AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.47
Data decisione, Autorità:
26.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00047
Lugano
26 ottobre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. no. DI.1999.00408 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 12 aprile 1999
da
rappr. dall'avv.
contro
entrambe rappr.
dall'avv. __________
rappr. dall'avv.
con cui
l'istante ha chiesto in via superprovvisionale e provvisionale il blocco di
tutti i titoli, assegni e cambiali ("promissory notes") colpiti da
sequestro penale nell'ambito dell'incarto 4526/1998 della Procura Pubblica del
cantone Ticino e giacenti presso gli uffici di quest'ultima ed in particolare
degli assegni __________ no. __________ di Lit. 930'738'965 e no. __________ di
Lit. 712'439'000 e delle "promissory notes" emesse il 24.7.1998 per
fr. 3'660'000.--, come pure l'assunzione quale prova a futura memoria di tutta
la documentazione costituente gli atti dell'incarto 4526/1998 della Procura
Pubblica;
domanda
accolta dal Pretore in via superprovvisionale inaudita altera parte con decreto
13 aprile 1999 e respinta in via provvisionale, previo contraddittorio, con
decreto 8 febbraio / 10 marzo 2000;
appellante
la parte istante con atto di appello 13 marzo 2000 (integrato il 23 marzo
2000), cui è stato concesso l'effetto sospensivo, con il quale chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre i
convenuti con osservazioni 7 rispettivamente 6 aprile 2000 postulano la reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. All'inizio del 1997 __________, comproprietaria del gruppo
__________, incaricò la __________, e per essa l’ing. __________, di allestire
e perfezionare un progetto di “sicurizzazione” dei beni facenti capo alla sua
famiglia ed al gruppo: in sostanza si trattava di "sterilizzare" i
beni appartenenti alla famiglia __________ da eventuali rischi di revocatoria
connessi ad alcune società italiane, al fine di ottenere un finanziamento per
il gruppo __________ e garantire il trasferimento del patrimonio alle figlie
senza particolari oneri successori (doc. A).
allo scopo propose di far capo ad un "discretionary trust" di diritto
bahamense, di cui __________ doveva essere l'unica beneficiaria e " trust protector".
B. Fu
così che nell'aprile 1997 venne costituito a __________ il __________ (doc. D):
, così designata da __________ (doc. C), funse da conferente formale
(“settlor”) dei beni -in particolare, inizialmente, di titoli obbligazionari
per ca. Lit. 3.5 mia, nonché dell'intero capitale sociale, corrispondente ai
certificati azionari da 1 a 5, della società __________ (; cfr. doc.
D)- mentre quali amministratori fiduciari ("trustees") vennero
nominati la società panamense __________. e la società bahamense __________;
__________ si riservava la funzione di primo “trust protector”, ovvero di
controllore dell’operato dei "trustees", assumendo la direzione della
società __________.
Nello
stesso periodo, per completare l'opera di "sicurizzazione", si
procedette dapprima alla costituzione di 4 società inglesi, __________,
__________, __________ e __________, cui __________ rispettivamente alcune società
italiane a lei facenti capo provvidero nel luglio 1997 ad effettuare tutta una
serie di conferimenti dietro corresponsione di titoli azionari di quelle
medesime società, incorporati in warrants. Questi titoli in seguito vennero
venduti a __________.
C. Nell'estate
1997 la società __________ concesse a
quest'ultima un mutuo di Lit. 2'336'880'000 (doc. 12), somma in seguito
aumentata a fr. 3'660'000.--.
A
garanzia di tali importi, ripresi in 3 pagherò ("promissory notes"),
__________ costituì in pegno tutte le sue partecipazioni in altre società con i
relativi certificati azionari. In quanto destinataria finale dei fondi,
__________, agendo a titolo personale nonché quale beneficiaria del trust e
direttrice della società "trust protector", si portò a sua volta
garante di questi obblighi, ivi comprese le “promissory notes”, emettendo tra
l'altro alcuni assegni.
D. In data 30 luglio 1998 l’istante, ritenendo di essere stata vittima
di una truffa e di amministrazione infedele aggravata, ha presentato al
Ministero Pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti
dell’ing. __________.
