Contractor’s payment claim dismissed after defects and delay set-off

12.2000.233Outro Tribunal31 de out. de 2001Dismissed

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Resumo Omnilex

A contractor appealed against the dismissal of its action for payment of the balance due under a lump-sum metalwork contract, also seeking definitive legal mortgage registration. The appellate court upheld the first instance findings that the contractor remained liable for roof leaks, rejected the ultra petita complaint regarding rust defects, confirmed that no extra fee was due for parapet cladding, and maintained the deduction for additional gutter costs. It also held that the contractor’s arguments against the delay penalty were inadmissible or unpersuasive. The appeal was dismissed and the contractor was ordered to pay appellate costs and party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 369 CO; liability for defects caused by the client’s instructions. The contractor is released only if the defect is exclusively attributable to erroneous instructions of the client; however, the contractor retains a duty to warn where the technical error is manifest or easily recognizable, especially when it is a specialist and the client relies on its expertise. A sufficiently specific invocation of a defect does not require the pleading of every damaged component in detail. Claims for extra remuneration fail where the allegedly additional work was already included in the lump-sum price, and set-off by contractual delay penalties is admissible where the challenge to delay responsibility or duration is not properly raised or substantiated (consid. 2-7).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.233

Data decisione, Autorità: 31.10.2001, IICCA

Incarto n. 12.2000.00233

Lugano 31 ottobre 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa OA.1996.00395 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 10 aprile 1996 da


rappr. dall'avv. __________

contro



entrambi rappr.ti dall'avv. __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti (e subordinatamente della società in nome collettivo garage __________) al versamento in solido dell'importo di fr. 101'253.10, oltre interessi, nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per detto importo a favore dell'attrice e a carico del diritto di superficie intavolato come particella nr. __________ RFD del Comune di __________;

domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 17 novembre 2000, ha respinto;

appellante l'attrice, che con allegato 11 dicembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 69'921.80 oltre interessi;

mentre i convenuti, con osservazioni 29 gennaio 2001, hanno chiesto la reiezione integrale dell'appello;

esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

A. Il 13 giugno 1995 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto in base al quale l'attrice è stata incaricata di eseguire le opere di carpenteria metallica riguardanti l'ampliamento dell'autorimessa di proprietà dei convenuti ad __________. La mercede è stata fissata "a corpo tutto compreso, niente escluso" in un importo forfettario di fr. 314'000.-- + IVA (doc. A).

A lavori conclusi l'attrice inviava ai convenuti una fattura di fr. 331'239.--, oltre all'IVA pari a fr. 21'530.--, per un totale di fr. 352'769.-- (doc. C). In risposta, i convenuti contestavano dettagliatamente le singole posizioni esposte nella fattura, sollevando peraltro delle contropretese per asseriti difetti e ritardi nella consegna dell'opera.

B. Con la petizione in rassegna l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 101'253.-- quale saldo ancora scoperto della propria mercede. Detto importo è poi stato ridotto a fr. 71'253.-- in considerazione del bonifico di fr. 30'000.-- effettuato dai convenuti lo stesso giorno dell'inoltro della petizione. Con l'allegato conclusivo l'attrice ha poi ulteriormente ridotto le sue pretese fissandole in fr. 69'921.80 oltre agli interessi di mora al 10% a far tempo del 17 novembre 1995. Per detto importo veniva inoltre richiesta l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a carico del diritto di superficie per se stante e permanente iscritto quale particella nr. __________ RFD del Comune di __________, fondo base particella nr. __________ RFD di __________.

C. I convenuti si sono opposti a tutte le domande dell'attrice. In particolare contestano che il saldo reclamato non tiene conto delle correzioni operate dalla direzione lavori; inoltre l'opera non sarebbe stata eseguita a regola d'arte, con conseguente riduzione della mercede. Infine, un eventuale saldo a favore dell'attrice sarebbe compensato dai danni subiti dai convenuti a causa dei ritardi nella consegna.

D. Con sentenza 17 novembre 2000 il Pretore ha respinto la petizione. In sostanza il primo giudice ha determinato in fr. 302'128.-- la mercede teoricamente spettante all'attrice oltre all'IVA del 6,5%, con un conseguente saldo scoperto di fr. 61'766.--. Ha tuttavia accolto l'eccezione dei convenuti relativa ai difetti dell'opera, con particolare riferimento alle infiltrazioni d'acqua dal tetto e alla massiccia presenza di ruggine lungo la lamiera di raccordo alla terrazza. Fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria il Pretore ha valutato il minor valore dell'opera in fr. 57'000.--, somma corrispondente agli interventi indispensabili per porre rimedio ai difetti.

