AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.51
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00051
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.364 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr.
dall’avv. __________
lite in
cui è intervenuta
rappr. dall’avv.
con cui
l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della
riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________
del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor valore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni e al
pagamento di fr. 4'890.50 oltre interessi a titolo di minor valore;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di un migliore accoglimento della propria domanda, mentre i
convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si oppongono al
gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del giudicato pretorile
nel senso della loro condanna all'esecuzione di solo parte delle riparazioni,
respinta ogni altra richiesta di controparte;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attore
sostiene di avere acquistato dai convenuti il 26 luglio 1989 la quota di PPP n.
__________ del fondo base n. __________ di __________.
Ritenendo che lo
stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti lamentati
si dirà più avanti- l'attore procede nella presente causa per ottenere la loro
riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento del minor valore
nella misura in cui non fosse possibile procedere alla riparazione, e un non
precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi hanno in
primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di
venditori, e non, come preteso dall'attore, come degli appaltatori. Il fondo
sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto al
compratore.
Il 16 marzo 1990
i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad
annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di
conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante
l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera sarebbero
da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero
adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione
dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in
massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità
dei convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5
procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti
dei convenuti.
Con le
conclusioni l'attore ha presentato domande parzialmente diverse rispetto a
quelle della prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le
parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed
argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe
all'acquirente di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la
tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze
dell'attore, attribuendo il minor valore di fr. 1'225.-- (consid. 10.3, atrio
scale), fr. 3'665.50 in risarcimento del costo per la posa della parete di
tamponamento (consid. 10.8), e condannando i convenuti all'effettuazione delle
riparazioni di cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta
dell'attore è stata respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto
delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello
principale
- L'appello
consta di 12 pagine, di cui 9 (pag. 2-10) dedicate alla motivazione in fatto ed
in diritto e suddivise in 8 punti tematici.
I primi 4 punti
sono una testuale trascrizione di parte del voluminoso allegato conclusionale,
del tutto inutile ai fini della presente procedura di appello, visto che non vi
si trovano (né ciò sarebbe possibile) censure di sorta ad un giudizio pretorile
che non esisteva ancora al momento della redazione delle conclusioni.
A prescindere
dalla pesantezza dell'esposizione che ne risulta, la conseguenza è quella dell'irricevibilità
dell'allegato nella misura in cui le citazioni tratte dalle conclusioni non
sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309, m. 21 e 22; II CCA 2 maggio 2000 in re M./S.) o,
nella migliore delle ipotesi, quella dell'assoluta irrilevanza ai fini del giudizio
delle inutili citazioni.
Il punto 5
enuncia unicamente il fatto che l'attore si è determinato per la riparazione
dei difetti e, qualora essa non fosse possibile, per l'attribuzione del minor
valore.
Il punto 6 (pag.
8 e 9) tratta in astratto, ovvero senza trarne conseguenza alcuna ai fini della
causa, delle questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di
risarcimento danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita
e quella dell'attribuzione del minor valore, ed in particolare della
possibilità di presentare in subordine quest'ultima domanda senza quantificarla.
La questione, come si vedrà, è del tutto priva di rilevanza pratica per rapporto
alle concrete domande dell'appellante.
- Al punto 7 del gravame (pag. 9, seconda metà) l'attore affronta
alfine il giudizio del Pretore sulle sue singole domande di causa, laddove,
all'atto pratico, le sue censure vertono solo sulla domanda di attribuzione
delle spese del soggiorno in albergo per gli occupanti dell'appartamento
durante i lavori di rifacimento del parchetto e sulla richiesta di posa di un
parapetto di sicurezza nel prato.
Entrambe
queste richieste sono però infondate.
2.1 La richiesta di risarcimento delle spese d'albergo risulta priva del
necessario supporto probatorio.
L'attore,
gravato dell'onere della prova, non ha infatti allegato (e dimostrato) alcunché
circa la durata dei lavori di rifacimento del parchetto, che verosimilmente
potrebbero essere effettuati nel corso di un unico giorno, né appare assodato
il fatto che tali lavori renderanno inagibile l'appartamento al punto da
rendere necessario il soggiorno in albergo.
2.2 La richiesta di formazione di un parapetto di sicurezza sul prato
per ovviare ad una situazione di pericolo è stata respinta dal Pretore per il
motivo che non si tratterebbe di un difetto e che lo stesso non sarebbe
previsto dal contratto di vendita o dai piani di costruzione.