Il
procedimento penale (inc. no. 4526/1998), nell'ambito del quale sono stati sequestrati
tutta una serie di documenti, titoli e cartevalori, si è tuttavia concluso con
non luogo a procedere.
E. Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto in via cautelare,
previa l'adozione di misure supercautelari, il blocco di tutti i titoli,
assegni e cambiali già colpiti dal sequestro penale nel quadro del predetto
procedimento ed in particolare degli assegni __________ no. __________di Lit.
930'738'965 e no. __________ di Lit. 712'439'000 e delle "promissory notes"
emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--, come pure l'assunzione quale prova a
futura memoria di tutta la documentazione costituente gli atti dell'incarto del
Ministero Pubblico.
I
convenuti __________, __________ e __________ si sono opposti all'istanza
contestando l'esistenza dei presupposti legali per poter ottenere un blocco
cautelare.
F. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nella fattispecie le premesse
di cui all'art. 376 CPC ed in particolare l'apparenza di buon fondamento della
prospettata azione di merito non erano date: a suo giudizio, l'istante non era
legittimata a pretendere la restituzione dei titoli, assegni e cambiali, non
avendo provato di esserne titolare né essendo stata parte al contratto di
pegno, tanto più che il richiesto provvedimento perseguiva in realtà altre
finalità, di natura creditoria, che imponevano semmai di far capo alle
disposizioni della LEF; infondata era pure la richiesta di assunzione quale prova
a futura memoria dell’incarto 4526/1998 del Ministero Pubblico, non essendo
certa la competenza del giudice adito e non essendo comunque questa la
procedura per proporre tale prova, tanto più che la stessa era di fatto
divenuta priva d'oggetto in quanto le parti già erano state autorizzate ad
estrarre dall'incarto le necessarie fotocopie.
G. Con
l’appello l'istante ribadisce gli argomenti a favore dell'accoglimento della
domanda cautelare.
Il
giudizio impugnato aveva omesso di considerare diversi aspetti: innanzitutto
non era stata esaminata la pretesa volta alla restituzione dei titoli
conseguente all'impugnazione dei contratti di vendita alla __________; si era
parimenti sorvolato su un'analoga pretesa di restituzione fondata sull'impugnazione
da parte sua della costituzione in garanzia degli assegni e delle cambiali;
infine era stato tralasciato l'esame sulla natura, reale, delle prerogative per
le quali essa era titolare in quanto beneficiaria del trust.
H. Delle
osservazioni dei convenuti volte alla reiezione del gravame si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
- Per l’art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal
giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal
ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno
considerevole (Rep. 1991 p. 411).
Secondo
la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali che devono essere
adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza e il
notevole pregiudizio (Rep. 1975 p. 253). La ricorrenza di tali requisiti,
cumulativi, deve essere esaminata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376).
L’estremo
dell’urgenza è dato soltanto quando esista una impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di
merito potrebbe aver per effetto di mutare una situazione di fatto non più o difficilmente
ricostruibile a causa ultimata (Rep. 1949 p. 350, 1975 p. 253; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).
Il
requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a
procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave, imminente,
difficilmente riparabile (Rep. 1934 p. 372, 1949 p. 350, 1975 p. 253,
1983 p. 273; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem).
È
del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale, il giudice deve pure esaminare i motivi di merito della controversia
addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep.
1949 p. 350; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem). Di conseguenza una misura cautelare non può essere decretata
se l’azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito,
del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non
assuma l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o
meno il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento
dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento
viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza,
prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve
rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio esauriente
e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le prove e
alla fine di un processo svoltosi regolarmente (Rep. 1975 p. 253).
L’ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l’azione
abbia effettivamente fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito
favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano
poste esigenze troppo severe sotto pena di cadere nel diniego di giustizia
formale (DTF 97 I 486; Rep. 1991 p. 411; ICCA 2 novembre
1986 in re W./CO S.A.; IICCA 17 aprile 1992 in re A./ B. e G.).