Rispetto alla mercede teorica, rimarrebbe così un saldo di fr. 4'766.-- a favore dell'attrice. A mente del primo giudice tale importo risulta però interamente compensato dalla penale contrattuale per i ritardi nella consegna e dalla relativa perdita di guadagno fatta valere dai convenuti.

E. Con il presente appello la ditta appaltatrice censura il giudizio pretorile sotto vari aspetti.

Innanzitutto il calcolo della mercede deve essere rivalutato in quanto il primo giudice non avrebbe a torto tenuto conto di un supplemento di fr. 3'450.-- per il rivestimento dei parapetti in calcestruzzo e avrebbe erroneamente ammesso una deduzione di fr. 4'207.-- per i maggiori costi consecutivi alla posa tardiva dei canali, effettuata a terzi.

L'appellante contesta inoltre che le siano addebitabili i difetti riscontrati nell'esecuzione del tetto, in quanto questi dipenderebbero dalla scelta del materiale di copertura effettuata dai committenti. Riguardo alla presenza di ruggine sulle lamiere di raccordo con la terrazza, l'appellante rileva che l'asserito difetto non è mai stato notificato dai convenuti, che nemmeno negli allegati di causa hanno preteso una riduzione della mercede a tale titolo: il primo giudice si sarebbe dunque spinto "ultra petita" in violazione dell'art. 86 CPC.

Anche la responsabilità per i presunti ritardi nella consegna dell'opera di cui il primo giudice ha reso responsabile l'attrice sono da questa contestate: essi sarebbero in primo luogo dovuti ai tentennamenti dei committenti e della direzione lavori. Il ritardo ammontava semmai al massimo a due o tre settimane, e non a settantacinque giorni come accertato dal primo giudice. Ne consegue che l'eventuale pena convenzionale dovrebbe essere massicciamente ridotta; d'altro canto i convenuti non sarebbero riusciti a provare il presunto danno derivato loro da una consegna dell'opera asseritamente tardiva.

In conclusione, l'appellante chiede che l'impugnato giudizio sia riformato nel senso dell'integrale accoglimento della sua pretesa di fr. 69'921,80 nei confronti dei convenuti, con conseguente iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale.

F. Con osservazioni 29 gennaio 2001 i committenti contestano partitamente tutte le censure sollevate dall'appellante, con argomenti che se del caso verranno ripresi nei considerandi in diritto. Chiedono pertanto la reiezione integrale del gravame.

In diritto:

  1. La decurtazione più significativa operata dal primo giudice rispetto alla mercede pretesa dall'appaltatore è dovuta alle infiltrazioni d'acqua dal tetto (deduzione di fr. 52'000.--). L'attrice è infatti stata ritenuta responsabile di tale difetto per avere proposto ai committenti, tra altre varianti, una copertura con materiali inadatti alla particolare configurazione geometrica del tetto.

L'appellante ribadisce che il tipo di copertura e la scelta del materiale era stata effettuata dai committenti, mentre il suo compito era unicamente quello di fornire del materiale ineccepibile e di posarlo a regola d'arte. La responsabilità del difetto incomberebbe dunque ai committenti stessi che, nonostante fossero assistiti da un architetto, hanno scelto la variante meno costosa e quindi anche meno tecnicamente efficiente, nonostante le proposte alternative formulate dalla ditta appaltatrice.

  1. Giusta l’art. 369 CO il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni.

L’applicazione di questa norma presuppone che il difetto dell’opera sia imputabile esclusivamente al committente (Gauch Der Werkvertrag, 4. ed., n. 1917-1919; Rep 1999, 215).

Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare per il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).

L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e la funzionalità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e Ilcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep ibidem; IICCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, opera citata, n. 1969 e segg.).

Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (IICCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.).

È però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (IICCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).

  1. La perizia giudiziaria ha accertato che il tetto eseguito dall'attrice presenta tuttora diverse infiltrazioni d'acqua dovute all'inidoneità del materiale di copertura per tetti con falde irregolari, che non permettono adeguate sormonte tra un pannello e l'altro. La ditta appaltatrice ha cercato d'ovviare a questa situazione posando una lamiera supplementare e siliconando poi la transizione tra pannello e lamiera, soluzione che però non può assicurare la totale e duratura impermeabilizzazione del tetto (cfr. perizia pag. 19, 20, 24; perizia complementare, pag. 9).

