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12.2000.223 ΓÇó Confirmation of a judge’s recusal in bankruptcy-reclamation case
12.2000.223Outro Tribunal28 de nov. de 2000Confirmed
The Second Chamber of Civil Appeals of the Ticino Court of Appeal confirmed the recusal of the Pretore of Leventina in a bankruptcy-related reclamation action. The judge had previously acted as enforcement and bankruptcy officer and thus as administrator of the bankruptcy estate, meaning he had already taken a position on the disputed subject matter. Even though the parties did not object, the chamber held that abstention must still be approved by the competent authority to avoid abuse. No court fees or costs were imposed.
Art. 31 CPC; judicial recusal requires confirmation by the competent authority even if no party objects. The judge’s abstention is not automatic; it is justified where prior official involvement in the same matter creates a risk that the judge has already taken a position on the disputed issue. Prior participation as bankruptcy/enforcement officer and administrator of the estate, in a dispute concerning review of a decision on claimed assets, constitutes a sufficient exclusion ground (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.223
Data decisione, Autorità: 28.11.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00223
Lugano 28 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulla comunicazione di esclusione 16 novembre 2000 del Pretore del distretto di Leventina nella causa inc. OA.2000.17 promossa, con petizione 13 novembre 2000, da
rappr. dall' __________
contro
rappr. dall' __________
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
che il Pretore di Leventina ha riconosciuto in se un motivo di esclusione dall'occuparsi dell'azione di rivendicazione beni ex art. 242 LEF promossa dall'attrice contro la Massa fallimentare convenuta essendosi occupato della procedura fallimentare quale Ufficiale esecuzione e fallimenti del distretto di Leventina, funzione che compete, nei distretti minori, giusta l'art. 16 LOG, ai Pretori;
che le parti, debitamente informate, non hanno formulato osservazioni di sorta;
che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all'esclusione annunciata dal giudice, l'astensione di questi non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell'autorità preposta ai sensi dell'art. 31 CPC (Rep. 1997, n. 51), nel caso di specie la seconda Camera civile d'appello;
che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;
che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale, quale ufficiale esecuzione e fallimenti, funge da amministratore del fallimento della ditta __________ e, come tale, ha già preso posizione sull'oggetto della lite la quale concerne proprio la verifica giudiziaria di una sua decisione riguardante la rivendicazione di oggetti di pertinenza del fallimento;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
pronuncia
È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. __________, dall'occupparsi della causa inc. OA.2000.17 di quella Pretura in re __________ c. __________.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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