-
Come
già accennato in precedenza, nel caso di specie i provvedimenti cautelari
richiesti dall'istante perseguono due diverse finalità: da un lato si tratta di
bloccare titoli, cambiali ed assegni già oggetto di un sequestro penale, sui
quali l'istante pretende di avere un diritto reale e ciò in vista della futura
azione di merito; dall'altro di tenere a disposizione l'intero incarto penale
quale prova a futura memoria.
-
Passando
concretamente all'esame dell'appello, si osserva che con il gravame l'istante
ha innanzitutto chiesto in riforma del giudizio pretorile la conferma del
blocco della documentazione relativa all'incarto penale, il tutto a valere
quale prova a futura memoria.
Giusta
l'art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, l'atto di appello deve contenere, pena
la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda: la sanzione
della nullità si impone in quanto l'assoluta mancanza dei motivi di fatto e di
diritto alla base dell'appellazione non consente di stabilire i limiti del
gravame e impedisce sia alla controparte di prendere posizione sullo stesso sia
all'autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 16 ad art. 309).
Nella
fattispecie l'appello è del tutto silente sui motivi di fatto e di diritto che
giustificavano di modificare il giudizio di primo grado che negava il blocco
dell'incarto penale quale prova a futura memoria. Ai sensi della giurisprudenza
appena evocata, la censura risulta pertanto formalmente irricevibile.
In
ogni caso si osserva che gli argomenti esposti dal Pretore a sostegno della sua
decisione, a cui espressamente si rinvia, erano senz'altro convincenti, ciò che
in ogni caso avrebbe imposto di confermare il primo giudizio anche nel merito.
- Complessa
è invece la questione a sapere se siano date le condizioni per ammettere il
blocco in via cautelare dei titoli, degli assegni e delle cambiali già oggetto
del sequestro penale.
In
proposito si osserva preliminarmente che l'istante non ha ritenuto di indicare
in dettaglio quali fossero i titoli, oltre agli assegni __________ no.
__________di Lit. 930'738'965 e no. __________ di Lit. 712'439'000 e le "promissory
notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--, oggetto del provvedimento
penale. Ecco pertanto la lista completa dei beni sequestrati (cfr. doc. AE e
AI, complemento appello p. 4):
-
5 certificati
azionari (da 1 a 5) della __________
-
7 certificati
azionari (da 6 a 12) della __________
-
3 certificati
azionari (1, 2 e 4) della __________
-
2 certificati
azionari (1 e 2) della __________
-
2 certificati
azionari (1 e 2) della __________
-
3 certificati
azionari (da 1 a 3) della __________
-
11 warrants (da
1 a 11) della __________
-
26 warrants
della __________
-
7 warrants della
-
4 warrants (da 1
a 4) della __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativo a 1 azione classe "A" di __________
-
1 "Stock
transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
-
1 "Stock
transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________.
4.1 azione
contro __________
L'istante ha convenuto in causa la società __________, unica "trustee"
superstite del __________ -la società __________ non rivestendo più la carica
di "co-trustee"- rimproverandole in sostanza di aver commesso delle
malversazioni, segnatamente di aver disposto dei beni del trust contrariamente
agli interessi del beneficiario; il diritto anglosassone conferendo a questa
particolare pretesa del beneficiario del trust una connotazione reale, essa fa
valere in questa sede il diritto alla restituzione dei beni patrimoniali oggetto
del sequestro penale.
In
realtà nel caso di specie l'istante non ha assolutamente reso verosimile l'esistenza
di malversazioni da parte della società "trustee": quest'ultima non
ha in effetti disposto dei beni a suo tempo conferitile, in particolare dei 5
certificati azionari (da 1 a 5) della __________ -che, per inciso, non sono
quelli (da 6 a 12) oggetto del sequestro penale- i quali sono sempre rimasti
depositati presso la __________ (cfr. doc. 7 __________. Il fatto che
__________, società controllata dal trust, abbia costituito in pegno i propri
beni e partecipazioni in altre società a garanzia del mutuo concesso da
__________ non comporta in alcun modo una responsabilità della "trustee"
__________, l'art. 12 del contratto di trust (doc. D) escludendo esplicitamente
che il "trustee" possa interferire nella gestione delle società
possedute dal trust o di cui esso deteneva una partecipazione, tanto più che
l'istante, controfirmando per garanzia il contratto di pegno accanto a
__________ a titolo personale e quale beneficiaria del trust, aveva implicitamente
dimostrato di accettare la messa in pegno dei beni della holding, accettazione
che in seguito è stata confermata esplicitamente allo stesso "trustee"
con la "letter of wishes" di cui al doc. V.