Nella propria offerta del 9 marzo 1995 la direzione tecnica dell'appellante ha proposto ai committenti sei varianti di esecuzione con lamiere tipo "montana", tra cui quella più semplice (pannelli sandwich) effettivamente scelta dai committenti (doc. L). Nessuna riserva è stata avanzata circa il rischio di una carente impermeabilità del tetto di quest'ultima variante; al contrario, la ditta appaltatrice ne ha garantito la perfetta tenuta all'acqua (doc. Q; verbali __________ e __________, pag. 4 e 12). Essendo l'appellante una ditta specializzata in opere di metalcostruzione, i convenuti erano legittimati a ritenere che la copertura del tetto avrebbe presentato una perfetta impermeabilità anche scegliendo la variante meno costosa tra quelle loro proposte. Come emerge dalle testimonianze testé citate, le discussioni sui vantaggi delle altre varianti verteva piuttosto su una migliore isolazione fonica e termica.

Il largo uso di silicone per supplire ad un adeguato raccordo tra un pannello e l'altro non può garantire una impermeabilizzazione durevole (perizia, pag. 24): trattandosi di un tetto, questo palliativo costituisce indubbiamente una grave violazione delle regole dell'arte da parte dell'attrice, la quale è pertanto tenuta a rispondere del difetto.

Non è peraltro contestato l'importo di fr. 52'000.-- quale minore valore dell'opera, valutato dal perito giudiziario in base ai costi minimi di riparazione.

  1. Ulteriori fr. 5'000.-- sono stati dedotti dal primo giudice (sentenza consid. 6 b, pag.
  1. per il difetto inerente la “scossalina” di raccordo al tetto della terrazza. Questa presenta infatti massicce presenze di ruggine essendo stata protetta con uno strato a base di polvere di zinco la cui durata è limitata a 6-12 mesi (perizia pag. 22; perizia complementare pag. 10).

L'appellante obbietta che i convenuti non hanno mai invocato tale difetto e che la pretesa compensatoria non è mai stata avanzata negli allegati introduttivi. Il giudizio pretorile si sarebbe pertanto spinto oltre le domande di controparte, in violazione dell'art. 86 CPC.

In realtà i convenuti avevano subito segnalato la presenza di ruggine non solo sulle strutture portanti, ma anche sulle fascette di copertura dei giunti (doc. 15, 18 e H). Nella risposta di causa i convenuti hanno fatto riferimento a tali documenti, lamentando "l'apparizione di ruggine in diversi punti" (risposta nr. 5 e nr. 7). Lo stesso dicasi per l'allegato di duplica, che fa riferimento all'apparire di ruggine e a gravi difetti di giunture e raccordi (pag. 7, nr. 7). La presenza di ruggine è poi stata ripresa in dettaglio nei quesiti peritali della parte convenuta (cfr. perizia nr. 1 e perizia complementare nr.i 2 e 3) nonché nelle sue conclusioni (nr. 5). Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 86 CPC, ritenuto come non sia pretendibile che una parte processuale descriva in dettaglio tutti i punti o le lamiere su cui lamenta l’apparizione di ruggine.

Anche in questo caso l'importo del minor valore (fr. 5'000.--) non è di per sé contestato. Per i difetti all'opera risulta pertanto giustificato dedurre complessivamente fr. 57'000.-- dalla pretesa dell'appaltatore di fr. 69'921.--, ciò che da un saldo intermedio a suo favore di fr. 12'921.--.

  1. La pretesa attorea è stata ulteriormente ridotta dal primo giudice su due posizioni, ciò che l'appellante contesta.

5.1 La ditta appaltatrice ha esposto un supplemento di fr. 3'450.-- relativo alla fornitura e posa del rivestimento dei parapetti in calcestruzzo, posizione che non è stata riconosciuta né dal perito né dal primo giudice, essendo già compresa nella rimunerazione forfetaria.

L'appellante obietta che il supplemento esposto in fattura era stato annunciato alla direzione lavori che lo aveva accettato (doc. CC).

