AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2000.50
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00050
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.360 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
lite
in cui è intervenuta
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della
riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________
del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor valore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni e al
pagamento di fr. 2'812.50 oltre interessi a titolo di minor valore;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di un migliore accoglimento della propria domanda, mentre i
convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si oppongono al
gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del giudicato pretorile
nel senso della loro condanna all'esecuzione di solo parte delle riparazioni,
respinta ogni altra richiesta di controparte;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attore
sostiene di avere acquistato dai convenuti il 24 marzo 1989 la quota di PPP n.
__________ del fondo base n. __________ di __________, all'epoca ancora in
costruzione e della quale egli avrebbe preso possesso solo all'inizio di giugno
di quell'anno.
Ritenendo che lo
stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti
lamentati si dirà più avanti- l'attore procede nella presente causa per
ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento
del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla
riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi hanno in
primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di
venditori, e non, come preteso dall'attore, come degli appaltatori. Il fondo
sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto al
compratore.
Il 16 marzo 1990 i
convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad annunciare
eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di conto, mentre
notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante l'assenza di
responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera sarebbero da
rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero adoperati
nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione dei
servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in massima
parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità dei
convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5 procedure,
promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti dei convenuti.
Con le conclusioni
l'attore ha presentato domande parzialmente diverse rispetto a quelle della
prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le parti hanno
per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed argomentazioni,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe
all'acquirente di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la
tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze
dell'attore, attribuendo in un caso il minor valore di fr. 1'812.50 (consid.
10.3, atrio scale), aggiudicando in un altro caso fr. 1'000.-- in risarcimento
del costo di una riparazione pagata dall'attore (consid. 11.2, finestre della
facciata sud-est), e condannando i convenuti all'effettuazione delle
riparazioni di cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta dell'attore
è stata respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto
delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello principale
- A titolo di premessa alla disamina del gravame principale non ci si
può astenere dal rilevare che il prolisso atto di appello è in buona parte una
semplice trascrizione testuale del voluminoso allegato conclusionale.
Questa Camera ha
ripetutamente stigmatizzato questo inconcludente modo di procedere (da ultimo: II
CCA 2 maggio 2000 in re M./S.); il significato dell'atto di appello è
infatti quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate
critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui
alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande
formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la
sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente.
Sembrerebbe perciò
scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi
in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare.
E' però ovvio che
ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni
già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali
scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora
stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità
per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 21) oppure che si
esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 309, m. 22, ancorché non categorico).
La riproduzione di
ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi
principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
Visto che, come si
è detto, l'appello dell'attore è in buona parte costituito dalla letterale
trascrizione di lunghi brani delle sue conclusioni del 5 ottobre 1999, esso è
perciò irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato
non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
- I punti 1 a 7 compresi dell'appello (pag. 1-14) sono interamente
ripresi dalle conclusioni del 5 ottobre 1999. L'attore vi riassume la propria
versione dei fatti (punti 1 - 5), richiama dottrina e giurisprudenza relative
agli art. 205 e 368 CO (punto 6), e riassume le risultanze peritali "per i
difetti più importanti e quelli relativi alle parti comuni" (punto 7).
Essi non
contengono però censure di sorta al giudizio impugnato, ad eccezione di una precisazione
del riassunto dei fatti del Pretore (appello, punto 2, pag. 4 in alto), dalla
quale il ricorrente non trae invero conseguenze di sorta ai fini delle sue
domande. La natura interlocutoria di questa prima parte del gravame risulta del
resto anche da quanto affermato in entrata al punto 7, dove si precisa che i considerandi
decisivi della sentenza impugnata "saranno ripresi più sotto in quanto
necessario discutendosi delle pretese dell'attore".
- Il punto 8 del gravame (pag. 14 e 15) tratta -in astratto, ovvero
(nuovamente) senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa- delle
questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento
danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita e quella dell'attribuzione
del minor valore, ed in particolare della possibilità di presentare in
subordine quest'ultima domanda senza quantificarla.
Il punto 9 (pag.