La motivazione
non è convincente, ma il giudizio di reiezione va confermato per un altro
motivo: trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune della
proprietà per piani, l'attore -in assenza del benestare dell'assemblea dei
condomini- non possiede la legittimazione attiva per procedere giudizialmente
in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata d'ufficio in
ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 97, m. 1
e nota 366).
B. Appello
adesivo
- I
convenuti criticano a loro volta la decisione pretorile laddove ha accolto
parte delle richieste dell'attore.
3.1 Censurata è in particolare la decisione del Pretore di accordare
all'attore il rifacimento del parchetto del soggiorno, mentre che i convenuti
vorrebbero accordare solo la riparazione di quei tasselli che si staccano
utilizzando una colla idonea.
Si
tratta di una censura infondata.
I convenuti
(punto 10, pag. 11) partono infatti dall'erronea premessa, che essi riprendono
dal giudizio impugnato, che il rivestimento unidirezionale utilizzato per il
pavimento in legno nei soggiorni fosse idoneo alla posa su di un riscaldamento
a serpentine.
In corso di
causa la questione dei difetti al parchetto è stata demandata al perito ing.
__________, mentre che il 13 luglio 1991 __________ aveva allestito una prova
peritale a futura memoria (inc. 81/91).
Il perito
__________ aveva definito senz'altro idoneo il materiale impiegato per il
rivestimento dei pavimenti dei soggiorni, ma a prescindere dal fatto che egli
effettuato le sue constatazioni molti anni prima del perito giudiziario - che
difatti ha constatato un aggravamento dei difetti- egli ha segnalato
soprattutto i problemi di abbassamento del pavimento dovuti, secondo lui,
eminentemente a difetti del sottofondo.
L'ing.
__________ nel proprio referto (pag. 10) ha invece sollevato dubbi circa
l'idoneità del materiale (parchetto del tipo unidirezionale), definendolo particolarmente
delicato in caso di sbalzi di umidità e movimenti del betoncino sottostante
riscaldato dalle serpentine.
Egli (nel 1995)
ha altresì constatato un generalizzato peggioramento della situazione,
rilevando che non vi sarebbero di contro problemi nell'appartamento in cui è
stato posato un parchetto bidirezionale (pag. 10 e 11) e nelle camere, in cui
vi è il medesimo tipo di rivestimento.
Per rimediare ai
difetti, l'ing. __________ proponeva, in alternativa, di incollare i listini
staccatisi con una colla idonea -soluzione fatta propria dal Pretore-,
accorgimento che non darebbe una garanzia completa ma permetterebbe di
migliorare la situazione, oppure di sostituire il rivestimento con uno bidirezionale,
soluzione a quel momento proponibile solo nell'appartamento __________,
particolarmente danneggiato, anche se la necessità del rifacimento è comunque
deducibile dalla frase del perito (pag. 11), secondo cui esso è "attualmente
proponibile solo nell'appartamento __________ ", laddove la
sottolineatura, unita all'accertamento di una situazione in evoluzione, è intesa
ad affermare che a medio termine il rifacimento si renderà necessario anche in
altri appartamenti.
Nel complemento
scritto di perizia dell'11 luglio 1995 (pag. 12 e 13) l'esperto ha
sostanzialmente confermato questa presa di posizione, mentre che nell'ulteriore
complemento di data 18 novembre 1997 egli si è pronunciato per l'idoneità del parchetto
del tipo unidirezionale, addebitando i problemi ad altri fattori. Ciò appare
contraddittorio, visto che all'udienza del 14 giugno 1995 il perito aveva
invece esplicitamente affermato (verbali, pag. 10) che "il tipo di parchetto
scelto per soggiorni e corridoi non è idoneo in funzione del tipo di riscaldamento
che è a pavimento", affermazione ribadita a pag. 11: "Ripeto che il parchetto
di tipo unidirezionale non è idoneo per riscaldamenti a pavimento".
A fronte di
queste risultanze, ancorché parzialmente contraddittorie, deve essere condivisa
la decisione del Pretore di accordare il rifacimento del parchetto:
l'inidoneità del materiale posato va infatti ammessa, non tanto in base alle
contraddittorie affermazioni del perito, quanto piuttosto alle sue
constatazioni del fatto che dove tale materiale non è stato utilizzato non vi
sono stati problemi. Inoltre, proprio per l'appartamento del qui attore è stata
segnalata l'esistenza di un'attuale esigenza di procedere al rifacimento
(perizia, pag. 38) indipendentemente dalla questione dell'idoneità del
materiale attualmente in uso, ragione per cui non si vede come potrebbe trovare
accoglienza la contraria tesi dei resistenti.