Dalla conferma d'ordine del 30 maggio 1995 (doc. 3, pag. 5) risulta compreso il "completamento delle lamiere di fascia, anche sopra la parte preparazione veicoli, da costruzione in beton a asse uno, circa metri lineari sette". Questo intervento era quindi già stato preso in considerazione nella fissazione del prezzo a corpo dell'opera, ciò che d'altronde l'appellante non contesta. In concreto non vi è stata alcuna comanda supplementare per il rivestimento dei parapetti e pertanto l'appaltatore non ha diritto ad alcuna mercede supplementare. Quand'anche si volesse ammettere che i committenti abbiano validamente accettato il carattere supplementare dell'opera (e non per errore, com'è verosimile) si dovrebbe allora ritenere che le parti hanno rinunciato alla corrispondente prestazione prevista dal contratto d'appalto, con conseguente diminuzione della mercede fissata a corpo, ciò che porterebbe ad identico risultato. Sarebbe infatti urtante e costitutivo di indebito arricchimento se l'appaltatore venisse remunerato due volte per la stessa prestazione.

5.2 La posa di un canale di gronda è stata affidata ai committenti a una ditta terza poiché l'attrice non aveva eseguito detta prestazione nei tempi stabiliti. Quest'ultima ha riconosciuto la deduzione dalla propria mercede del costo preventivato in fr. 13'700.-- in quanto tale posizione era compresa nel prezzo a corpo. Per contro essa si è opposta all'ulteriore riduzione di fr. 4'207.-- per i costi supplementari fatturati dalla ditta terza in ragione delle difficoltà e delle modifiche causate dal ritardo nella posa del canale di scarico, effettuata con il tetto già montato. Il pretore ha per contro accolto anche la deduzione per i costi supplementari in quanto documentati dalla fattura della ditta terza (allegato c del doc. C) e confermati dalla perizia (pag. 14 n. 2).

L’appellante rileva che il giudice di prime cure, applicando l’art. 366 cpv. 1 e 2, rispettivamente l’art. 107 cpv. 2 CO, ha omesso di rilevare che l’avviso trasmesso dai convenuti all’attrice (doc. 10), se da una parte conteneva l’intenzione di addebitare all’appaltatore i maggiori costi, d’altra parte non era stato anticipato da nessuna messa in mora ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO.

Al riguardo basti qui rilevare che l’eccezione della mancata messa in mora dell’appaltatore non è mai stata sollevata nel corso degli allegati introduttivi. Già per questo motivo la censura si presenta come irricevibile in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

Abbondanzialmente può comunque essere osservato che la comunicazione del 30 agosto 1995 della direzione lavori alla ditta appaltatrice (doc. 10) costituisce a tutti gli effetti una valida messa in mora in quanto constata che gli operai di quest’ultima non si sono presentanti sul cantiere per la posa dei canali e manifesta l’intenzione di provvedere autonomamente a far posare detti canali.

5.3 Da quanto precede risulta che la pretesa attorea deve essere ridotta di ulteriori fr. 12'921.-- (fr. 4'207.-- + fr. 3'450.-- + IVA al 6.5%), con un conseguente saldo intermedio a suo favore di fr. 4'767.--.

  1. Il capitolato d’appalto prevede una penale di fr. 200.-- al giorno per ritardi nella consegna dell’opera (doc. 1, capitolo E). In prima sede la ditta appaltatrice ha ammesso che vi furono ritardi, ma ne ha declinato la responsabilità addebitandola ai tentennamenti della committenza, alla cattiva direzione del cantiere o a ritardi di altri artigiani. Il Pretore ha però ritenuto che l’attrice, gravata dall’onere probatorio, non è riuscita a dimostrare la sua estraneità ai ritardi; le risultanze istruttorie hanno anzi evidenziato il contrario (sentenza, consid. 8 pag. 20-21). Quanto all’entità del ritardo il primo giudice ha accertato che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 28 luglio 1995 mentre in realtà lo furono solo l’11 ottobre successivo (75 giorni di ritardo). Ha di conseguenza accolto l’eccezione compensatoria sollevata dai convenuti per quanto concerne l'importo restante della pretesa attorea dopo deduzione del minor valore per difetti. Lo stesso dicasi per quanto attiene alla perdita di guadagno fatta valere dai convenuti a causa del ritardo di 16 giorni nell’apertura della pompa di benzina (fr. 13'458.--), ritenuta documentata in modo convincente e suscettibile di compensare ampiamente un eventuale saldo ancora scoperto a favore dell’attrice, senza necessità di calcolarne esattamente l’entità.

