AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.221
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00221
Lugano
25 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1995.1142 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 19 giugno
1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore -in applicazione dell'art. 86 LEF- ha
chiesto la condanna della convenuta alla rifusione di fr. 28'037.85 oltre
interessi, importo che sostiene di aver pagato per evitare il pignoramento dei
suoi beni;
domanda avversata dalla convenuta e che il pretore con
sentenza 28 ottobre 2000 ha invece accolto;
appellante la convenuta, che con atto ricorsuale 22
novembre 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione della domanda;
mentre l'attore, con osservazioni 10 gennaio 2001, si oppone
all'appello;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
A. Negli
anni 1986 e 1987 la ditta __________ di __________ - specializzata nella
fornitura e posa di umidificatori e caldaie- ha eseguito diversi lavori presso
le case di abitazione di __________ a __________ e __________ (fornitura e posa
di umidificatori d’aria a vapore e opere sanitarie nella prima, doc. C1;
fornitura e posa impianto di riscaldamento nella seconda, doc. C2). In merito
al costo di questi interventi, in particolare a quelli prestati nell’abitazione
di __________, il committente sostiene aver ottenuto indicazioni dalla ditta
appaltatrice circa una spesa complessiva di fr. 7'000.-, importo che egli
avrebbe onorato mediante consegna di un apparecchio natel del valore di fr.
12'500.- ceduto per fr. 7'000.-, e di un generatore di corrente del valore di
ca Lit. 1,5 Mio, il tutto a totale estinzione delle pretese della ditta
__________ che ha accettato il pagamento in natura. Dal canto suo quest'ultima
ha contestato di aver fornito una qualsiasi indicazione circa il costo dei suoi
interventi come pure ha negato l'avvenuto pagamento di tutte le sue
prestazioni. Tant’è che in data 25 maggio 1993 ha emesso la fattura n.
__________ per le opere prestate nella casa di __________ per un totale di fr.
12'115.- (doc. C1) e la fattura n. 1378 per gli interventi eseguiti nella casa
di __________ (doc. C2) dalla quale ha dedotto il valore dei beni conferitigli
in natura dal committente, ovvero fr. 2'500.- per il natel e fr. 1'500.- per il
generatore di corrente, con uno scoperto a suo favore di fr. 13'895.15. Stante
il diniego di pagamento delle due fatture, il 9 novembre 1993 __________ ha
fatto notificare a __________ il PE n. __________ dell’UE di Lugano per
l’incasso di fr. 26’010.15 oltre interessi (doc. D), al quale questi ha
interposto opposizione, rigettata in via provvisoria con sentenza 22 febbraio
1994 del Pretore del Distretto di Lugano (doc. G). Non avendo l'escusso
proposto l'azione di disconoscimento del debito nei termini di legge,
l'appaltatrice ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione (doc. H). A questo
punto, onde evitare il pignoramento dei suoi beni, __________ ha pagato il 20
giugno 1994 la somma richiesta di fr. 28'037.85 (doc. I).
B. Con petizione 19 giugno 1995, basata
sull'art. 86 LEF, __________ ha quindi convenuto in giudizio __________
chiedendo la restituzione dell'importo di fr. 28'037.85, pagato al solo scopo
di evitare il proseguimento dell'esecuzione e senza con ciò voler riconoscere
nulla alla convenuta. L'attore sostiene infatti di aver pagato un indebito sia
perché le prestazioni della convenuta erano già state interamente saldate, sia
perché al momento della notifica del PE, avvenuta il 9 novembre 1993, un
eventuale credito per prestazioni artigianali, quali quelle fornite dalla ditta
__________ nelle case di __________ e __________, era comunque prescritto
essendo i lavori terminati al più tardi nell'estate 1987. In merito alla
fatturazione dell’intervento eseguito nella casa di __________ (sostituzione
impianto di riscaldamento, doc. C2), l’attore ha inoltre eccepito la presenza
di difetti nell’opera fornita contestando altresì l’ammontare dei prezzi e
delle ore fatturate. Per contro, l’intervento eseguito nella casa di __________
(fornitura e posa umidificatori ad aria) non è stato contestato come pure non è
stato contestato l’ammontare della relativa fattura (doc. C1). A questo
proposito, poiché nell’ambito dell’allestimento della perizia giudiziaria
l’attore ha sostenuto che i lavori eseguiti nella sua casa di __________ erano
oggetto di un’altra procedura giudiziaria (inc. OA.1995.352), va rilevato che
oggetto di quel contendere, deciso con sentenza 28 ottobre 2000, erano altri
lavori (“fornitura e posa di un generatore di aria calda, un bruciatore, due
serbatoi in plastica, due bacinelle in ferro” cfr. punto A sentenza pretorile),
ragione per la quale i lavori oggetto della fattura doc. C1 e i relativi
importi non risultano essere stati contestati.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria negando l'avvenuto pagamento
delle sue prestazioni, peraltro mai contestate dal committente.
C. Le parti hanno in seguito
sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria, in particolare l’intervenuta
prescrizione del suo credito da parte della convenuta.