Tanto
basta per escludere la parvenza di buon fondamento della pretesa nei confronti
di __________.
4.2 azione
contro __________ e __________
L'istante
ha chiamato in causa le società __________ e __________ in primo luogo
nella loro veste di possessori -direttamente o indirettamente- dei beni oggetto
delle malversazioni da parte di __________; in secondo luogo essa ha evidenziato
come la vendita dei titoli effettuata a suo tempo alla __________ fosse viziata
da dolo o inganno e comunque non si fosse perfezionata per il mancato pagamento
del prezzo concordato, dal che il suo diritto alla restituzione degli stessi;
infine l'esistenza di un vizio di volontà al momento della costituzione in garanzia
degli assegni e delle cambiali giustificava un'analoga pretesa di restituzione
degli stessi.
4.2.1 Al
considerando precedente già è stata esclusa l'apparente esistenza di malversazioni
da parte di __________.
Resta
pertanto da esaminare l'eventuale annullabilità dei contratti di compravendita
dei titoli a __________ per vizio di volontà o per mancato pagamento del prezzo
rispettivamente l'eventuale annullabilità del contratto di costituzione in garanzia
degli assegni e delle cambiali.
a) titoli
-esclusi i warrants- la cui provenienza è sconosciuta
L'istante
non ha indicato come __________ sia venuta in possesso dei seguenti titoli
rispettivamente non ha preteso che gli stessi provenissero da suoi conferimenti:
-
5 certificati
azionari (da 1 a 5) della __________
-
7 certificati
azionari (da 6 a 12) della __________
-
3 certificati
azionari (1, 2 e 4) della __________
-
2 certificati
azionari (1 e 2) della __________
-
2 certificati
azionari (1 e 2) della __________
-
3 certificati
azionari (da 1 a 3) della __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
-
1 "Stock
transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
-
1 "Stock
transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________
-
2 "Stock
transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________
In
tali circostanze, non avendo reso verosimile di essere la controparte di
__________ nei relativi contratti di compravendita, l'istante non può
pretendere l'annullamento di quei contratti per vizio di volontà o per il
mancato pagamento del relativo prezzo e pertanto non è legittimata a chiedere
la restituzione di questi titoli.
b) warrants,
assegni e cambiali
Come
accennato, questi sono invece i warrants, assegni e cambiali, oggetto del
sequestro:
-
11
warrants (da 1 a 11) della __________
-
26
warrants della __________
-
7
warrants della __________
-
4 warrants (da 1
a 4) della __________
-
assegno Banca
__________ no. __________di Lit. 930'738'965
-
assegno Banca
__________ no. __________di Lit. 712'439'000
-
"promissory
notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--.
Ora,
l'istante non ha saputo indicare l'origine dei warrants della __________, per i
quali valgono pertanto le considerazioni di cui alla lettera precedente.
Quanto
agli altri warrants, l'istante (complemento appello p. 8) ha specificato di
aver personalmente venduto alla __________ 113 "B" shares di
__________ nonché 108 "B" shares di __________, ritenuto che altri
108 "B" shares di __________ e 65 "B" shares di __________
erano invece stati venduti da __________. Gli atti di causa hanno in realtà
reso verosimile unicamente la vendita da parte sua dei 113 "B" shares
di __________, incorporati in 14 warrants (doc. AB), mentre è risultato che
venditrice dei 108 "B" shares di __________, incorporati in 11 warrants,
era __________ (doc. 8 e __________): ne discende che l'istante, facendo valere
un eventuale vizio di volontà al momento della conclusione del relativo
contratto rispettivamente il mancato integrale pagamento del prezzo concordato
(confermato dalla stessa __________, cfr. riassunto scritto responsivo p. 3),
potrebbe in linea di principio pretendere la restituzione dei 14 warrants
__________.
Sennonché
le seguenti considerazioni si oppongono ad una tale eventualità. Come
accennato, __________ aveva concesso a __________ il mutuo di Lit.