15 e 16) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento operato
dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se stesso
visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui il
Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro lo
stesso attore nel proprio gravame attinge a piene mani.
Incomprensibile, e
alla quale non può ovviamente essere dato seguito, risulta perciò la domanda di
giudizio n. I, laddove chiede la riforma del giudizio impugnato "previa ev.
assunzione di prove complementari laddove la perizia risultasse immotivata e/o
inconcludente ai fini del giudizio, in particolare per decidere del minor
valore se la riparazione gratuita fosse giudicata esorbitante": in primo
luogo eventuali censure alla perizia giudiziaria (e con esse l'eventuale richiesta
di una nuova perizia) andavano tempestivamente sollevate durante il primo
processo; secondariamente l'attore -come detto- non si premura di indicare dove
e perché la perizia sarebbe "immotivata e/o inconcludente", ed in
terzo luogo è addirittura manifesto che a fronte di bagattelle come quelle in discussione
- perché di questo si tratta a fronte di un prezzo di acquisto di fr.
425'000.-- (doc. A)- la domanda di riparazione gratuita non può risultare esorbitante.
Su questi temi,
qui accennati per completezza di motivazione e per seguire la sistematica del
gravame, si tornerà, se necessario più avanti.
- Al punto 10 del gravame (pag. 16-18) l'attore affronta finalmente il
giudizio del Pretore sulle sue singole domande di causa.
4.1 In relazione a vari interventi ordinati dal Pretore (segnatamente la
posa di una parete di tamponamento, il tinteggio del soffitto della sala, la
riparazione del cilindro della porta d'entrata), la domanda di giudizio
dell'appellante di cui a pag. 20 del gravame risulta diversa nella formulazione
rispetto al dispositivo del giudizio impugnato che ha accolto la richiesta.
Queste modifiche redazionali non sono però il frutto di una doglianza al
giudizio del Pretore, prova ne è il fatto che su questi interventi l'attore si
esprime unicamente per segnalare che il Pretore ha accolto la sua domanda. Si
deve perciò ritenere, a dispetto della richiesta di modifica del dispositivo,
che non vi sia in proposito alcuna censura, ragione per cui il giudizio
pretorile va confermato su questi punti così come formulato dal primo giudice.
4.2 Una delle argomentazioni principali del gravame (pag. 16 e 17)
riguarda il parchetto del soggiorno, del quale l'attore chiede, ancora in
questa sede, la sostituzione "totale, ev. anche parziale ma con
garanzia", mentre che il Pretore (consid. 11.1) ha accordato solo la
riparazione di quei tasselli che si staccano utilizzando una colla idonea.
In corso di causa
la questione dei difetti al parchetto è stata demandata al perito ing.
__________, mentre che il 13 luglio 1991 __________ aveva allestito una prova
peritale a futura memoria (inc. 81/91).
Il perito
__________ aveva definito senz'altro idoneo il materiale impiegato per il
rivestimento dei pavimenti dei soggiorni, ma a prescindere dal fatto che egli
ha effettuato le sue constatazioni molti anni prima del perito giudiziario -
che difatti ha constatato un aggravamento dei difetti- egli ha segnalato
soprattutto i problemi di abbassamento del pavimento dovuti, secondo lui,
eminentemente a difetti del sottofondo.
L'ing. __________
nel proprio referto (pag. 10) ha invece sollevato dubbi circa l'idoneità del
materiale (parchetto del tipo unidirezionale), definendolo particolarmente
delicato in caso di sbalzi di umidità e movimenti del betoncino sottostante riscaldato
dalle serpentine.
Egli (nel 1995) ha
altresì constatato un generalizzato peggioramento della situazione, rilevando
che non vi sarebbero di contro problemi nell'appartamento in cui è stato posato
un parchetto bidirezionale (pag. 10 e 11) e nelle camere, in cui vi è il
medesimo tipo di rivestimento.
