che
in ogni caso egli nemmeno può prevalersi del fatto che la Corte di Assise nell'occasione
sarebbe eventualmente incorsa in una svista, ciò che è il caso in presenza di
una disattenzione o una dimenticanza del giudice risultante in modo palese
dalla semplice lettura della sentenza (ad es. la mancata indicazione di una
parte, l'errore puramente aritmetico; cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 293 ad art. 82): a parte il fatto che nulla parla a
favore di una tale eventualità -nei considerandi della sentenza penale (p. 66),
per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, si rinvia per il
dettaglio alle "tabelle in atti, sub documenti diversi dopo l'atto di
accusa", le quali con riferimento al qui appellante menzionano unicamente
un credito di fr. 2'200.-- e lit. 53'300'000- e che anzi proprio la mancanza
di giustificativi documentali certi e pertanto considerazioni di merito possano
aver indotto la Corte a non riconoscergli gli ulteriori lit. 40'000'000, va
rilevato che ai sensi dell'art. 334 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del
rimando di cui all'art. 339 cpv. 2 CPC, competente a rimediare a una tale
svista non sarebbe comunque la scrivente Camera bensì la stessa Corte penale
che aveva pronunciato quella sentenza;
che
in tali circostanze l’impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata
irricevibile nel suo complesso;
che
la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico
dell'appellante, del tutto soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
assegnano ripetibili alle controparti le quali non hanno presentato
osservazioni all'appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello 6 aprile 2000 di __________ è irricevibile.
II. Le spese procedurali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 900.--
già
anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano, __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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