D. Con
sentenza 28 ottobre 2000 il pretore, accertata preliminarmente la tempestività
dell'azione proposta sulla base dell'art. 86 LEF, ha concluso al suo accoglimento
condannando la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di fr.
28'037.85. Il primo giudice, esaminati i principi di diritto relativi
all'eccezione di prescrizione, ha concluso all'applicabilità del termine di
cinque anni alle prestazioni della convenuta trattandosi di attività
artigianali (art. 128 n. 3 CO). Accertato che i lavori sono terminati al più
tardi il 30 settembre 1987, per cui al momento della notifica del PE (9
novembre 1993) il credito della convenuta era prescritto, il pretore ha
ritenuto indebito il pagamento effettuato dall'attore il 20 giugno 1994.
E. Con tempestivo appello 22 novembre 2000 __________ chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta, con
protesta di spese e ripetibili. Contestato dall'appellante non è l'accertamento
circa l'intervenuta prescrizione del suo credito, bensì il fatto per il pretore
di aver dedotto da questa circostanza il pagamento di un indebito ai sensi
dell'art. 86 LEF. A mente dell'appellante infatti, il pagamento di un debito
prescritto non permette di ricorrere all'azione prevista dalla norma in esame.
F.Con osservazioni 10 gennaio 2001
l’attore postula la reiezione del gravame, eccependo preliminarmente la
tardività della contestazione circa la proponibilità dell’azione di ripetizione
di cui all’art. 86 LEF siccome sollevata per la prima volta in appello.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente
dev'essere chiarita l'irrilevanza dell'accennata osservazione del resistente.
Non può infatti seriamente essere messo in dubbio che uno dei compiti primari
del giudice è quello di verificare d'ufficio l'applicabilità del diritto e
quindi, con riferimento al caso concreto, di accertare la proponibilità proprio
dell'azione proposta in giudizio; e ciò quindi a prescindere dalla
contestazione o no del presupposto controverso (Guldener M.,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 132).
-
Con
l'azione di cui all'art. 86 LEF l'escusso chiede la restituzione di un debito
inesistente che egli ha pagato al solo scopo di evitare il proseguimento
dell'esecuzione (Bodmer, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 7 ad art. 86 LEF). L'art. 86 LEF
offre infatti alla parte che ha pagato una somma di denaro al solo scopo di
evitare le conseguenze negative di un'esecuzione, la possibilità di chiedere la
restituzione della somma versata al preteso creditore, accertando così il
merito della sua presunta situazione debitoria. Le condizioni per procedere in
tal senso sono fondamentalmente due: che il credito non esista, o non sia mai
esistito, rispettivamente non esista più, e che l'escusso non faccia capo a
rimedi di diritto ordinari o straordinari, rispettivamente vi abbia fatto capo
ma senza successo (Gilliéron, Commentaire à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, 1999, vol. 1, art. 86 LEF, n. 12 e 39).
Scopo dell'azione resta quello di evitare che l'esecuzione sia soltanto
conforme a quella stessa procedura, ma infondata nel merito (Gilliéron,
op. cit., ibidem, n. 13 e 14). La norma prescrive che l'azione sia inoltrata
entro il termine di un anno dal pagamento controverso, avvenuto in genere nella
mani del creditore o dell'ufficio esecuzione e fallimenti, presupposto in
concreto indubbiamente realizzato.
-
In
merito all'onere della prova nell'ambito della stessa azione, spetta
all'attore/debitore provare l'inesistenza del debito (art. 86 cpv. 3 LEF; Jäger/Walder/
Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed, 1997,
n. 8 ad art. 86 LEF; Gilliéron, n. 76 ad art. 86 LEF; DTF 119 II
305, 115 III 36). Inoltre, con particolare riferimento alla presente vertenza e
peraltro in senso contrario a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto
che al momento del pagamento il debito fosse prescritto, non basta per
concludere alla sua inesistenza. Infatti, con la decorrenza del termine di
prescrizione il credito non decade, ma sussiste quale obbligazione naturale (Schulin,
Commentario basilese, 1996, n. 6 ad art. 63 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9 ed., 2000, § 4, n. 11; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 7. ed., n. 3496),
di modo che il suo soddisfacimento non può essere considerato pagamento di
indebito ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., 1997, § 20, n. 29; Bodmer,
op.cit., n. 8 ad art. 86 LEF; Gilliéron, op.cit., n. 40 ad art. 86 LEF).
Ne consegue la pertinenza della censura d'appello.
-
In questa sede l'attore ricorda di aver fondato la propria
petizione non solo sull'intervenuta prescrizione del credito, ma anche perché
il medesimo era stato integralmente estinto per compensazione e perché non
tutti i lavori fatturati erano stati eseguiti, rispettivamente fra quelli
eseguiti alcuni denotavano difetti (osservazioni, pag. 3). E' quindi necessario
procedere alla verifica del merito dell'azione indipendentemente
dall’intervenuta prescrizione del credito.