Per rimediare ai
difetti, l'ing. __________ proponeva, in alternativa, di incollare i listini
staccatisi con una colla idonea -soluzione fatta propria dal Pretore-, accorgimento
che non darebbe una garanzia completa ma permetterebbe di migliorare la
situazione, oppure di sostituire il rivestimento con uno bidirezionale,
soluzione a quel momento proponibile solo nell'appartamento __________,
particolarmente danneggiato, anche se la necessità del rifacimento è comunque deducibile
dalla frase del perito (pag. 11), secondo cui esso è "attualmente
proponibile solo nell'appartamento __________ ", laddove la
sottolineatura, unita all'accertamento di una situazione in evoluzione, è
intesa ad affermare che a medio termine il rifacimento si renderà necessario anche
in altri appartamenti.
Nel complemento
scritto di perizia dell'11 luglio 1995 (pag. 12 e 13) l'esperto ha
sostanzialmente confermato questa presa di posizione, mentre che nell'ulteriore
complemento di data 18 novembre 1997 egli si è pronunciato per l'idoneità del parchetto
del tipo unidirezionale, addebitando i problemi ad altri fattori. Ciò appare
contraddittorio, visto che all'udienza del 14 giugno 1995 il perito aveva invece
esplicitamente affermato (verbali, pag. 10) che "il tipo di parchetto
scelto per soggiorni e corridoi non è idoneo in funzione del tipo di
riscaldamento che è a pavimento", affermazione ribadita a pag. 11:
"Ripeto che il parchetto di tipo unidirezionale non è idoneo per
riscaldamenti a pavimento".
A fronte di queste
risultanze, parzialmente contraddittorie, non può essere condivisa la decisione
del Pretore di negare il rifacimento del parchetto: l'inidoneità del materiale
posato va infatti ammessa -non tanto in base alle contraddittorie affermazioni
del perito, quanto piuttosto alle sue constatazioni del fatto che dove tale
materiale non è stato utilizzato non vi sono stati problemi- e la soluzione
proposta appare di conseguenza un inutile palliativo, che difatti secondo il
perito non offre garanzie di riuscita.
Infatti, anche se
il danno riguarda al momento una limitata superficie del pavimento, dai referti
si evince, come detto, una tendenza all'aggravamento, ragione per cui si
giustifica un intervento risolutore, che non rappresenta una miglioria, ma solo
il corretto compimento dell'opera, così come avrebbe sin dall'inizio dovuto
essere effettuata, con l'impiego di materiale idoneo.
Non va inoltre
dimenticato che il rifacimento, mettendo a nudo il betoncino, permetterebbe di
intervenire anche in favore del problema dell'isolazione fonica (cfr.
delucidazione 11 luglio 1995 della perizia fonica, pag. 3, 5).
A margine della
richiesta, accolta, di rifacimento del parchetto del soggiorno l'attore postula
anche la condanna dei convenuti al risarcimento delle spese di soggiorno in
albergo per gli occupanti dell'appartamento durante l'esecuzione dei lavori.
Si tratta di una
richiesta infondata, siccome priva del necessario supporto probatorio.
L'attore non ha
infatti allegato (e dimostrato) alcunché circa la durata dei lavori, che
verosimilmente potrebbero essere effettuati nel corso di un unico giorno, né
appare assodato il fatto che tali lavori renderanno inagibile l'appartamento al
punto da rendere necessario il soggiorno in albergo.
4.3 L'attore chiede poi che i convenuti vengano astretti alla formazione
di uno scarico per il troppo pieno sul balcone.
Il Pretore
(consid. 12.6) ha respinto la richiesta con la motivazione secondo cui il
problema sarebbe già stato risolto con una modifica sul balcone soprastante,
così come indicato dal perito alla risposta 37.
Tale risposta
(perizia, pag. 21) riguarda però infiltrazioni nell'appartamento dell'attore,
mentre che il perito, come rettamente rilevato dall'appellante, propone
effettivamente la soluzione della formazione di uno scarico per risolvere il diverso
problema dell'acqua che filtra sul balcone (perizia, risposta 70; delucidazione
11 luglio 1995, risposta 41, pag. 19).
Anche questa
richiesta deve perciò essere accolta.