3.2 I convenuti avversano in seguito la decisione del Pretore di
condannarli alla sostituzione dei vetri delle finestre della facciata sud-est,
contestando che si sia in presenza di un difetto, o comunque sostenendo che
basterebbe trattare i davanzali con silicone e procedere a una pulizia e
lisciatura radicale dei vetri.
Anche questa
obiezione è ingiustificata.
L'esistenza del
difetto è infatti incontestabile, stante il preciso accertamento peritale in
tal senso, ammesso dagli appellanti stessi.
Il fatto che il
perito abbia affermato che egli constatava un simile difetto per la prima volta
non modifica evidentemente l'accertamento che di difetto si tratta, mentre la generica
(e inammissibilmente peritale) deposizione del teste arch. __________, secondo
cui i davanzali in questione non avrebbero mai creato problemi è manifestamente
sconfessata dalle evidenze della fattispecie.
Stabilita
l'esistenza del difetto, la necessità di sostituire le finestre risulta dalla
successiva argomentazione dei convenuti, fondata su un accertamento peritale,
secondo cui il fenomeno non si era più ripetuto nell'appartamento __________
dopo la sostituzione dei vetri ad opera del proprietario.
Non essendovi
alcuna indicazione peritale circa l'adeguatezza della soluzione palliativa
proposta dai resistenti, consistente nella "pulizia e lisciatura radicale
dei vetri" (pag. 13), non può che conseguirne, su questo punto, la piena
conferma del giudizio impugnato.
3.3 I resistenti insorgono anche contro l'attribuzione all'attore di fr.
1'225.-- a titolo di valore a seguito della messa fuori esercizio della fontana
sita nell'atrio scale (giudizio impugnato, consid. 10.3).
Indipendentemente
dalle motivazioni addotte dai convenuti, la doglianza merita protezione per il
medesimo motivo di cui al considerando 2.2, ovvero perché si tratta di un vizio
riguardante una parte comune dello stabile, che l'attore non aveva la facoltà
di fare valere da solo, ancorché in proporzione alla propria quota di
comproprietà.
3.4 I convenuti censurano infine l'attribuzione di fr. 3'665.50 per la
posa della parete di tamponamento, dichiarandosi disposti a riconoscere solo
fr. 600.--, essendo questa la spesa preventivata dal perito.
La censura è
infondata: sia dalle risultanze peritali, che dal giudizio impugnato risulta in
effetti, con convincente motivazione (pag. 11 e 12) che la spesa sostenuta
dall'attore non è di per sé ingiustificata o esorbitante, e che il costo
decisamente inferiore proposto dal perito sarebbe ottenibile solo in conseguenza
della razionalizzazione conseguibile con l'effettuazione simultanea di
quest'opera in tutti gli appartamenti, il che però non vincola l'attore, che
non era cioè obbligato a consentire ai convenuti, inadempienti, una più
economica riparazione, ma che era invece libero di procedere (come ha fatto) al
lavoro di ripristino per proprio conto.
C. Spese
e ripetibili
- Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia
di spese e ripetibili, contestando in sostanza la propria soccombenza a
dipendenza dell'esito della causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi
gravami.
Il Pretore in
base al proprio giudizio aveva ritenuto soccombente in misura preponderante
(3/4) i convenuti, gravandoli di un'indennità di fr. 1'100.-- per ripetibili
ridotte.
L'attore si è
visto respingere buona parte delle proprie richieste (consid. 10.1, 10.2, 10.3,
10.6, 10.7, 10.8 in parte, 11.4, 11.5), ragione per cui - indipendentemente da
un computo rigorosamente aritmetico- l'attore non può essere ritenuto
interamente vittorioso, come egli pretende a torto, mentre incomprensibile, e
comunque priva d'oggetto, è la censura relativa a ripetibili che gli sarebbero
state accollate (pag. 10).
Questa
situazione, seppure lievemente, va qui modificata a danno dell'attore per
effetto del parziale accoglimento delle censure di cui all'appello adesivo.
E' opinione di
questa Camera che il grado di soccombenza dell'attore in prima sede sia pari ad
3/10, mentre che i convenuti soccombono per i 7/10.
L'attore è
inoltre interamente soccombente per l'appello principale, mentre che per
l'appello adesivo i convenuti soccombono nella preponderante misura di 9/10
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello 16 marzo 2000 dell'arch. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti
complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza
la sentenza 23 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Invariato.
1.2 __________,
e __________, sono condannati in solido a pagare a __________, fr. 3'665.50
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1995.
- La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 6'422.--, con
saldo da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 3/10, mentre che per
7/10 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all'attore
fr. 1'000.-- per parte di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati
dagli appellanti, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico
dell'attore, al quale i convenuti in solido rifonderanno fr. 500.-- per ripetibili
dell'appello adesivo.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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