Richiamati
gli addendi del credito della convenuta così come descritti sub A, si precisa
anzitutto che la fatturazione delle opere prestate nella casa di __________
-come già detto- non è stata contestata. Per quanto concerne invece
l’intervento eseguito nella casa di __________, l'attore non ha provato la
pattuizione di una mercede a corpo. Infatti, il preteso accordo in merito a un
costo complessivo delle prestazioni della convenuta in ragione di fr. 7'000.-
non trova alcun riscontro nelle tavole processuali, ragione per la quale
bisogna ritenere che nessuna mercede sia stata preventivamente stabilita (art.
374 CO); in altre parole, la convenuta era libera di quantificare le sue
prestazioni secondo il tempo e il materiale utilizzato, così come ha fatto nel
doc. C2. A proposito di questa fattura, il cui ammontare è stato contestato dal
committente siccome eccessivo sia per quanto attiene alle ore fatturate, sia
per il prezzo dei materiali, le risultanze peritali hanno effettivamente
evidenziato una sopravvalutazione di fr. 1'100.- riguardo al tempo impiegato e
relativamente al costo per la posa di una portina di ispezione di fatto
mancante (perizia __________, pag. 3 e delucidazione scritta, pag. 2).
Quest’importo, non giustificato, deve quindi essere dedotto dal totale
fatturato.
Inoltre,
avendo la convenuta implicitamente ammesso l’accordo sul parziale pagamento
delle sue prestazioni mediante la consegna da parte dell’attore di un telefono
cellulare e di un generatore di corrente, anche il valore di questi apparecchi
deve essere dedotto dalla fattura n. 1378 (doc. C2). Essendo controverso il
valore attribuito dalle parti all’apparecchio Natel A, occorre riferirsi alle
risultanze della perizia giudiziaria dalle quali emerge che tale apparecchio,
consegnato alla convenuta valeva nel 1987 (ossia al momento della consegna) fr.
5'000.- (cfr. referto ing. __________ 19 novembre 1999) e non soli fr. 2'500.-
come riconosciuti dalla convenuta (cfr. doc. C2). Al proposito, contrariamente
a quanto preteso dall’attore, non può essere presa in considerazione la
deposizione del teste __________ che indicava un valore di circa fr.
6'000.-/7'000.- già per il fatto che la stima era esplicitamente riferita a un
Natel d'altro tipo. Per quanto attiene invece al generatore di corrente, avendo
la convenuta attribuito al medesimo lo stesso valore indicato dall’attore (Lit.
1,5 Mio, cfr. petizione, pto. 1 e doc. C2), quindi non essendovi contestazione
sulla questione, l'accertamento peritale è irrilevante, ancorché più favorevole
all'attore.
-
Contrariamente
a quanto preteso dal committente, nessuna deduzione può invece essere
riconosciuta per pretesi difetti dell'opera fornita. Infatti, a prescindere
dall’assenza di qualsiasi accertamento della loro esistenza (comunque esclusa
dalle risultanze peritali, oltre quanto già osservato al capoverso precedente:
cfr. perizia __________, pag. 3 e 6), il committente non ha provato di aver
tempestivamente notificato alla convenuta un qualsiasi difetto, e ciò in
contrasto con quanto dispone l’’art. 367 cpv. 1 CO secondo il quale, eseguita
la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento
degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all’appaltatore
(DTF 118 II 147, 107 II 176). La mancata verifica o il mancato avviso
all’appaltatore -in particolare escluso dai testi __________, __________ e
__________ ai quali l'attore non ha mai espresso lamentele- equivalgono
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità; salvo evidentemente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che in concreto
l'attore non ha preteso essere il caso. La mancata tempestiva notifica dei
difetti comporta quindi la perenzione di tutti i diritti accordati al
committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der
Werkvertrag, 1996, n. 2160), tra i quali quello di pretendere una riduzione
della mercede.
-
Avendo
l’attore provato l’inesistenza del suo debito unicamente per la somma di fr.
3'600.- (fr. 1'100.- per maggior fatturazione relativamente alla casa
__________ e fr. 2'500.- quale maggior valore dell’apparecchio Natel),
quest’importo costituisce l'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF che gli deve
pertanto essere restituito. Il tasso d'interesse sulla somma da restituire e la
data di partenza di tale computo sono quelli indicati dal primo giudice, in
assenza di qualsiasi impugnativa, nemmeno a titolo subordinato.
-
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la
soccombenza (art. 148 CPC) che per entrambe le sedi giudiziarie deve essere
suddivisa in ragione di 1/8 a carico della convenuta e 7/8 a carico
dell'attore.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia
I. L'appello
22 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 ottobre 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a versare a __________, fr. 3'600.- oltre
interessi del
5 %
dal 20 giugno 1994.
- La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1'300.- e le spese, comprese quelle
peritali, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta in
ragione di 1/8 mentre la rimanenza è a carico dell’attore il quale rifonderà
alla convenuta l'importo di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 850.--
b) spese Fr.
50.--
Totale Fr.
900.--
già
anticipate dall'appellante, restano a suo carico per 1/8, mentre la rimanenza
di 7/8 è posta a carico dell’attore, con l'obbligo per quest’ultimo di
rifondere all’appellante l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili
parziali.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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