4.4 L'appellante postula in seguito la formazione di un parapetto di
sicurezza sul prato per ovviare ad una situazione di pericolo, richiesta
respinta dal Pretore per il motivo che non si tratterebbe di un difetto e che
lo stesso non sarebbe previsto dal contratto di vendita o dai piani di
costruzione.
La motivazione non
è convincente, ma la richiesta deve essere respinta per un altro motivo:
trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune della
proprietà per piani, l'attore -in assenza del benestare dell'assemblea dei
condomini- non possiede la legittimazione attiva per procedere giudizialmente
in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata d'ufficio in
ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 97, m. 1
e nota 366).
B. Appello
adesivo
- Così come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è
esente da vizi formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo
allegato di "osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica
l'appello adesivo è relegato alle sole pagine 25-28.
Tolta la premessa
di cui al punto 12 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1 dell'appello
adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile, e lo si
impugna solo perché l'attore ha presentato l'appello principale, esso è confinato
al solo punto 13 dell'allegato (pag. 26), che esordisce "Rifacendosi a quanto
già esposto diffusamente nelle osservazioni all'appello che precedono", ed
è perciò del tutto privo di motivazioni autonome, visto che il punto 13 consta
in pratica unicamente delle domande di giudizio dei convenuti.
Sennonché, come
già rammentato all'attore al considerando 1, risulta irricevibile quel gravame
che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non essendo
compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il voluminoso
allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti impugnano a loro
volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano invece il gravame
avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno presentato un'impugnazione
che si limita a richiamare parte delle argomentazioni di un altro allegato di
causa, e che perciò va dichiarata nel suo complesso irricevibile.
C. Spese
e ripetibili
- Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia
di spese e ripetibili, contestando in sostanza la propria soccombenza a
dipendenza dell'esito della causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi
gravami.
Con decisione
ineccepibile, il Pretore in base al proprio giudizio aveva ritenuto soccombente
in misura preponderante l'attore.
Questa situazione
va qui modificata per effetto dell'accoglimento della doglianza dell'attore
relativa al parchetto, il che costituiva -dal profilo economico- uno dei temi
principali della causa, ed in quale vi è in pratica l'aumento da fr. 4'000.-- a
fr. 15'000.-- circa del costo della riparazione.
Ciò nonostante
l'attore non può ritenersi, come egli a torto pretende, interamente vittorioso
nella causa, avendo il Pretore disatteso parte delle sue domande, ed essendo
anche questo giudizio solo parzialmente favorevole alle sue tesi.
E' opinione di
questa Camera che il grado di soccombenza dell'attore, in entrambe le sedi, sia
pari ad 1/3, mentre che i convenuti soccombono per i 2/3 e sono inoltre
interamente soccombenti per gli oneri causati dall'appello adesivo (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello 16 marzo 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 23 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata
nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 __________,
e __________, sono condannati in solido all'esecuzione dei seguenti interventi:
A. nello
stabile situato sulla particella no. __________ RFD del Comune di __________:
- ovviare
al rumore della porta automatica del garage;
B. nell'appartamento
PPP no. __________:
-
posare
una parete di tamponamento nella camera matrimoniale, verso la camera
matrimoniale dell'appartamento __________;
-
sostituire
il parchetto del soggiorno utilizzando un rivestimento di tipo bidirezionale;
-
posare
una soglia piombata fra la sala e il tinello;
-
trattare
con silicone i davanzali della facciata sud-est;
-
rifare
la masticatura dei giunti fra le finestre e il muro;
ritinteggiare il soffitto della sala;
entro
6 mesi dalla crescita in giudicato della presente sentenza, data a partire
dalla quale l'attore potrà far eseguire i lavori di riparazione a spese dei
convenuti in solido.
1.2 Invariato.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 6'422.--, con saldo da anticipare
dall'attore, restano a suo carico per 1/3, mentre che per 2/3 sono a carico dei
convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all'attore fr. 1'000.--
per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 1/3, mentre che per 2/3 sono a carico
dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all'attore fr. 500.--
per parte di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è irricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati
dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere
all'attore fr. 400.-- per ripetibili dell'appello adesivo.
V.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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