Con l’appello in esame la ditta appaltatrice contesta in modo del tutto generico gli accertamenti del primo giudice sulla responsabilità dei ritardi, senza nemmeno discutere i numerosi indizi convergenti esposti in sentenza. In assenza di una critica puntuale dell’apprezzamento delle prove il gravame è su questo punto irricevibile.

L’appellante mette in discussione anche l’entità del ritardo nella consegna dell’opera, basandosi su una deposizione del teste __________ (verbale pag. 4 e 6) secondo cui la ditta attrice ha avuto un ritardo di due o tre settimane. In via eventuale l’attrice ammette pertanto che possa esserle addebitato un ritardo non superiore alle tre settimane.

Anche questa censura è proceduralmente inammissibile. Nella fase dello scambio degli allegati introduttivi la ditta appaltatrice non ha infatti contestato l’entità dei ritardi segnalati dai committenti ai punti no. 8 e 9 della risposta. Questi avevano presentato una tabella che analizzava in dettaglo i ritardi subiti nell’esecuzione di vari lavori e nella consegna dell’opera globale, calcolando per quest’ultima un ritardo di 75 giorni, con conseguente eccezion compensatoria dell’importo di fr. 15'000.-- dovuto quale penale contrattuale. Come detto, l’attrice si è limitata ha contestare nell’allegato di duplica la propria responsabilità per i ritardi, senza però mettere in discussione né la loro esistenza, né la loro entità. Solo con le proprie conclusioni – ed ora con l’appello- la ditta appaltatrice contesta la durata del ritardo con argomenti che la controparte non è stata posta in grado smentire. La violazione del diritto al contraddittorio spettante a controparte comporta l’irricevibilità di questa censura appellatoria (art. 321 lett. b e 78 CPP).

  1. Da quanto precede risulta che la pretesa attorea -già ridotta in ragione dei difetti all’opera e dello stralcio di alcune posizioni- è interamente compensata dalla penale per ritardi prevista dal contratto di appalto. Non è pertanto necessario esaminare gli argomenti sollevati dall’appellante rispetto ad analoga compensazione per perdita di guadagno sollevata dal convenuto e ritenuta fedefacente dal primo giudice.

Per i quali motivi, visti per le spese gli art. 174 e ss CPC, LTG e la TOA

Pronuncia:

  1. L’appello 11 dicembre 2000 della __________ è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

tassa di giudizio fr. 1'600.--

spese fr. 100.--

totale fr. 1'700.--

già anticipati dall’appellante restano a suo carico. Questa rifonderà a controparte fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

construction contractlump-sum pricedefectsduty to warnset-offdelay penaltypleading specificityappellate admissibility

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the contractor was responsible for roof leaks despite the clients’ choice of a cheaper roofing variant.

Decisão extraída

The contractor remained liable because the defect stemmed from an obvious technical unsuitability that it should have warned against; the clients could rely on its expertise.

Fundamentação extraída

Art. 369 CO shields the client only when defects are caused exclusively by erroneous instructions. Here the contractor, as a specialist, proposed several variants, guaranteed watertightness, and used a silicone patch that could not ensure durable waterproofing.

Questão jurídica principal

Whether the deduction for rust on the roof flashing exceeded the pleadings (ultra petita).

Decisão extraída

No. The clients had sufficiently invoked rust-related defects in their pleadings and evidence.

Fundamentação extraída

It is not necessary for a party to identify every specific sheet or point affected by rust; the references in the answer, duplicate, expert questions, and conclusions were enough.

Questão jurídica principal

Whether the contractor was entitled to an extra CHF 3,450 for parapet cladding.

Decisão extraída

No additional remuneration was due because the item was already included in the lump-sum price.

Fundamentação extraída

The contractual documents showed the work was part of the agreed forfait; in any event, double payment for the same performance would be unjustified.

Questão jurídica principal

Whether the additional CHF 4,207 charged by a third party for gutter installation could be deducted from the contractor’s price.

Decisão extraída

Yes, the deduction was upheld.

Fundamentação extraída

The contractor’s procedural objection about lack of prior default notice was inadmissible; in any case, the later communication constituted a valid warning and default notice.

Questão jurídica principal

Whether the delay penalty for late completion could be set off against the contractor’s residual claim.

Decisão extraída

Yes. The contractor’s challenge to responsibility and duration of delay was inadmissible or insufficiently substantiated, so the contractual penalty offset the remaining balance.

Fundamentação extraída

The appeal did not specifically attack the trial court’s evidentiary assessment and raised the duration issue too late; the penalty clause therefore remained applicable.

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