2'336'880'000, poi aumentato a fr. 3'660'000.--, sapendo che tale somma sarebbe
stata utilizzata dall'istante per pagare il debito verso __________. e per finanziare
__________. Proprio per questo motivo, in quanto destinataria finale dei fondi,
l'istante, che nell'occasione agiva a titolo personale nonché quale beneficiaria
del trust e direttrice del "trust protector", nel contratto di messa
in pegno si era portata garante, solidalmente, disgiuntamente e
incondizionatamente, di tutti gli impegni e gli obblighi assunti da __________
A (doc. U), ivi comprese le “promissory notes” (doc. 12), emettendo pure vari
assegni: ora, quand'anche __________ non avesse potuto disporre dei warrants in
questione siccome ancora di proprietà dell'istante, è in ogni caso evidente che
quest'ultima, accettando da una parte la messa in pegno di questi beni da parte
di __________ pur a conoscenza che il relativo prezzo non era stato
integralmente pagato (doc. 7) e dall'altra dicendosi disposta -pur di
beneficiare del mutuo- a garantire personalmente, solidalmente, disgiuntamente
e incondizionatamente ogni impegno di __________ con tutto il suo patrimonio,
compresi quindi nell'evenienza anche quei warrants, appare decisamente malvenuta
a pretenderne ora la restituzione, in tale suo comportamento ravvisandosi un
manifesto abuso di diritto; tanto più che __________, a cui i titoli in
questione erano da lei contesi, era totalmente detenuta dal trust e, di fatto,
dall'istante stessa (cfr. doc. C, U; annesso "A" al doc. D).
Quanto
alle cambiali ed agli assegni, gli stessi sarebbero da restituire solo qualora
l'istante avesse provato nell'azione di merito l'annullabilità del contratto di
garanzia per vizio di volontà. Sennonché in questa sede essa non ha
assolutamente reso verosimile di essere stata indotta alla loro sottoscrizione
per dolo o inganno, essendo al contrario più che normale che la concessione di
un mutuo miliardario venga garantito da parte dall'effettiva beneficiaria
mediante l'emissione di assegni e la sottoscrizione in garanzia di pagherò per
quel medesimo importo.
4.2.2 Irricevibile,
siccome non riproposta in sede conclusionale, è infine la tesi secondo cui il
credito -e con lui anche il diritto di pegno- a garanzia del quale __________
beneficiava del diritto di pegno in questione sarebbe in realtà venuto meno in
conseguenza di una novazione.
- Ne
discende la conferma della decisione di prime cure che ha rifiutato in via cautelare
il blocco sui beni oggetti del sequestro penale e la reiezione del gravame, del
tutto infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
- __________.
nelle sue osservazioni al gravame ha chiesto la modifica dell'intestazione -a
sua favore invece che a favore della Pretura- della garanzia emessa per ovviare
alle conseguenze del mantenimento del provvedimento cautelare, non ritenendosi
soddisfatta del fatto che il primo giudice avesse dichiarato che tale
questione, trattandosi di una semplice rettifica, non necessitasse di una specifica
pronuncia.
La
richiesta di __________ è irricevibile: da un lato per il fatto che non è con
le osservazioni all'appello ma semmai con l'appello adesivo che la parte
appellata può chiedere la modifica a suo favore del giudizio impugnato (cfr.
per analogia Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 314); d'altro canto in quanto la decisione con cui il
Pretore statuisce o non statuisce sulle modalità della prestazione di una
cauzione rappresenta in realtà un'ordinanza, non impugnabile con appello (cfr.
per analogia Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 13 e 14 ad art. 153).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello 13/23 marzo 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4'950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 5'000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili e a __________ e __________ fr.
1'500.-- ciascuno per il medesimo titolo.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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